Sentenza 18 agosto 1989
Massime • 1
In tema di prescrizione in materia di Assicurazione della responsabilità civile, secondo la disciplina delineata dall'art. 2952 commi terzo e quarto cod. civ., il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell'assicurato va individuato nella data in cui per la prima volta, in Forma giudiziale ovvero stragiudiziale, il danneggiato propone la sua richiesta con la conseguenza che, ove la richiesta del danneggiato sia formulata stragiudizialmente, il detto termine decorre dalla data di tale richiesta, da portare a conoscenza dell'assicuratore, senza che a tal fine sia necessaria l'ulteriore promozione del giudizio da parte del danneggiato. ( V 2040/76, mass n 380869).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/08/1989, n. 3724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3724 |
| Data del deposito : | 18 agosto 1989 |
Testo completo
In tema di prescrizione in materia di Assicurazione della responsabilità civile, secondo la disciplina delineata dall'art. 2952 commi terzo e quarto cod. civ., il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell'assicurato va individuato nella data in cui per la prima volta, in Forma giudiziale ovvero stragiudiziale, il danneggiato propone la sua richiesta con la conseguenza che, ove la richiesta del danneggiato sia formulata stragiudizialmente, il detto termine decorre dalla data di tale richiesta, da portare a conoscenza dell'assicuratore, senza che a tal fine sia necessaria l'ulteriore promozione del giudizio da parte del danneggiato. ( V 2040/76, mass n 380869).*