Sentenza 27 luglio 2004
Massime • 1
Deve escludersi la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di equa riparazione del danno proposta da dipendente del Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, in relazione alla durata della procedura di liquidazione del t.f.r. svoltasi dinanzi agli organi giurisdizionali del Senato (secondo la previsione dell'art. 12 del relativo regolamento 17 febbraio 1971), sussistendo invece, anche per tale domanda, la giurisdizione speciale dei medesimi organi presso cui si svolse il giudizio del quale si lamenta la durata eccessiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/07/2004, n. 14085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14085 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. OLLA Giovanni - Consigliere -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - rel. Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE NI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell'avvocato TEODORO KLITSCHE DE LA GRANGE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SENATO DELLA REPUBBLICA;
- intimati -
avverso il decreto definitiva della Corte d'Appello di ROMA - Sezione Equa riparazione, depositato il 22/05/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/07/04 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Teodoro KLITSCHE DEL LA GRANGE;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso, con dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IO SU, già funzionario del Senato della Repubblica, presentò, il 19 gennaio 1990, ricorso alla Commissione contenziosa del Senato avverso la liquidazione del trattamento di fine rapporto conseguente alle dimissioni volontarie presentate ed accolte in data 1 febbraio 1989. La Commissione contenziosa, uditi il ricorrente e l'avvocatura dello Stato in rappresentanza del Senato, accolse il ricorso dell'SU con decisione del 27 novembre 1996, depositata il 17 marzo 1997. Proposto appello dall'Amministrazione del Senato, il Consiglio di garanzia del Senato, con la decisione del 10 novembre 2000, depositata il 6 dicembre 2000, confermò la pronunzia di primo grado.
L'8 ottobre 2001 l'SU proponeva ricorso alla Corte di appello di Roma nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Senato della Repubblica, lamentando l'eccessiva durata della procedura svoltasi davanti agli organi del Senato e chiedendo l'equa riparazione prevista dalla legge 24 marzo 2001 n. 89. Il ricorrente premetteva che, il 27 giugno 2001, egli aveva proposto un reclamo alla Corte europea dei diritti dell'uomo, per la violazione dell'art.
6.1 della relativa Convenzione, e che, il 27 luglio 2001 la cancelleria della Corte europea io aveva invitato ad utilizzare in via preliminare la procedura prevista dalla citata legge n. 89/2001. Costituitisi i due soggetti intimati attraverso l'avvocatura dello Stato, la Corte di appello adita, con il decreto depositato il 22 maggio 2002, ha dichiarato il proprio diletto di giurisdizione, "considerato che la giurisdizione domestica del Senato della Repubblica, disciplinata da regolamento interno, è espressione dell'indipendenza e dell'autonomia costituzionale del Parlamento e, di conseguenza, non può essere sottoposta al sindacato di altri giudici nazionali".
Avverso il decreto della Corte di appello di Roma IO SU ha proposto ricorso per Cassazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Senato della Repubblica non hanno svolto attività difensiva davanti a questa Corte.
Il ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorrente deduce che la decisione impugnata è affetta da violazione di legge, ed in particolare: a) dalla "violazione dell'art. 24, primo comma, della Costituzione", perché "il diritto alla piena tutela giurisdizionale, garantito dalla Costituzione, prevale sulle prerogative del Parlamento, imponendosi come principio assoluto dell'ordinamento giuridico italiano cui stesso Parlamento non può sottrarsi"; b) dalla "violazione dell'art. 10, primo comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'arto, primo comma,
della Convenzione dei diritti dell'uomo", perché il diritto alla ragionevole durata della protezione giudiziale costituisce "un principio fondamentale che la Repubblica italiana è tenuta a far rispettare dalle giurisdizioni nazionali senza alcuna eccezione, anche quando - come nel caso di specie - sono in gioco le prerogative del Parlamento", tanto più che "la Corte europea dei diritti dell'uomo...subentrerebbe in base alle regole convenzionali qualora i giudici nazionali non si pronunciassero"; sotto altro profilo, si rileva nel ricorso che la violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione dei diritti dell'uomo "è un illecito internazionale", onde i limiti ed i vincoli di diritto interno non hanno rilievo per l'ordinamento internazionale;
c) dalla violazione dell'art. 3, comma 3, della legge n. 89/2001, la cui previsione degli "altri casi" nei quali è proponibile il giudizio (per ottenere l'equa riparazione) implica l'assoggettamento allo stesso delle giurisdizioni domestiche. 2.- Il ricorso è infondato.
2.1.- Queste Sezioni unite hanno già affermato, nella sentenza 26 gennaio 2004 n. 1338, che il bene costituzionale della ragionevole durata del processo, tutelato espressamente dall'art. 111 della Costituzione sulla scia dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, costituisce un diritto di ogni parte processuale, in conformità dell'orientamento espresso anche dalla Corte costituzionale (v., soprattutto, la sentenza 21 marzo 2002 n. 78). La legge 24 marzo 2001 n. 89, che prevede una equa riparazione in caso di violazione del diritto alla durata ragionevole del processo, ha introdotto, a livello nazionale, un rimedio giurisdizionale idoneo a porre rimedio alle conseguenze di detta violazione, con una tutela analoga a quella offerta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, il cui intervento è previsto dalla Convenzione europea soltanto in via sussidiaria, e cioè quando le conseguenze della violazione non siano state riparate in modo completo a livello interno (art. 41 della detta Convenzione). In tal senso si sono espresse queste Sezioni unite con la sentenza già citata n. 1338/2004 e con le tre sentenze in pari data n. 1339, 1340 e 1341/2004.
Il diritto all'equa riparazione previsto dall'art. 2 della legge n. 89/2001, invocata dal ricorrente con l'instaurazione del presente giudizio, non può pertanto, in linea astratta, essergli negato. 2.2. - Il problema posto dall'azione esercitata dall'SU è quello dell'organo fornito di giurisdizione sulla sua domanda di equa riparazione.
Tale organo non può essere individuato nella giurisdizione ordinaria, e quindi non è applicabile l'art. 3 della legge n. 89/2001, che prevede il procedimento davanti agii organi di tale giurisdizione. È da ritenersi, invece, sussistente la stessa giurisdizione speciale interna del Senato della Repubblica davanti a cui si è svolto il giudizio della cui lunga durata si lamenta l'SU.
La Corte costituzionale, nella sentenza 23 maggio 1985 n. 154, ha affermato che alle due Camere del Parlamento va riconosciuta "una indipendenza guarentigiata nei confronti di qualsiasi altro potere, cui pertanto deve ritenersi precluso ogni sindacato degli atti di autonomia normativa ex art. 64, primo comma, Cost." (e cioè dei propri regolamenti, che prevedono la c.d. autodichia, ossia la giurisdizione interna). Il Parlamento, cioè, "in quanto espressione immediata della sovranità popolare, è diretto partecipe di tale sovranità, ed i regolamenti, in quanto svolgimento diretto della Costituzione, hanno una peculiarità e dimensione che ne impedisce la sindacabilità".
Proprio a seguito della citata sentenza della Corte cost. sono stati creati gli organi (di primo e di secondo grado) del contenzioso interno delle Camere, i quali, secondo la giurisprudenza di queste Sezioni unite, hanno natura giurisdizionale, e non amministrativa, essendo le norme regolamentari "attributive di una giurisdizione speciale dell'organo costituzionale: in tal senso v. Cass. 10 aprile 1986 n. 2546 (con riferimento ad una controversia promossa da un ex dipendente del Senato); 23 aprile 1986 n. 2681; 18 novembre 1988 n. 6241. Consegue l'esclusione di ogni altro tipo di giurisdizione (Cass. 27 maggio 1999 n. 317; 19 novembre 2002 n. 16267), ed altresì del ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. 10 giugno 2004 n. 11019, che ha rilevato l'incompatibilità dell'autodichia con il controllo giurisdizionale esterno). 2.3.- Gli organi di giurisdizione interna delle Camere, come hanno potestà giurisdizionale sulle controversie dei loro dipendenti, cosi hanno giurisdizione sulla applicazione della legge 24 marzo 2001 n. 89, che sia invocata in relazione alle stesse controversie.
Il ricorrente ha sostenuto che la cognizione, da parte del giudice ordinario, della domanda, da lui proposta, di applicazione della legge n. 89/2001 non violerebbe l'autodichia del Senato. La tesi non può essere condivisa, perché l'accertamento sul superamento o meno, da parte del giudizio svoltosi davanti agli organi giurisdizionali interni del Senato, del termine ragionevole di durata comporta quel sindacato sull'attività del Parlamento e quel rischio di interferenza che la previsione della autodichia ha inteso evitare a garanzia della "indipendenza guarentigiata nei confronti di ogni altro potere". Questa considerazione assume una particolare evidenza se si pone mente al fatto che la domanda di riparazione per il superamento del termine ragionevole può essere proposta anche "durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata" (art. 4 della legge n. 89/2001). In siffatta ipotesi l'interferenza con il giudizio in corso davanti all'organo di giurisdizione interno alla singola camera sarebbe inevitabile da patte della corte di appello che dovrebbe giudicare sulla sussistenza della violazione del diritto alla ragionevole durata del giudizio in corso davanti all'organo parlamentare.
Nè l'individuazione della giurisdizione può differenziarsi in relazione al momento in cui il diritto all'equo indennizzo sia fatto valere, affermandosi la giurisdizione degli organi interni del Parlamento quando la domanda sia proposta nel corso del giudizio in cui la violazione si assume verificata e, invece, la giurisdizione ordinaria prevista dalla legge n. 89/2001 quando la domanda sia proposta dopo la conclusione dello stesso giudizio (come nel caso di specie). Tale distinzione, priva di razionalità e senza alcun aggancio normativo, renderebbe inoltre la parte arbitra di scegliersi la giurisdizione da adire.
2.4.- Deve, allora, ritenersi che correttamente la Corte di appello di Roma ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a pronunziare sulla domanda di equa riparazione proposta da IO SU quale ex dipendente del Senato, in considerazione del fatto che con la detta domanda si è fatta valere l'eccessiva durata di un giudizio svoltosi davanti agli organi giurisdizionali interni del Senato.
Va corretta, invece, la motivazione del decreto impugnato nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto "il proprio difetto assoluto di giurisdizione", poiché, come si è detto, sussiste la giurisdizione speciale degli stessi organi giurisdizionali del Senato che hanno giudicato (ed accolto) la domanda dell'SU con il giudizio di cui questi lamenta ora la durata eccessiva. Non si configura, quindi, un difetto "assoluto" di giurisdizione, che si porrebbe in contrasto con l'art. 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955 n. 848), secondo cui "ogni persona i cui diritti e libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto di presentare un ricorso effettivo davanti ad una istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.
3.- In conclusione, il ricorso va rigettato e va dichiarato il difetto di giurisdizione della giurisdizione comune sia ordinaria che amministrativa.
Poiché nessun intimato ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte, manca il presupposto per la pronunzia sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara il difetto di giurisdizione della giurisdizione comune, sia ordinaria che amministrativa. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2004