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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/12/2025, n. 2887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2887 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6218/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. AN CA, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 6218/2022 R.G.
promossa da
, P.IVA/C.F. con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma, via Giuseppe Grezar, 14, in persona del Responsabile pro tempore della Funzione “ contenzioso” della Dott. , giusta procura Controparte_1 Persona_1 speciale Notaio - Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del Persona_2
28/04/2022; rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto d'appello, dall'avv. Ilaria Riccio
(c.f.: ) presso il cui studio, in Roma alla via Vincenzo Ciaffi Pal. C.F._1
E/26, è elettivamente domiciliata, fax 0810206715, indirizzo e-mail: pec Email_1 Email_2
ATTRICE-APPELLANTE
contro nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
ed ivi residente a[...],; C.F._2 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Gennaro Monsurrò (C.F. presso il cui C.F._3 studio, in Torre Annunziata (NA), alla via Gambardella n. 120, è elettivamente domiciliata;
PEC Email_3
CONVENUTA-APPELLATA
nonché contro
, cf: in persona del Presidente p.t., con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Napoli alla via Santa Lucia, 81, all'indirizzo PEC egione.campania.it; Email_4
CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2937/2022 emessa dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata in data 26/01/2022, depositata il 24/05/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in riforma dell'impugnata sentenza, ritenere fondati tutti i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto:
1- accertare la illegittimità della sentenza laddove non ha dichiarato la inammissibilità e/o il difetto di giurisdizione, per tutti
i motivi esposti, annullando la stessa;
2- in via subordinata rispetto al motivo di appello sub
1), solo qualora esso non dovesse essere accolto, accertare la illegittimità della sentenza laddove non ha dichiarato carente di interesse la domanda in base al novellato art. 12 comma 4 bis - DPR 602/73; 3- in via subordinata rispetto al motivo di appello sub 2), solo qualora esso non dovesse essere accolto, accertare la illegittimità della sentenza laddove non ha dichiarato carente di interesse la domanda in opposizione ex art. 615 cpc, per i motivi esposti;
4- riformare la sentenza laddove, in relazione all'accertamento di prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento, ha considerato non soccombente l'Agente della Riscossione condannando alle spese di giudizio la CP_3
ed ha correttamente valutato l'assenza di causalità da attribuire all'Agente della
[...]
Riscossione ; - spese secondo giustizia”;
PER : Controparte_2
Tanto premesso e ritenuto Voglia l'Ill.o Tribunale di Torre Annunziata in funzione di
Giudice di Appello accogliere le seguenti conclusioni: In via Principale: - rigettarsi
l'appello proposto dall per i motivi sopra esposti;
- Parte_1 condannare l'appellante alla refusione delle spese, diritti ed onorari e/o competenze del presente giudizio, il tutto con attribuzione al sottoscritto Procuratore antistatario ex art.
93c.p.c. .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Controparte_2 innanzi al Giudice di Torre Annunziata, l e la Controparte_4 CP_3 impugnando l'estratto di ruolo nr. 2013/1840, avente ad oggetto la cartella di
[...] pagamento nr. 07120130027471703000, dell'importo di € 60,92, notificata in data
23/09/2013 ed emessa per il mancato pagamento della tassa di automobilistica relativa all'anno 2008.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il relativo termine.
1.2 Si costituiva in giudizio l' eccependo in via Parte_1 preliminare il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario in favore della
Commissione Provinciale Tributaria, nonché l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.. Eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva, non potendosi ritenere essa responsabile, quale mero ente deputato alla riscossione, per l'avvenuta iscrizione a ruolo di crediti prescritti.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare: (i) la chiamata in causa dell'ente creditore CP_3
(ii) dichiarare la riunione del giudizio con gli altri recanti n. 4914/2021 e
[...]
4915/2021, (iii) la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario nonché l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo esattoriale;
nel merito, il rigetto delle domanda, stante la regolare notifica della cartella di pagamento in data 23/09/2013, con vittoria di spese e competenze di lite.
3. Restava contumace la Controparte_3
4. Con sentenza n. 2937/2022, depositata il 2937/2022, il Giudice di Pace di Torre
Annunziata, ritenuta sussistente la propria giurisdizione nonché ammissibile l'opposizione, accoglieva la domanda attorea, dichiarando prescritto il credito oggetto della cartella esattoriale per decorso del termine di prescrizione triennale, condannando la CP_3 al pagamento delle spese di lite.
[...]
5. Avverso detta sentenza, presentava appello l' Parte_2 lamentando l'erroneità della sentenza impugnata: (i) per non aver accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Commissione tributaria provinciale;
(ii) per aver ritenuto opponibile l'estratto di ruolo esattoriale, nonostante la mancanza di un concreto interesse ad agire ex art. 100 cpc;
(iii) per aver condannato la al Controparte_3 pagamento delle spese di lite.
Chiedeva quindi, riformarsi la sentenza di primo gardo, dichiarando in via preliminare il difetto di giurisdizione del GO in favore del giudice tributario e, in ogni caso,
l'inammissibilità della domanda, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
6. Si costituiva in giudizio che, ritenuta sussistente la giurisdizione del Controparte_2 giudice adito ed ammissibile l'impugnazione dell'estratto ruolo, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione delle disposizioni di cui all'art. 342 cpc., e, chiedeva la conferma della sentenza di prime cure, con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. 7. All'udienza del 06/04/2023, il Giudice, dichiarata la contumacia della Controparte_3 ed istruita documentalmente la causa, rinviava il processo per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii, dovuti all'assenza per maternità del giudice scrivente, tratteneva la causa in decisione all'udienza del 09/12/2025, senza concessione dei termini art 190 c.p.c., stante la rinuncia delle parti.
⁎⁎⁎⁎⁎
L'appello proposto da contro la setenza n. 2937/2022, emessa dal Giudice di Pace di Pt_3
Torre Annunziata, depositata il 24.05.2022, è fondato, per le ragioni che seguono.
8. Va premesso che la causa può essere decisa anche senza l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado.
Invero, nel caso in cui i fatti processuali del giudizio di primo grado, rilevanti per la decisione d'appello, siano pacifici tra le parti, deve escludersi che il giudice del gravame sia tenuto a disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di detto giudizio di primo grado, a norma dell'art. 347, 3°c. c.p.c. e deve correlativamente negarsi che debba procrastinare la definizione della causa se il fascicolo, benché richiesto, non sia stato trasmesso (cfr. Cass.
Civ. 9.8.1985, n. 4408). La mancata acquisizione costituisce un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili "aliunde" e specificamente indicati dalla parte interessata (Corte di
Cassazione civile sez. lav., 07/10/2024, n.26194).
Nel caso in esame non si ravvisa la circostanza da ultimo indicata, essendo peraltro presenti, nel fascicolo telematico, le copie dei fascicoli prodotti dall'appellante e una copia Pt_3 della sentenza impugnata. Può quindi serenamente procedersi con la definizione della causa pur in assenza del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio.
9. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata alla stregua dei principi espressi dalla CP_2
S.C. con ordinanza n. 7675/2019 nella quale si afferma che “il vigente art. 342, comma 1,
c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata”.
Nel caso in esame, infatti, il contenuto dell'atto d'appello si presenta completo e chiaro nell'indicare sia le parti della sentenza impugnata che i motivi di gravame. 10. Sempre in via preliminare, va trattata l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall' sin dal primo gardo di giudizio in considerazione del fatto che la cartella Pt_3 esattoriale sottesa all'estratto di ruolo opposto ha ad oggetto crediti di natura tributaria
(tassa automobilistica), stante il suo rilievo potenzialmente assorbente ai fini della decisione sulla controversia.
10.1 Sul punto, va rilevato che la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice tributario nell'atto che determina l'inizio dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione, alla giurisdizione del Giudice
Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere dei successivi atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n.
546/1992” la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari, estendendosi “ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”.
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Il quadro normativo è poi completato dall'art. 19 del citato decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tale orientamento è stato messo in discussione dalla giurisprudenza formatasi dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”).
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs. 546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n.
12642/2021; Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni
Unite n. 30666/2022, che operano un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sull'eccezione di prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”.
Il discrimen, in definitiva, è offerto dal momento in cui si ritiene maturata la prescrizione del credito: se ante notifica della cartella esattoriale la giurisdizione spetterebbe al giudice tributario, se dopo tale notifica al giudice ordinario (il vero “spartiacque” sarebbe quindi costituito dalla notifica della cartella esattoriale).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di orientamenti giurisprudenziali, ha inteso riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n.
546/1992. Nelle parole della Suprema Corte, nella sentenza da ultimo menzionata, si legge, da un lato, che non è “compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto” e, dall'altro lato, che “il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al
"quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti SS.UU. arrivano pertanto a concludere che
“Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”. Con la sentenza n. 32539/2024 del 14/12/2024, la Suprema Corte ha, ancor più chiaramente, evidenziato che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dall'orientamento favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale (fatto proprio, in passato, dal giudice scrivente), si ritiene tuttavia di aderire oggi (melius re perpensa) all'orientamento da ultimo menzionato
(e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato, all'atto pratico, sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
10.2 Pertanto, non essendo ravvisabili, nel caso all'attenzione, atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria (come appare dalla stessa prospettazione effettuata in primo gardo dell'odierna appellata che, di fatto, ha impugnato un estratto di ruolo afferente ad una cartella esattoriale, che pacificamente non possono considerarsi atti esecutivi), deve accogliersi l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria, sollevata dall'odierna appellante potendosi ritenere Pt_3 assorbito ogni altro motivo di gravame.
11. Per ciò che attiene infine al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché invece riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di tali spese alla luce dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del giudice di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali (attinenti al riparto di giurisdizione), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa AN CA, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Torre Annunziata n. 2937/2022, depositata il 24.05.2022 dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 23/12/2025.
Il Giudice
AN CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. AN CA, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 6218/2022 R.G.
promossa da
, P.IVA/C.F. con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma, via Giuseppe Grezar, 14, in persona del Responsabile pro tempore della Funzione “ contenzioso” della Dott. , giusta procura Controparte_1 Persona_1 speciale Notaio - Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del Persona_2
28/04/2022; rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto d'appello, dall'avv. Ilaria Riccio
(c.f.: ) presso il cui studio, in Roma alla via Vincenzo Ciaffi Pal. C.F._1
E/26, è elettivamente domiciliata, fax 0810206715, indirizzo e-mail: pec Email_1 Email_2
ATTRICE-APPELLANTE
contro nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
ed ivi residente a[...],; C.F._2 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Gennaro Monsurrò (C.F. presso il cui C.F._3 studio, in Torre Annunziata (NA), alla via Gambardella n. 120, è elettivamente domiciliata;
PEC Email_3
CONVENUTA-APPELLATA
nonché contro
, cf: in persona del Presidente p.t., con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Napoli alla via Santa Lucia, 81, all'indirizzo PEC egione.campania.it; Email_4
CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2937/2022 emessa dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata in data 26/01/2022, depositata il 24/05/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in riforma dell'impugnata sentenza, ritenere fondati tutti i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto:
1- accertare la illegittimità della sentenza laddove non ha dichiarato la inammissibilità e/o il difetto di giurisdizione, per tutti
i motivi esposti, annullando la stessa;
2- in via subordinata rispetto al motivo di appello sub
1), solo qualora esso non dovesse essere accolto, accertare la illegittimità della sentenza laddove non ha dichiarato carente di interesse la domanda in base al novellato art. 12 comma 4 bis - DPR 602/73; 3- in via subordinata rispetto al motivo di appello sub 2), solo qualora esso non dovesse essere accolto, accertare la illegittimità della sentenza laddove non ha dichiarato carente di interesse la domanda in opposizione ex art. 615 cpc, per i motivi esposti;
4- riformare la sentenza laddove, in relazione all'accertamento di prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento, ha considerato non soccombente l'Agente della Riscossione condannando alle spese di giudizio la CP_3
ed ha correttamente valutato l'assenza di causalità da attribuire all'Agente della
[...]
Riscossione ; - spese secondo giustizia”;
PER : Controparte_2
Tanto premesso e ritenuto Voglia l'Ill.o Tribunale di Torre Annunziata in funzione di
Giudice di Appello accogliere le seguenti conclusioni: In via Principale: - rigettarsi
l'appello proposto dall per i motivi sopra esposti;
- Parte_1 condannare l'appellante alla refusione delle spese, diritti ed onorari e/o competenze del presente giudizio, il tutto con attribuzione al sottoscritto Procuratore antistatario ex art.
93c.p.c. .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Controparte_2 innanzi al Giudice di Torre Annunziata, l e la Controparte_4 CP_3 impugnando l'estratto di ruolo nr. 2013/1840, avente ad oggetto la cartella di
[...] pagamento nr. 07120130027471703000, dell'importo di € 60,92, notificata in data
23/09/2013 ed emessa per il mancato pagamento della tassa di automobilistica relativa all'anno 2008.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il relativo termine.
1.2 Si costituiva in giudizio l' eccependo in via Parte_1 preliminare il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario in favore della
Commissione Provinciale Tributaria, nonché l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.. Eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva, non potendosi ritenere essa responsabile, quale mero ente deputato alla riscossione, per l'avvenuta iscrizione a ruolo di crediti prescritti.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare: (i) la chiamata in causa dell'ente creditore CP_3
(ii) dichiarare la riunione del giudizio con gli altri recanti n. 4914/2021 e
[...]
4915/2021, (iii) la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario nonché l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo esattoriale;
nel merito, il rigetto delle domanda, stante la regolare notifica della cartella di pagamento in data 23/09/2013, con vittoria di spese e competenze di lite.
3. Restava contumace la Controparte_3
4. Con sentenza n. 2937/2022, depositata il 2937/2022, il Giudice di Pace di Torre
Annunziata, ritenuta sussistente la propria giurisdizione nonché ammissibile l'opposizione, accoglieva la domanda attorea, dichiarando prescritto il credito oggetto della cartella esattoriale per decorso del termine di prescrizione triennale, condannando la CP_3 al pagamento delle spese di lite.
[...]
5. Avverso detta sentenza, presentava appello l' Parte_2 lamentando l'erroneità della sentenza impugnata: (i) per non aver accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Commissione tributaria provinciale;
(ii) per aver ritenuto opponibile l'estratto di ruolo esattoriale, nonostante la mancanza di un concreto interesse ad agire ex art. 100 cpc;
(iii) per aver condannato la al Controparte_3 pagamento delle spese di lite.
Chiedeva quindi, riformarsi la sentenza di primo gardo, dichiarando in via preliminare il difetto di giurisdizione del GO in favore del giudice tributario e, in ogni caso,
l'inammissibilità della domanda, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
6. Si costituiva in giudizio che, ritenuta sussistente la giurisdizione del Controparte_2 giudice adito ed ammissibile l'impugnazione dell'estratto ruolo, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione delle disposizioni di cui all'art. 342 cpc., e, chiedeva la conferma della sentenza di prime cure, con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. 7. All'udienza del 06/04/2023, il Giudice, dichiarata la contumacia della Controparte_3 ed istruita documentalmente la causa, rinviava il processo per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii, dovuti all'assenza per maternità del giudice scrivente, tratteneva la causa in decisione all'udienza del 09/12/2025, senza concessione dei termini art 190 c.p.c., stante la rinuncia delle parti.
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L'appello proposto da contro la setenza n. 2937/2022, emessa dal Giudice di Pace di Pt_3
Torre Annunziata, depositata il 24.05.2022, è fondato, per le ragioni che seguono.
8. Va premesso che la causa può essere decisa anche senza l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado.
Invero, nel caso in cui i fatti processuali del giudizio di primo grado, rilevanti per la decisione d'appello, siano pacifici tra le parti, deve escludersi che il giudice del gravame sia tenuto a disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di detto giudizio di primo grado, a norma dell'art. 347, 3°c. c.p.c. e deve correlativamente negarsi che debba procrastinare la definizione della causa se il fascicolo, benché richiesto, non sia stato trasmesso (cfr. Cass.
Civ. 9.8.1985, n. 4408). La mancata acquisizione costituisce un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili "aliunde" e specificamente indicati dalla parte interessata (Corte di
Cassazione civile sez. lav., 07/10/2024, n.26194).
Nel caso in esame non si ravvisa la circostanza da ultimo indicata, essendo peraltro presenti, nel fascicolo telematico, le copie dei fascicoli prodotti dall'appellante e una copia Pt_3 della sentenza impugnata. Può quindi serenamente procedersi con la definizione della causa pur in assenza del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio.
9. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata alla stregua dei principi espressi dalla CP_2
S.C. con ordinanza n. 7675/2019 nella quale si afferma che “il vigente art. 342, comma 1,
c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata”.
Nel caso in esame, infatti, il contenuto dell'atto d'appello si presenta completo e chiaro nell'indicare sia le parti della sentenza impugnata che i motivi di gravame. 10. Sempre in via preliminare, va trattata l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall' sin dal primo gardo di giudizio in considerazione del fatto che la cartella Pt_3 esattoriale sottesa all'estratto di ruolo opposto ha ad oggetto crediti di natura tributaria
(tassa automobilistica), stante il suo rilievo potenzialmente assorbente ai fini della decisione sulla controversia.
10.1 Sul punto, va rilevato che la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice tributario nell'atto che determina l'inizio dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione, alla giurisdizione del Giudice
Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere dei successivi atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n.
546/1992” la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari, estendendosi “ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”.
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Il quadro normativo è poi completato dall'art. 19 del citato decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tale orientamento è stato messo in discussione dalla giurisprudenza formatasi dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”).
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs. 546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n.
12642/2021; Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni
Unite n. 30666/2022, che operano un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sull'eccezione di prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”.
Il discrimen, in definitiva, è offerto dal momento in cui si ritiene maturata la prescrizione del credito: se ante notifica della cartella esattoriale la giurisdizione spetterebbe al giudice tributario, se dopo tale notifica al giudice ordinario (il vero “spartiacque” sarebbe quindi costituito dalla notifica della cartella esattoriale).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di orientamenti giurisprudenziali, ha inteso riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n.
546/1992. Nelle parole della Suprema Corte, nella sentenza da ultimo menzionata, si legge, da un lato, che non è “compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto” e, dall'altro lato, che “il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al
"quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti SS.UU. arrivano pertanto a concludere che
“Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”. Con la sentenza n. 32539/2024 del 14/12/2024, la Suprema Corte ha, ancor più chiaramente, evidenziato che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dall'orientamento favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale (fatto proprio, in passato, dal giudice scrivente), si ritiene tuttavia di aderire oggi (melius re perpensa) all'orientamento da ultimo menzionato
(e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato, all'atto pratico, sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
10.2 Pertanto, non essendo ravvisabili, nel caso all'attenzione, atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria (come appare dalla stessa prospettazione effettuata in primo gardo dell'odierna appellata che, di fatto, ha impugnato un estratto di ruolo afferente ad una cartella esattoriale, che pacificamente non possono considerarsi atti esecutivi), deve accogliersi l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria, sollevata dall'odierna appellante potendosi ritenere Pt_3 assorbito ogni altro motivo di gravame.
11. Per ciò che attiene infine al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché invece riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di tali spese alla luce dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del giudice di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali (attinenti al riparto di giurisdizione), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa AN CA, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Torre Annunziata n. 2937/2022, depositata il 24.05.2022 dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 23/12/2025.
Il Giudice
AN CA