Articolo 1 della Legge 15 dicembre 1998, n. 467
Articolo 2
Versione
12 gennaio 1999
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 alla convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1999