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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 788/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolò Bencini GIUDICE
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 788/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Borgomanero (NO), via
De Amicis n. 3, presso lo studio dell'avv. CALLONE SILVIA ENRICA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
, nata a [...] in data [...], c.f. , CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Borgomanero (NO), via
De Amicis n. 3, presso lo studio dell'avv. CALLONE SILVIA ENRICA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni - decorsi i termini di legge dalla pronuncia della separazione e dal decreto di omologa, di-chiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni, alle medesime seguenti condizioni stabilite per la separazione:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2. assegnare la casa coniugale sita in Cureggio (NO), via Garibaldi, 9, già di esclusiva proprietà del SI.
al medesimo, mentre la SI.ra si trasferirà nella nuova abitazione nel Parte_1 CP_1 limitrofo Comune di Borgomanero (NO); 1
3. disporre che i figli minori e vengano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione anagrafica e residenziale presso il padre, e d che i medesimi staranno in egual misura presso il padre e presso la madre a settimane alterne. Con diritto del genitore che non avrà con se i figli nella settimana in cui staranno con l'altro genitore di tenerli con se due sere a scelta da dopo la scuola fino a dopo cena nel corso della settimana. In ogni caso le parti potranno liberamente accordarsi ed assecondare le volontà dei figli. Durante la vacanze estive e potranno trascorrere Per_1 Per_2 consecutivamente quindici giorni con il padre e con la madre nel periodo da concordarsi entro il 31.05., mentre le festività verranno trascorse alternativamente con l'uno o con l'altro genitore e comunque, secondo gli accordi fra gli stessi e come da piano genitoriale allega-to;
4. stabilire che in considerazione della collocazione pressoché paritetica dei figli nulla verrà corrisposto dai coniugi a titolo di mantenimento ordinario, le spese straordinarie, intese come mediche non coperte dal servizio sanitario, scolastiche (ivi compresa la mensa scolastica) e sportive-ricreative previamente concordate tra i genitori saranno suddivise al 50% fra i genitori, in difetto di accordo le parti faranno riferimento a quanto stabilito nel Protocollo di Torino del 15.03.2016, prendere atto che le parti concordemente hanno stabilito che l'assegno unico verrà percepito al 100% dal padre presso cui Per_1
e manterranno la collocazione residenziale;
Per_2
5. prendere atto che per quanto concerne gli autoveicoli le parti hanno già in uso i rispettivi mezzi di esclusiva proprietà, la SI.ra una Hyunday I10, il SI. una Kia Niro, su CP_1 Parte_1 cui insiste un finanziamento al cui pagamento provvederà il medesimo, per quanto concerne la suddivisione dei beni mobili, le parti si sono già accordate in proposito;
6. prendere atto che il conto corrente comune presso Banca Intesa San Paolo di cui si allegano gli estratti conti rimarrà in uso al solo SI. , la SI.ra ha già provveduto ad aprire Parte_1 CP_1 un nuovo conto corrente bancario e con il versamento di metà dell'importo giacente sul conto Pt_2 conto corrente intestato al solo SI. , le parti hanno regolato le questioni economiche Parte_1 fra i medesimi pendenti;
7. stabilire che in ragione di quanto pattuito al punto 4) il SI. continuerà a Parte_1 corrispondere l'importo di € 200 relativo ad un finanziamento per l'acquisto di un cassero sito in Fontaneto d'Agogna (NO) di proprietà esclusiva della SI.ra ; CP_1
8. nulla disporre a titolo di mantenimento reciproco poiché i coniugi sono economicamente autosufficienti
e con un reddito proprio;
9. prevedere che i coniugi si concedono, il nulla osta per il passaporto per se stessi e per i figli minori;
10. dichiarare compensate le spese di lite.”.
Per il P.M.:
“Il PM, visti gli atti, si rimette alla valutazione del Giudice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
AMENO, in data 10/06/2006 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 6, parte II, serie A, anno 2006.
Dall'unione matrimoniale sono nate i figli (02/04/2008) e (27/06/2014), ancora Per_1 Per_2 minorenni.
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
2 Lette le note scritte depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi all'udienza del
22/05/2024, il Giudice relatore ha assegnato un nuovo termine per il deposito della documentazione integrativa richiesta.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 17/07/2024, le parti hanno confermato la volontà di volersi riconciliare.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate.
Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il
16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1 in data 30/07/1974 ed nata a [...] in data [...]; CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
3 Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
21.12.2024
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolò Bencini GIUDICE
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 788/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Borgomanero (NO), via
De Amicis n. 3, presso lo studio dell'avv. CALLONE SILVIA ENRICA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
, nata a [...] in data [...], c.f. , CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Borgomanero (NO), via
De Amicis n. 3, presso lo studio dell'avv. CALLONE SILVIA ENRICA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni - decorsi i termini di legge dalla pronuncia della separazione e dal decreto di omologa, di-chiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni, alle medesime seguenti condizioni stabilite per la separazione:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2. assegnare la casa coniugale sita in Cureggio (NO), via Garibaldi, 9, già di esclusiva proprietà del SI.
al medesimo, mentre la SI.ra si trasferirà nella nuova abitazione nel Parte_1 CP_1 limitrofo Comune di Borgomanero (NO); 1
3. disporre che i figli minori e vengano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione anagrafica e residenziale presso il padre, e d che i medesimi staranno in egual misura presso il padre e presso la madre a settimane alterne. Con diritto del genitore che non avrà con se i figli nella settimana in cui staranno con l'altro genitore di tenerli con se due sere a scelta da dopo la scuola fino a dopo cena nel corso della settimana. In ogni caso le parti potranno liberamente accordarsi ed assecondare le volontà dei figli. Durante la vacanze estive e potranno trascorrere Per_1 Per_2 consecutivamente quindici giorni con il padre e con la madre nel periodo da concordarsi entro il 31.05., mentre le festività verranno trascorse alternativamente con l'uno o con l'altro genitore e comunque, secondo gli accordi fra gli stessi e come da piano genitoriale allega-to;
4. stabilire che in considerazione della collocazione pressoché paritetica dei figli nulla verrà corrisposto dai coniugi a titolo di mantenimento ordinario, le spese straordinarie, intese come mediche non coperte dal servizio sanitario, scolastiche (ivi compresa la mensa scolastica) e sportive-ricreative previamente concordate tra i genitori saranno suddivise al 50% fra i genitori, in difetto di accordo le parti faranno riferimento a quanto stabilito nel Protocollo di Torino del 15.03.2016, prendere atto che le parti concordemente hanno stabilito che l'assegno unico verrà percepito al 100% dal padre presso cui Per_1
e manterranno la collocazione residenziale;
Per_2
5. prendere atto che per quanto concerne gli autoveicoli le parti hanno già in uso i rispettivi mezzi di esclusiva proprietà, la SI.ra una Hyunday I10, il SI. una Kia Niro, su CP_1 Parte_1 cui insiste un finanziamento al cui pagamento provvederà il medesimo, per quanto concerne la suddivisione dei beni mobili, le parti si sono già accordate in proposito;
6. prendere atto che il conto corrente comune presso Banca Intesa San Paolo di cui si allegano gli estratti conti rimarrà in uso al solo SI. , la SI.ra ha già provveduto ad aprire Parte_1 CP_1 un nuovo conto corrente bancario e con il versamento di metà dell'importo giacente sul conto Pt_2 conto corrente intestato al solo SI. , le parti hanno regolato le questioni economiche Parte_1 fra i medesimi pendenti;
7. stabilire che in ragione di quanto pattuito al punto 4) il SI. continuerà a Parte_1 corrispondere l'importo di € 200 relativo ad un finanziamento per l'acquisto di un cassero sito in Fontaneto d'Agogna (NO) di proprietà esclusiva della SI.ra ; CP_1
8. nulla disporre a titolo di mantenimento reciproco poiché i coniugi sono economicamente autosufficienti
e con un reddito proprio;
9. prevedere che i coniugi si concedono, il nulla osta per il passaporto per se stessi e per i figli minori;
10. dichiarare compensate le spese di lite.”.
Per il P.M.:
“Il PM, visti gli atti, si rimette alla valutazione del Giudice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
AMENO, in data 10/06/2006 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 6, parte II, serie A, anno 2006.
Dall'unione matrimoniale sono nate i figli (02/04/2008) e (27/06/2014), ancora Per_1 Per_2 minorenni.
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
2 Lette le note scritte depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi all'udienza del
22/05/2024, il Giudice relatore ha assegnato un nuovo termine per il deposito della documentazione integrativa richiesta.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 17/07/2024, le parti hanno confermato la volontà di volersi riconciliare.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate.
Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il
16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1 in data 30/07/1974 ed nata a [...] in data [...]; CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
3 Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
21.12.2024
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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