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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/06/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALAIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 2764/2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Artillo, giusta procura alle Parte_1
liti, in atti, elettivamente domiciliato come in atti;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Morrone, giusta procura alle liti, in atti, CP_1
elettivamente domiciliata come in atti;
resistente
con l'intervento delP.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.7.2024 il ricorrente adiva l'intestato Tribunale affinchè provvedesse, sulla scorta dei fatti e delle argomentazioni meglio evidenziate nel proprio atto introduttivo, alla modifica dell'importo previsto a titolo di mantenimento nei confronti della figlia così come Per_1
stabilito dal Tribunale di Nocera Inferiore con decreto collegiale del 22.10.2019; ciò posto, rassegnava le seguenti conclusioni: “ […] accogliere la presente istanza di revisione nei confronti della figlia e disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura di euro Persona_2 150,00 mensili, o in quella somma diversa che l'On.le Tribunale adito riterrà di giustizia, con effetto
a partire dalla data della presente domanda. Vittoria di spese e compensi di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione depositata l'1.2.2025 parte resistente nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, per le argomentazioni meglio articolate nell'atto introduttivo, chiedeva di: “Rigettare la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento proposta nei confronti della IG.ra , e per l'effetto condannare il IG. CP_1 Parte_1 al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;
2. In esecuzione della proposta domanda di revisione dell'assegno di mantenimento nei confronti di , rimodulare lo stesso in € 550,00 mensili (o della somma maggiore o Persona_2 minore che l'Ill.mo collegio dovesse ritenere più giusta), disponendo l'accredito da parte del datore di lavoro di in modo diretto in favore dell'avente diritto, ex art. 3 co.2 della Legge Parte_1
219/2012, stante la cronica omissione di versamento da parte del ricorrente.
3. Confermare il sig.
tenuto a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, Parte_1
scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la resistente.
4. Condannare il sig.
[...]
a versare gli arretrati del mantenimento ad oggi non corrisposto, per la somma pari ad € Pt_1
1.600,00.”.
Celebrata l'udienza cartolare del 3.6.2025 le parti, nel riportarsi al contenuto dei propri scritti difensivi, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Con ordinanza del 3.6.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso, in via preliminare, si dà atto che la domanda di versamento degli arretrati formulata dalla resistente nei confronti della controparte è inammissibile in quanto esula dall'oggetto e dalla natura del presente giudizio.
Nel merito il ricorso va accolto per quanto di ragione, con le precisazioni di seguito indicate.
E' noto che in materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus,
è priva del carattere della irretrattabilità, sicché è riconosciuta facoltà alle parti di chiedere, in ogni tempo, la revisione delle decisioni assunte in base al modificarsi della situazione sostanziale con la conseguenza che il giudice dovrà procedere all'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni. Invero, quando si verta in ordine a questioni relative al mantenimento, non ogni modifica delle condizioni economico-patrimoniali delle parti giustifica una richiesta di modifica, ma solo quelle che alterino sensibilmente l'equilibrio preso in considerazione al momento della decisione.
Tanto premesso in via di principio, nel caso di specie, ed in primo luogo, devesi precisare che parte ricorrente non ha provato il peggioramento delle proprie condizioni economiche a far data dall'instaurazione dell'originario procedimento, regolativo delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia, neo maggiorenne, sino a quello odierno. Invero, l'assenza di prova documentale comparativa rispetto alle condizioni economiche antecedenti l'instaurazione del presente procedimento - (il ricorrente ha documentato la propria situazione reddituale relativa al triennio 2021 – 2023, ma non anche quella sussistente all'epoca del giudizio iscritto al n.r.g.v.g.
1361/2018) - fa ritenere non provata la circostanza del peggioramento economico. Nondimeno, in secondo luogo, è dato incontestabile che la nascita di ulteriori figli, come nel caso di specie, imponga al genitore un maggior sacrificio economico. Come sostenuto al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, la nascita di nuovi figli a seguito dell'instaurarsi di una nuova relazione legittima la riduzione dell'assegno di mantenimento che il genitore onerato debba corrispondere in favore del figlio avuto dall'ex coniuge, con conseguente necessità di una nuova determinazione dell'obbligo contributivo.
Dunque, alla luce della situazione reddituale del ricorrente, per come documentata, (reddito complessivo per l'anno 2021 di 26.662,00; per l'anno 2022 di 29.242,00, reddito da lavoro dipendente per l'anno 2023 di 17.544,47), tenuto conto dell'esistenza di altra prole minore (figli del ricorrente), in mancanza di idonea prova documentale attestante le condizioni economiche della resistente, ritiene il Tribunale che, a parziale modifica di quanto previsto nel decreto collegiale depositato il 22.10.2019, debba riconoscersi, a carico del ricorrente, ed in favore della figlia maggiorenne studentessa, Per_1
non economicamente indipendente, un contributo mensile, a titolo di mantenimento, per la minor somma di euro 200,00 ( in luogo della originario importo mensile previsto di euro 300,00), da corrispondere alla madre entro il giorno cinque di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, secondo le modalità già previste, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Tenuto conto delle ragioni della decisione sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a parziale modifica di quanto disposto con decreto collegiale del 22.10.2019 emesso dal Tribunale di
Nocera Inferiore, dispone che il ricorrente versi alla resistente, a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne studentessa, non economicamente indipendente, la minor somma di 200,00 Per_1
euro (in luogo della originario importo mensile previsto di euro 300,00), entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, secondo le modalità già previste, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
dichiara inammissibile la domanda formulata da parte resistente di versamento degli arretrati, restando assorbita ogni ulteriore questione;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALAIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 2764/2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Artillo, giusta procura alle Parte_1
liti, in atti, elettivamente domiciliato come in atti;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Morrone, giusta procura alle liti, in atti, CP_1
elettivamente domiciliata come in atti;
resistente
con l'intervento delP.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.7.2024 il ricorrente adiva l'intestato Tribunale affinchè provvedesse, sulla scorta dei fatti e delle argomentazioni meglio evidenziate nel proprio atto introduttivo, alla modifica dell'importo previsto a titolo di mantenimento nei confronti della figlia così come Per_1
stabilito dal Tribunale di Nocera Inferiore con decreto collegiale del 22.10.2019; ciò posto, rassegnava le seguenti conclusioni: “ […] accogliere la presente istanza di revisione nei confronti della figlia e disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura di euro Persona_2 150,00 mensili, o in quella somma diversa che l'On.le Tribunale adito riterrà di giustizia, con effetto
a partire dalla data della presente domanda. Vittoria di spese e compensi di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione depositata l'1.2.2025 parte resistente nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, per le argomentazioni meglio articolate nell'atto introduttivo, chiedeva di: “Rigettare la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento proposta nei confronti della IG.ra , e per l'effetto condannare il IG. CP_1 Parte_1 al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;
2. In esecuzione della proposta domanda di revisione dell'assegno di mantenimento nei confronti di , rimodulare lo stesso in € 550,00 mensili (o della somma maggiore o Persona_2 minore che l'Ill.mo collegio dovesse ritenere più giusta), disponendo l'accredito da parte del datore di lavoro di in modo diretto in favore dell'avente diritto, ex art. 3 co.2 della Legge Parte_1
219/2012, stante la cronica omissione di versamento da parte del ricorrente.
3. Confermare il sig.
tenuto a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, Parte_1
scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la resistente.
4. Condannare il sig.
[...]
a versare gli arretrati del mantenimento ad oggi non corrisposto, per la somma pari ad € Pt_1
1.600,00.”.
Celebrata l'udienza cartolare del 3.6.2025 le parti, nel riportarsi al contenuto dei propri scritti difensivi, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Con ordinanza del 3.6.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso, in via preliminare, si dà atto che la domanda di versamento degli arretrati formulata dalla resistente nei confronti della controparte è inammissibile in quanto esula dall'oggetto e dalla natura del presente giudizio.
Nel merito il ricorso va accolto per quanto di ragione, con le precisazioni di seguito indicate.
E' noto che in materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus,
è priva del carattere della irretrattabilità, sicché è riconosciuta facoltà alle parti di chiedere, in ogni tempo, la revisione delle decisioni assunte in base al modificarsi della situazione sostanziale con la conseguenza che il giudice dovrà procedere all'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni. Invero, quando si verta in ordine a questioni relative al mantenimento, non ogni modifica delle condizioni economico-patrimoniali delle parti giustifica una richiesta di modifica, ma solo quelle che alterino sensibilmente l'equilibrio preso in considerazione al momento della decisione.
Tanto premesso in via di principio, nel caso di specie, ed in primo luogo, devesi precisare che parte ricorrente non ha provato il peggioramento delle proprie condizioni economiche a far data dall'instaurazione dell'originario procedimento, regolativo delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia, neo maggiorenne, sino a quello odierno. Invero, l'assenza di prova documentale comparativa rispetto alle condizioni economiche antecedenti l'instaurazione del presente procedimento - (il ricorrente ha documentato la propria situazione reddituale relativa al triennio 2021 – 2023, ma non anche quella sussistente all'epoca del giudizio iscritto al n.r.g.v.g.
1361/2018) - fa ritenere non provata la circostanza del peggioramento economico. Nondimeno, in secondo luogo, è dato incontestabile che la nascita di ulteriori figli, come nel caso di specie, imponga al genitore un maggior sacrificio economico. Come sostenuto al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, la nascita di nuovi figli a seguito dell'instaurarsi di una nuova relazione legittima la riduzione dell'assegno di mantenimento che il genitore onerato debba corrispondere in favore del figlio avuto dall'ex coniuge, con conseguente necessità di una nuova determinazione dell'obbligo contributivo.
Dunque, alla luce della situazione reddituale del ricorrente, per come documentata, (reddito complessivo per l'anno 2021 di 26.662,00; per l'anno 2022 di 29.242,00, reddito da lavoro dipendente per l'anno 2023 di 17.544,47), tenuto conto dell'esistenza di altra prole minore (figli del ricorrente), in mancanza di idonea prova documentale attestante le condizioni economiche della resistente, ritiene il Tribunale che, a parziale modifica di quanto previsto nel decreto collegiale depositato il 22.10.2019, debba riconoscersi, a carico del ricorrente, ed in favore della figlia maggiorenne studentessa, Per_1
non economicamente indipendente, un contributo mensile, a titolo di mantenimento, per la minor somma di euro 200,00 ( in luogo della originario importo mensile previsto di euro 300,00), da corrispondere alla madre entro il giorno cinque di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, secondo le modalità già previste, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Tenuto conto delle ragioni della decisione sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a parziale modifica di quanto disposto con decreto collegiale del 22.10.2019 emesso dal Tribunale di
Nocera Inferiore, dispone che il ricorrente versi alla resistente, a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne studentessa, non economicamente indipendente, la minor somma di 200,00 Per_1
euro (in luogo della originario importo mensile previsto di euro 300,00), entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, secondo le modalità già previste, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
dichiara inammissibile la domanda formulata da parte resistente di versamento degli arretrati, restando assorbita ogni ulteriore questione;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire