Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice nel procedimento r.g.n. 2901/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21.03.2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 03/12/2024 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. GRILLO EMILIANA, e da , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
LOREDANA FRANCO, tendente ad ottenere la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Roccamonfina in data 21/07/2012; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli, LÒ (13.11.2013) e (15.10.2018); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge,
e tenuto conto del Piano Genitoriale che segue: PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
2- I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno – Persona_2 Persona_3 congiuntamente - la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni, e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3- I figli e restano collocati -prevalentemente - presso la dimora materna, in Persona_2 Persona_3
Pietravairano (CE), alla Via Cappella, 62;
4- il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le cadenze che seguono, premessa e fatta salva la più ampia disponibilità e disposizione d'animo, di entrambi i genitori, a cooperare, soprattutto avendo riguardo alla volontà
dei minori, ed in base al loro calendario di studi e sport: -IN PARTICOLARE, il papà potrà tenere i figli con sé: 4/a) dalla giornata, del venerdì o del sabato, indifferentemente e alternativamente - dopo la scuola - e gestendoli fino alla domenica, riportandoli a casa per pranzo, o a sera entro l'orario di cena, presso la dimora materna, e comunque non oltre le ore 23.00; con ogni e più ampia previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali, a semplice e tempestiva comunicazione con la madre collocataria, 4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua: ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, prevedendo – già dal Natale 2024 – che nella giornata del 24 Vigilia, i figli restino con la mamma, e insieme ai nonni materni;
nella giornata del 25 Natale, i figli stiano con il papà, e i nonni paterni;
il giorno del 26 Santo Stefano, lo trascorreranno con la mamma;
durante le vacanze estive, i Pt_1 figli trascorreranno con ciascun genitore almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno, in modo da consentire una buona programmazione, e di pianificare le rispettive vacanze
5- Per quanto attiene l'assegno di mantenimento, il Sig. si impegna a versare, in favore della Parte_2
Sig.ra tramite accredito in c/c, sul rapporto già noto ed utilizzato, entro e non oltre il giorno Parte_1 cinque di ogni mese, l'emolumento per entrambi i figli minori, nella misura di complessivi € 600.00
(seicentoeuro/00), (euro 300,00, per ciascuno minore), rinunciando entrambi i coniugi al mantenimento in proprio favore, e tale misura da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre all'obbligo di contribuire alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli minori nella misura del 50% (cfr. per la individuazione e gestione delle spese straordinarie, vedasi il Protocollo di Intesa Tribunale di Santa Maria del
28/03/2024, ALL.)
6- La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Pietravairano (CE), in Via Cappella n. 62, di esclusiva proprietà della famiglia della Sig.ra unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Parte_1
Sig.ra nell'interesse dei figli minori, ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli Parte_1 stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
7- Al fine di evitare future incomprensioni, conformemente al sopra richiamato Protocollo d'Intesa adottato dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 28.03.2024 per la “Disciplina Spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art.316 cpc”, i coniugi concordano che per spese ordinarie, rientranti nell'assegno di mantenimento stabilito consensualmente dalle parti, si intendono le spese tese al soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana dei figli. Riguardano non solo l'obbligo alimentare, ma anche l'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, di assistenza materiale e di gestione e organizzazione del minore. Queste spese si caratterizzano per la periodicità, la non gravosità, in rapporto al tenore di vita del nucleo familiare, e per l'utilità o necessarietà. Si tratta, insomma, di "esborsi economici" che normalmente ogni genitore è chiamato a sostenere. Le spese che devono ritenersi comprese nell'assegno di mantenimento "ordinario" sono quelle relative a:
✓ Vitto e contributo per spese dell'abitazione (spese condominiali, utenze, canone di locazione, oneri condominiali ecc. ..); ✓ abbigliamento ordinario (ad eccezione dei capi di abbigliamento particolarmente costosi, per la partecipazione a eventi, cerimonie); ✓ tasse scolastiche di istituti pubblici o privati -se le parti hanno 3
concordato l'iscrizione alla scuola privata;
✓ parrucchiere – estetista;
✓ ricarica telefonica;
✓ materiale scolastico di cancelleria (occorrente durante l'anno scolastico); ✓ spese di trasporto pubblico urbano;
✓ spese per attività ricreative abituali (cinema, bar, ristorante ecc.); ✓ uscite didattiche o gite scolastiche senza pernottamento di durata giornaliera e che si svolgano all'interno dell'orario scolastico;
✓ spese per regali in occasione di feste di amici e compagni di scuola;
✓ spese per farmaci da banco, antipiretici, antibiotici, per la cura di patologie stagionali. Sono salve altre spese che rispondono ai requisiti sopra descritti.
8- Quanto alle spese straordinarie (ossia non previste nell'assegno di mantenimento) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: l'occasionalità o sporadicità, la gravosità, oppure si caratterizzano per essere voluttuarie. Sono oggettivamente imprevedibili nell'an o indeterminabili nel quantum, non rientranti nelle ordinarie consuetudini di vita dei figli, queste vengono poste a carico di ciascun genitore, nella misura del
50%, secondo il seguente criterio, ed avuto comunque riguardo al Protocollo d'intesa siglato, da ultimo, tra il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Santa Maria C.V., relativo alle “Spese straordinarie per il mantenimento dei figli”, che si allega alla presente, a formarne parte integrante (cfr. vedi All ), in uno al Piano
Genitoriale per i Figli Minori, qui integrato. Le spese straordinarie non sono ricomprese nell'assegno di mantenimento, ed andranno ripartite tra i genitori in egual misura. Si intendono quali voci di spese extra- assegno, che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: - in ambito sanitario: le spese comunque connotate dai caratteri di necessità o urgenza per le quali il lasso temporale necessario ad acquisire l'accordo può pregiudicare il buon esito del trattamento;
- I trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base effettuate nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale, per esempio, le spese ortopediche, acustiche, oculistiche (compresi occhiali da visita e lenti a contatto), e spese per impianti di ausilio sanitario;
sono sempre da dividere, altresì, i relativi tickets sanitari e le spese farmaceutiche consequenziali. - In ambito scolastico: fermo l'accordo sulla scelta della scuola, ai sensi del novellato art. 316 e.e., l'iscrizione e la retta dell'asilo nido infantile, tasse e assicurazioni scolastiche per scuole o istituti pubblici o privati, tasse universitarie;
libri scolastici e universitari, tablet e personal computer per uso scolastico (non ludico) - In altro ambito: spese sportive e per il relativo abbigliamento e accessori, pagamento della retta, etc., se l'attività sportiva è già praticata dal minore o se i genitori hanno concordato l'attività; spese di manutenzione ordinaria e straordinaria - per meccanica, carrozzeria, bollo o assicurazione - dei mezzi di locomozione quali bicicletta, bici elettrica, motociclo, mini-car, auto, etc. (se è stata concordata la decisione dell' acquisto ); spese di trasporto extraurbano per lo svolgimento delle attività indicate nel presente articolo. Per spese extra-mantenimento, che richiedono il previo accordo dei genitori si intendono: - - In ambito sanitario: visite mediche, esami diagnostici e prestazioni sanitarie in generale erogate da strutture private;
prestazioni sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari ortodontici, apparecchio mobile o fisso); - In ambito scolastico: lezioni private (ripetizioni post-scuola); stages, corsi di preparazione e selezione per l'accesso a facoltà universitarie;
spese per la specializzazione universitaria o per l'avvio al mondo del lavoro;
spese per l'università 4
all'estero o alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post universitari (Master); corsi di lingua, gite scolastiche con pernottamento;
viaggio di studio all'estero, istituti scolastici privati se non già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione. - In altro ambito: spese per attività sportiva e relative attrezzature, baby sitter, solo se non già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
viaggi e vacanze trascorsi in autonomia dal figlio;
attività sportiva a livello agonistico, comprensiva dell'attrezzatura specifica e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (comprese di trasporto e stages), attività ludico-ricreative non ricorrenti (centri e ese di acquisto del cellulare, spesa di acquisto dei mezzi di locomozione quali bicicletta, bici elettrica, motociclo, mini-car, auto, etc.
(compreso il casco); attività artistiche, culturali e ricreative (ad esempio, acquisto strumento musicale, corsi di informatica ecc..) spese per comunione, cresime o matrimoni, comprensive di intrattenimento, servizio fotografico, regalo madrina/padrino. Tutte le spese extra-assegno indicate dovranno essere debitamente documentate, ove si intenda richiederne la ripetizione. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Per le spese extra assegno da concordare, al fine della dimostrazione del preventivo accordo, il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, telegramma, fax, e-mail, whatsapp o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 5 giorni. Il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare il motivato dissenso, ovvero una proposta alternativa per iscritto nell'immediatezza della richiesta.
Trascorso un lasso temporale di 15 giorni dalla richiesta, il silenzio sarà inteso come consenso. Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza sulla somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Il genitore che ha anticipato le spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, e-mail con prova di avvenuta ricezione o whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. In relazione alle spese extra-assegno il genitore che ha anticipato avrà diritto di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute anche se rateizzate per le rate effettivamente pagate, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa. Per le spese straordinarie di importo superiore a € 200,00, il genitore collocatario, per evitare l'anticipo integrale dell'esborso, potrà comunicare con anticipo la spesa e l'altro genitore, entro 10 giorni dalla comunicazione, dovrà porre a disposizione la somma necessaria.
9- Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, si dà atto che non correrà, un contributo al suo mantenimento per la Sig.ra la quale è perfettamente in grado di garantirsi il proprio Parte_1 autosostentamento economico. 5
10- Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci – compensazione. I coniugi danno, altresì, atto di avere già definito ogni pendenza economica tra di loro, e che anche gli effetti personali, ed ogni altro bene di esclusiva pertinenza dell'uno o dell'altro, sono stati prelevati e si trovano, nel momento in cui si scrive, nella piena ed esclusiva disponibilità del legittimo proprietario.
11- Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti per l'espatrio, nonché di adoperarsi a prestare – se e quando occorrerà, e previo accordo – il consenso acchè il detto documento possa essere emesso e rilasciato nei confronti e nell'interesse dei figli minori, soprattutto avendo riguardo alle esigenze di Studio degli stessi. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 21.03.2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
tenuto conto che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023).
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza. letto il parere favorevole del P.M.; visti gli art. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] ed , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roccamonfina di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 10, parte
II, serie A, anno 2012);
3) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) spese al definitivo.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 21/03/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese