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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 05/12/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2557/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2557/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LARA INVERNIZZI e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
19/09/1974. Con il patrocinio dell'Avv. CRISTINA VESPO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“ 1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, di proprietà dei coniugi sita in Bellinzago Novarese (no) Via carola n. 8, verrà assegnata alla moglie che continuerà a viverci con i figli minori mentre il marito si è già trasferito altrove;
3. I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 Per_2
e residenza presso la madre. Le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed
Pag. 1 alla residenza dei figli verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori nell'interesse di e , Per_1 Per_2 tenuto altresì conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La responsabilità genitoriale verrà, dunque, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le questioni di straordinaria amministrazione relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, verrà dai medesimi esercitata disgiuntamente nel periodo di convivenza di ciascun genitore con i figli.
4. Il padre potrà vedere e tenere con se i figli a fine settimana alternati senza pernottamento notturno il sabato pomeriggio alle 17.30 fino alle 22.30 e la domenica dalle 9.00 alle 21.30nel periodo scolastico ed entro le 23 nel periodo extrascolastico. Quando il padre avrà trovato una casa più grande con una stanza da riservare esclusivamente ai figli, li terrà con sé a w-e- alternati dal sabato pomeriggio dopo l'allenamento di fino alla domenica sera alle 21.30 nel periodo Per_1 scolastico ed alle 23.00 nel periodo di vacanza. Il padre andrà a prendere al termine delle lezioni di Karate nelle serate di mercoledì e venerdì a Cameri Per_2 con possibilità di cenare con il padre, mentre , impegnata per quattro pomeriggi alla settimana nella propria Per_1 attività sportiva di ginnastica ritmica verrà sempre presa dal papà al termine delle lezioni e riportata a casa dalla mamma. Il padre va altresì a prendere e in base alle necessità di supporto extra scolastico dei Per_1 Per_2 minori al termine delle lezioni (ripetizioni) alle ore 18.30 a Oleggio, in linea di massima due giorni a settimana. Rimangono sempre salvi migliori accordi tra i genitori stessi per la gestione dei minori. Per le vacanze estive ogni genitore avrà diritto a tenere con sé i minori per quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi e comunicarsi reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui il periodo di ferie dei genitori dovesse coincidere le vacanze con i figli verranno equamente ripartite. Per le festività natalizie i genitori trascorreranno con i figli in alternanza con i genitori i giorni di Natale e Santo Stefano, cosi 'come il 31.12 e il 01.01. di ogni anno, nonché metà del periodo natalizio, in giorni da individuarsi e concordarsi tra i genitori, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Seguiranno l'alternanza presso ciascun genitore anche il giorno Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Natale 2025 con la madre e Pasqua 2026 con il padre e così via rispettando l'alternanza. L'alternanza verrà applicata anche nelle altre festività nazionali e ponti scolastici. Sono sempre fatti salvi diversi o migliori accordi tenuto conto anche dei desideri e delle necessità scolastiche ed extrascolastiche dei figli.
5. Il Sig. verserà alla moglie, entro il giorno 25 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1 minori, la cifra di € 500,00= mensili (250,00= euro per figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a mezzo bonifico bancario. I genitori ripartiranno in egual misura al 50% le spese di carattere straordinario per i figli facendo riferimento per la regolamentazione delle stesse al Protocollo di Torino che dichiarano di conoscere. In particolare:
° Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) Tasse e assicurazioni scolastiche imposte da Istituti ed università pubbliche b) Libri di testo e materiale di corredo scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata c) Gite scolastiche senza pernottamento d) Abbonamento trasporto pubblico
° Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) Tasse scolastiche rette ed assicurazioni imposte da Istituti privati b) Tasse universitarie delle Università private e Università pubbliche dopo il primo anno fuori corso c) Corsi di specializzazione e Master;
d) Gite scolastiche con pernottamento;
Pag. 2 e) Corsi di recupero e lezioni private;
f) Alloggio e relative utenze presso la sede universitaria
° Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo a) Un corso per attività extrascolastica sportiva o di istruzione all'anno e relativi accessori;
b) Pre-scuola e dopo scuola se necessitate da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) Spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) Spese di manutenzione bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo e spese per la patente;
° Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno b) Spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore o del genitore c) Viaggi-vacanze trascorsi autonomamente dal figlio d) Centro ricreativo estivo e gruppo estivo e) Soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi f) Spese per l'acquisto di mezzi di locomozione
° Spese medico-sanitarie: Tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal Pediatra di libera scelta e/o dal Medico di base, nei relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte. Si precisa che in caso di necessità della ragazza anche le spese relative all'epilazione presso l'estetista saranno ripartite in egual misura, come pure le spese di parrucchiere per entrambi i figli.
6. Darsi atto che i coniugi, rispetto al ricorso, danno atto di aver venduto l'altro immobile di proprietà situato in Bellinzago Novarese, alla Via Carola nr. 8 ed aver già regolamentato le questioni patrimoniali attinenti a tale cessione e tutte le relative spese condominiali arretrati, oneri, tasse e quant'altro.
7. Darsi atto che le spese relative agli oneri condominiali ordinari, alle utenze e alle imposte (TARI) relative invece all'abitazione, ex casa coniugale, come la manutenzione ordinaria della stessa, saranno sostenute integralmente dalla sig.ra assegnataria dell'unità immobiliare. Gli oneri condominiali straordinari e le spese per la manutenzione Pt_1 straordinaria dell'ex casa coniugale saranno a carico dei coniugi comproprietari nella misura del 50% ciascuno, ma dovranno essere previamente concordate tra i coniugi comproprietari.
8. I coniugi sono altresì proprietari presso lo stabile della casa coniugale di due garage di cui uno in uso alla Sig.ra e uno ad entrambi. Qualora il Sig. dovesse trovare un'autorimessa ove riporre il suo materiale ovvero Pt_1 CP_1
i figli dovessero avere necessita di ricoverare la propria autovettura, lo lascerà in uso alla Sig.ra e/o ai figli.
9. I coniugi danno atto di aver regolato di tutti i loro rapporti patrimoniali compresa la ripartizione di tutti i risparmi (c/c bancari compresi gli investimenti), ad eccezione di un ulteriore somma che il Sig. riconosce e si impegna CP_1
a versare alla moglie entro il 31.05 pari ad € 3.500,00 (tremilacinquecento euro/00) per l'acquisto dell'autovettura Nissan di proprietà del Sig. che rimarrà allo stesso. Il camper, la moto e la barca di CP_1 proprietà del Sig. rimangono allo stesso che ne sopporterà tutti i costi attinenti e la moglie non avrà nulla a CP_1 pretendere a nessun titolo avendo i coniugi regolato anche tale questione nell'ambito delle questioni patrimoniali.
Pag. 3 10. Darsi atto che da ultimo al fine di ulteriormente regolare i rapporti patrimoniali reciproci il Sig. riconosce CP_1 alla moglie l'ulteriore importo di € 4.500,00 e la Sig.ra accetta che tale somma venga versata sui libretti Pt_1 postali intestati ai figli minori in egual misura, pertanto € 2.250,00 a favore di ogni figlio entro la data del 31.12.2025. Attualmente il saldo del libretto intestato a è pari ad € 5.901,73= e quello di pari Per_1 Per_2 ad € 4.667,77=. I coniugi si accordano di tenere in custodia un libretto ciascuno impegnandosi ad esibirli in visione reciprocamente a semplice richiesta. La madre terrà in custodia il libretto di . Nel caso in cui Per_2 la madre dovesse coler effettuare versamenti sul libretto intestato alla figlia , il padre dovrà consegnare il libretto Per_1 alla madre per consentirle di effettuare il versamento;
una volta effettuato il versamento la madre riconsegnerà immediatamente il libretto al padre. E così farà anche il padre con il libretto di . Per_2
11. I coniugi danno atto che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre, che beneficerà anche delle detrazioni fiscali per i figli al 100%.
12. I coniugi con l'adempimento di quanto concordato dichiarano di aver quindi regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro esistente, e nulla avranno più a pretendere reciprocamente a nessun titolo e/o ragione dichiarandosi soddisfatti ed economicamente autosufficienti.
13. Entrambi i coniugi danno atto che si concederanno reciprocamente il nulla osta al rilascio e/o rinnovo del documento d'identità valido per l'espatrio, per se stessi e per i figli minori, con costi a carico del 50% ciascuno. Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti. I coniugi rinunciano sin da ora all'impugnazione della emananda sentenza.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Bellinzago Parte_1 Controparte_1
3 tto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 13, parte II, serie A, anno 2003. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (21/10/2011) e (28/06/2013). Per_1 Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 15/01/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in NOVARA in [...] [...] e , nato in GIOIA DEL COLLE (BA) in [...]_1
19/09/1974;
Pag. 4 2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 4 dicembre 2025.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2557/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LARA INVERNIZZI e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
19/09/1974. Con il patrocinio dell'Avv. CRISTINA VESPO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“ 1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, di proprietà dei coniugi sita in Bellinzago Novarese (no) Via carola n. 8, verrà assegnata alla moglie che continuerà a viverci con i figli minori mentre il marito si è già trasferito altrove;
3. I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 Per_2
e residenza presso la madre. Le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed
Pag. 1 alla residenza dei figli verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori nell'interesse di e , Per_1 Per_2 tenuto altresì conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La responsabilità genitoriale verrà, dunque, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le questioni di straordinaria amministrazione relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, verrà dai medesimi esercitata disgiuntamente nel periodo di convivenza di ciascun genitore con i figli.
4. Il padre potrà vedere e tenere con se i figli a fine settimana alternati senza pernottamento notturno il sabato pomeriggio alle 17.30 fino alle 22.30 e la domenica dalle 9.00 alle 21.30nel periodo scolastico ed entro le 23 nel periodo extrascolastico. Quando il padre avrà trovato una casa più grande con una stanza da riservare esclusivamente ai figli, li terrà con sé a w-e- alternati dal sabato pomeriggio dopo l'allenamento di fino alla domenica sera alle 21.30 nel periodo Per_1 scolastico ed alle 23.00 nel periodo di vacanza. Il padre andrà a prendere al termine delle lezioni di Karate nelle serate di mercoledì e venerdì a Cameri Per_2 con possibilità di cenare con il padre, mentre , impegnata per quattro pomeriggi alla settimana nella propria Per_1 attività sportiva di ginnastica ritmica verrà sempre presa dal papà al termine delle lezioni e riportata a casa dalla mamma. Il padre va altresì a prendere e in base alle necessità di supporto extra scolastico dei Per_1 Per_2 minori al termine delle lezioni (ripetizioni) alle ore 18.30 a Oleggio, in linea di massima due giorni a settimana. Rimangono sempre salvi migliori accordi tra i genitori stessi per la gestione dei minori. Per le vacanze estive ogni genitore avrà diritto a tenere con sé i minori per quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi e comunicarsi reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui il periodo di ferie dei genitori dovesse coincidere le vacanze con i figli verranno equamente ripartite. Per le festività natalizie i genitori trascorreranno con i figli in alternanza con i genitori i giorni di Natale e Santo Stefano, cosi 'come il 31.12 e il 01.01. di ogni anno, nonché metà del periodo natalizio, in giorni da individuarsi e concordarsi tra i genitori, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Seguiranno l'alternanza presso ciascun genitore anche il giorno Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Natale 2025 con la madre e Pasqua 2026 con il padre e così via rispettando l'alternanza. L'alternanza verrà applicata anche nelle altre festività nazionali e ponti scolastici. Sono sempre fatti salvi diversi o migliori accordi tenuto conto anche dei desideri e delle necessità scolastiche ed extrascolastiche dei figli.
5. Il Sig. verserà alla moglie, entro il giorno 25 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1 minori, la cifra di € 500,00= mensili (250,00= euro per figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a mezzo bonifico bancario. I genitori ripartiranno in egual misura al 50% le spese di carattere straordinario per i figli facendo riferimento per la regolamentazione delle stesse al Protocollo di Torino che dichiarano di conoscere. In particolare:
° Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) Tasse e assicurazioni scolastiche imposte da Istituti ed università pubbliche b) Libri di testo e materiale di corredo scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata c) Gite scolastiche senza pernottamento d) Abbonamento trasporto pubblico
° Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) Tasse scolastiche rette ed assicurazioni imposte da Istituti privati b) Tasse universitarie delle Università private e Università pubbliche dopo il primo anno fuori corso c) Corsi di specializzazione e Master;
d) Gite scolastiche con pernottamento;
Pag. 2 e) Corsi di recupero e lezioni private;
f) Alloggio e relative utenze presso la sede universitaria
° Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo a) Un corso per attività extrascolastica sportiva o di istruzione all'anno e relativi accessori;
b) Pre-scuola e dopo scuola se necessitate da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) Spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) Spese di manutenzione bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo e spese per la patente;
° Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno b) Spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore o del genitore c) Viaggi-vacanze trascorsi autonomamente dal figlio d) Centro ricreativo estivo e gruppo estivo e) Soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi f) Spese per l'acquisto di mezzi di locomozione
° Spese medico-sanitarie: Tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal Pediatra di libera scelta e/o dal Medico di base, nei relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte. Si precisa che in caso di necessità della ragazza anche le spese relative all'epilazione presso l'estetista saranno ripartite in egual misura, come pure le spese di parrucchiere per entrambi i figli.
6. Darsi atto che i coniugi, rispetto al ricorso, danno atto di aver venduto l'altro immobile di proprietà situato in Bellinzago Novarese, alla Via Carola nr. 8 ed aver già regolamentato le questioni patrimoniali attinenti a tale cessione e tutte le relative spese condominiali arretrati, oneri, tasse e quant'altro.
7. Darsi atto che le spese relative agli oneri condominiali ordinari, alle utenze e alle imposte (TARI) relative invece all'abitazione, ex casa coniugale, come la manutenzione ordinaria della stessa, saranno sostenute integralmente dalla sig.ra assegnataria dell'unità immobiliare. Gli oneri condominiali straordinari e le spese per la manutenzione Pt_1 straordinaria dell'ex casa coniugale saranno a carico dei coniugi comproprietari nella misura del 50% ciascuno, ma dovranno essere previamente concordate tra i coniugi comproprietari.
8. I coniugi sono altresì proprietari presso lo stabile della casa coniugale di due garage di cui uno in uso alla Sig.ra e uno ad entrambi. Qualora il Sig. dovesse trovare un'autorimessa ove riporre il suo materiale ovvero Pt_1 CP_1
i figli dovessero avere necessita di ricoverare la propria autovettura, lo lascerà in uso alla Sig.ra e/o ai figli.
9. I coniugi danno atto di aver regolato di tutti i loro rapporti patrimoniali compresa la ripartizione di tutti i risparmi (c/c bancari compresi gli investimenti), ad eccezione di un ulteriore somma che il Sig. riconosce e si impegna CP_1
a versare alla moglie entro il 31.05 pari ad € 3.500,00 (tremilacinquecento euro/00) per l'acquisto dell'autovettura Nissan di proprietà del Sig. che rimarrà allo stesso. Il camper, la moto e la barca di CP_1 proprietà del Sig. rimangono allo stesso che ne sopporterà tutti i costi attinenti e la moglie non avrà nulla a CP_1 pretendere a nessun titolo avendo i coniugi regolato anche tale questione nell'ambito delle questioni patrimoniali.
Pag. 3 10. Darsi atto che da ultimo al fine di ulteriormente regolare i rapporti patrimoniali reciproci il Sig. riconosce CP_1 alla moglie l'ulteriore importo di € 4.500,00 e la Sig.ra accetta che tale somma venga versata sui libretti Pt_1 postali intestati ai figli minori in egual misura, pertanto € 2.250,00 a favore di ogni figlio entro la data del 31.12.2025. Attualmente il saldo del libretto intestato a è pari ad € 5.901,73= e quello di pari Per_1 Per_2 ad € 4.667,77=. I coniugi si accordano di tenere in custodia un libretto ciascuno impegnandosi ad esibirli in visione reciprocamente a semplice richiesta. La madre terrà in custodia il libretto di . Nel caso in cui Per_2 la madre dovesse coler effettuare versamenti sul libretto intestato alla figlia , il padre dovrà consegnare il libretto Per_1 alla madre per consentirle di effettuare il versamento;
una volta effettuato il versamento la madre riconsegnerà immediatamente il libretto al padre. E così farà anche il padre con il libretto di . Per_2
11. I coniugi danno atto che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre, che beneficerà anche delle detrazioni fiscali per i figli al 100%.
12. I coniugi con l'adempimento di quanto concordato dichiarano di aver quindi regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro esistente, e nulla avranno più a pretendere reciprocamente a nessun titolo e/o ragione dichiarandosi soddisfatti ed economicamente autosufficienti.
13. Entrambi i coniugi danno atto che si concederanno reciprocamente il nulla osta al rilascio e/o rinnovo del documento d'identità valido per l'espatrio, per se stessi e per i figli minori, con costi a carico del 50% ciascuno. Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti. I coniugi rinunciano sin da ora all'impugnazione della emananda sentenza.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Bellinzago Parte_1 Controparte_1
3 tto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 13, parte II, serie A, anno 2003. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (21/10/2011) e (28/06/2013). Per_1 Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 15/01/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in NOVARA in [...] [...] e , nato in GIOIA DEL COLLE (BA) in [...]_1
19/09/1974;
Pag. 4 2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 4 dicembre 2025.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
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