Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 13/01/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00548/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14402/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 14402 del 2019, proposto da
- MI AR, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Carlo Acquaviva, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’Ente, in Roma, alla via Marcantonio Colonna n. 27, e domicilio digitale in atti di causa;
per l'annullamento
- dell’atto della Regione Lazio prot. n. 191992/08 del 2019, notificato in data 24 luglio 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod. proc. amm.;
Relatore, all’udienza smaltimento del giorno 8 novembre 2024, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. MI AR, con ricorso notificato in data 23 ottobre 2024 e depositato il successivo 22 di novembre, è insorto avverso l’atto in epigrafe, recante l’irrogazione della sanzione pecuniaria di € 2000,00, ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
1.1 In fatto - come anche rilevato nella decisione di questo Tribunale amministrativo, sez. II -quater , 30 luglio 2014, n. 8368, concernente la medesima vicenda - emerge quanto segue:
- il ricorrente è proprietario di un edificio costruito ai primi del 1900 in comune di Castel Gandolfo che insiste su area: - ricadente nel locale PRG zona A7 (ville e villini esistenti); - sottoposta a vincolo paesaggistico per effetto del DM 29.8.1959 e soggetta alle misure di tutela previste dal PTP, Ambito territoriale 9, Castelli Romani, in seno al quale ricade in zona CG 5 regolamentata dagli artt. 17 e 18 delle relative NNTA;
- l’intervento edilizio da cui è originato il presente giudizio concerne, tra l’altro, la modifica dell'ingresso carrabile (da due cancelli a uno solo) e della preesistente recinzione esterna metallica da sostituire con un muro di pietra viva a faccia a vista. In particolare, le opere istate hanno riguardato la sostituzione del muretto esterno alla villa, in parte in cemento e in parte sovrastato da ringhiera metallica per un’altezza totale pari a mt. 2,38, con un'unica recinzione esterna di solo muro a pietra viva;
- nell’esecuzione dei relativi lavori, è stato tuttavia modificato sia il passo pedonale di ingresso (contenuto all'interno di una nicchia con archetto in pietra anziché tra due colonne come previsto in progetto), sia innalzando l'altezza del muro di recinzione che da un lato arriva a metri lineari 2,70 invece che 2,38;
- tali abusi sono stati riscontrati dalla locale Polizia Municipale il 15 settembre 2008;
- il 10 ottobre 2008 l’odierno deducente ha presentato istanza per l’avvio del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.167 commi 4 e 5 del d.lgs. n.4 2 del 2004;
- la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Rieti e Viterbo ha espresso parere negativo in data 22 ottobre 2010;
- tale atto è stato annullato con la richiamata sentenza di questo Tribunale amministrativo n. 8368 del 2014;
- successivamente, in data 14 gennaio 2016 la Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ha espresso parere positivo in merito alla compatibilità paesaggistica delle opere realizzate;
- il 22 gennaio 2019 il AR ha presentato una “istanza per applicazione regime autorizzazione paesaggistica semplificata”, mentre il 21 febbraio 2019 ha chiesto la “archiviazione dell'istanza di compatibilità paesaggistica prot. 1911992 del 31 ottobre 2008”, ai sensi del d.P.R. n. 31 del 2017, allegato A, “per ricadere le opere oggetto della medesima tra quelle non più necessitanti di autorizzazione paesaggistica”;
- è seguito l’atto qui avversato.
1.2. In diritto, parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità del suddetto provvedimento, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto più aspetti.
2. La Regione Lazio, costituitasi in giudizio, ha difeso la legittimità dei propri atti, concludendo per la reiezione del ricorso.
3. Alla udienza smaltimento dell’8 novembre 2024, tenutasi in modalità da remoto, previo deposito di scritti difensivi, l’affare è transitato in decisione.
4. Il ricorso è infondato alla stregua della motivazione che segue.
4.1. L’atto avversato si impernia sulle seguenti ragioni: - «le opere descritte negli elaborati grafici progettuali, individuate nella documentazione fotografica e come definite nel parere positivo rilasciato dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ("innalzamento di 32 cm. del muro di cinta e diversi ingresso pedonale e carrabile") hanno interessato un immobile di interesse storico-testimoniale, realizzato in data anteriore al 31 dicembre 1945 (primi del `900) ai sensi della Circolare del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio n° 42 del 21.07.2017, sottoposto a vincolo ai sensi dell'art. 136, comma 1 lettere c) "complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico-tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici"; - «le suddette opere non rientrano tra le fattispecie elencate nell'Allegato A (A.31), come richiesto dal sig. MI AR, bensì in quelle dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017 dedicato alle opere per le quali è, comunque, previsto il regime della autorizzazione paesaggistica semplificata (B.21): "realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipoloqiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e comunque, ove interessino beni vincolati al sensi del codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico».
4.2. Il deducente, in buona sostanza, lamenta l’erroneità dell’approdo regionale, rientrando a suo dire le opere innanzi descritte nel novero di quelle non più soggette ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017.
4.2.1. Col primo motivo, si è sostenuto che l’edificio oggetto dell’intervento in questione non sarebbe «sottoposto al vincolo di cui all’art. 136 d.lgs. n. 42 del 2004», dovendo quest’ultimo «essere dichiarato con apposito provvedimento reso a seguito di procedimento tipizzato dalla legge (art. 139)». Peraltro, l’Amministrazione non potrebbe «compiere una valutazione caso per caso per stabilire se un immobile rientri o meno nella descrizione di cui all’art. 136, in quanto questa valutazione è riservata ad apposita commissione nell’ambito di specifico procedimento amministrativo (art. 139), che si conclude con il provvedimento di cui all’art. 140». Con riguardo
all’edificio oggetto dell’intervento non sarebbe stato mai adottato alcun provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ex art. 136. Ne deriverebbe «l’erroneo presupposto che l’immobile sarebbe tutelato ex art. 136, e, quindi, rientrante nella ipotesi indicata al punto B.21 dell’”Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato” contenuto nell’Allegato B di cui all’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 31 del 2017, laddove, mancando un provvedimento di dichiarazione di vincolo, la fattispecie avrebbe dovuto ricondursi all’allegato A, punto A.13, del medesimo d.P.R. n. 31 del 2017, che comprende la stessa tipologia di interventi di cui al punto B21 purché non ricadenti su beni vincolati ai sensi del più volte richiamato art. 136».
In senso opposto, va rilevato come tanto l’allegato A, punto 13, quanto l’allegato B, punto 21, al d.P.R. n. 31 del 2017 assumano il medesimo presupposto, ossia l’essere applicabili a interventi che «non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a ), b e c ) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici», sicché non sussiste il criterio discretivo prospettato nel ricorso.
Inoltre, ed è elemento dirimente, l'art. 136 del d.lgs. n. 42/2004, nella sua attuale formulazione (applicabile ratione temporis ), non reca un distinto regime giuridico per i singoli immobili rispetto a quello previsto per aree territoriali di pregio. Il legislatore delegato del 2004, infatti, ha considerato tanto le "cose immobili", quanto una pluralità di esse, citando i "complessi di cose immobili", le "ville, giardini, parchi" e le "bellezze panoramiche". L’art. 136, quindi, non trova applicazione, come pretenderebbe il ricorrente, esclusivamente con riguardo a specifici immobili, bensì anche (lett. c ) relativamente ai complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, e conseguentemente i vincoli paesaggistici quali quello che attinge il Comune di Castelgandolfo ai sensi del DM 22 agosto 1958.
4.2.2. Si è poi dedotto, col secondo motivo, che l’intervento di cui si tratta sarebbe in ogni caso riconducibile alla ipotesi di intervento minore di cui all’allegato A, punto A.31, al d.P.R. n. 31 del 2017, non eccedendo lo stesso il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime.
L’argomento va disatteso. Nel caso di specie, come pure si ricava dalla cennata sentenza di questo Tribunale amministrativo n. 8368 del 2014, non viene in rilevo la mera eccedenza quantitativa delle opere realizzate rispetto a quanto previamente autorizzato, bensì la mancata realizzazione di alcune parti e la modificazione di altre, ossia, tra l’altro, la: «modificazione del passo pedonale di ingresso dove c'erano due colonne e l'altezza del muro di recinzione che da un lato arriva a metri lineari 2,70 invece che 2,38; mentre il preesistente passo pedonale viene contenuto all'interno di una nicchia con archetto in pietra anziché tra le due colonne come progettualmente previsto». Si tratta di opere significative quanto a impatto visivo (l'innalzamento asimmetrico di un muro di cinta, l'introduzione dell’elemento innovativo della copertura a coppi e della modifica delle fattezze del varco pedonale), che precludono la sussumibilità dell’intervento nella previsione di cui al ripetuto punto A.31 dell’allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017.
5. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.
6. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II- stralcio, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Ente civico intimato, forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 3000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, in collegamento da remoto, nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2024, coll'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
MI Tecchia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO