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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/07/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2191/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2191/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 18.4.2025, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sino al 14.7.2025, e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 11.2.1975, residente in [...]al Vico Storto Calvario n. 49, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. DANIELE MASIELLO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Lavello al C.F._2
Corso G. Fortunato n. 174 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a Lavello in [...] Controparte_1 C.F._3
19.12.1964 e ivi residente al Vico Storto Calvario n. 49, cittadino italiano;
-RESISTENTE CONTUMACE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale;
1 R.G. N. 2191/2020
CONCLUSIONI: per parte ricorrente come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; per il Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Parte_1 dal coniuge con il quale aveva contratto matrimonio concordatario Controparte_1 in Lavello il 6.8.1994, rappresentando che la casa familiare era sita in Lavello al Vico
Storto Calvario n. 49 presso un immobile in contitolarità dei coniugi, e che dall'unione coniugale erano nati quattro figli: il primogenito (Canosa di Puglia, Persona_1
20.10.1995) maggiorenne ed economicamente autosufficiente, il secondogenito
(Canosa di Puglia, 7.10.2000) maggiorenne ed economicamente Persona_2 indipendente, il terzogenito (Canosa di Puglia, 28.11.2003) studente, Persona_3
e l'ultimogenito (Canosa di Puglia, 14.5.2011) minorenne e Persona_4 studente.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto che «la convivenza tra i coniugi si era col tempo rivelata particolarmente difficile a causa di un'insanabile diversità caratteriale e del contegno assunto nel corso degli anni dal sig. CP_1
, che aveva reso intollerabile, insostenibile ed inaccettabile la prosecuzione
[...] della vita matrimoniale e da cui era derivata una evidente lesione della libertà, dignità
e personalità della ricorrente», e che «era pertanto, da tempo, venuta meno ogni forma di affectio coniugalis ovvero una comunione spirituale e materiale».
Sul piano occupazionale, la ricorrente ha rappresentato che il marito «[…] svolgeva attività lavorativa come edile e percepiva mediamente una retribuzione mensile di euro 1.200,00 circa», sicché era economicamente autosufficiente;
mentre ella era in grado di soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana e in parte quelle dei figli sebbene svolgesse lavori saltuari. Ha poi allegato che con il coniuge «non avevano rapporti patrimoniali cointestati ad eccezione di un conto corrente bancario presso la filiale di Intesa San Paolo in Lavello la cui giacenza, allo stato, era irrisoria»,
e che, salvo l'immobile in comproprietà adibito a casa familiare, «non avevano ulteriori immobili o beni mobili registrati da dividere, né liquidità bancaria od altre forme di patrimonialità finanziaria cointestata».
Per l'effetto, l'istante ha formulato all'intestato Tribunale la seguente domanda:
2 R.G. N. 2191/2020
«1. autorizzare i coniugi a vivere separati, nel mutuo rispetto;
Parte_2
2. affidare i figli congiuntamente ai genitori, con collocazione presso la madre, nell'attuale residenza familiare con assegnazione della casa coniugale alla sig.ra
; Parte_1
3. porre a carico del , con obbligo di versamento alla ricorrente, il pagamento CP_1 di un assegno mensile per il mantenimento dei figli, nella misura che sarà ritenuta, che si indica in € 500,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
4. autorizzare il signor ad asportare dalla casa coniugale i propri effetti CP_1 personali;
5. regolare il diritto di visita del padre ai figli come meglio sarà ritenuto, nella misura più ampia compatibile con le preminenti necessità di questi ed in misura minima auspicabilmente non inferiore a quanto sovra esposto;
6. all'esito, con la sentenza definitiva, pronunciare la separazione dei coniugi Pt_3
e con conferma dei provvedimenti innanzi richiesti e con ogni ulteriore
[...] statuizione in ordine alle spese di rappresentanza e difesa, anche in dipendenza dell'avversa condotta processuale».
II non è comparso all'udienza presidenziale, sicché con Controparte_1 ordinanza depositata in data 12.1.2021, osservato che non era stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
III Alla prima udienza innanzi all'Istruttore, rilevato che non era stata depositata nel fascicolo telematico documentazione attestante l'avvenuta notificazione dell'ordinanza presidenziale nei confronti del resistente, la difesa della ricorrente è stata invitata a depositare detta documentazione, rinviando la causa all'udienza del 14.7.2021.
All'udienza del 14.7.2021 è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo, dell'ordinanza presidenziale e del verbale d'udienza al resistente entro il 30.10.2021.
3 R.G. N. 2191/2020
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. con invito a depositare documentazione fiscale oltre che documentazione bancaria e/o postale, all'udienza del
2.2.2022 la causa è stata rinviata per l'ammissione dei mezzi istruttori al dì 10.6.2022.
All'udienza dell'11.1.2023, precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Con ordinanza collegiale del 4.4.2023, «osservato che il procedimento notificatorio aveva avuto inizio in data 29.10.2021, ovvero nel rispetto del termine perentorio assegnato, e che la notificazione si era perfezionata in data 3.11.2021, ovvero oltre il termine suddetto, sicché non poteva ritenersi perfezionata la notificazione del ricorso introduttivo, dell'ordinanza presidenziale e del verbale di udienza del 14.7.2021 effettuata nei confronti del resistente», la causa è stata rimessa sul ruolo dinanzi al Giudice Istruttore, è stato assegnato nuovo termine alla ricorrente
(22.5.2023) per provvedere alla notificazione dell'ordinanza presidenziale e di quella collegiale di rimessione della causa sul ruolo ed è stata fissata l'udienza del 12.7.2023 per il prosieguo.
All'udienza da ultimo indicata è stata nuovamente dichiarata la nullità della notificazione nei confronti del resistente e, all'udienza del 14.2.2024, sentita la ricorrente e ritenuta la necessità di dover disporre l'audizione del figlio minorenne alla luce delle dichiarazioni rese dalla madre, è stata fissata all'uopo Per_4
l'udienza dell'8.2.2024.
Ascoltato il minore e letta la relazione dei Servizi Sociali del Per_4 [...]
in ordine alla situazione socio-ambientale di quest'ultimo (relazione già CP_2 chiesta con ordinanza del 24.11.2023), sono stati confermati i provvedimenti provvisori e urgenti vigenti ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 19.6.2025 è stata depositata comparsa conclusionale dalla difesa della ricorrente.
IV Sulla contumacia del resistente e sulla domanda di separazione personale.
4 R.G. N. 2191/2020
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia del resistente CP_1
il quale, nonostante la ritualità dell'ultima notificazione, come risultante
[...] dalla documentazione versata in atti dalla difesa della ricorrente il 17.11.2023, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, la domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è alcun elemento a favore della ricostituzione del consorzio familiare. Manca il benché minimo indizio che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, così come risultante all'esito dell'ascolto del minore e da quanto rappresentato nella relazione dei Servizi Sociali del Comune di Lavello del 1.2.2024. A ciò si aggiunga l'indisponibilità dei coniugi alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto, talché deve riconoscersi che è venuta meno l'affectio coniugalis e che vi è stata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
V Sulle domande concernenti la prole.
Appartengono al patrimonio processuale esclusivamente le domande concernenti la prole, in particolare quelle riguardanti il figlio ultimogenito (Barletta, Per_4
14.5.2011), unico ancora minorenne e attualmente di anni 14, convivente con il padre unitamente agli altri tre fratelli in quella che fu la casa coniugale.
Orbene, avuto riguardo al figlio ( di Puglia, 28.11.2003), al Per_3 Pt_4 tempo di introduzione della causa minorenne, sicché fu disposto per il suo mantenimento che la madre dovesse corrispondere al padre euro 100,00 al mese oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie, si osserva quanto segue.
Nulla deve esser più disposto in relazione al figlio circa il regime di Per_3 affidamento e di collocamento poiché, come già esposto, è divenuto maggiorenne nelle more del processo.
In relazione al mantenimento, emerge dagli atti di causa che l'indicato figlio è economicamente autosufficiente in quanto lavoratore. Invero, sul punto il minore in sede di ascolto ha dichiarato: «Quando mi sveglio ci sono i miei fratelli, o Per_4 solo uno e due, dipende dai loro turni lavorativi. […] Quando a casa non c'è nessuno poiché vanno tutti a lavoro, io vado da mia madre e quindi non sto solo». E nella relazione dei Servizi Sociali si legge: « , da quando i genitori si sono separati, Per_4
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vive nella casa di famiglia insieme al padre e ai suoi fratelli, 28 anni, , Per_1 Per_2
23 anni, e 20 anni, tutti con un'occupazione stabile». Per_3
Ne discende che va dichiarato cessato l'obbligo di mantenimento in capo a entrambi i genitori con riguardo al figlio poiché avente stabile occupazione Per_3 lavorativa.
Passando a esaminare le questioni riguardanti il figlio minorenne , si Per_4 ritiene che non vi siano motivi per modificare i provvedimenti provvisori e urgenti circa l'affidamento e il collocamento prevalente del detto figlio presso il padre, per le ragioni di cui all'ordinanza dell'8.3.2024, che espressamente in questa sede si richiamano a fondamento della decisione.
Ne consegue che deve essere confermata in favore del padre-resistente l'assegnazione della casa coniugale, essendo quest'ultimo il genitore collocatario prevalente del figlio minorenne , atteso che -ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.- Per_4
l'assegnazione della casa coniugale deve essere disposta nell'interesse della prole, ovvero per consentire ai figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti di continuare ad abitare nell'ambiente ove sono cresciuti.
Circa, invece, il regime di frequentazione predisposto nell'ordinanza presidenziale (secondo il quale il minore può stare con la madre per tre Per_4 pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 15.00 alle ore 20.00, e a settimane alterne dalle ore
12.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica;
nonché -ad anni alterni- o la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo dalle ore 10.00 alle ore 20.00, e dal 24 al 29 dicembre o dal 31 dicembre al 5 gennaio dalle ore 10.00 del primo giorno alle ore 20.00 dell'ultimo; infine -sempre ad anni alterni- nei mesi di luglio o agosto per venti giorni consecutivi), si ritiene che lo stesso non sia attuale in considerazione del fatto che il minore suole pranzare quotidianamente con la madre e recarsi da questa - Per_4 talvolta- anche durante i fine-settimana. Infatti, in sede di ascolto ha Per_4 dichiarato: «Uscito dalla scuola vado a pranzare a casa di mamma e poi sto un pochino da mamma, vado via verso le 17.00/18.00, eccetto nei giorni in cui devo andare a fare allenamento presto. Vedo mamma nei fine settimana: se sono stanchissimo non vado da mamma, altrimenti vado».
Pertanto, va ridisegnato il regime di frequentazione madre-figlio adattandolo a ciò che è già in essere e che risulta maggiormente tutelante il diritto alla bigenitorialità
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del minore. Sicché si dispone che il figlio stia con la madre secondo le Per_4 seguenti modalità:
a) nel periodo scolastico, dal lunedì al venerdì, dall'uscita da scuola sino alle ore 17.30
(e comunque sino all'orario di inizio della scuola calcio), onde consentire che il minore continui a pranzare con la madre;
b) nel periodo di sospensione scolastica, per almeno tre pomeriggi alla settimana, da individuarsi su accordo dei genitori e tenuto conto della volontà del minore, che in difetto di accordo si individuano nei giorni dispari di ogni settimana (lunedì, mercoledì e venerdì), dalle ore 10.30 alle ore 17.00;
c) a settimane alterne, dal sabato dall'uscita da scuola e comunque dalle ore 10.30 alla domenica alle ore 18.00, con pernotto presso la casa materna;
d) nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
e) nel periodo pasquale per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
f) nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio o di agosto, da concordare entro il giorno 31 maggio precedente, che -in assenza di accordo- si individuano dal 1 al 15 agosto degli anni pari e dal 15 luglio al 31 luglio degli anni dispari [anche il padre potrà trascorrere con il minore 7 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da intendersi fine scuola-inizio nuovo anno scolastico), da concordare con la madre entro il 31 maggio precedente, periodo nel quale il regime di frequentazione madre-figlio sarà sospeso];
g) altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale con l'uno o con l'altro genitore;
h) il minore trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiante, in deroga al regime di frequentazione ordinario;
i) il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo, secondo il principio dell'alternanza annuale.
Per quanto concerne il contributo di mantenimento (ordinario) da porre in capo alla madre e a favore del padre genitore convivente con il figlio minorenne, occorre considerare che: a) ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.lgs. n. 230/2021 la percezione dell'assegno unico e universale relativo al figlio spetta a entrambi i genitori Per_4
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nella misura del 50% cadauno attesa la conferma dell'affidamento condiviso, precisando che nel caso di specie non vi sono ragioni per effettuare una differente valutazione;
b) la madre non ha depositato alcunché circa la sua posizione reddituale e patrimoniale, limitandosi a sostenere che, sebbene lavoratrice precaria, è in grado di sostenersi e di far fronte alle esigenze della prole;
c) la madre provvederà, per circa 9 mesi all'anno, a far pranzare presso di sé quasi con cadenza quotidiana;
d) Per_4 la madre non gode della casa coniugale;
e) il padre è operaio edile, convivente con i quattro figli nella casa familiare, i primi tre tutti occupati dal punto di vista lavorativo;
f) è trascorso del tempo dall'emissione dell'ordinanza presidenziale, talché può presumersi che il minore -attualmente di anni 14- abbia maggiori esigenze Per_4 legate alla crescita.
Sulla base di tali elementi, avuto particolare riguardo alla situazione di lavoro precario della madre e al fatto che provvederà a far pranzare il figlio presso Per_4 di sé almeno per tutto il periodo scolastico nonché alle maggiori esigenze del minore, si quantifica in euro 200,00 al mese il contributo che la madre dovrà versare al padre a titolo di partecipazione al mantenimento ordinario del figlio , oltre Per_4 adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, e fermi per il passato e sino alla pubblicazione della presente sentenza i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza presidenziale.
Le spese straordinarie da esborsarsi nell'interesse del figlio si pongono Per_4 in capo a ciascun genitore nella misura della metà (50% cadauno).
Si precisa che per spese straordinarie devono essere intese quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le
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spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco). In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie
“obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
Non risultando altre domande su cui il Tribunale è tenuto a pronunciarsi, non rimane che regolamentare le spese di lite, le quali vanno dichiarate irripetibili in considerazione della mancata costituzione in giudizio del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 2191 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2020, vertente tra
[...]
e con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia del resistente Controparte_1
2) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] in data [...], e C.F._1 CP_1
(C.F.: ), nato a [...] in data [...], i
[...] C.F._3 quali hanno contratto matrimonio in Lavello (PZ) il 6.8.1994;
3) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del
Comune di Lavello in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto n. 43, P. II, S. A, Ufficio 1);
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4) dichiara il non luogo a provvedere in ordine all'affidamento e al collocamento del figlio poiché divenuto maggiorenne;
Persona_3
5) dichiara cessato l'obbligo di mantenimento in capo a entrambi i genitori con riguardo al figlio maggiorenne Persona_3
6) affida il figlio minorenne a entrambi i genitori, che Persona_4 eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore -riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé;
7) dispone che il figlio minorenne rimanga collocato Persona_4 prevalentemente presso il padre, al quale assegna la casa coniugale sita in Lavello
(PZ) al Vico Storto Calvario n. 49;
8) dispone che la madre veda e tenga con sé il figlio minorenne
[...]
, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: Per_4
a) nel periodo scolastico, dal lunedì al venerdì, dall'uscita da scuola sino alle ore
17.30 (e comunque sino all'orario di inizio della scuola calcio), onde consentire che il minore continui a pranzare con la madre;
b) nel periodo di sospensione scolastica, per almeno tre pomeriggi alla settimana, da individuarsi su accordo dei genitori e tenuto conto della volontà del minore, che in difetto di accordo si individuano nei giorni dispari di ogni settimana
(lunedì, mercoledì e venerdì), dalle ore 10.30 alle ore 17.00;
c) a settimane alterne, dal sabato dall'uscita da scuola e comunque dalle ore 10.30 alla domenica alle ore 18.00, con pernotto presso la casa materna;
d) nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
e) nel periodo pasquale per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
f) nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio o di agosto, da concordare entro il giorno 31 maggio precedente, che -in assenza di
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accordo- si individuano dal 1 al 15 agosto degli anni pari e dal 15 luglio al 31 luglio degli anni dispari [anche il padre potrà trascorrere con il minore 7 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da intendersi fine scuola-inizio nuovo anno scolastico), da concordare con la madre entro il 31 maggio precedente, periodo nel quale il regime di frequentazione madre-figlio sarà sospeso];
g) altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale con l'uno o con l'altro genitore;
h) il minore trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiante, in deroga al regime di frequentazione ordinario;
i) il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo, secondo il principio dell'alternanza annuale.
9) determina in euro 200,00 (duecento, 00) al mese il contributo mensile dovuto dalla madre per il mantenimento del figlio Parte_1 [...]
, da corrispondere al padre presso il di lui Per_4 Controparte_1 domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal giorno di pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa per il passato, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
10) dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio;
Persona_4
11) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2191/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 18.4.2025, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sino al 14.7.2025, e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 11.2.1975, residente in [...]al Vico Storto Calvario n. 49, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. DANIELE MASIELLO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Lavello al C.F._2
Corso G. Fortunato n. 174 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a Lavello in [...] Controparte_1 C.F._3
19.12.1964 e ivi residente al Vico Storto Calvario n. 49, cittadino italiano;
-RESISTENTE CONTUMACE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale;
1 R.G. N. 2191/2020
CONCLUSIONI: per parte ricorrente come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; per il Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Parte_1 dal coniuge con il quale aveva contratto matrimonio concordatario Controparte_1 in Lavello il 6.8.1994, rappresentando che la casa familiare era sita in Lavello al Vico
Storto Calvario n. 49 presso un immobile in contitolarità dei coniugi, e che dall'unione coniugale erano nati quattro figli: il primogenito (Canosa di Puglia, Persona_1
20.10.1995) maggiorenne ed economicamente autosufficiente, il secondogenito
(Canosa di Puglia, 7.10.2000) maggiorenne ed economicamente Persona_2 indipendente, il terzogenito (Canosa di Puglia, 28.11.2003) studente, Persona_3
e l'ultimogenito (Canosa di Puglia, 14.5.2011) minorenne e Persona_4 studente.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto che «la convivenza tra i coniugi si era col tempo rivelata particolarmente difficile a causa di un'insanabile diversità caratteriale e del contegno assunto nel corso degli anni dal sig. CP_1
, che aveva reso intollerabile, insostenibile ed inaccettabile la prosecuzione
[...] della vita matrimoniale e da cui era derivata una evidente lesione della libertà, dignità
e personalità della ricorrente», e che «era pertanto, da tempo, venuta meno ogni forma di affectio coniugalis ovvero una comunione spirituale e materiale».
Sul piano occupazionale, la ricorrente ha rappresentato che il marito «[…] svolgeva attività lavorativa come edile e percepiva mediamente una retribuzione mensile di euro 1.200,00 circa», sicché era economicamente autosufficiente;
mentre ella era in grado di soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana e in parte quelle dei figli sebbene svolgesse lavori saltuari. Ha poi allegato che con il coniuge «non avevano rapporti patrimoniali cointestati ad eccezione di un conto corrente bancario presso la filiale di Intesa San Paolo in Lavello la cui giacenza, allo stato, era irrisoria»,
e che, salvo l'immobile in comproprietà adibito a casa familiare, «non avevano ulteriori immobili o beni mobili registrati da dividere, né liquidità bancaria od altre forme di patrimonialità finanziaria cointestata».
Per l'effetto, l'istante ha formulato all'intestato Tribunale la seguente domanda:
2 R.G. N. 2191/2020
«1. autorizzare i coniugi a vivere separati, nel mutuo rispetto;
Parte_2
2. affidare i figli congiuntamente ai genitori, con collocazione presso la madre, nell'attuale residenza familiare con assegnazione della casa coniugale alla sig.ra
; Parte_1
3. porre a carico del , con obbligo di versamento alla ricorrente, il pagamento CP_1 di un assegno mensile per il mantenimento dei figli, nella misura che sarà ritenuta, che si indica in € 500,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
4. autorizzare il signor ad asportare dalla casa coniugale i propri effetti CP_1 personali;
5. regolare il diritto di visita del padre ai figli come meglio sarà ritenuto, nella misura più ampia compatibile con le preminenti necessità di questi ed in misura minima auspicabilmente non inferiore a quanto sovra esposto;
6. all'esito, con la sentenza definitiva, pronunciare la separazione dei coniugi Pt_3
e con conferma dei provvedimenti innanzi richiesti e con ogni ulteriore
[...] statuizione in ordine alle spese di rappresentanza e difesa, anche in dipendenza dell'avversa condotta processuale».
II non è comparso all'udienza presidenziale, sicché con Controparte_1 ordinanza depositata in data 12.1.2021, osservato che non era stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
III Alla prima udienza innanzi all'Istruttore, rilevato che non era stata depositata nel fascicolo telematico documentazione attestante l'avvenuta notificazione dell'ordinanza presidenziale nei confronti del resistente, la difesa della ricorrente è stata invitata a depositare detta documentazione, rinviando la causa all'udienza del 14.7.2021.
All'udienza del 14.7.2021 è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo, dell'ordinanza presidenziale e del verbale d'udienza al resistente entro il 30.10.2021.
3 R.G. N. 2191/2020
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. con invito a depositare documentazione fiscale oltre che documentazione bancaria e/o postale, all'udienza del
2.2.2022 la causa è stata rinviata per l'ammissione dei mezzi istruttori al dì 10.6.2022.
All'udienza dell'11.1.2023, precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Con ordinanza collegiale del 4.4.2023, «osservato che il procedimento notificatorio aveva avuto inizio in data 29.10.2021, ovvero nel rispetto del termine perentorio assegnato, e che la notificazione si era perfezionata in data 3.11.2021, ovvero oltre il termine suddetto, sicché non poteva ritenersi perfezionata la notificazione del ricorso introduttivo, dell'ordinanza presidenziale e del verbale di udienza del 14.7.2021 effettuata nei confronti del resistente», la causa è stata rimessa sul ruolo dinanzi al Giudice Istruttore, è stato assegnato nuovo termine alla ricorrente
(22.5.2023) per provvedere alla notificazione dell'ordinanza presidenziale e di quella collegiale di rimessione della causa sul ruolo ed è stata fissata l'udienza del 12.7.2023 per il prosieguo.
All'udienza da ultimo indicata è stata nuovamente dichiarata la nullità della notificazione nei confronti del resistente e, all'udienza del 14.2.2024, sentita la ricorrente e ritenuta la necessità di dover disporre l'audizione del figlio minorenne alla luce delle dichiarazioni rese dalla madre, è stata fissata all'uopo Per_4
l'udienza dell'8.2.2024.
Ascoltato il minore e letta la relazione dei Servizi Sociali del Per_4 [...]
in ordine alla situazione socio-ambientale di quest'ultimo (relazione già CP_2 chiesta con ordinanza del 24.11.2023), sono stati confermati i provvedimenti provvisori e urgenti vigenti ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 19.6.2025 è stata depositata comparsa conclusionale dalla difesa della ricorrente.
IV Sulla contumacia del resistente e sulla domanda di separazione personale.
4 R.G. N. 2191/2020
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia del resistente CP_1
il quale, nonostante la ritualità dell'ultima notificazione, come risultante
[...] dalla documentazione versata in atti dalla difesa della ricorrente il 17.11.2023, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, la domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è alcun elemento a favore della ricostituzione del consorzio familiare. Manca il benché minimo indizio che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, così come risultante all'esito dell'ascolto del minore e da quanto rappresentato nella relazione dei Servizi Sociali del Comune di Lavello del 1.2.2024. A ciò si aggiunga l'indisponibilità dei coniugi alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto, talché deve riconoscersi che è venuta meno l'affectio coniugalis e che vi è stata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
V Sulle domande concernenti la prole.
Appartengono al patrimonio processuale esclusivamente le domande concernenti la prole, in particolare quelle riguardanti il figlio ultimogenito (Barletta, Per_4
14.5.2011), unico ancora minorenne e attualmente di anni 14, convivente con il padre unitamente agli altri tre fratelli in quella che fu la casa coniugale.
Orbene, avuto riguardo al figlio ( di Puglia, 28.11.2003), al Per_3 Pt_4 tempo di introduzione della causa minorenne, sicché fu disposto per il suo mantenimento che la madre dovesse corrispondere al padre euro 100,00 al mese oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie, si osserva quanto segue.
Nulla deve esser più disposto in relazione al figlio circa il regime di Per_3 affidamento e di collocamento poiché, come già esposto, è divenuto maggiorenne nelle more del processo.
In relazione al mantenimento, emerge dagli atti di causa che l'indicato figlio è economicamente autosufficiente in quanto lavoratore. Invero, sul punto il minore in sede di ascolto ha dichiarato: «Quando mi sveglio ci sono i miei fratelli, o Per_4 solo uno e due, dipende dai loro turni lavorativi. […] Quando a casa non c'è nessuno poiché vanno tutti a lavoro, io vado da mia madre e quindi non sto solo». E nella relazione dei Servizi Sociali si legge: « , da quando i genitori si sono separati, Per_4
5 R.G. N. 2191/2020
vive nella casa di famiglia insieme al padre e ai suoi fratelli, 28 anni, , Per_1 Per_2
23 anni, e 20 anni, tutti con un'occupazione stabile». Per_3
Ne discende che va dichiarato cessato l'obbligo di mantenimento in capo a entrambi i genitori con riguardo al figlio poiché avente stabile occupazione Per_3 lavorativa.
Passando a esaminare le questioni riguardanti il figlio minorenne , si Per_4 ritiene che non vi siano motivi per modificare i provvedimenti provvisori e urgenti circa l'affidamento e il collocamento prevalente del detto figlio presso il padre, per le ragioni di cui all'ordinanza dell'8.3.2024, che espressamente in questa sede si richiamano a fondamento della decisione.
Ne consegue che deve essere confermata in favore del padre-resistente l'assegnazione della casa coniugale, essendo quest'ultimo il genitore collocatario prevalente del figlio minorenne , atteso che -ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.- Per_4
l'assegnazione della casa coniugale deve essere disposta nell'interesse della prole, ovvero per consentire ai figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti di continuare ad abitare nell'ambiente ove sono cresciuti.
Circa, invece, il regime di frequentazione predisposto nell'ordinanza presidenziale (secondo il quale il minore può stare con la madre per tre Per_4 pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 15.00 alle ore 20.00, e a settimane alterne dalle ore
12.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica;
nonché -ad anni alterni- o la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo dalle ore 10.00 alle ore 20.00, e dal 24 al 29 dicembre o dal 31 dicembre al 5 gennaio dalle ore 10.00 del primo giorno alle ore 20.00 dell'ultimo; infine -sempre ad anni alterni- nei mesi di luglio o agosto per venti giorni consecutivi), si ritiene che lo stesso non sia attuale in considerazione del fatto che il minore suole pranzare quotidianamente con la madre e recarsi da questa - Per_4 talvolta- anche durante i fine-settimana. Infatti, in sede di ascolto ha Per_4 dichiarato: «Uscito dalla scuola vado a pranzare a casa di mamma e poi sto un pochino da mamma, vado via verso le 17.00/18.00, eccetto nei giorni in cui devo andare a fare allenamento presto. Vedo mamma nei fine settimana: se sono stanchissimo non vado da mamma, altrimenti vado».
Pertanto, va ridisegnato il regime di frequentazione madre-figlio adattandolo a ciò che è già in essere e che risulta maggiormente tutelante il diritto alla bigenitorialità
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del minore. Sicché si dispone che il figlio stia con la madre secondo le Per_4 seguenti modalità:
a) nel periodo scolastico, dal lunedì al venerdì, dall'uscita da scuola sino alle ore 17.30
(e comunque sino all'orario di inizio della scuola calcio), onde consentire che il minore continui a pranzare con la madre;
b) nel periodo di sospensione scolastica, per almeno tre pomeriggi alla settimana, da individuarsi su accordo dei genitori e tenuto conto della volontà del minore, che in difetto di accordo si individuano nei giorni dispari di ogni settimana (lunedì, mercoledì e venerdì), dalle ore 10.30 alle ore 17.00;
c) a settimane alterne, dal sabato dall'uscita da scuola e comunque dalle ore 10.30 alla domenica alle ore 18.00, con pernotto presso la casa materna;
d) nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
e) nel periodo pasquale per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
f) nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio o di agosto, da concordare entro il giorno 31 maggio precedente, che -in assenza di accordo- si individuano dal 1 al 15 agosto degli anni pari e dal 15 luglio al 31 luglio degli anni dispari [anche il padre potrà trascorrere con il minore 7 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da intendersi fine scuola-inizio nuovo anno scolastico), da concordare con la madre entro il 31 maggio precedente, periodo nel quale il regime di frequentazione madre-figlio sarà sospeso];
g) altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale con l'uno o con l'altro genitore;
h) il minore trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiante, in deroga al regime di frequentazione ordinario;
i) il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo, secondo il principio dell'alternanza annuale.
Per quanto concerne il contributo di mantenimento (ordinario) da porre in capo alla madre e a favore del padre genitore convivente con il figlio minorenne, occorre considerare che: a) ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.lgs. n. 230/2021 la percezione dell'assegno unico e universale relativo al figlio spetta a entrambi i genitori Per_4
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nella misura del 50% cadauno attesa la conferma dell'affidamento condiviso, precisando che nel caso di specie non vi sono ragioni per effettuare una differente valutazione;
b) la madre non ha depositato alcunché circa la sua posizione reddituale e patrimoniale, limitandosi a sostenere che, sebbene lavoratrice precaria, è in grado di sostenersi e di far fronte alle esigenze della prole;
c) la madre provvederà, per circa 9 mesi all'anno, a far pranzare presso di sé quasi con cadenza quotidiana;
d) Per_4 la madre non gode della casa coniugale;
e) il padre è operaio edile, convivente con i quattro figli nella casa familiare, i primi tre tutti occupati dal punto di vista lavorativo;
f) è trascorso del tempo dall'emissione dell'ordinanza presidenziale, talché può presumersi che il minore -attualmente di anni 14- abbia maggiori esigenze Per_4 legate alla crescita.
Sulla base di tali elementi, avuto particolare riguardo alla situazione di lavoro precario della madre e al fatto che provvederà a far pranzare il figlio presso Per_4 di sé almeno per tutto il periodo scolastico nonché alle maggiori esigenze del minore, si quantifica in euro 200,00 al mese il contributo che la madre dovrà versare al padre a titolo di partecipazione al mantenimento ordinario del figlio , oltre Per_4 adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, e fermi per il passato e sino alla pubblicazione della presente sentenza i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza presidenziale.
Le spese straordinarie da esborsarsi nell'interesse del figlio si pongono Per_4 in capo a ciascun genitore nella misura della metà (50% cadauno).
Si precisa che per spese straordinarie devono essere intese quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le
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spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco). In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie
“obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
Non risultando altre domande su cui il Tribunale è tenuto a pronunciarsi, non rimane che regolamentare le spese di lite, le quali vanno dichiarate irripetibili in considerazione della mancata costituzione in giudizio del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 2191 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2020, vertente tra
[...]
e con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia del resistente Controparte_1
2) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] in data [...], e C.F._1 CP_1
(C.F.: ), nato a [...] in data [...], i
[...] C.F._3 quali hanno contratto matrimonio in Lavello (PZ) il 6.8.1994;
3) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del
Comune di Lavello in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto n. 43, P. II, S. A, Ufficio 1);
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4) dichiara il non luogo a provvedere in ordine all'affidamento e al collocamento del figlio poiché divenuto maggiorenne;
Persona_3
5) dichiara cessato l'obbligo di mantenimento in capo a entrambi i genitori con riguardo al figlio maggiorenne Persona_3
6) affida il figlio minorenne a entrambi i genitori, che Persona_4 eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore -riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé;
7) dispone che il figlio minorenne rimanga collocato Persona_4 prevalentemente presso il padre, al quale assegna la casa coniugale sita in Lavello
(PZ) al Vico Storto Calvario n. 49;
8) dispone che la madre veda e tenga con sé il figlio minorenne
[...]
, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: Per_4
a) nel periodo scolastico, dal lunedì al venerdì, dall'uscita da scuola sino alle ore
17.30 (e comunque sino all'orario di inizio della scuola calcio), onde consentire che il minore continui a pranzare con la madre;
b) nel periodo di sospensione scolastica, per almeno tre pomeriggi alla settimana, da individuarsi su accordo dei genitori e tenuto conto della volontà del minore, che in difetto di accordo si individuano nei giorni dispari di ogni settimana
(lunedì, mercoledì e venerdì), dalle ore 10.30 alle ore 17.00;
c) a settimane alterne, dal sabato dall'uscita da scuola e comunque dalle ore 10.30 alla domenica alle ore 18.00, con pernotto presso la casa materna;
d) nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
e) nel periodo pasquale per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
f) nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio o di agosto, da concordare entro il giorno 31 maggio precedente, che -in assenza di
10 R.G. N. 2191/2020
accordo- si individuano dal 1 al 15 agosto degli anni pari e dal 15 luglio al 31 luglio degli anni dispari [anche il padre potrà trascorrere con il minore 7 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da intendersi fine scuola-inizio nuovo anno scolastico), da concordare con la madre entro il 31 maggio precedente, periodo nel quale il regime di frequentazione madre-figlio sarà sospeso];
g) altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale con l'uno o con l'altro genitore;
h) il minore trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiante, in deroga al regime di frequentazione ordinario;
i) il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo, secondo il principio dell'alternanza annuale.
9) determina in euro 200,00 (duecento, 00) al mese il contributo mensile dovuto dalla madre per il mantenimento del figlio Parte_1 [...]
, da corrispondere al padre presso il di lui Per_4 Controparte_1 domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal giorno di pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa per il passato, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
10) dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio;
Persona_4
11) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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