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Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 29/04/2024, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 740/2021 R.G.A.C. promossa da:
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Mione e Anna Maccioni
Parte attrice
C o n t r o
, c.f. , in persona del suo legale amministratore pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Antognetti
Parte convenuta
CONCLUSIONI: per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale adito … dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata in relazione ai punti in premessa specificati ovvero a) nomina Consiglieri
[...]
b) immediata eliminazione dell'orologio temporizzatore e abolizione delle Controparte_2
automatiche aperture direttamente collegate ai citofoni;
c) chiusura permanente dei portoncini di ingresso agli immobili con obbligo di mantenere sempre chiusi i portoncini che affacciano sui pianerottoli condominiali senza eccezioni, d) varie;
e per l' effetto condannare il
[...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, sedente in Sarzana (SP) alla Controparte_1
Piazza Matteotti 63 p-iva , in persona dell'Amministratore pro tempore, al risarcimento P.IVA_2
dei danni tutti patiti e patiendi da parte attrice nella misura che verrà ritenuta equa e/o di giustizia nonché condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio”. per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Civile della Spezia Ill.mo, contrarie istanze deduzione respinte, respingere tutte le domande proposte dal condomino perché inammissibili, irricevibili, Parte_1 Parte_1
improcedibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto per i motivi sovraesposti, e per l'effetto dichiarare la legittimità della deliberazione condominiale del 04 marzo 2021. Con vittoria di spese
e compensi di causa, se del caso anche ex art 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha introdotto il presente giudizio quale proprietaria di un immobile sito Parte_1 all'interno del odierno convenuto (ubicato in Piazza Matteotti 63, in Sarzana); unità che CP_1
secondo quanto dedotto, a decorrere dal 1.11.2020 è stata locata a e quindi Organizzazione_1
sublocata a studi medici di base.
In contestazione è il verbale assembleare del 4.3.2021.
In primo luogo, oggetto di impugnazione è la delibera di nomina dei consiglieri e (cfr. CP_2 CP_2 punto 6 dell'ordine del giorno, discusso, tuttavia, come primo argomento).
In atto di citazione le doglianze di parte hanno in realtà riguardato esclusivamente la nomina di essendo stato evidenziato come l'art. 1130 bis c.c. escluda la possibilità per un soggetto CP_2
esterno al condominio di rivestire il ruolo di consigliere.
Il motivo solo successivamente dedotto in relazione anche all'altro nominativo è, dunque, da ritenersi inammissibile.
Nel merito, la domanda non merita accoglimento, posto che parte convenuta ha documentato che all'epoca rivestiva il ruolo di procuratore generale di una condomina (cioè di sua madre, CP_2 [...]
cfr. doc. 4). Persona_1
In secondo luogo, ha dedotto l'illegittimità delle delibere assunte in tema di Parte_1
“portone condominiale” (cfr. punto 8 dell'ordine del giorno, discusso, tuttavia, come secondo argomento), in particolare sull'eliminazione immediata dell'orologio temporizzatore e sull'abolizione delle aperture automatiche direttamente collegate ai citofoni.
Tali decisioni sarebbero illegittime in quanto in violazione dell'art. 6, comma 7, del regolamento condominiale, come documentato sub 2 (laddove è scritto: ”E' tassativamente vietato lasciare aperto ed incustodito il portone principale di ingresso. E' consentita l'apertura automatica del portone mediante il campanello esterno dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni lavorativi, ma è fatto obbligo per coloro che usufruiscono di tale impianto, di installare un interruttore ad orologio che impedisca che tale collegamento venga dimenticato inserito nelle ore notturne…”).
Parte convenuta sin dalla propria comparsa ha disconosciuto il documento allo scopo allegato dall'attrice, sostenendo che il suo contenuto sarebbe diverso da quello del regolamento “autentico”, approvato con delibera del 27.1.1990 e pure prodotto.
Per il condominio, dunque, l'articolo in questione, nella sua versione “corretta”, riporterebbe solo il divieto iniziale (di lasciare aperto e incustodito il portone), per il resto comparendo aggiunte a penna in parte blu e in parte nera indecifrabili. ha a propria volta contestato, rilevando come dette aggiunte avrebbero in Parte_1
ogni caso un contenuto sostanzialmente analogo a quanto prospettato in citazione (potendovisi leggere che: “l'apertura automatica dell'ingresso è consentita e regolata come segue: sarà installato uno strumento a tempo che consentirà l'apertura automatica dalle 8.30 alle 20,00 domenica esclusa…”) e comunque formulando (con la propria terza memoria istruttoria) istanza di verificazione del documento disconosciuto.
Risulta, peraltro, che in data 20.2.2008 (cfr. doc. 6 fasc. p. conv.) l'assemblea avesse già deliberato la soppressione dell'apertura automatica del portone condominiale, con effetto a partire dal 1.9.2008
(in forza di decisione, evidentemente, in seguito mai attuata).
Tanto premesso, si ritiene che la questione possa essere decisa prescindendo dall'accertamento in parte qua dell'effettivo contenuto del regolamento: esso, infatti, non risulta essere di natura contrattuale e nella specie la delibera in oggetto è stata votata con una maggioranza di 572,67 millesimi.
Passando oltre, parte attrice ha sostenuto che nella solita assemblea si sia deliberato anche sul punto
9 dell'ordine del giorno (“chiusura permanente dei portoncini di ingresso agli immobili: è fatto obbligo di mantenere sempre chiusi portoncini che affacciano sui pianerottoli condominiali, senza eccezioni”; poi divenuto punto 4 a seguito di apposita votazione).
Tuttavia, non risulta, esaminando il (confuso, invero) verbale dei lavori di quella seduta, che sulla questione si sia svolta una qualche discussione. né che sul punto sia stato deciso alcunchè.
Difetta, pertanto, come eccepito dal , l'oggetto stesso dell'impugnazione proposta. CP_1
Analoga valutazione deve essere effettuata con riferimento all'ultima lamentela di citazione, laddove viene contestato che l'assemblea abbia ulteriormente deciso (tra l'altro nonostante fosse già stato dato atto dell'allontanamento del condomino interessato e senza alcuna menzione dei relativi argomenti nell'ordine del giorno) di eliminare la targa posta all'ingresso del portone (sostituendola con altra a norma) e di procedere a sanificazione e pulizia tre volte a settimana, con spese a carico di Parte_1
[...]
Di nuovo, manca una qualche deliberazione, essendosi trattato, come desumibile da un'attenta lettura del solito verbale (all'esito neppure riportandosi la solita dicitura: “delibera approvata” o
“l'assemblea vota favorevolmente”) di semplici “richieste” formulate sul punto da un condomino
( , sulle quali gli altri partecipanti si sono limitati ad esprimere un parere favorevole, senza che Org_2
si sia proceduto ad alcuna votazione e senza dunque alcun possibile pregiudizio per la posizione della
Parte_1
In conclusione, l'impugnazione di parte attrice deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, nonché dell'oggetto e della bassa complessità della stessa.
L'attività processuale è tale da giustificare l'applicazione dei valori minimi di tabella relativamente alle quattro fasi in rilievo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: rigetta l'impugnazione attorea;
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da parte convenuta, liquidate in 3.808,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A. come per legge.
La Spezia, 26.4.2024
Il Giudice
Ettore Di Roberto
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 740/2021 R.G.A.C. promossa da:
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Mione e Anna Maccioni
Parte attrice
C o n t r o
, c.f. , in persona del suo legale amministratore pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Antognetti
Parte convenuta
CONCLUSIONI: per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale adito … dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata in relazione ai punti in premessa specificati ovvero a) nomina Consiglieri
[...]
b) immediata eliminazione dell'orologio temporizzatore e abolizione delle Controparte_2
automatiche aperture direttamente collegate ai citofoni;
c) chiusura permanente dei portoncini di ingresso agli immobili con obbligo di mantenere sempre chiusi i portoncini che affacciano sui pianerottoli condominiali senza eccezioni, d) varie;
e per l' effetto condannare il
[...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, sedente in Sarzana (SP) alla Controparte_1
Piazza Matteotti 63 p-iva , in persona dell'Amministratore pro tempore, al risarcimento P.IVA_2
dei danni tutti patiti e patiendi da parte attrice nella misura che verrà ritenuta equa e/o di giustizia nonché condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio”. per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Civile della Spezia Ill.mo, contrarie istanze deduzione respinte, respingere tutte le domande proposte dal condomino perché inammissibili, irricevibili, Parte_1 Parte_1
improcedibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto per i motivi sovraesposti, e per l'effetto dichiarare la legittimità della deliberazione condominiale del 04 marzo 2021. Con vittoria di spese
e compensi di causa, se del caso anche ex art 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha introdotto il presente giudizio quale proprietaria di un immobile sito Parte_1 all'interno del odierno convenuto (ubicato in Piazza Matteotti 63, in Sarzana); unità che CP_1
secondo quanto dedotto, a decorrere dal 1.11.2020 è stata locata a e quindi Organizzazione_1
sublocata a studi medici di base.
In contestazione è il verbale assembleare del 4.3.2021.
In primo luogo, oggetto di impugnazione è la delibera di nomina dei consiglieri e (cfr. CP_2 CP_2 punto 6 dell'ordine del giorno, discusso, tuttavia, come primo argomento).
In atto di citazione le doglianze di parte hanno in realtà riguardato esclusivamente la nomina di essendo stato evidenziato come l'art. 1130 bis c.c. escluda la possibilità per un soggetto CP_2
esterno al condominio di rivestire il ruolo di consigliere.
Il motivo solo successivamente dedotto in relazione anche all'altro nominativo è, dunque, da ritenersi inammissibile.
Nel merito, la domanda non merita accoglimento, posto che parte convenuta ha documentato che all'epoca rivestiva il ruolo di procuratore generale di una condomina (cioè di sua madre, CP_2 [...]
cfr. doc. 4). Persona_1
In secondo luogo, ha dedotto l'illegittimità delle delibere assunte in tema di Parte_1
“portone condominiale” (cfr. punto 8 dell'ordine del giorno, discusso, tuttavia, come secondo argomento), in particolare sull'eliminazione immediata dell'orologio temporizzatore e sull'abolizione delle aperture automatiche direttamente collegate ai citofoni.
Tali decisioni sarebbero illegittime in quanto in violazione dell'art. 6, comma 7, del regolamento condominiale, come documentato sub 2 (laddove è scritto: ”E' tassativamente vietato lasciare aperto ed incustodito il portone principale di ingresso. E' consentita l'apertura automatica del portone mediante il campanello esterno dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni lavorativi, ma è fatto obbligo per coloro che usufruiscono di tale impianto, di installare un interruttore ad orologio che impedisca che tale collegamento venga dimenticato inserito nelle ore notturne…”).
Parte convenuta sin dalla propria comparsa ha disconosciuto il documento allo scopo allegato dall'attrice, sostenendo che il suo contenuto sarebbe diverso da quello del regolamento “autentico”, approvato con delibera del 27.1.1990 e pure prodotto.
Per il condominio, dunque, l'articolo in questione, nella sua versione “corretta”, riporterebbe solo il divieto iniziale (di lasciare aperto e incustodito il portone), per il resto comparendo aggiunte a penna in parte blu e in parte nera indecifrabili. ha a propria volta contestato, rilevando come dette aggiunte avrebbero in Parte_1
ogni caso un contenuto sostanzialmente analogo a quanto prospettato in citazione (potendovisi leggere che: “l'apertura automatica dell'ingresso è consentita e regolata come segue: sarà installato uno strumento a tempo che consentirà l'apertura automatica dalle 8.30 alle 20,00 domenica esclusa…”) e comunque formulando (con la propria terza memoria istruttoria) istanza di verificazione del documento disconosciuto.
Risulta, peraltro, che in data 20.2.2008 (cfr. doc. 6 fasc. p. conv.) l'assemblea avesse già deliberato la soppressione dell'apertura automatica del portone condominiale, con effetto a partire dal 1.9.2008
(in forza di decisione, evidentemente, in seguito mai attuata).
Tanto premesso, si ritiene che la questione possa essere decisa prescindendo dall'accertamento in parte qua dell'effettivo contenuto del regolamento: esso, infatti, non risulta essere di natura contrattuale e nella specie la delibera in oggetto è stata votata con una maggioranza di 572,67 millesimi.
Passando oltre, parte attrice ha sostenuto che nella solita assemblea si sia deliberato anche sul punto
9 dell'ordine del giorno (“chiusura permanente dei portoncini di ingresso agli immobili: è fatto obbligo di mantenere sempre chiusi portoncini che affacciano sui pianerottoli condominiali, senza eccezioni”; poi divenuto punto 4 a seguito di apposita votazione).
Tuttavia, non risulta, esaminando il (confuso, invero) verbale dei lavori di quella seduta, che sulla questione si sia svolta una qualche discussione. né che sul punto sia stato deciso alcunchè.
Difetta, pertanto, come eccepito dal , l'oggetto stesso dell'impugnazione proposta. CP_1
Analoga valutazione deve essere effettuata con riferimento all'ultima lamentela di citazione, laddove viene contestato che l'assemblea abbia ulteriormente deciso (tra l'altro nonostante fosse già stato dato atto dell'allontanamento del condomino interessato e senza alcuna menzione dei relativi argomenti nell'ordine del giorno) di eliminare la targa posta all'ingresso del portone (sostituendola con altra a norma) e di procedere a sanificazione e pulizia tre volte a settimana, con spese a carico di Parte_1
[...]
Di nuovo, manca una qualche deliberazione, essendosi trattato, come desumibile da un'attenta lettura del solito verbale (all'esito neppure riportandosi la solita dicitura: “delibera approvata” o
“l'assemblea vota favorevolmente”) di semplici “richieste” formulate sul punto da un condomino
( , sulle quali gli altri partecipanti si sono limitati ad esprimere un parere favorevole, senza che Org_2
si sia proceduto ad alcuna votazione e senza dunque alcun possibile pregiudizio per la posizione della
Parte_1
In conclusione, l'impugnazione di parte attrice deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, nonché dell'oggetto e della bassa complessità della stessa.
L'attività processuale è tale da giustificare l'applicazione dei valori minimi di tabella relativamente alle quattro fasi in rilievo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: rigetta l'impugnazione attorea;
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da parte convenuta, liquidate in 3.808,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A. come per legge.
La Spezia, 26.4.2024
Il Giudice
Ettore Di Roberto