Art. 16.
La vigilanza nell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e' affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero della sanita', secondo le relative attribuzioni e nell'osservanza delle procedure rispettivamente previste dalle vigenti disposizioni.
La vigilanza nell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e' affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero della sanita', secondo le relative attribuzioni e nell'osservanza delle procedure rispettivamente previste dalle vigenti disposizioni.