Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 alla convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993.
Articolo 1 della Legge 15 dicembre 1998, n. 467
Articolo 2
- Legge 15 dicembre 1998, n. 467
Articolo 1 della Legge 15 dicembre 1998, n. 467
Versione
12 gennaio 1999
12 gennaio 1999
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