Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00569/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01155/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2025, proposto da
Riabilia di LU BA & C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Natale Carbone, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Reggio Calabria in via Poseidonea n.46/b, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimiliano Manna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto Dirigenziale n. 9224 del 25 giugno 2025, e messo dal Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, con il quale è stata rilasciata l’autorizzazione sanitaria all’esercizio per le sole visite e consulenze specialistiche ambulatoriali mediche, con esclusione delle prestazioni chirurgiche;
- della presupposta Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria n. 522 del 22 maggio 2025, avente ad oggetto la presa atto del parere espresso dalla Commissione Aziendale per l’Autorizzazione Sanitaria in data 13 maggio 2025;
- del Verbale di sopralluogo della Commissione Aziendale del 3 ottobre 2024 e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Per l’accertamento del diritto della ricorrente all’ottenimento dell’autorizzazione integrale e per la condanna al risarcimento dei danni da ritardo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. IC FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente Riabilia di LU BA E C. s.r.l., quale titolare di una struttura sanitaria privata, ha proposto alla Regione una istanza di autorizzazione sanitaria ex art. 8-ter, comma 1, d.lgs. n. 502/1992 “ all’ampliamento per l’erogazione di prestazioni di Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Reumatologia, Anestesia e Analgesia, Terapia del Dolore, Dietologia, Biologia Nutrizionale, Otorinolaringoiatria, Cardiologia, Neuropsichiatria Infantile, Psicologia, Urologia, Oculistica, Medicina dello Sport, Fisiatria, Pediatria ”.
Nell’istruttoria del procedimento è stata coinvolta la Commissione Autorizzazione Sanitaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, che ha eseguito un sopralluogo presso la struttura. Nel relativo verbale, e successiva deliberazione della Commissione, a loro volta confluiti nel parere espresso con deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.P., si è ritenuto di fornire parere favorevole, in relazione alle branche chirurgiche, esclusivamente per l’effettuazione di prestazioni di visita e consulenza di specialistica medica, “ atteso che la Struttura non è in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui all’allegato 5.2 “Ambulatori di Specialistica Chirurgica”, del DCA n. 81/2016 ”.
Sulla base dei suesposti provvedimenti, la Regione ha parzialmente accolto l’istanza della ricorrente con il Decreto Dirigenziale impugnato, limitando il parere favorevole, per le branche di chirurgia, alle solite visite e consulenze specialistiche.
I provvedimenti sono stati impugnati dalla ricorrente con ricorso affidato a due motivi, oltre istanza di sospensione.
Con il primo motivo la ricorrente censura in particolare la motivazione del provvedimento (e dei presupposti atti da esso richiamati per relationem ) atteso che non risulta chiaro di quali specifici requisiti la struttura sarebbe carente.
Con il secondo motivo invece si censura in estrema sintesi l’erroneità della motivazione nel riferimento all’allegato 5.2 del Decreto del Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del sistema sanitario della Regione Calabria (da qui in avanti solo DCA) n. 81/2016, relativo ai requisiti per l’esecuzione di interventi di chirurgia complessa, mentre invece l’istanza della ricorrente faceva riferimento ad interventi di chirurgia semplice, rispetto ai quali dovrebbero invece valere i requisiti di cui all’allegato 5.1 del DCA n. 81/2016.
Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, difendendo la legittimità dell’operato dell’amministrazione.
Quanto al primo motivo la Regione ha eccepito che la motivazione per relationem alle valutazioni svolte in istruttoria dall’A.S.P. è pienamente legittima nonché sufficiente. Afferma comunque di essere estranea agli accertamenti istruttori, concretamente svolti, per l’appunto, da un’altra amministrazione.
Quanto al secondo motivo la Regione ha dedotto che l’allegato 5.2 del DCA N. 81/2016 si riferisce ai requisiti degli ambulatori di specialistica chirurgica, senza distinguere tra semplice o complessa. Sostiene la Regione che il DCA n. 82/2019 non ha intaccato in alcun modo la necessità di verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal DCA n. 81/2016, che distingue tra ambulatori di specialistica medica (Allegato 5.1) e ambulatori di specialistica chirurgica (Allegato 5.2).
Alla camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la ricorrente ha rinunciato alla istanza ed il Collegio ha rinviato la trattazione della causa all’udienza di merito del 18 marzo 2026.
Le parti hanno successivamente svolto memorie ex art. 73 c.p.a.
All’udienza pubblica del 18 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In assenza di una espressa graduazione dei motivi, il Collegio ritiene opportuno esaminare per primo il secondo motivo di ricorso.
Con questo motivo la ricorrente afferma l’illegittimità del provvedimento nella misura in cui ha preteso di applicare alla società i più severi parametri previsti dall’allegato 5.2. al DCA n. 81/2016, asseritamente relativo alle sole prestazioni di chirurgia complessa, anziché i requisiti di cui all’allegato 5.1, che riguarderebbe le prestazioni di chirurgia semplice.
Tra le varie argomentazioni spese la ricorrente sostiene in merito che l’allegato 5.1 prevede che la struttura debba avere, tra i requisiti minimi tecnologici, la presenza di un armadietto per la conservazione di farmaci e presidi medico-chirurgici con chiusura a chiave, lasciando chiaramente intendere che presso gli ambulatori specialistici possa essere effettuata anche l’attività chirurgica di modesta entità, e, dunque, la “Chirurgia semplice””; e che al punto 14 dell’allegato si legge che: “ Per lo svolgimento delle attività invasive o potenzialmente rischiose è disponibile uno spazio tale da consentire agevoli movimenti del personale ”.
La ricorrente ha inoltre richiamato il verbale di riunione del 4 aprile 2025 della Commissione per l’autorizzazione sanitaria all’esercizio e la vigilanza delle strutture sanitarie e socio-sanitarie nel quale la dott.ssa Rosalba Barone, Dirigente del Settore n. 2 “Autorizzazioni ed Accreditamenti” – Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, premesso che “ trattandosi di Chirurgia Ambulatoriale Semplice, per tale fattispecie non sono definiti all'interno dei manuali i relativi requisiti, ed in attesa di definire i nuovi manuali che stabiliranno i requisiti della chirurgia ambulatoriale semplice ”, “ suggerisce, salvo diversa valutazione da parte dei componenti della Commissione, qualora le Strutture non abbiano i requisiti di cui all'allegato 5.2, che la Commissione può rilasciare il parere, per le branche di specialistica chirurgica, limitato all'effettuazione di prestazioni solo ed esclusivamente di consulenza e visita od eventualmente di interventi di modesta complessità che possono essere effettuati in regime ambulatoriale, e non necessitano di esami di laboratorio strumentale né dell'assistenza dell'anestesista per come indicato nel DCA n. 82/2019 e tra quelli riportati nel vigente nomenclatore tariffario ambulatoriale e non contrassegnati dalla lettera "H" ”.
Ciò premesso, il motivo è infondato.
Con DCA n. 81/2016 è stato approvato il nuovo regolamento attuativo della L.R. n. 24/2008 recante: “ recante Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private ”; sono stati così altresì approvati degli allegati “ che acclusi al presente atti, ne formano parte integrante e sostanziale ” fra cui l’allegato 5 riguardante i “ Requisiti di autorizzazione degli ambulatori specialistici e degli stabilimenti termali” .
L’allegato 5 stabilisce anzitutto in premessa che “ A chiarimento e integrazione di quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, lett. d), della L.R. n. 24/2008 si precisa che si intende per: 1. Ambulatorio: la struttura sanitaria che eroga prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ” caratterizzata dal fatto di essere “ aperta al pubblico, con vincoli di giorni ed orari di apertura ” e da “ autonoma individualità rispetto a quella dei professionisti che ne fanno parte, e dalla natura giuridica di impresa con separazione tra attività professionale e gestione amministrativa ”.
Al paragrafo 5.1 vengono disciplinati i requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi degli “ambulatori di specialistica medica”, mentre al paragrafo 5.2. vengono disciplinati i requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi degli “ambulatori di specialistica chirurgica”.
Già dall’interpretazione letterale del provvedimento emerge dunque che l’esercizio di attività chirurgica richiede il rispetto dei requisiti minimi previsti dal paragrafo 5.2.
In primo luogo, infatti, l’allegato 5 non distingue tra prestazioni chirurgiche semplici e complesse ma solamente tra ambulatori di specialistica medica e ambulatori di specialistica chirurgica.
Non possono trarsi conclusioni differenti dal riferimento al fatto che il paragrafo 5.1 preveda tra i requisiti minimi la presenza di un armadietto per la conservazione di farmaci e presidi medico-chirurgici con chiusura a chiave (punto 27) e che “ per lo svolgimento delle attività invasive o potenzialmente rischiose è disponibile uno spazio tale da consentire agevoli movimenti del personale ” (punto 14).
Quanto al punto 27 si osserva che ex art. 1 D.P.R. n. 392/1998, nella formulazione vigente ratione temporis, i presidi medico chirurgici includono i seguenti prodotti: “ a) disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide; b) insetticidi per uso domestico e civile; c) insettorepellenti; d) kit di reagenti per il rilevamento di anticorpi anti-HIV; e) kit di reagenti per la rilevazione di HBsAg ed anti-HCV o eventuali altri marcatori di infezione da HCV; f) topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile ”.
Ne deriva che l’indicazione della presenza di un armadietto per PMC con chiusura a chiave non implica nulla sotto il profilo dello svolgimento di attività chirurgica.
Altrettanto deve dirsi rispetto al punto 14, perché le attività invasive o potenzialmente rischiose non sono di per sé senz’altro anche chirurgiche, in mancanza di altra indicazione.
Piuttosto deve rilevarsi che il paragrafo 5.1 omette di considerare tra i requisiti minimi una serie di elementi che sarebbero indispensabili per l’esercizio di attività chirurgica, semplice o complessa che sia, e che sono invece richiesti dal paragrafo 5.2. A titolo di esempio: “ 20. Presenza di un locale/spazio per la preparazione del chirurgo e del personale di supporto all'attività chirurgica, dotato di lavabo in acciao o in ceramica con comando non manuale; 21. Presenza di una zona preparazione paziente direttamente comunicante con l'ambulatorio; 22. Presenza di un deposito/spazio materiali sterili e strumentario chirurgico; (…) 25. All'interno del locale chirurgico, o in comune con lo spazio per la preparazione del personale sanitario all’atto chirurgico (qualora non esista un servizio centralizzato di sterilizzazione o l’affidamento a centrali esterne), Presenza di uno spazio/locale per la sterilizzazione e disinfezione dello strumentario; (…) 34. L'ambulatorio chirurgico è dotato di aspiratore elettrico; 35. L'ambulatorio chirurgico è dotato di erogatori di ossigeno a parete; (…) 41. L'ambulatorio dispone di: a) lettino/poltrona tecnica idonea al tipo di procedura b) lampada scialitica adeguata all'attività chirurgica svolta c) aspiratore chirurgico d) apparecchiature per il monitoraggio dei parametri vitali in relazione alla tipologia di interventi/pazienti e) saturimetro; (…) 44. È disponibile nella struttura materiale monouso adeguato allo svolgimento dell'attività chirurgica ”.
Requisiti dunque che appaiono indispensabili per lo svolgimento di qualsiasi attività chirurgica, in mancanza di una espressa e inequivocabile previsione di segno contrario.
In senso contrario non è possibile invocare il DCA n. 82/2019 attuativo del DM n. 70/2015 poiché, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il DCA parte dal presupposto che: “ La chirurgia ambulatoriale include due tipologie di attività a crescente complessità strutturale, tecnologica e organizzativa: la "chirurgia ambulatoriale semplice" e la "chirurgia ambulatoriale complessa” ”, e che dunque tanto la chirurgia semplice che quella complessa rientrano pur sempre nella chirurgia ambulatoriale, alla quale non può che farsi riferimento, per le ragioni sopra esposte, al paragrafo 5.2 del DCA n. 81/2016.
Sempre sotto il profilo letterale, il DCA n. 82/2019 si limita a modificare il paragrafo 5.2 dell’allegato 5 rispetto ai nuovi e più stringenti requisiti per l’esercizio di attività chirurgica complessa. Non può però trarsi da ciò, in mancanza di espressa previsione e cioè in via implicita, che il DCA n. 82/2019 autorizzi in via automatica lo svolgimento di attività chirurgica semplice con i requisiti di cui al paragrafo 5.1 dell’allegato 5.
Non può ritenersi decisivo in contrario il passaggio del DCA n. 82/2019 nella parte in cui si legge che: “DATO ATTO che l'Allegato 6B del DPCM12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" indica le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza se erogate in regime di daysurgery, che possono invece essere trasferite in regime ambulatoriale; specificando che le prestazioni indicate con la lettera H possono essere erogate solo in ambulatori protetti ossia in strutture di ricovero per prestazioni di assistenza ospedaliera ”.
Tale rinvio, infatti, assolve alla sola funzione di individuare il regime di erogazione delle prestazioni (ospedaliero o ambulatoriale) al fine di evitarne l'inappropriatezza, ma non implica affatto – né in via logica né in via testuale – che tutte le restanti prestazioni di chirurgia ambulatoriale “semplice” (non contrassegnate dalla lettera H) siano automaticamente autorizzabili sulla scorta dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5.1 dell’allegato 5 al DCA n. 82/2019.
Il Collegio non ignora che: “ Con D.M. 70 del 2 aprile 2015, è stato approvato il regolamento recante la ridefinizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera e all’appendice 2, “chirurgia ambulatoriale”, si definiscono gli interventi di chirurgia ambulatoriale semplice e complessa, a seconda che si tratti di interventi che necessitano o meno della presenza dell’anestesia e richiedano o meno esami di laboratorio o strumentali.
Entrambi tali tipi di prestazioni non richiedono il ricovero; alcune possono però essere erogate solo in ambulatori protetti, situati all’interno di strutture autorizzate al ricovero.
Trattandosi di prestazioni chirurgiche che, grazie all’evoluzione tecnico-scientifico, possono ormai essere eseguite senza ricovero con sicurezza e qualità adeguate, ne viene prevista la migrazione nell’ambito dell’area delle prestazioni ambulatoriali ” (Consiglio di Stato, n. 2045/2021).
Tuttavia ciò non consente in via automatica di ritenere, con specifico riferimento al caso concreto, che gli interventi non rientranti nella chirurgia complessa possano ora essere eseguiti con i soli requisiti minimi di cui al paragrafo 5.1 dell’allegato 5 al DCA n. 81/2016, poiché ciò richiederebbe una previsione espressa che nel DCA n. 82/2019 non è dato rinvenire.
Peraltro il DCA n. 82/2019 non è stato oggetto di impugnazione, quale atto presupposto, nel presente giudizio, e dunque non può essere censurato sotto questo profilo, fermo restando che anche nel D.M. n. 70/2015 non è dato ricavare in via espressa una compiuta perimetrazione degli interventi che costituiscono chirurgia semplice e di quelli che costituiscono chirurgia complessa.
Una tale classificazione, come si evince dall’Appendice 2 dell’Allegato 1 del D.M. citato, è espressamente rimessa alle Regioni e deve avvenire attraverso la definizione di “ classi diverse di standard strutturali, tecnologici-impiantistici, qualitativi e di sicurezza e quantitativi ”; tuttavia non risulta in modo espresso che il DCA n. 82/2019 abbia dato attuazione al D.M. nei termini invocati dalla ricorrente, cioè nel senso di ritenere che i requisiti minimi della chirurgia ambulatoriale siano da identificare in quelli già definiti al paragrafo 5.1 dell’allegato 5 del DCA n. 81/2016.
Per questa ragione è altresì irrilevante il richiamo al verbale di riunione del 4 aprile 2025 della Commissione per l’autorizzazione sanitaria all’esercizio e la vigilanza delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, in quanto l’indicazione ivi contenuta è un mero suggerimento rispetto ad una prassi che sembra al momento priva di una chiara copertura regolamentare, in mancanza di ulteriori atti di regolamentazione in merito da parte del Commissario Ad Acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi.
Il motivo è in conclusione infondato.
Passando all’esame del primo motivo di ricorso, anzitutto il motivo in esame è logicamente inconciliabile con quello precedentemente esaminato.
Infatti l’impostazione delle difese della ricorrente è che non siano richiesti dalla normativa i requisiti minimi di cui al paragrafo 5.2, non anche di possedere comunque quei requisiti.
In altre parole non è possibile contestare che la Regione non abbia indicato di quali requisiti la ricorrente era carente laddove non è stato affermato, neanche quale mera allegazione, di possedere tutti i requisiti di cui al paragrafo 5.2.
Il motivo è dunque infondato e il ricorso va conclusivamente respinto.
Sussistono ragioni equitative per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV EA, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
IC FF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC FF | IV EA |
IL SEGRETARIO