Art. 28. (Incompatibilita' dei membri della Giunta regionale)
Non possono contemporaneamente far parte della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottante e adottato.
Non possono contemporaneamente far parte della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottante e adottato.