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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/12/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 04.12.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al RGL. n. 3831/2024
R.G. tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Mattia, Ricorrente Pt_1
e
, rappresentato e difeso dall'avv. M. Magaraggia, Controparte_1 resistente
Oggetto: Opposizione ad ATP ex art. 445 bis VI° comma cpc
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.10.2023, parte ricorrente, resistente in corso di ATP. come in epigrafe indicata, proponeva domanda per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il proprio diritto al riconoscimento di una infermità tale da ridurre in misura pari a meno di un terzo la capacità di lavoro ai sensi della L. n.222/1984 in sede di giudizio di ATP riconosciuta a . Controparte_1
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio , Controparte_1 chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal CTU, sostenendo la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'erogazione della prestazione assistenziale.
Rinnovate le operazioni peritali, all'udienza odierna, all'udienza odierna fissata per la discussione orale, a seguito della delega ricevuta da parte della dott.ssa con Per_1 provvedimento del 16.04.2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
***
L'opposizione risulta infondata e merita di trovare rigetto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all , al Pt_1 quale sono state trasferite le competenze in materia di invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
Va anzitutto rilevato che non vi è decadenza dall'azione giudiziaria ex art.42, comma 3,
d.l.269/2003, convertito in legge n.326/2003, poiché la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo è avvenuta nel termine di sei mesi dalla comunicazione alla parte ricorrente del verbale della visita della Commissione medica di verifica.
Come emerge dalla relazione del C.T.U., Dott. depositata in data Persona_2
29.06.24, gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio comportano, a carico della parte ricorrente, un'invalidità pari a meno di 1/3 della sua capacità lavorativa avendo accertato quanto segue:“ L'attuale quadro patologico attualmente determina inoltre l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi della L. 222 del 12.06.1984; tale condizione decorre dall'epoca della visita di revisione, epoca in cui il funzionamento psicofisico del ricorrente era sicuramente assai più grave di quanto riportato nella diagnosi medico – legale dei sanitari “Esiti di pregresso (ottobre 2020) intervento di laringectomia totale con Pt_1
(…)” che si erano soffermati, in modo peraltro riduttivo, solo sulla pregressa patologia neoplastica senza valutarne appieno le conseguenze funzionali;
la totale inabilità del soggetto deve ritenersi confermata rispetto a quanto invece stabilito dai sanitari Pt_1
e come peraltro già indicato dal CTU della fase di ATP.”.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito
- con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
L'elaborato appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni.
Pertanto, rilevata la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del diritto invocato dalla parte resistente e per conseguenza, la domanda merita di essere rigettata. Attesa la soccombenza della parte ricorrente, anche in ragione della condotta processuale della parte qui ricorrente, che ha inteso contrastare le conclusioni del CTU in sede di ATP che hanno trovato piena rispondenza in questa sede, ne consegue la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di CP_2 giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con decreto, vengono poste in via definitiva a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona dell'avv. Simone
Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 17.10.2023 da nei confronti di Pt_1 CP_1
, così provvede;
[...]
- Rigetta il ricorso presentato dall' poiché infondato;
Pt_1
- dichiara il diritto di al riconoscimento riduzione a meno di Controparte_1
1/3 della capacità lavorativa in occupazioni confacenti le sue attitudini ai sensi della L. 222/84 come risulta nell'elaborato depositato dal CTU a decorrere dalla revisione;
- condanna l' al pagamento delle spese e dei compensi di lite che liquida per Pt_1
l'ATP e per il presente grado di giudizio, anche in ragione della condotta processuale tenuta dalla parte resistente, nella somma complessiva di
€.3.500,00, oltre accessori come per Legge, se dovuti, con distrazione in favore dell'avvocato Massimo Magaraggia dichiaratosi anticipatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separati Pt_1 decreti.
Brindisi, 04.12.2025
IL GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO
Avv. SIMONE COPPOLA