Art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione italo-svizzera, firmata in Roma il 3 gennaio 1933, relativa al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione italo-svizzera, firmata in Roma il 3 gennaio 1933, relativa al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale.