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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/07/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5969/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 5969/2023 R.G.
TRA in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Parte_1
SICILIANI TIZIANA;
APPELLANTE
CONTRO
, rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. FORTUNATO Controparte_1
LAURA;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato il 7.09.2023, il ha proposto impugnazione Parte_1
avverso la sentenza n. 1429/2023, emessa dal Giudice di Pace di Lecce, depositata in data 7.02.2023, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta da avverso il verbale di Controparte_1
accertamento n. 5252/2022 elevato, nei suoi confronti, dal Comando di Polizia Municipale del appellante per violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S. Pt_1
Con comparsa di risposta in appello, si è costituito , il quale ha contestato Controparte_1
nel merito i motivi di appello ed ha concluso, quindi, per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 10.07.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa che è stata pertanto decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per i motivi di seguito esposti.
1 Con il primo motivo di appello, il a lamentato l'erroneità della prima decisione Parte_1
per aver il Giudice errato nel valutare le prove con riferimento al corretto funzionamento dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità. Nel dettaglio, il primo Giudice ha ritenuto che il certificato di taratura prodotto dal si riferisse, verosimilmente, al prototipo, e, in ogni caso, Pt_1
che “lo strumento in questione tarato e verificato nella sua funzionalità di prototipo non risulta poi né omologato e tarato all'atto della sua installazione”.
Orbene, secondo la prospettazione di parte appellante, l'errore di valutazione in cui è incorso il giudice di prime cure risiederebbe nel fatto che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, è stata fornita prova circa la corretta effettuazione della taratura, in conformità a quanto previsto dalla direttiva Minniti del 21 luglio 2017 (cfr. p. 2 dell'atto di appello). In ogni caso, ha comunque evidenziato che, a norma degli artt. 45, co. 6, C.d.S. e 345 del Reg. di att. al C.d.S., è sufficiente che le singole apparecchiature siano approvate, ritenendo siffatta procedura un'alternativa alla omologazione, trattandosi di procedure identiche (cfr. pp.
4-6 dell'atto di appello).
Il motivo è infondato.
In primo luogo, merita di essere evidenziato che l'assenza di omologazione non è stata oggetto di specifico motivo di opposizione in primo grado, sicché la pronuncia del primo giudice, sul punto, integrerebbe una violazione dell'art. 112 c.p.c.
Tuttavia, siffatta violazione dell'art. 112 c.p.c. non è stata sollevata con apposito motivo di gravame;
viceversa, l'appellante ha affrontato nel merito la questione, soffermandosi sull'erroneità della decisione.
Ne deriva che, in difetto di specifica proposizione di un motivo di impugnazione ex art. 112 c.p.c., il
Tribunale è tenuto a valutare nel merito la questione riguardante il difetto di omologazione.
Ciò chiarito, quindi, il Tribunale ritiene corretta la statuizione del giudice di pace.
Sul punto, giova richiamare il più recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte, la quale, chiamata a dirimere la controversa parificazione tra la procedura di omologazione e la preventiva approvazione dell'apparecchiato, ha definitivamente chiarito che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di
2 esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”
(Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 18/04/2024, n. 10505).
Orbene, tanto chiarito in diritto, nella specie, va evidenziato come, dall'esame della documentazione versata in atti, l'apparecchiatura utilizzata dal Comune di risulta essere, Pt_1
in effetti, solo approvata (cfr. decreto Prot. n. 5072 del 27.10.2014, emanato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti), viceversa, non vi è prova dell'avvenuta omologazione;
ne consegue, quindi, l'illegittimità del verbale di contestazione opposto, il quale, pertanto, deve essere annullato.
Stante il carattere dirimente della questione riguardante l'omessa omologazione, il secondo motivo di gravame è, evidentemente, assorbito.
In definitiva, l'odierno gravame è infondato e merita il rigetto.
Le spese di lite dell'odierno giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri medi del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, e ridotti della metà tenuto conto del valore della domanda e della ridotta attività difensiva espletata nonché della natura documentale del giudizio. Le stesse sono liquidate in favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario.
In considerazione della più recente giurisprudenza di legittimità, per cui “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per
l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (così da ultimo Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 20/02/2020, n. 4315), si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa Eleonora Guido, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal ei confronti di , Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1429/2023, emessa dal Giudice di Pace di Lecce il 7.02.2023, e depositata in pari data, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
3 a. Rigetta l'appello;
b. Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore del difensore di Parte_1
, dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 235,00 oltre spese Controparte_1
forfettarie, IVA e CAP come per legge;
c. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater,
DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012.
Lecce, 10.07.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra DE ON.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 5969/2023 R.G.
TRA in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Parte_1
SICILIANI TIZIANA;
APPELLANTE
CONTRO
, rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. FORTUNATO Controparte_1
LAURA;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato il 7.09.2023, il ha proposto impugnazione Parte_1
avverso la sentenza n. 1429/2023, emessa dal Giudice di Pace di Lecce, depositata in data 7.02.2023, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta da avverso il verbale di Controparte_1
accertamento n. 5252/2022 elevato, nei suoi confronti, dal Comando di Polizia Municipale del appellante per violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S. Pt_1
Con comparsa di risposta in appello, si è costituito , il quale ha contestato Controparte_1
nel merito i motivi di appello ed ha concluso, quindi, per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 10.07.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa che è stata pertanto decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per i motivi di seguito esposti.
1 Con il primo motivo di appello, il a lamentato l'erroneità della prima decisione Parte_1
per aver il Giudice errato nel valutare le prove con riferimento al corretto funzionamento dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità. Nel dettaglio, il primo Giudice ha ritenuto che il certificato di taratura prodotto dal si riferisse, verosimilmente, al prototipo, e, in ogni caso, Pt_1
che “lo strumento in questione tarato e verificato nella sua funzionalità di prototipo non risulta poi né omologato e tarato all'atto della sua installazione”.
Orbene, secondo la prospettazione di parte appellante, l'errore di valutazione in cui è incorso il giudice di prime cure risiederebbe nel fatto che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, è stata fornita prova circa la corretta effettuazione della taratura, in conformità a quanto previsto dalla direttiva Minniti del 21 luglio 2017 (cfr. p. 2 dell'atto di appello). In ogni caso, ha comunque evidenziato che, a norma degli artt. 45, co. 6, C.d.S. e 345 del Reg. di att. al C.d.S., è sufficiente che le singole apparecchiature siano approvate, ritenendo siffatta procedura un'alternativa alla omologazione, trattandosi di procedure identiche (cfr. pp.
4-6 dell'atto di appello).
Il motivo è infondato.
In primo luogo, merita di essere evidenziato che l'assenza di omologazione non è stata oggetto di specifico motivo di opposizione in primo grado, sicché la pronuncia del primo giudice, sul punto, integrerebbe una violazione dell'art. 112 c.p.c.
Tuttavia, siffatta violazione dell'art. 112 c.p.c. non è stata sollevata con apposito motivo di gravame;
viceversa, l'appellante ha affrontato nel merito la questione, soffermandosi sull'erroneità della decisione.
Ne deriva che, in difetto di specifica proposizione di un motivo di impugnazione ex art. 112 c.p.c., il
Tribunale è tenuto a valutare nel merito la questione riguardante il difetto di omologazione.
Ciò chiarito, quindi, il Tribunale ritiene corretta la statuizione del giudice di pace.
Sul punto, giova richiamare il più recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte, la quale, chiamata a dirimere la controversa parificazione tra la procedura di omologazione e la preventiva approvazione dell'apparecchiato, ha definitivamente chiarito che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di
2 esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”
(Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 18/04/2024, n. 10505).
Orbene, tanto chiarito in diritto, nella specie, va evidenziato come, dall'esame della documentazione versata in atti, l'apparecchiatura utilizzata dal Comune di risulta essere, Pt_1
in effetti, solo approvata (cfr. decreto Prot. n. 5072 del 27.10.2014, emanato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti), viceversa, non vi è prova dell'avvenuta omologazione;
ne consegue, quindi, l'illegittimità del verbale di contestazione opposto, il quale, pertanto, deve essere annullato.
Stante il carattere dirimente della questione riguardante l'omessa omologazione, il secondo motivo di gravame è, evidentemente, assorbito.
In definitiva, l'odierno gravame è infondato e merita il rigetto.
Le spese di lite dell'odierno giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri medi del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, e ridotti della metà tenuto conto del valore della domanda e della ridotta attività difensiva espletata nonché della natura documentale del giudizio. Le stesse sono liquidate in favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario.
In considerazione della più recente giurisprudenza di legittimità, per cui “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per
l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (così da ultimo Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 20/02/2020, n. 4315), si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa Eleonora Guido, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal ei confronti di , Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1429/2023, emessa dal Giudice di Pace di Lecce il 7.02.2023, e depositata in pari data, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
3 a. Rigetta l'appello;
b. Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore del difensore di Parte_1
, dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 235,00 oltre spese Controparte_1
forfettarie, IVA e CAP come per legge;
c. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater,
DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012.
Lecce, 10.07.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra DE ON.
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