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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/07/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3678 del RGAC dell'anno 2021 vertente
TRA
(cf , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Gigliotti Parte_1 C.F._1
(cf ) - pec C.F._2 Email_1
-Parte attrice opponente- contro
p.iva in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata dalla procuratrice speciale (C.F./P.IVA Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino (C.F. , P.IVA_2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Simona Porcaro, Corso Mazzini, 74 - 88100
Catanzaro (CZ) - pec Email_2
-Parte convenuta opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 776/2021 del 21.07.2021 emesso dal Tribunale di
Catanzaro r.g. 2241/2021.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. si è opposta al decreto ingiuntivo in epigrafe, con cui le si intimava di pagare in Parte_1 favore della l'importo di € 11.143,44 oltre interessi come da domanda e spese legali. Il CP_1 credito - sorto per mancato pagamento di alcune rate relative al contratto di finanziamento n.
34184266 all'epoca concesso dalla – è stato, poi, oggetto di successive cessioni, nell' CP_3 ultima delle quali è stato cessionario. CP_1
Parte opponente ha chiesto di: 1) preliminarmente accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della 2) sempre in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione del Controparte_1 credito ingiunto con ogni conseguenza di legge;
3) nel merito accertare e dichiarare l'insussistenza della posizione debitoria in capo alla e la mancata prova in ordine all'esistenza Parte_1 del credito;
4) dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria portata dal decreto opposto per i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge;
5) in via subordinata, ridurre comunque la pretesa creditoria dichiarando la non debenza degli interessi moratori come richiesti per la nullità della clausola convenzionale relativa alla pattuizione degli interessi moratori poiché superiori al tasso soglia previsto dalla legge. 2. Si è opposta la la quale ha chiesto: il rigetto della spiegata opposizione e la conferma CP_1 del decreto ingiuntivo;
la condanna dell'opponente al pagamento della complessiva somma di cui €
11.143,44, di cui € 9.992,27 a titolo di sorte capitale ed € 1.151,17 a titolo di interessi di mora maturati dalla data di risoluzione al 13.12.2016 oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs
108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione fino al saldo effettivo;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione;
In via subordinata e nel merito:a) Nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento da parte dell'opponente della complessiva somma di € 11.143,44, di cui € 9.992,27 a titolo di sorte capitale ed € 1.151,17 a titolo di interessi di mora maturati dalla data di risoluzione al 13.12.2016 oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione fino al saldo effettivo;
b) Condannare l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge. c) Condannare l'opponente per lite temeraria ex art. 96 co. 3 cpc.
3. Con ordinanza del 28.2.2022 il precedente GI ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto.
La causa, istruita documentalmente è poi stata trattenuta in decisione
4. L'opposizione formulata da parte attrice appare infondata.
4.1 Come noto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta uno sviluppo -sia pur eventuale - della fase monitoria, che devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, di modo che l'oggetto di esso non è affatto limitato al controllo di validità del decreto ingiuntivo, ma involge il merito della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
5. Nel caso di specie incombe, innanzitutto, sul creditore l'onere di dimostrare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa ed allegare l'inadempimento dell'opponente.
5.1 Ha, quindi, depositato in atti il contratto di finanziamento identificato con il n. 4184266 intercorso tra e la PI UC (allegato 3 del monitorio) ed ha allegato l'inadempimento Parte_2 parziale del debitore, allegando l'estratto conto relativo alla rate insolute.
6. Inoltre nel caso di specie - poiché il credito è stato più volte ceduto in blocco ex art. 58 dlgs n.
385/1998 - grava l'ulteriore onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cfr. da ultimo Cass. civ ordinanza n. 5190 del 27.02.2025).
6.1 Orbene, parte opposta ha adempiuto compiutamente anche a tale onere, provando la vicenda attinente ai molteplici mutamenti della figura del creditore.
6.2 Ha, infatti, depositato l'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. n.152 del 28.12.2013 (allegato 4 del fascicolo monitorio) nel quale comunica di aver acquisito da CP_4 Controparte_5 mediante un contratto di cessione concluso tra e la Società in data 10 dicembre 2013 CP_3 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, interessi, accessori, spese e quant'altro spettante) identificabili in blocco ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione, costituito da tutti i crediti pecuniari di titolarità della società cedente CP_3 che alla data del 31 agosto 2013 (la "Data di Valutazione") soddisfino tutti i seguenti criteri: - traggano origine da rapporti di credito al consumo: il contratto de quo rientra nella categoria del credito al consumo;
- siano vantati nei confronti di almeno una persona fisica residente in Italia: il contratto è sottoscritto da una persona fisica;
- sia stata dichiarata da parte di la Controparte_5 decadenza del debitore dei crediti;
dal beneficio del termine tra il 3 dicembre 1993 (incluso) e il 28 luglio 2012. Nella fattispecie la decadenza è stata dichiarata in data 28.06.2011 come indicato nella lista movimenti prodotta nel fascicolo del monitorio (allegato 10) e dalla cartolina di CP_3 ricevimento (all. 5 del presente procedimento).
6.3 Ha depositato l'avviso pubblicato G.U. n.141 del 05.12.2015 (allegato. 6 del fascicolo monitorio) nel quale si precisa che la "Cessionaria"), ai sensi di un contratto di cessione di Controparte_6 crediti sottoscritto il 27 novembre 2015 (ed avente effetto dal 30/11/2015) con si Controparte_7
è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario costituito da tutti i crediti per capitale, interessi e altri accessori maturati e non pagati, nonche' ogni ulteriore ragione di credito nei confronti dei debitori ceduti vantata dalla TE purche' detti Crediti, alla data del 31 agosto 2015, soddisfacessero tutti i seguenti criteri: a) siano Crediti dei quali la TE si era resa titolare nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui alla notizia apparsa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 28 dicembre 2013, in virtu' un contratto di cessione stipulato in data 10 dicembre 2013, con b) fossero, alla data del 31 agosto 2015, in essere;
Controparte_5
c) non fossero, alla data del 31 agosto 2015, assistiti da piani di rientro per i quali non fosse intervenuta risoluzione o decadenza dal beneficio del termine;
d) non vi fossero contenziosi pendenti in sede giudiziale in relazione agli stessi, etc.
6.4 Infine ha depositato l'estratto della GU n.150 del 22-12-2016 contenete l'avviso della cessione dei crediti in blocco da d (allegato 8 fascicolo monitorio) e le lettere con cui sia CP_6 CP_1 il cessionario sia il cedente hanno comunicato ex art. 1264 cc all'odierna parte opponente l'avvenuta cessione del credito (vedi allegato 9 fascicolo del monitorio).
6.5 Tali elementi appaiono – ad avviso di questo Giudice - sufficienti a dimostrare che la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria (cfr. Cassazione Civile, 20 luglio 2023, CP_1
n. 21821).
Infatti, nel caso di specie, parte opponente si è limitata a contestare la mancata notificazione delle cessioni di credito. Non contesta, quindi l'esistenza dei contratti di cessione del credito.
In questo caso la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare il principio, secondo cui “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017; Cass. n.
4277/2023 Pertanto, è stato affermato che non è necessaria la specifica enumerazione di ognuno dei crediti ceduti, nella misura in cui gli elementi comuni, che sono stati presi in considerazione per la formazione delle singole categorie dei crediti, consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione (cfr da ultimo Cass civile Ordinanza num. 16368 del 17.6.2025).
Le indicazioni contenute negli avvisi pubblicati in GU ex art. 58 TUB indicano le categorie di crediti ceduti nei quali – in base ai dati forniti dal creditore e non contestati – rientra anche il credito de quo.
7. L'eccezione relativa al pagamento completo del finanziamento va rigettata in quanto, a fronte dell'attività svolta dal creditore sub 5), parte opponente è gravata dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento, onere che non è stato adempiuto.
8. L'eccezione di prescrizione è altresì infondata. Nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica e il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cfr. Cass. Civ., Sez. III,
06.02.2004, n. 2301; Cass. Civ., Sez. III, 10.09.2010, n. 19291; Cass. Civ., Sez. III, 30.08.2011, n.
17798).
Il frazionamento del debito non muta, infatti, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Infine, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 14.07.1994, n. 1110; Cass. Civ., Sez. II, 30.08.2002, n. 12707; Cass. Civ.,
Sez. III, 08.08.2013, n. 18915).
Nel caso di specie, il contratto di finanziamento veniva richiesto ed ottenuto nel mese di giugno
2007, secondo un piano di rimborso rateale composto da n. 60 rate – con pagamento prima rata previsto al 19.07.2007 e ultima rata con scadenza al 19.06.2012. La prescrizione decennale si sarebbe compiuta il 19.06.2022. Ciò vuol dire che al momento della notificazione del decreto ingiuntivo (02.09.21 secondo quanto indicato da parte opponente) la prescrizione non si era ancora compiuta.
9. Infine l'eccezione relativa alla nullità della clausola che applicherebbe tassi di interesse superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996 è del tutto generica, come tale già inficiata in sede di allegazione. Parte opponente si è semplicemente limitata ad affermare il principio, trascurando del tutto l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia.
10. Anche la domanda proposta da parte opposta appare, però, infondata. Non sussistono, infatti, i presupposti del terzo comma di cui all'art. 96 cpc ove si consideri che nel caso di specie non emerge mala fede o colpa grave della parte soccombente, consistente nella violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda. Non è sufficiente, infatti, la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate e poi rigettate (cfr Cass civ ordinanza n. 28226 del 14.10.2021). 11. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione di riferimento (€ 5.200,01/26.000,00), avuto riguardo al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 secondo i parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Rigetta la domanda della opponente, e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
- Condanna (parte opponente soccombente) al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore , in persona del l.r.p.t., (parte opposta vittoriosa) liquidate -per le ragioni di cui in CP_1 parte motiva- in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso forfettario delle spese IVA e cpa.
Catanzaro, li 28.07.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3678 del RGAC dell'anno 2021 vertente
TRA
(cf , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Gigliotti Parte_1 C.F._1
(cf ) - pec C.F._2 Email_1
-Parte attrice opponente- contro
p.iva in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata dalla procuratrice speciale (C.F./P.IVA Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino (C.F. , P.IVA_2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Simona Porcaro, Corso Mazzini, 74 - 88100
Catanzaro (CZ) - pec Email_2
-Parte convenuta opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 776/2021 del 21.07.2021 emesso dal Tribunale di
Catanzaro r.g. 2241/2021.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. si è opposta al decreto ingiuntivo in epigrafe, con cui le si intimava di pagare in Parte_1 favore della l'importo di € 11.143,44 oltre interessi come da domanda e spese legali. Il CP_1 credito - sorto per mancato pagamento di alcune rate relative al contratto di finanziamento n.
34184266 all'epoca concesso dalla – è stato, poi, oggetto di successive cessioni, nell' CP_3 ultima delle quali è stato cessionario. CP_1
Parte opponente ha chiesto di: 1) preliminarmente accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della 2) sempre in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione del Controparte_1 credito ingiunto con ogni conseguenza di legge;
3) nel merito accertare e dichiarare l'insussistenza della posizione debitoria in capo alla e la mancata prova in ordine all'esistenza Parte_1 del credito;
4) dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria portata dal decreto opposto per i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge;
5) in via subordinata, ridurre comunque la pretesa creditoria dichiarando la non debenza degli interessi moratori come richiesti per la nullità della clausola convenzionale relativa alla pattuizione degli interessi moratori poiché superiori al tasso soglia previsto dalla legge. 2. Si è opposta la la quale ha chiesto: il rigetto della spiegata opposizione e la conferma CP_1 del decreto ingiuntivo;
la condanna dell'opponente al pagamento della complessiva somma di cui €
11.143,44, di cui € 9.992,27 a titolo di sorte capitale ed € 1.151,17 a titolo di interessi di mora maturati dalla data di risoluzione al 13.12.2016 oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs
108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione fino al saldo effettivo;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione;
In via subordinata e nel merito:a) Nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento da parte dell'opponente della complessiva somma di € 11.143,44, di cui € 9.992,27 a titolo di sorte capitale ed € 1.151,17 a titolo di interessi di mora maturati dalla data di risoluzione al 13.12.2016 oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione fino al saldo effettivo;
b) Condannare l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge. c) Condannare l'opponente per lite temeraria ex art. 96 co. 3 cpc.
3. Con ordinanza del 28.2.2022 il precedente GI ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto.
La causa, istruita documentalmente è poi stata trattenuta in decisione
4. L'opposizione formulata da parte attrice appare infondata.
4.1 Come noto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta uno sviluppo -sia pur eventuale - della fase monitoria, che devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, di modo che l'oggetto di esso non è affatto limitato al controllo di validità del decreto ingiuntivo, ma involge il merito della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
5. Nel caso di specie incombe, innanzitutto, sul creditore l'onere di dimostrare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa ed allegare l'inadempimento dell'opponente.
5.1 Ha, quindi, depositato in atti il contratto di finanziamento identificato con il n. 4184266 intercorso tra e la PI UC (allegato 3 del monitorio) ed ha allegato l'inadempimento Parte_2 parziale del debitore, allegando l'estratto conto relativo alla rate insolute.
6. Inoltre nel caso di specie - poiché il credito è stato più volte ceduto in blocco ex art. 58 dlgs n.
385/1998 - grava l'ulteriore onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cfr. da ultimo Cass. civ ordinanza n. 5190 del 27.02.2025).
6.1 Orbene, parte opposta ha adempiuto compiutamente anche a tale onere, provando la vicenda attinente ai molteplici mutamenti della figura del creditore.
6.2 Ha, infatti, depositato l'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. n.152 del 28.12.2013 (allegato 4 del fascicolo monitorio) nel quale comunica di aver acquisito da CP_4 Controparte_5 mediante un contratto di cessione concluso tra e la Società in data 10 dicembre 2013 CP_3 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, interessi, accessori, spese e quant'altro spettante) identificabili in blocco ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione, costituito da tutti i crediti pecuniari di titolarità della società cedente CP_3 che alla data del 31 agosto 2013 (la "Data di Valutazione") soddisfino tutti i seguenti criteri: - traggano origine da rapporti di credito al consumo: il contratto de quo rientra nella categoria del credito al consumo;
- siano vantati nei confronti di almeno una persona fisica residente in Italia: il contratto è sottoscritto da una persona fisica;
- sia stata dichiarata da parte di la Controparte_5 decadenza del debitore dei crediti;
dal beneficio del termine tra il 3 dicembre 1993 (incluso) e il 28 luglio 2012. Nella fattispecie la decadenza è stata dichiarata in data 28.06.2011 come indicato nella lista movimenti prodotta nel fascicolo del monitorio (allegato 10) e dalla cartolina di CP_3 ricevimento (all. 5 del presente procedimento).
6.3 Ha depositato l'avviso pubblicato G.U. n.141 del 05.12.2015 (allegato. 6 del fascicolo monitorio) nel quale si precisa che la "Cessionaria"), ai sensi di un contratto di cessione di Controparte_6 crediti sottoscritto il 27 novembre 2015 (ed avente effetto dal 30/11/2015) con si Controparte_7
è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario costituito da tutti i crediti per capitale, interessi e altri accessori maturati e non pagati, nonche' ogni ulteriore ragione di credito nei confronti dei debitori ceduti vantata dalla TE purche' detti Crediti, alla data del 31 agosto 2015, soddisfacessero tutti i seguenti criteri: a) siano Crediti dei quali la TE si era resa titolare nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui alla notizia apparsa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 28 dicembre 2013, in virtu' un contratto di cessione stipulato in data 10 dicembre 2013, con b) fossero, alla data del 31 agosto 2015, in essere;
Controparte_5
c) non fossero, alla data del 31 agosto 2015, assistiti da piani di rientro per i quali non fosse intervenuta risoluzione o decadenza dal beneficio del termine;
d) non vi fossero contenziosi pendenti in sede giudiziale in relazione agli stessi, etc.
6.4 Infine ha depositato l'estratto della GU n.150 del 22-12-2016 contenete l'avviso della cessione dei crediti in blocco da d (allegato 8 fascicolo monitorio) e le lettere con cui sia CP_6 CP_1 il cessionario sia il cedente hanno comunicato ex art. 1264 cc all'odierna parte opponente l'avvenuta cessione del credito (vedi allegato 9 fascicolo del monitorio).
6.5 Tali elementi appaiono – ad avviso di questo Giudice - sufficienti a dimostrare che la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria (cfr. Cassazione Civile, 20 luglio 2023, CP_1
n. 21821).
Infatti, nel caso di specie, parte opponente si è limitata a contestare la mancata notificazione delle cessioni di credito. Non contesta, quindi l'esistenza dei contratti di cessione del credito.
In questo caso la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare il principio, secondo cui “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017; Cass. n.
4277/2023 Pertanto, è stato affermato che non è necessaria la specifica enumerazione di ognuno dei crediti ceduti, nella misura in cui gli elementi comuni, che sono stati presi in considerazione per la formazione delle singole categorie dei crediti, consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione (cfr da ultimo Cass civile Ordinanza num. 16368 del 17.6.2025).
Le indicazioni contenute negli avvisi pubblicati in GU ex art. 58 TUB indicano le categorie di crediti ceduti nei quali – in base ai dati forniti dal creditore e non contestati – rientra anche il credito de quo.
7. L'eccezione relativa al pagamento completo del finanziamento va rigettata in quanto, a fronte dell'attività svolta dal creditore sub 5), parte opponente è gravata dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento, onere che non è stato adempiuto.
8. L'eccezione di prescrizione è altresì infondata. Nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica e il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cfr. Cass. Civ., Sez. III,
06.02.2004, n. 2301; Cass. Civ., Sez. III, 10.09.2010, n. 19291; Cass. Civ., Sez. III, 30.08.2011, n.
17798).
Il frazionamento del debito non muta, infatti, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Infine, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 14.07.1994, n. 1110; Cass. Civ., Sez. II, 30.08.2002, n. 12707; Cass. Civ.,
Sez. III, 08.08.2013, n. 18915).
Nel caso di specie, il contratto di finanziamento veniva richiesto ed ottenuto nel mese di giugno
2007, secondo un piano di rimborso rateale composto da n. 60 rate – con pagamento prima rata previsto al 19.07.2007 e ultima rata con scadenza al 19.06.2012. La prescrizione decennale si sarebbe compiuta il 19.06.2022. Ciò vuol dire che al momento della notificazione del decreto ingiuntivo (02.09.21 secondo quanto indicato da parte opponente) la prescrizione non si era ancora compiuta.
9. Infine l'eccezione relativa alla nullità della clausola che applicherebbe tassi di interesse superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996 è del tutto generica, come tale già inficiata in sede di allegazione. Parte opponente si è semplicemente limitata ad affermare il principio, trascurando del tutto l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia.
10. Anche la domanda proposta da parte opposta appare, però, infondata. Non sussistono, infatti, i presupposti del terzo comma di cui all'art. 96 cpc ove si consideri che nel caso di specie non emerge mala fede o colpa grave della parte soccombente, consistente nella violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda. Non è sufficiente, infatti, la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate e poi rigettate (cfr Cass civ ordinanza n. 28226 del 14.10.2021). 11. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione di riferimento (€ 5.200,01/26.000,00), avuto riguardo al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 secondo i parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Rigetta la domanda della opponente, e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
- Condanna (parte opponente soccombente) al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore , in persona del l.r.p.t., (parte opposta vittoriosa) liquidate -per le ragioni di cui in CP_1 parte motiva- in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso forfettario delle spese IVA e cpa.
Catanzaro, li 28.07.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo