TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 4703/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], ed ivi residente Parte_1
in Via Giuseppe Crispi n. 109 - Cod. Fisc. , n.q. di C.F._1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. Persona_1
elettivamente domiciliata ai fini del presente atto in C.F._2
Palermo, Via Nicolò Turrisi, n. 38/A, presso lo studio dell'Avv. Antonio Walter
Gulotta che la rappresenta e difende per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria
Resistente
Oggetto: Indennità di accompagnamento ed disabilità ex art. 3 comma 3 L.
104/92.
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 14.01.2025 DEL
SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente, n. q. di genitore del minore ad avere corrisposta l'indennità di accompagnamento Persona_1
a decorrere dal 03.02.2023; dichiara altresì che la minore è soggetto in condizione di Persona_1
disabilità con necessità di sostegno elevato, art. 3 comma 3 L. 104/1992, dalla data della domanda amministrativa del 03.02.2023; condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.500,00, oltre CP_1
rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Antonio Walter Gulotta ai sensi dell'art. 93 cpc;
pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, tutte le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separati decreti.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Parte ricorrente, dopo avere contestato le conclusioni della relazione medico legale della fase sommaria nella parte in cui il CTU non aveva ritenuto sussistente il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per lo status di disabile con necessità di sostegno elevato ex art. 3 comma 3 L. 104/1992, depositava ricorso ex art. 445 bis comma VI cpc, chiedendo il riconoscimento delle superiori istanze.
Instauratosi il contraddittorio, l' convenuto si costituiva chiedendo il rigetto CP_1
della domanda.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una ctu medico-legale affidata al Dr. , specialista in pediatria. Persona_2
Depositata la consulenza, all'udienza di oggi le parti rassegnavano le conclusioni e la causa viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso va accolto. Il consulente ha accertato che le patologie che affliggono la minore soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa vigente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ai sensi dell'art. 3 – co 3 – L. 104/1992 e ciò dalla domanda amministrativa del 3.2.2023.
Ed invero il consulente, esaminati i documenti, ha ritenuto che "il quadro morboso complessivo delle infermità riscontrate al periziato , sia Persona_1
con l'esame diretto sia specialistico, è tale da renderla minore con la necessità di un assistenza diversa, più intensa per tempi e modi, a quella occorrente per un minore sano della stessa età con diritto all'indennità di accompagnamento, e soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3) ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla Legge n. 104 del 05/02/1992, dal giorno della presentazione della domanda amministrativa (data decorrenza 03/02/2023) per anni uno dalla visita peritale (28/08/2024)".
Ha ritenuto che la minore, seguendo la terapia psicomotoria, comportamentale e logopedica, potrebbe migliorare il quadro clinico e che pertanto sarebbe opportuno rivalutare le condizioni sanitarie nel mese di agosto 2025.
Le argomentazioni del CTU e le conclusioni cui lo stesso è pervenuto appaiono puntuali, correttamente motivate, coerenti con gli accertamenti espletati e vengono pienamente condivise da questo giudice.
*
Conclusivamente la minore ha i requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno lieve ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992.
Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite vanno poste a carico dell' e CP_1
distratte in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 cpc e si liquidano in dispositivo tenendo a mente quanto stabilito con D.M. 55/2014 e con DM
147/2022. Le spese di ctu vanno poste definitivamente, a carico dell' e si liquidano con CP_1
separati decreti
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 14.01.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 4703/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], ed ivi residente Parte_1
in Via Giuseppe Crispi n. 109 - Cod. Fisc. , n.q. di C.F._1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. Persona_1
elettivamente domiciliata ai fini del presente atto in C.F._2
Palermo, Via Nicolò Turrisi, n. 38/A, presso lo studio dell'Avv. Antonio Walter
Gulotta che la rappresenta e difende per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria
Resistente
Oggetto: Indennità di accompagnamento ed disabilità ex art. 3 comma 3 L.
104/92.
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 14.01.2025 DEL
SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente, n. q. di genitore del minore ad avere corrisposta l'indennità di accompagnamento Persona_1
a decorrere dal 03.02.2023; dichiara altresì che la minore è soggetto in condizione di Persona_1
disabilità con necessità di sostegno elevato, art. 3 comma 3 L. 104/1992, dalla data della domanda amministrativa del 03.02.2023; condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.500,00, oltre CP_1
rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Antonio Walter Gulotta ai sensi dell'art. 93 cpc;
pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, tutte le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separati decreti.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Parte ricorrente, dopo avere contestato le conclusioni della relazione medico legale della fase sommaria nella parte in cui il CTU non aveva ritenuto sussistente il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per lo status di disabile con necessità di sostegno elevato ex art. 3 comma 3 L. 104/1992, depositava ricorso ex art. 445 bis comma VI cpc, chiedendo il riconoscimento delle superiori istanze.
Instauratosi il contraddittorio, l' convenuto si costituiva chiedendo il rigetto CP_1
della domanda.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una ctu medico-legale affidata al Dr. , specialista in pediatria. Persona_2
Depositata la consulenza, all'udienza di oggi le parti rassegnavano le conclusioni e la causa viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso va accolto. Il consulente ha accertato che le patologie che affliggono la minore soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa vigente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ai sensi dell'art. 3 – co 3 – L. 104/1992 e ciò dalla domanda amministrativa del 3.2.2023.
Ed invero il consulente, esaminati i documenti, ha ritenuto che "il quadro morboso complessivo delle infermità riscontrate al periziato , sia Persona_1
con l'esame diretto sia specialistico, è tale da renderla minore con la necessità di un assistenza diversa, più intensa per tempi e modi, a quella occorrente per un minore sano della stessa età con diritto all'indennità di accompagnamento, e soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3) ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla Legge n. 104 del 05/02/1992, dal giorno della presentazione della domanda amministrativa (data decorrenza 03/02/2023) per anni uno dalla visita peritale (28/08/2024)".
Ha ritenuto che la minore, seguendo la terapia psicomotoria, comportamentale e logopedica, potrebbe migliorare il quadro clinico e che pertanto sarebbe opportuno rivalutare le condizioni sanitarie nel mese di agosto 2025.
Le argomentazioni del CTU e le conclusioni cui lo stesso è pervenuto appaiono puntuali, correttamente motivate, coerenti con gli accertamenti espletati e vengono pienamente condivise da questo giudice.
*
Conclusivamente la minore ha i requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno lieve ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992.
Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite vanno poste a carico dell' e CP_1
distratte in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 cpc e si liquidano in dispositivo tenendo a mente quanto stabilito con D.M. 55/2014 e con DM
147/2022. Le spese di ctu vanno poste definitivamente, a carico dell' e si liquidano con CP_1
separati decreti
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 14.01.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente