Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del giudice dott.Marcello Maggi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.6747/2022 r.g.
TRA
- rappresentata e difesa dall' avv. Andrea Capobianco;
Parte_1
- APPELLANTE
E
- rappresentato e difeso dall'avv.Giuseppe Cavallo CP_1
APPELLATO
All'udienza del 31-10-2024 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni prese nel relativo verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 24-11-2022 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n.1244 depositata il 16-5-2022 del Giudice di pace di Taranto, con cui è stata accolta per quanto di ragione la domanda di pagamento proposta nei propri confronti del
RM , con condanna al versamento in favore dell'attore della somma CP_1
di € 833,30 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, e con condanna al pagamento di metà delle spese di lite distratte per il difensore anticipatario. L'appellante Parte_1
lamenta che il Giudice di pace abbia accolto la domanda proposta senza considerare quanto era emerso in giudizio anche per effetto della non contestazione ex art.115 c.p.c. dei relativi fatti e dall'istruttoria testimoniale.
Evidenzia l'appellante con unico motivo: che in prime cure aveva chiesto CP_1
con citazione notificata il 5-2-2020 la restituzione della metà della somma di € 4979,41
depositata su libretto postale cointestato con presso la filiale di Torricella di Parte_1
, allegando che quest'ultima aveva arbitrariamente incassato interamente in CP_2
24-4-2020 formulata nel procedimento penale per appropriazione della somma svoltosi nei confronti di essa appellante a seguito della querela del fratello CP_1
conformandosi alla opinione espressa dall'organo requirente;
che il Giudice di pace aveva quindi reputato che la somma di € 5000 provenendo da un deposito a risparmio cointestato al padre deceduto nell'ottobre 2017, ed al coniuge superstite di quello Persona_1
spettava per metà a quest'ultima, e per il residuo nella misura di un terzo, Controparte_3
pari ad € 833,00, a favore dell'attore quale coerede.
Assume l'appellante che invece in prime cure ella aveva allegato, senza che ciò fosse stato oggetto di specifica contestazione ex art.115 c.p.c. , che la somma di € 5000 ,depositata su libretto di risparmio postale inizialmente cointestato tra la ed i germani CP_3 [...]
e , rappresentava una quota ereditaria della successione di CP_1 Parte_1 [...]
spettante interamente alla;
ha aggiunto che una somma ricaduta in Per_1 CP_3
successione proveniente dal conto corrente n.1007552050 già intestato al solo de cuius
, dopo l'utilizzo di una sua parte per pagare le spese funerarie, era stata Persona_1
suddivisa con il deposito della citata somma di € 5000 spettante esclusivamente alla madre, su libretto di risparmio postale n.
2-1126605045 rilasciato il 3-9-2019 presso l'ufficio postale di Torricella cointestato alla stessa ed ai due figli, sul quale erano versati Controparte_3
mensilmente i ratei di pensione spettanti alla prima, e per la restante parte era stata suddivisa equamente tra i figli. Ne seguiva che non avrebbe potuto vantare CP_1
alcuna pretesa ereditaria sull'importo depositato sul libretto postale n.
2-1126605045 né
diritto di comunione, perché in accordo tra la ed i figli e CP_3 Parte_1 CP_1
si era stabilito che la somma sarebbe stata destinata al sostentamento della prima oltre che al pagamento delle spese funerarie della stessa nell'ipotesi di sua dipartita.
In seguito, a motivo delle insistenze di per la suddivisione della somma, la CP_1
aveva deciso di sua volontà ed in totale autonomia di escludere il figlio dalla CP_3 cointestazione, e la figlia non aveva fatto altro che seguirne le volontà. L'attore Parte_1
non aveva mai contestato la suddivisione della somma operata da tutte e CP_1
tre le parti per gli effetti ex art.115 c.p.c. ed i testi e avevano confermato tale Tes_1 CP_3
versione; in ogni caso la somma depositata sul libretto postale n.
2-1126605045 era di esclusiva proprietà di e nessuno dei figli poteva vantare diritti su quel Controparte_3
denaro, sia perché la somma era parte dell'eredità del defunto marito “come prescritto dall'art.458 c.civ.” sia perché la cointestazione del libretto era avvenuta nell'interesse esclusivo della non essendovi alcun animus donandi di questa in favore dei figli. CP_3
L'appellante ha quindi chiesto che in riforma della sentenza impugnata ed accertata l'insussistenza di qualsiasi diritto in capo all'appellato sulle somme già depositate sul libretto di risparmio Filiale di Torricella, sia rigettata la domanda proposta in primo CP_2
grado da , con vittoria di spese del doppio grado da distrarsi per il difensore CP_1
anticipatario.
Si è costituito instando per il rigetto del gravame per infondatezza , con CP_1
vittoria di spese del grado da distrarsi per il difensore anticipatario.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 31-10-2024.
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Preliminarmente va dato atto dell'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Sempre in via preliminare occorre rilevare che non vi necessità di integrare il contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti di , quale cointestataria del libretto dal quale Controparte_3
si assumono prelevate somme in eccedenza rispetto alla quota di diritto.
L'azione spiegata in primo grado era attinente ad un rapporto obbligatorio e si configurava come domanda di regresso ex art.1298 comma 1 c.civ. nei confronti della odierna appellante (quale cointestataria, insieme al RM ed alla madre del Controparte_3
libretto postale n.2-1126605045) avendo la convenuta , come allegato ,e consentito dal regime di solidarietà attiva nei confronti dell'emittente il libretto, prelevato l'intera somma ivi giacente, ma in tesi in eccedenza rispetto alla propria quota del diritto di credito;
circostanza quest'ultima da fare valere dall'interessato nel rapporto interno con il concreditore solidale che aveva effettuato il prelievo dell'intero, come in effetti è avvenuto nel presente giudizio.
Nel merito l'appello non è fondato. Lamenta che il primo giudice non abbia Parte_1
riconosciuto la fondatezza di quanto da lei eccepito in primo grado, ossia che le somme depositate sul libretto postale n.
2-1126605045 acceso presso l'ufficio postale di Torricella
erano di esclusiva spettanza di madre delle parti, che pertanto nessuno Controparte_3
dei figli poteva vantare diritti su quel denaro (neppure nella somma di € 833,30 riconosciuta nella sentenza appellata come appartenente a ), e che comunque su quelle CP_1
somme era stato posto “vincolo di destinazione” al sostentamento della e per le CP_3
future spese funerarie alla morte della stessa. Sarebbe stato violato il principio di non contestazione ex art.115 comma 2 c.p.c. rispetto a quanto allegato in fatto nella comparsa di risposta, ossia che dopo il decesso del padre delle parti avvenuto nell'ottobre del 2017 e rispetto a somme ricadenti nella sua eredità già depositate sul conto corrente n.1007552050
presso intestato al de cuius , “gli eredi legittimari provvedevano,una Controparte_4
volta assolte le spese funerarie alla divisione del residuo attivo del conto corrente nel modo
che segue: la somma di euro 5000,depositata presso un libretto di risparmio n. 2-
1126605045 presso cointestato tra la stessa IG.ra e i figli CP_2 Controparte_3
e ,sul quale venivano versati mensilmente i ratei di pensione CP_1 Parte_1
della IG.ra ”;la restante parte divisa equamente tra i figli. Su detta somma di CP_3
comune accordo tra la IG.ra , e veniva Controparte_3 Parte_1 CP_1
posto il vincolo di destinazione al sostentamento della IG.ra ,oltrechè delle spese CP_3
funerarie della stessa,nella malaugurata ipotesi di dipartita della IG.ra ”. CP_3
Non può affermarsi che tali circostanze fossero pacifiche perché a fronte della costituzione della convenuta in primo grado con la comparsa depositata nella prima udienza dinanzi al
Giudice di pace ,l'attore aveva insistito nella propria domanda - la quale presupponeva l'assunto della titolarità pro quota delle somme depositate libretto di risparmio n. 2-
1126605045 - dichiarando di impugnare e contestare tutto quanto dedotto dall'avversario(verbale di prima udienza), riportandosi ai propri scritti difensivi “ed impugnando l'avverso” (verbale udienza ex art.320 comma 4 c.p.c. del 5-7-2021);sicchè a fronte della contrapposizione delle tesi processuali ciascuna parte era onerata della prova di quanto affermato, implicando il comportamento processuale dell'attore in primo grado chiara insistenza nella propria tesi di spettanza pro quota delle somme giacenti sul quel libretto.
A ciò si aggiunga comunque che non poteva formarsi non contestazione ex art.115 comma
2 c.p.c. rispetto a fatti allegati in maniera generica e valutazioni giuridiche, ossia in ordine alla circostanza che rispetto a somme in tesi provenienti interamente dall'eredità paterna si fosse concluso un contratto di divisione;
contratto di divisione del quale non si affermava neppure l'esatto contenuto ed il risultato di apporzionamento, posto che si allegava unicamente il mero versamento della “somma di euro 5000,depositata presso un libretto di
risparmio n.
2-1126605045 presso cointestato tra la stessa IG.ra CP_2 CP_3
e i figli e , sul quale venivano versati mensilmente i
[...] CP_1 Parte_1
ratei di pensione della IG.ra ” , e non anche la pattuita attribuzione della somma CP_3
versata in sede di accensione del libretto in proprietà esclusiva alla;
né era CP_3
possibile dedurlo indirettamente considerando l'importo versato sul libretto postale n. 2-
1126605045 cointestato in rapporto alle quote di successione legittima rispetto all'asse ereditario di , dato che non era stato allegato - e neppure documentato - Persona_1
quale fosse stato il relictum ereditario (in particolare quanto ad un conto corrente intestato in via esclusiva al defunto ) ,quale somma fosse stata erogata per spese Persona_1
funerarie ,e quale importo i germani si sarebbero equamente divisi.
Parimenti non poteva dirsi formata la non contestazione in ordine alla concordata(tra madre e figli) apposizione di un “vincolo di destinazione” sulle somme versate sul libretto postale n.
2-1126605045 per il sostentamento della e le future spese funerarie riguardanti CP_3
la stessa. Ciò in primo luogo perché la previsione concordata di un “vincolo di destinazione”
era ancora una volta concetto meramente giuridico sul quale non operava il principio di cui all'art.115 comma 2 c.p.c. il quale ha ad oggetto i fatti costitutivi dell'altrui domanda od eccezione e non anche valutazioni di natura giuridica (Cassazione civile, sez. I, 11/12/2019,
n. 32403); in secondo luogo perché l'affermazione dei testi e rispetto a quel Tes_1 CP_3 vincolo di destinazione non era sufficientemente attendibile, avendo il primo deposto de
relato ex parte, affermando di avere appreso di quel vincolo di destinazione dalla moglie
,con efficacia probatoria nulla(Cass. civ. 8/4/2020, n. 7746;id. 15/1/2015, n. Parte_1
569), e la seconda avendo deposto nel proprio evidente interesse ,trattandosi di somme che in tesi sarebbero state utilizzate in suo favore.
A ciò si aggiunga che la eventuale concordata pattuizione in ordine alla destinazione (per spese funerarie) di somme che sarebbero entrate nella successione della ancora CP_3
non apertasi, sarebbe stata anche nulla per violazione della norma imperativa dell'art.458
c.civ. disponendo le parti dell'accordo di diritti su somme relative ad una successione non ancora aperta ,e disponendo vincolativamente la di diritti su beni rientranti nella CP_3
stessa futura sua successione;
ciò con violazione dello scopo della norma imperativa in materia di divieto di patti successori, posta a presidio della libertà testamentaria di ciascuno.
Per contro ai fini della prova della spettanza di parte delle somme versate sul libretto postale n. 2-1126605045 (cointestato all'appellato , alla madre ed alla sorella) CP_1
poteva giovarsi della presunzione di contitolarità in parti eguali ex art.1298 comma 2 c.civ.
del saldo attivo del conto, presunzione che non poteva dirsi vinta per quanto in precedenza rilevato e, comunque, non essendo stata attendibilmente dimostrata la spettanza delle somme alla sola . CP_3
La decisione del primo giudice ,alla quale l'appellato ha prestato acquiescenza, rimenandosi a quanto ritenuto dal PM in sede (ossia che le somme versate sul citato libretto spettassero a per una quota inferiore alla metà originariamente richiesta ,essendo in CP_1
origine per il 50% già appartenenti alla madre) nel richiedere l'archiviazione della notitia criminis di appropriazione indebita ascritta a per speciale tenuità del fatto, Parte_1
non comporta l'assegnazione di somme superiori a quelle derivanti dall'applicazione pura e semplice della presunzione di legge sull'intero importo di € 4979,41 giacente sul libretto postale n.
2-1126605045 prima del prelievo operato da IL 2-10-2019, e deve Parte_1
quindi essere in questa sede confermata, con il rigetto della gravame.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Cavallo anticipatario.
Deve infine darsi atto che sussistono i presupposti, nei confronti della parte appellante,
dell'obbligo di versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. 30/05/2002
n. 115.
.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1)rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2)condanna al pagamento in favore di delle spese di questo Parte_1 CP_1
grado di giudizio, liquidate in complessivi in € 1100 per compensi, oltre rfsg al 15% iva e cap in misura di legge,e distratte in favore dell'avv. Giuseppe Cavallo,dichiaratosi anticipatario;
2) dà atto che sussistono i presupposti, nei confronti della parte appellante dell'obbligo di versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. 30/5/2002 n. 115.
Taranto,21-1-2025 Il Giudice (dott.Marcello Maggi)