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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/05/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 08/05/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 24822/2024, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. PAGHERA GIOVANNA e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. XHANARI ELTON RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 20/12/2024, con cui e unitisi in Parte_1 Parte_2 matrimonio a Brescia in data 2.1.2010 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brescia al numero 1, parte II, serie A, dell'anno 2013), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 24.12.24;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) I figli minori e sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 collocamento prevalente presso la residenza materna.
2) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di straordinaria amministrazione relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Per le questioni di ordinaria
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amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore), invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza dei figli presso di sé.
4) I figli minori e frequenteranno, come già frequentano, il padre secondo il seguente Persona_1 Persona_2 calendario:
a) un fine settimana, alternato con la madre, con decorrenza da venerdì sera a domenica sera dopo cena o, in caso di necessità lavorative dei genitori, dal sabato mattina al lunedì mattina. Atteso che il signor conosce in Parte_2 anticipo i turni lavorativi in ospedale, i tempi di frequentazione dei figli con il padre durante i fine settimana dovranno essere concordati tra i genitori indicativamente ogni due mesi;
b) ogni settimana il martedì dall'uscita della scuola fino al mercoledì mattina.
5) Durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno una settimana con la madre e una settimana con il padre, da concordarsi di anno in anno in ragione degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Durante le vacanze pasquali, i figli trascorreranno tre giorni con il padre e tre giorni con la madre, da concordarsi di anno in anno in base agli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilità di trascorrere anche un ulteriore settimana, previo accordo tra i genitori
6) Nel caso in cui, durante il periodo di collocamento prevalente presso la madre, i figli pernotteranno continuativamente al di fuori dalla casa famigliare, il padre avrà diritto al recupero dei giorni di frequentazione dei figli di cui al punto 4, lett. a) nelle modalità che dovranno essere concordate di volta in volta fra i genitori.
7) Considerate le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di convivenza, le risorse economiche di entrambi i genitori, la maggiore permanenza dei minori presso la madre, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti prevalentemente dalla madre, le parti concordano che il signor corrisponderà alla SI Parte_2
, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di € 1.000,00 (€ 500,00 per Parte_1 figlio), da versarsi, tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla SI , entro il giorno 10 di Parte_1 ogni mese, per 12 mensilità. L'importo predetto sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, tenendo come base il numero indice relativo al mese di dicembre (prima rivalutazione a dicembre 2025).
8) Le parti si obbligano a concorrere nella misura del 50% nelle spese che si rendessero necessarie per i figli, di cui al
Protocollo d'intesa sul regime delle spese sottoscritto dal Tribunale di Brescia e dall'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14 luglio 2016 e precisamente: Spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III); farmaci particolari. Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola. Spese per la custodia di prole minorenne: spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario, in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Le suddette spese dovranno
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essere documentate e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
9) I coniugi hanno sempre vissuto al piano primo dell'immobile sito in Brescia (Bs), Viale Sant'Eufemia n. 35, contraddistinto al NCT del Comune di Brescia Foglio 192, Particella 57, Subalterno 4, di proprietà per 1/6 del signor per 1/6 del signor e per 4/6 di . Parte_2 Persona_3 Persona_4
Il piano interrato e il piano terra del suddetto immobile, anch'esso di proprietà per 1/6 del signor per Parte_2
1/6 del signor e per 4/6 di AT , è occupato dalla SI e nello Persona_3 Persona_4 Persona_4 stesso si è trasferito dal mese di giugno 2024 il signor Parte_2
Il piano primo dell'immobile contraddistinto al NCT del Comune di Brescia Foglio 192, Particella 57, Subalterno 4, costituito da ingresso, locale unico costituente cucina e sala da pranzo, salotto, tre camera da letto e due bagni, costituisce la casa familiare e viene assegnato alla SI ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. Parte_1
La SI si obbliga al pagamento delle spese delle parti comuni dell'immobile sito in Brescia (Bs), Viale Pt_1
Sant'Eufemia n. 35, contraddistinto al NCT del Comune di Brescia Foglio 192, Particella 57, Subalterno 4, consistenti nella manutenzione del giardino e delle parti comuni, disinfestazione da zanzare e formiche del giardino, manutenzione impianto allarme e imposta TARI in base ai millesimi attribuiti della casa familiare di cui al primo piano, pari 447 (quattrocentoquarantasette). Tali spese dovranno essere corrisposte in tre rate di ciascun anno (20 febbraio – 20 giugno – 20 ottobre) in base al conteggio preventivo. La rata del 20 febbraio di ciascun anno dovrà fungere altresì da saldo delle spese a consuntivo del bilancio dell'anno precedente. La SI si impegna alla manutenzione ordinaria di Pt_1 impianti ed ambienti.
All'interno della casa famigliare sono presenti oggetti personali del signor fra cui la collezione di dischi nonché la Pt_2 biblioteca personale. La SI si impegna a custodire tali oggetti, salvo richiesta del signor al loro Pt_1 Pt_2 asporto.
La mobilia e numerosi complementi d'arredo della casa famigliare sono di proprietà del sig. ad eccezione dei Pt_2 seguenti beni: tappeto persiano della sala da pranzo;
cassettone ottocento all'ingresso; due servizi di piatti in porcellana della nonna paterna;
tavolino del salotto;
trepiedi del salotto;
bilancia Berkel;
mappa ottocentesca dell'Italia; n. 2 lampade berbere;
pianola e panca;
n.3 piumoni invernali singoli;
n. 1 piumone matrimoniale;
enciclopedia anno 1939. La SI
si impegna alla ordinaria manutenzione dei mobili e complementi d'arredo di proprietà del signor e, nel Pt_1 Pt_2 caso in cui intendesse intervenire per la sostituzione di parte di essi, dovrà accordarsi col signor sulle modalità e Pt_2 previo consenso.
10) I coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, dichiarano di non avere nulla a prendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
11) I coniugi dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione della sentenza poiché conforme alle condizioni concordate e non avendovi interesse.
12) Spese legali compensate»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1 Parte_2
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alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 08/05/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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