TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 569
TAR
Sentenza 26 marzo 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione per indeterminatezza dei requisiti mancanti

    Il motivo è infondato in quanto logicamente inconciliabile con il secondo motivo di ricorso, non avendo la ricorrente affermato di possedere i requisiti richiesti.

  • Rigettato
    Erronea applicazione dei requisiti normativi per la chirurgia semplice

    Il ricorso è infondato. L'Allegato 5 del DCA n. 81/2016 disciplina i requisiti per gli ambulatori di specialistica medica (5.1) e chirurgica (5.2) senza distinguere tra chirurgia semplice e complessa. I requisiti elencati nel paragrafo 5.1 non sono sufficienti per l'attività chirurgica. Il DCA n. 82/2019, pur distinguendo tra chirurgia ambulatoriale semplice e complessa, non autorizza implicitamente lo svolgimento di chirurgia semplice con i requisiti del paragrafo 5.1. Il DCA n. 82/2019 non è stato impugnato e non è stato dimostrato che abbia attuato il DM n. 70/2015 nel senso invocato dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Presupposto del provvedimento regionale

    Il motivo è assorbito dalla reiezione del ricorso avverso il provvedimento regionale.

  • Rigettato
    Presupposto del provvedimento regionale

    Il motivo è assorbito dalla reiezione del ricorso avverso il provvedimento regionale.

  • Rigettato
    Diritto all'autorizzazione integrale

    Il motivo è infondato in quanto la richiesta di autorizzazione integrale è stata respinta.

  • Rigettato
    Danni da ritardo nell'ottenimento dell'autorizzazione

    Il motivo è infondato in quanto la richiesta di autorizzazione integrale è stata respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 569
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 569
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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