Articolo 10 della Legge 17 giugno 2003, n. 148
Articolo 9Articolo 11
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11 luglio 2003
Art. 10. 1. All' articolo 20 della legge 9 luglio 1990, n. 185 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero in caso di licenza globale di progetto";
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, l'impresa e' tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge tale documentazione dovra' essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri".
Entrata in vigore il 11 luglio 2003