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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8993/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8993/2017 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv.to DE NICOLA DRUSILLA come da procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to DI MONDA RAFFAELE come da procura in Controparte_1 atti;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2017 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in
Caserta il 22.09.2005 con il resistente, dalla cui unione sono nati i figli (il 22.06.2004), Per_1
(il 15.10.2005), (il 14.07.2007), (il 05.09.2009) e (il Persona_2 Persona_3 Per_4 Per_5 02.03.2015), adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dalla condotta del resistente il quale, oltre ad essere geloso e possessivo nei confronti della moglie, dal dicembre 2015, mostrando totale disinteresse nei confronti della propria famiglia, non aveva più alcun tipo di rapporto con i figli , e e non contribuiva in nessuna misura Persona_3 Per_4 Per_5
al loro mantenimento pur sapendo che la ricorrente era priva di reddito.
Chiedeva, pertanto, la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per violazione degli obblighi coniugali e familiari;
nulla per la casa coniugale;
l'affido condiviso dei cinque figli con collocazione prevalente presso il padre di e e presso la madre di Per_1 Persona_2 Per_3
[...
, e;
chiedeva regolamentarsi il diritto di visita del padre nei termini indicati nel Per_4 Per_5
ricorso; l'obbligo per il resistente di versare a titolo di mantenimento in favore dei figli , Persona_3
e la somma complessiva di euro 750,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), Per_4 Per_5
oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il 6.04.2018 parte resistente, che contestava quanto dedotto dalla ricorrente asserendo che, nell'anno 2015, lo stesso lavorava in provincia di Napoli, e che lì vi permaneva per tutta la settimana, ma al solo fine di sopperire alle esigenze familiari. Chiedeva, pertanto, la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
l'affidamento condiviso dei minori, con residenza privilegiata presso il padre per i minori e , e residenza privilegiata presso la Per_1 Persona_2
madre per i minori , e;
insisteva affinché venisse fissato, a carico della Persona_3 Per_4 Per_5
moglie, il contributo al mantenimento pari ad euro 200,00 per il mantenimento dei due figli, oltre il
50% per le spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 18.04.2018 il Presidente, sentite le parti e preso atto del fallito tentativo di conciliazione, si riservava. Con successiva ordinanza, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e adottava i provvedimenti urgenti nell'interesse delle parti disponendo l'affido condiviso dei figli minori;
fissava il domicilio prevalente di e presso il padre e di Per_1 Persona_2
, e presso la madre;
regolamentava il diritto di visita dei genitori Persona_3 Per_4 Per_5
relativamente ai figli collocati presso l'altro; stabiliva che il padre contribuisse al mantenimento dei figli , e mediante corresponsione, in favore della madre, di un assegno Persona_3 Per_4 Per_5
mensile di euro 300,00 (euro 100,00 per ciascun figlio), da versare entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o vaglia postale, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
stabiliva che la madre contribuisse al mantenimento dei figli e mediante corresponsione, in favore del padre, di Per_1 Persona_2
un assegno mensile di euro 200,00 (euro 100,00 per ciascun figlio), da versare entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o vaglia postale, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Fissava l'udienza di comparizione e trattazione dinnanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con memoria integrativa del 18.05.2018 parte ricorrente chiedeva la conferma dei provvedimenti assunti in fase Presidenziale in ordine al diritto di visita tra genitori e figli;
chiedeva, altresì, un aumento dell'assegno di mantenimento per i figli , e a carico del sig. Persona_3 Per_4 Per_5
nella misura non inferiore ad euro 250,00 per figlio;
di eliminare ogni contribuzione di CP_1
carattere economico a carico della madre per i figli e poiché la stessa era Per_1 Persona_2
priva di reddito.
All'udienza del 19.03.2019, parte ricorrente riferiva che i figli maggiori le avevano manifestato l'intenzione di trasferirsi presso di lei. Pertanto, il giudice ne disponeva l'audizione.
All'udienza del 17.05.2019 il Giudice, sentiti i minori, riteneva di non mutare la collocazione di ed presso il padre;
ad integrazione dell'ordinanza presidenziale, Persona_2 Persona_6
ampliava la frequentazione con la madre e gli altri fratelli prevedendo che gli stessi potessero vedere e anche il mercoledì dalle 17.00 alle 20.00; concedeva, altresì, i termini di Per_1 Persona_2
cui all'art.183 c.p.c. e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza dell'8.10.2019.
Era espletata la prova con l'escussione dei testi e i SS di Calvizzano erano delegati al monitoraggio del nucleo.
Nel corso del giudizio e, precisamente, all'udienza del 16.3.2022, le parti concordemente dichiaravano che tutti i figli erano andati a vivere presso la residenza materna e raggiungevano un nuovo accordo in merito al mantenimento degli stessi. La causa era rinviata su richiesta delle parti per bonario componimento.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cd cartolare di precisazione delle conclusioni, il difensore, per parte ricorrente, concludeva chiedendo la pronuncia di separazione e, come da accordo espresso davanti al Giudice in data 16.03.22, chiedeva che il Tribunale disponesse il versamento mensile da parte del sig. , in favore della sig.ra di €. 500,00 Controparte_1 Parte_1
oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie o concordate. Specificava che la signora non viveva nella casa coniugale bensì in una casa di edilizia popolare. Quanto ai rapporti padre-figli chiedeva di prevedere almeno un incontro settimanale tra il padre ed i figli minori con preavviso alla madre almeno due giorni prima con possibilità di pernotto, festività ad anni alterni con ognuno dei genitori, eventuali periodi feriali da concordare anno per anno. Chiedeva la concessione dei termini abbreviati per le memorie ex art. 190 c.p.c.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni, il difensore, per parte resistente, si riportava al contenuto dei propri atti di causa ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedeva trattenersi la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
All'udienza cd cartolare del 6.11.2024 il giudice rel. riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. , mandando al P.M. per il parere.
Con comparsa conclusionale del 7.01.2025 il difensore, per parte ricorrente, si riportava alle precedenti richieste, mentre, quanto alla domanda di addebito, riferiva di non voler insistere precisando tuttavia che laddove parte resistente avesse voluto reiterare la sua istanza di addebito alla moglie anche la stessa non vi avrebbe rinunciato.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Negli atti introduttivi le parti hanno chiesto l'addebito della separazione al coniuge per violazione degli obblighi di assistenza morale. Parte ricorrente ha manifestato l'intenzione di rinunciarvi subordinata alla rinuncia di parte resistente, circostanza che non si è verificata atteso che quest'ultimo, all'udienza di precisazione delle conclusioni, si è riportato agli atti introduttivi.
Le rispettive domande di addebito, pertanto, devono essere esaminate.
Preliminarmente si rileva che la domanda di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza.
Ciò detto, le richieste di addebito formulate da entrambe le parti devono essere rigettate per le ragioni di seguito indicate. Ed invero, in merito alla richiesta formulata da parte ricorrente, il Collegio ritiene che non sia stata raggiunta la prova della violazione da parte del resistente dell'obbligo di assistenza morale e materiale atteso che parte ricorrente non ha dedotto circostanze specifiche ad accezione dell'allontanamento del marito dalla casa coniugale per la maggior parte della settimana.
Tuttavia, in merito alla predetta circostanza, dall'esame delle dichiarazioni testimoniali- lineari e prive di contradizioni-, è emerso principalmente che il resistente si allontanava da casa per ragioni di lavoro. Il teste escussa all'udienza del 16.3.2021, sulla circostanza n.3 Testimone_1
:“Vero è che, nell'anno 2015, il sig. era spesso fuori casa a causa delle trasferte lavorative? CP_1
così rispondeva: “E' vero, tanto so perché abitavamo vicini”; il teste , escusso sulla Tes_2
medesima circostanza, così dichiarava: “È vero, faceva e fa attualmente il muratore”. Quanto alla domanda di addebito avanzata da parte resistente, la stessa è stata formulata in modo del tutto generico già in punto di allegazioni. In ragione di ciò deve ritenersi che il sopraggiungere della crisi coniugale non sia ascrivibile ad uno specifico comportamento del coniuge ma che la convivenza tra i coniugi sia divenuta intollerabile per l'incapacità assoluta di dare luogo a quella comunione di affetti che dovrebbe nascere dal matrimonio.
Quanto all'affido dei figli e , nessun provvedimento dovrà essere adottato Per_1 Persona_2
attesa la maggiore età degli stessi.
Per quanto concerne l'affido e il collocamento dei tre figli minori , e Persona_3 Per_4 Per_5
questo Collegio, rilevato che non sussistono i presupposti per derogare alla regola generale dell'affido condiviso, tra l'altro non contestato e che i figli minori sono sempre stati collocati presso la residenza materna, conferma i provvedimenti vigenti.
In ordine al diritto di visita, ritiene il Tribunale che, fermo restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi ed i modi di frequentazione dei figli minori con il padre alle esigenze di vita e di relazione dei minori, vada regolamentata la frequentazione padre-figli al fine di evitare possibilità di disaccordo tra i coniugi. Pertanto, il padre potrà tenere presso di sé i figli due volte a settimana( il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00) e, a fine settimana alternati, dal venerdì alle 17:00 alla domenica alle 20:00, nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal
30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio.
Quanto all'assegno di mantenimento a carico del padre in favore dei figli, deve essere confermato quanto già disposto all'udienza del 16.03.2022 ovvero il provvedimento del giudice relatore che ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti. Ed invero, il Collegio ritiene lo stesso conforme alla legge e all'interesse dei minori anche in ragione della circostanza che il padre svolge lavori saltuari. Pertanto, il padre verserà mensilmente alla madre collocataria la somma di euro 500,00 al mese rivalutabile in base agli indici Istat come contributo al mantenimento dei figli minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'accoglimento parziale delle domande giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Pronuncia ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi;
• Rigetta le richieste di addebito;
• Nulla dispone per l'affido dei figli e in quanto maggiorenni;
Per_1 Persona_2
• Dispone l'affido condiviso dei figli minori , e con residenza Persona_3 Per_4 Per_5 privilegiata presso la madre;
• Disciplina il diritto di visita del padre nei termini indicati in parte motiva;
• Pone a carico del resistente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di € 500,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• Pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, scolastiche ed a tutte quelle straordinarie per i figli (si richiamano le linee guida del C.N.F.);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 4, parte I Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005;
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 30.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8993/2017 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv.to DE NICOLA DRUSILLA come da procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to DI MONDA RAFFAELE come da procura in Controparte_1 atti;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2017 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in
Caserta il 22.09.2005 con il resistente, dalla cui unione sono nati i figli (il 22.06.2004), Per_1
(il 15.10.2005), (il 14.07.2007), (il 05.09.2009) e (il Persona_2 Persona_3 Per_4 Per_5 02.03.2015), adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dalla condotta del resistente il quale, oltre ad essere geloso e possessivo nei confronti della moglie, dal dicembre 2015, mostrando totale disinteresse nei confronti della propria famiglia, non aveva più alcun tipo di rapporto con i figli , e e non contribuiva in nessuna misura Persona_3 Per_4 Per_5
al loro mantenimento pur sapendo che la ricorrente era priva di reddito.
Chiedeva, pertanto, la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per violazione degli obblighi coniugali e familiari;
nulla per la casa coniugale;
l'affido condiviso dei cinque figli con collocazione prevalente presso il padre di e e presso la madre di Per_1 Persona_2 Per_3
[...
, e;
chiedeva regolamentarsi il diritto di visita del padre nei termini indicati nel Per_4 Per_5
ricorso; l'obbligo per il resistente di versare a titolo di mantenimento in favore dei figli , Persona_3
e la somma complessiva di euro 750,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), Per_4 Per_5
oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il 6.04.2018 parte resistente, che contestava quanto dedotto dalla ricorrente asserendo che, nell'anno 2015, lo stesso lavorava in provincia di Napoli, e che lì vi permaneva per tutta la settimana, ma al solo fine di sopperire alle esigenze familiari. Chiedeva, pertanto, la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
l'affidamento condiviso dei minori, con residenza privilegiata presso il padre per i minori e , e residenza privilegiata presso la Per_1 Persona_2
madre per i minori , e;
insisteva affinché venisse fissato, a carico della Persona_3 Per_4 Per_5
moglie, il contributo al mantenimento pari ad euro 200,00 per il mantenimento dei due figli, oltre il
50% per le spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 18.04.2018 il Presidente, sentite le parti e preso atto del fallito tentativo di conciliazione, si riservava. Con successiva ordinanza, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e adottava i provvedimenti urgenti nell'interesse delle parti disponendo l'affido condiviso dei figli minori;
fissava il domicilio prevalente di e presso il padre e di Per_1 Persona_2
, e presso la madre;
regolamentava il diritto di visita dei genitori Persona_3 Per_4 Per_5
relativamente ai figli collocati presso l'altro; stabiliva che il padre contribuisse al mantenimento dei figli , e mediante corresponsione, in favore della madre, di un assegno Persona_3 Per_4 Per_5
mensile di euro 300,00 (euro 100,00 per ciascun figlio), da versare entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o vaglia postale, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
stabiliva che la madre contribuisse al mantenimento dei figli e mediante corresponsione, in favore del padre, di Per_1 Persona_2
un assegno mensile di euro 200,00 (euro 100,00 per ciascun figlio), da versare entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o vaglia postale, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Fissava l'udienza di comparizione e trattazione dinnanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con memoria integrativa del 18.05.2018 parte ricorrente chiedeva la conferma dei provvedimenti assunti in fase Presidenziale in ordine al diritto di visita tra genitori e figli;
chiedeva, altresì, un aumento dell'assegno di mantenimento per i figli , e a carico del sig. Persona_3 Per_4 Per_5
nella misura non inferiore ad euro 250,00 per figlio;
di eliminare ogni contribuzione di CP_1
carattere economico a carico della madre per i figli e poiché la stessa era Per_1 Persona_2
priva di reddito.
All'udienza del 19.03.2019, parte ricorrente riferiva che i figli maggiori le avevano manifestato l'intenzione di trasferirsi presso di lei. Pertanto, il giudice ne disponeva l'audizione.
All'udienza del 17.05.2019 il Giudice, sentiti i minori, riteneva di non mutare la collocazione di ed presso il padre;
ad integrazione dell'ordinanza presidenziale, Persona_2 Persona_6
ampliava la frequentazione con la madre e gli altri fratelli prevedendo che gli stessi potessero vedere e anche il mercoledì dalle 17.00 alle 20.00; concedeva, altresì, i termini di Per_1 Persona_2
cui all'art.183 c.p.c. e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza dell'8.10.2019.
Era espletata la prova con l'escussione dei testi e i SS di Calvizzano erano delegati al monitoraggio del nucleo.
Nel corso del giudizio e, precisamente, all'udienza del 16.3.2022, le parti concordemente dichiaravano che tutti i figli erano andati a vivere presso la residenza materna e raggiungevano un nuovo accordo in merito al mantenimento degli stessi. La causa era rinviata su richiesta delle parti per bonario componimento.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cd cartolare di precisazione delle conclusioni, il difensore, per parte ricorrente, concludeva chiedendo la pronuncia di separazione e, come da accordo espresso davanti al Giudice in data 16.03.22, chiedeva che il Tribunale disponesse il versamento mensile da parte del sig. , in favore della sig.ra di €. 500,00 Controparte_1 Parte_1
oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie o concordate. Specificava che la signora non viveva nella casa coniugale bensì in una casa di edilizia popolare. Quanto ai rapporti padre-figli chiedeva di prevedere almeno un incontro settimanale tra il padre ed i figli minori con preavviso alla madre almeno due giorni prima con possibilità di pernotto, festività ad anni alterni con ognuno dei genitori, eventuali periodi feriali da concordare anno per anno. Chiedeva la concessione dei termini abbreviati per le memorie ex art. 190 c.p.c.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni, il difensore, per parte resistente, si riportava al contenuto dei propri atti di causa ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedeva trattenersi la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
All'udienza cd cartolare del 6.11.2024 il giudice rel. riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. , mandando al P.M. per il parere.
Con comparsa conclusionale del 7.01.2025 il difensore, per parte ricorrente, si riportava alle precedenti richieste, mentre, quanto alla domanda di addebito, riferiva di non voler insistere precisando tuttavia che laddove parte resistente avesse voluto reiterare la sua istanza di addebito alla moglie anche la stessa non vi avrebbe rinunciato.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Negli atti introduttivi le parti hanno chiesto l'addebito della separazione al coniuge per violazione degli obblighi di assistenza morale. Parte ricorrente ha manifestato l'intenzione di rinunciarvi subordinata alla rinuncia di parte resistente, circostanza che non si è verificata atteso che quest'ultimo, all'udienza di precisazione delle conclusioni, si è riportato agli atti introduttivi.
Le rispettive domande di addebito, pertanto, devono essere esaminate.
Preliminarmente si rileva che la domanda di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza.
Ciò detto, le richieste di addebito formulate da entrambe le parti devono essere rigettate per le ragioni di seguito indicate. Ed invero, in merito alla richiesta formulata da parte ricorrente, il Collegio ritiene che non sia stata raggiunta la prova della violazione da parte del resistente dell'obbligo di assistenza morale e materiale atteso che parte ricorrente non ha dedotto circostanze specifiche ad accezione dell'allontanamento del marito dalla casa coniugale per la maggior parte della settimana.
Tuttavia, in merito alla predetta circostanza, dall'esame delle dichiarazioni testimoniali- lineari e prive di contradizioni-, è emerso principalmente che il resistente si allontanava da casa per ragioni di lavoro. Il teste escussa all'udienza del 16.3.2021, sulla circostanza n.3 Testimone_1
:“Vero è che, nell'anno 2015, il sig. era spesso fuori casa a causa delle trasferte lavorative? CP_1
così rispondeva: “E' vero, tanto so perché abitavamo vicini”; il teste , escusso sulla Tes_2
medesima circostanza, così dichiarava: “È vero, faceva e fa attualmente il muratore”. Quanto alla domanda di addebito avanzata da parte resistente, la stessa è stata formulata in modo del tutto generico già in punto di allegazioni. In ragione di ciò deve ritenersi che il sopraggiungere della crisi coniugale non sia ascrivibile ad uno specifico comportamento del coniuge ma che la convivenza tra i coniugi sia divenuta intollerabile per l'incapacità assoluta di dare luogo a quella comunione di affetti che dovrebbe nascere dal matrimonio.
Quanto all'affido dei figli e , nessun provvedimento dovrà essere adottato Per_1 Persona_2
attesa la maggiore età degli stessi.
Per quanto concerne l'affido e il collocamento dei tre figli minori , e Persona_3 Per_4 Per_5
questo Collegio, rilevato che non sussistono i presupposti per derogare alla regola generale dell'affido condiviso, tra l'altro non contestato e che i figli minori sono sempre stati collocati presso la residenza materna, conferma i provvedimenti vigenti.
In ordine al diritto di visita, ritiene il Tribunale che, fermo restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi ed i modi di frequentazione dei figli minori con il padre alle esigenze di vita e di relazione dei minori, vada regolamentata la frequentazione padre-figli al fine di evitare possibilità di disaccordo tra i coniugi. Pertanto, il padre potrà tenere presso di sé i figli due volte a settimana( il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00) e, a fine settimana alternati, dal venerdì alle 17:00 alla domenica alle 20:00, nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal
30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio.
Quanto all'assegno di mantenimento a carico del padre in favore dei figli, deve essere confermato quanto già disposto all'udienza del 16.03.2022 ovvero il provvedimento del giudice relatore che ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti. Ed invero, il Collegio ritiene lo stesso conforme alla legge e all'interesse dei minori anche in ragione della circostanza che il padre svolge lavori saltuari. Pertanto, il padre verserà mensilmente alla madre collocataria la somma di euro 500,00 al mese rivalutabile in base agli indici Istat come contributo al mantenimento dei figli minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'accoglimento parziale delle domande giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Pronuncia ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi;
• Rigetta le richieste di addebito;
• Nulla dispone per l'affido dei figli e in quanto maggiorenni;
Per_1 Persona_2
• Dispone l'affido condiviso dei figli minori , e con residenza Persona_3 Per_4 Per_5 privilegiata presso la madre;
• Disciplina il diritto di visita del padre nei termini indicati in parte motiva;
• Pone a carico del resistente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di € 500,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• Pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, scolastiche ed a tutte quelle straordinarie per i figli (si richiamano le linee guida del C.N.F.);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 4, parte I Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005;
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 30.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio