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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/06/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 105 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Magnelli Oreste
OPPONENTE
E
, C.F. e P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Legale Rappresentante protempore rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo
Adamo
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 02 dicembre 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 4 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio l' al fine di introdurre il giudizio di Controparte_1 merito del ricorso in opposizione spiegato, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c, avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, di cui era venuta a conoscenza a seguito della trattenuta operata sul proprio stipendio, per l'importo complessivo di € 17.475,40, chiedendo che ne fosse accertata la nullità e l'illegittimità per omessa notifica del pignoramento stesso e delle cartelle ad esso prodromiche e che fosse pronunciata la condanna dell' Controparte_2 alla restituzione, a favore di parte attrice, dell'importo
[...] pignorato. Deduceva, altresì, che l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, era stata accolta dal G.E., proprio sul presupposto dell'omessa notificazione del pignoramento. Concludeva per l'accoglimento dell'opposizione vinte le spese.
Si costituiva in giudizio l' che contestava la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione, rilevando che sia il pignoramento che le cartelle di pagamento fossero state ritualmente notificate al debitore . Concludeva chiedendo che l'opposizione venisse dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata nel merito.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 02 dicembre 2024, sulle conclusioni rassegnate, la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Nella fattispecie in esame, l'opponente ha riassunto la fase di merito dell'opposizione, al fine di contestare, prioritariamente, il vizio relativo all'omessa notificazione del pignoramento che integra motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto tale, di competenza del giudice ordinario .
Ciò posto, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, l'omessa notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi al debitore esecutato comporta la giuridica inesistenza del pignoramento per mancanza del requisito essenziale dell'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c., che deve essere rivolta specificamente e direttamente dall'ufficiale giudiziario al debitore esecutato , con conseguente
Pagina 2 di 4 insanabilità del vizio ed improcedibilità dell'esecuzione (cfr. Cass. Civ., n. 7019 del 21.6.1995; nel merito, Trib. Tivoli, ordinanza 5.12.2018).
In particolare, è stato ribadito che, nell'atto di pignoramento l'ingiunzione al debitore esecutato, di cui all'art. 492 cod. proc. civ., costituisce un requisito essenziale per la funzione propria dell'atto, giacché soltanto attraverso di essa acquista inequivoca certezza e piena rilevanza giuridica l'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole sancito dalla stessa norma e pertanto, qualora l'ingiunzione manchi, tale deficienza è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento esecutivo e la sua deducibilità sopravvive al termine di cinque giorni
(ora venti giorni), indicato dall'art. 617 cod. proc. civ. per l'opposizione agli atti esecutivi, che non decorre ne' dal compimento dell'atto di pignoramento, ne', qualora avvenga la successiva costituzione del debitore nel processo esecutivo, dal momento della stessa (cfr. Cass. Civ., n. 2082 del 10.2.1999; cfr. quanto alla qualificazione dell'inesistenza della notificazione, Cass. Sez. Unite n. 14916/2016:
L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità).
Orbene, nella fattispecie in esame, il debitore ha dedotto di Parte_1 avere avuto conoscenza nel gennaio 2020 di un atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, solo a seguito della trattenuta operata sul proprio stipendio, per l'importo complessivo di euro 17.475,40.
L' , costituitasi sia nella fase cautelare sia nel Controparte_3 presente giudizio di merito, non ha in alcun modo documentato , nei modi previsti dalla legge di cui ut supra, la notifica del pignoramento al debitore esecutato .
Va, peraltro, ribadito la piena legittimazione del concessionario della riscossione, quale soggetto a cui compete la notificazione del pignoramento e l'avvio della procedura esecutiva.
Consegue che deve ritenersi ab origine inesistente la notificazione del pignoramento al debitore e che, per tale ragione, non è invocabile l'orientamento giurisprudenziale in tema di sanatoria per raggiungimento dello scopo che si riferisce alla diversa fattispecie di nullità della notificazione del pignoramento.
Tale motivo è, di per sé, sufficiente a conseguire la declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva intrapresa dall' e Controparte_1
l'inesistenza del diritto di quest'ultima a procedere ad esecuzione nei confronti di
Pagina 3 di 4 , in ragione dell'invalidità del pignoramento presso terzi ex art. Parte_1
72 bis del DPR 602/1973, dalla stessa mai notificato al debitore, con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi dedotti.
L'accertata illegittimità della procedura esecutiva per omessa notifica del pignoramento al debitore, ha comportato il venir meno del titolo giustificativo dell'avvenuta trattenuta della somma di euro 17.475,40, operata dal” sulle CP_4 buste paga, legittimando l'odierna opponente a conseguirne lo svincolo e la restituzione.
Consegue che, in accoglimento della domanda avanzata dall'att rice-opponente, deve essere pronunciata la condanna dell' a Controparte_1 disporre lo svincolo e l'eventuale restituzione - ove incassata - in favore di
, della somma complessiva di € 17.475,40 oltre interessi, al tasso Parte_1 legale, dalla data della domanda fino al soddisfo.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 (scaglione di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000), tenuto conto della natura documentale e dello svolgimento del giudizio, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' . Controparte_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
l'inesistenza del diritto dell' a procedere ad Controparte_1 esecuzione e l'invalidità del pignoramento presso terzi, ex art. 72 bis del DPR
602/1973, per omessa notifica al debitore;
2) condanna l' a disporre lo svincolo e l'eventuale Controparte_1 restituzione - ove incassata - in favore di , della somma Parte_1 complessiva di € 17.475,40 oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo;
3) condanna la convenuta alla rifusione, in Controparte_1 favore di , delle spese del presente giudizio che si liquidano in Parte_1
€ 168,00 per esborsi ed € 1.710,00 per compensi professionali (fase studio euro
460,00, fase introduttiva euro 400,00, fase conclusionale euro 850,00) oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Castrovillari il 18 giugno 2025 Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 105 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Magnelli Oreste
OPPONENTE
E
, C.F. e P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Legale Rappresentante protempore rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo
Adamo
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 02 dicembre 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 4 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio l' al fine di introdurre il giudizio di Controparte_1 merito del ricorso in opposizione spiegato, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c, avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, di cui era venuta a conoscenza a seguito della trattenuta operata sul proprio stipendio, per l'importo complessivo di € 17.475,40, chiedendo che ne fosse accertata la nullità e l'illegittimità per omessa notifica del pignoramento stesso e delle cartelle ad esso prodromiche e che fosse pronunciata la condanna dell' Controparte_2 alla restituzione, a favore di parte attrice, dell'importo
[...] pignorato. Deduceva, altresì, che l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, era stata accolta dal G.E., proprio sul presupposto dell'omessa notificazione del pignoramento. Concludeva per l'accoglimento dell'opposizione vinte le spese.
Si costituiva in giudizio l' che contestava la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione, rilevando che sia il pignoramento che le cartelle di pagamento fossero state ritualmente notificate al debitore . Concludeva chiedendo che l'opposizione venisse dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata nel merito.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 02 dicembre 2024, sulle conclusioni rassegnate, la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Nella fattispecie in esame, l'opponente ha riassunto la fase di merito dell'opposizione, al fine di contestare, prioritariamente, il vizio relativo all'omessa notificazione del pignoramento che integra motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto tale, di competenza del giudice ordinario .
Ciò posto, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, l'omessa notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi al debitore esecutato comporta la giuridica inesistenza del pignoramento per mancanza del requisito essenziale dell'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c., che deve essere rivolta specificamente e direttamente dall'ufficiale giudiziario al debitore esecutato , con conseguente
Pagina 2 di 4 insanabilità del vizio ed improcedibilità dell'esecuzione (cfr. Cass. Civ., n. 7019 del 21.6.1995; nel merito, Trib. Tivoli, ordinanza 5.12.2018).
In particolare, è stato ribadito che, nell'atto di pignoramento l'ingiunzione al debitore esecutato, di cui all'art. 492 cod. proc. civ., costituisce un requisito essenziale per la funzione propria dell'atto, giacché soltanto attraverso di essa acquista inequivoca certezza e piena rilevanza giuridica l'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole sancito dalla stessa norma e pertanto, qualora l'ingiunzione manchi, tale deficienza è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento esecutivo e la sua deducibilità sopravvive al termine di cinque giorni
(ora venti giorni), indicato dall'art. 617 cod. proc. civ. per l'opposizione agli atti esecutivi, che non decorre ne' dal compimento dell'atto di pignoramento, ne', qualora avvenga la successiva costituzione del debitore nel processo esecutivo, dal momento della stessa (cfr. Cass. Civ., n. 2082 del 10.2.1999; cfr. quanto alla qualificazione dell'inesistenza della notificazione, Cass. Sez. Unite n. 14916/2016:
L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità).
Orbene, nella fattispecie in esame, il debitore ha dedotto di Parte_1 avere avuto conoscenza nel gennaio 2020 di un atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, solo a seguito della trattenuta operata sul proprio stipendio, per l'importo complessivo di euro 17.475,40.
L' , costituitasi sia nella fase cautelare sia nel Controparte_3 presente giudizio di merito, non ha in alcun modo documentato , nei modi previsti dalla legge di cui ut supra, la notifica del pignoramento al debitore esecutato .
Va, peraltro, ribadito la piena legittimazione del concessionario della riscossione, quale soggetto a cui compete la notificazione del pignoramento e l'avvio della procedura esecutiva.
Consegue che deve ritenersi ab origine inesistente la notificazione del pignoramento al debitore e che, per tale ragione, non è invocabile l'orientamento giurisprudenziale in tema di sanatoria per raggiungimento dello scopo che si riferisce alla diversa fattispecie di nullità della notificazione del pignoramento.
Tale motivo è, di per sé, sufficiente a conseguire la declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva intrapresa dall' e Controparte_1
l'inesistenza del diritto di quest'ultima a procedere ad esecuzione nei confronti di
Pagina 3 di 4 , in ragione dell'invalidità del pignoramento presso terzi ex art. Parte_1
72 bis del DPR 602/1973, dalla stessa mai notificato al debitore, con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi dedotti.
L'accertata illegittimità della procedura esecutiva per omessa notifica del pignoramento al debitore, ha comportato il venir meno del titolo giustificativo dell'avvenuta trattenuta della somma di euro 17.475,40, operata dal” sulle CP_4 buste paga, legittimando l'odierna opponente a conseguirne lo svincolo e la restituzione.
Consegue che, in accoglimento della domanda avanzata dall'att rice-opponente, deve essere pronunciata la condanna dell' a Controparte_1 disporre lo svincolo e l'eventuale restituzione - ove incassata - in favore di
, della somma complessiva di € 17.475,40 oltre interessi, al tasso Parte_1 legale, dalla data della domanda fino al soddisfo.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 (scaglione di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000), tenuto conto della natura documentale e dello svolgimento del giudizio, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' . Controparte_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
l'inesistenza del diritto dell' a procedere ad Controparte_1 esecuzione e l'invalidità del pignoramento presso terzi, ex art. 72 bis del DPR
602/1973, per omessa notifica al debitore;
2) condanna l' a disporre lo svincolo e l'eventuale Controparte_1 restituzione - ove incassata - in favore di , della somma Parte_1 complessiva di € 17.475,40 oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo;
3) condanna la convenuta alla rifusione, in Controparte_1 favore di , delle spese del presente giudizio che si liquidano in Parte_1
€ 168,00 per esborsi ed € 1.710,00 per compensi professionali (fase studio euro
460,00, fase introduttiva euro 400,00, fase conclusionale euro 850,00) oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Castrovillari il 18 giugno 2025 Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
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