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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 01/03/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
- Sezione Prima-
Il GOP, Mariachiara Arrighi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2192/2023, avente per oggetto
“Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso”, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
BE NE (C.F. ) del Foro di Lecco ed C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Lecco, Piazza degli
Affari n. 12, nonché dell'avv. CATTANEO ROBERTO (C.F.
), in proprio, giusta procura alle liti allegata al ricorso C.F._3
parte ricorrente;
CONTRO
(C.F. e P. IVA Controparte_1
), in persona della socia legale rappresentante, P.IVA_1 CP_2
nonché i soci illimitatamente responsabili (c.f.: CP_2
, (c.f.: C.F._4 Parte_3
), (c.f.: C.F._5 Controparte_1
, tutti rappresentati, difesi ed assistiti dall'avv. Luca C.F._6
Perego del Foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Lecco in Corso Matteotti n. 5/B, giusta procura alle liti allegata all'atto di costituzione parti resistenti
-CONCLUSIONI DELLE PARTI-
Parte ricorrente –
“In via principale e di merito, accertata l'illegittimità del recesso dal contratto di locazione della società per assenza di giusta causa e gravi motivi, CP_1
dichiarata la risoluzione di diritto del contratto di locazione per inadempimento della stessa alla data del 1.3.23 (doc. 10), condannare tal ultima ed CP_1
i soci (C.F.: , (C.F. CP_2 C.F._4 Parte_3
e (C.F.: , a C.F._5 Controparte_1 C.F._6
risarcire i danni subiti e subendi dai locatori, per la somma pari a €.60.933,32, già dedotta la somma corrisposta ai locatori dalla in data 1.8.23 CP_1
pari a €.7.768,56= (al lordo della restituita cauzione con interessi) e già dedotta la somma, pari a €.18.600,00, corrisposta ai locatori da a Controparte_3
titolo di nuovo canone di locazione dall'1.7.23 fino al 31.03.25 (canone anticipato del 1.01.25), occorrendo, da ulteriormente decurtarsi di una somma equitativamente determinata dal Giudice, tenendo conto, da un lato, dei canoni di locazione che i locatori potrebbero ricevere per effetto del nuovo contratto di locazione, stipulato con dal 31.3.25 fino alla naturale Controparte_3
2 scadenza del precedente contratto di locazione stipulato con CP_1
(28.2.27 - €.27.000,00) e, di contro, del rischio, a carico dei locatori, di una estinzione anticipata del nuovo contratto (per recesso ad nutum della conduttrice), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 25.7.23
(deposito domanda di mediazione) al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, comprese quelle della mediazione obbligatoria, spese di CTU e spese di CTP rag. (docc. da 22 a 25)” Persona_1
Parte resistente –
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lecco, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: In via principale e nel merito: per tutti i motivi cui in narrativa, accertare e dichiarare la legittimità del recesso dal contratto di locazione esercitato in data 24.10.2022 da e Controparte_4
accertare e dichiarare come null'altro sia dovuto a parte locatrice;
Ancora nel merito: per tutti i motivi cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza o, in ogni caso, la mancanza di prova dei danni lamentati dai locatori e, per
l'effetto, rigettare ogni loro pretesa risarcitoria in quanto infondata in fatto e in diritto. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle pretese avversarie, dichiarare comunque che i soci illimitatamente responsabili di convenuti nell'odierno giudizio conservano il Controparte_1
beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale della stessa società in nome collettivo da loro partecipata. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso ex art. 447bis c.p.c. ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e NE BE hanno convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale
[...]
nonché i soci illimitatamente Controparte_1
responsabili e . CP_2 Parte_3 Controparte_1
A sostegno delle loro domande, assumono i ricorrenti che in data 1.3.1985 veniva stipulato un contratto di locazione ad uso commerciale tra i signori e Parte_1
3 la di lui moglie, e la avente ad Parte_4 Controparte_5
oggetto l'immobile sito in Oggiono (LC) via Papa Giovanni XXIII n. 48/50 presso il
Condominio Centro Residenziale Delle Due Sante.
In data 13.12.2000 cedeva all'odierna resistente l'attività commerciale che CP_5
consisteva nella vendita di frutta e verdura.
In data 1.3.2009 il contratto di locazione veniva risolto consensualmente tra le parti e sostituito con un nuovo contratto di locazione.
Il canone di locazione veniva determinato dalle parti in € 18.000,00, soggetto a rivalutazione Istat al 75%, da corrispondere in tre rate quadrimestrali anticipate, con scadenza il 1° marzo, il 1° luglio ed il 1° novembre, con scadenza al 28.02.2027.
In data 20.06.2009 subentravano nel contratto di locazione in luogo della Parte_4
deceduta, i figli e NE BE. Parte_1
Il contratto non prevedeva il recesso ad “nutum”.
In data 24.10.2022 la conduttrice inviava ai locatori lettera di recesso indicando quale causa la cessazione dell'attività di impresa e la messa in liquidazione della società con effetto dal 28.02.2023, data fino alla quale venivano corrisposti i canoni di locazione.
I locatori contestavano il recesse ed il periodo di preavviso con loro missiva in data
23.02.2023.
Acquisita la visura della società, i locatori constatavano che la società conduttrice era ancora attiva.
Scoprivano, inoltre, che, a pochi metri dal loro immobile, la aveva aperto CP_6
altro negozio con la medesima attività.
Con successiva missiva del 28.3.2023 i locatori, ribadendo la contestazione del periodo di preavviso, contestavano la giusta causa di recesso e la presenza di beni mobili della conduttrice presso l'immobile, oltre a denunciare danni allo stesso.
Con la medesima missiva trasmettevano alla conduttrice comunicazione inerente all'adeguamento Istat del canone di locazione e le spese di registro per il rinnovo del contratto.
4 In data 08.05.2023 i locatori comunicavano alla conduttrice la risoluzione del contratto per inadempimento, con richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi.
In data 01.07.2023 i locatori stipulavano un nuovo contratto di locazione con altra società, ad un canone annuo inferiore, per un totale dovuto fino alla scadenza contrattuale di € 45.600,00, a fronte dell'originaria previsione di incasso di € 87.050,88.
I locatori, non ricevendo riscontro alcuno dalla si determinavano ad Controparte_1
introdurre la mediazione obbligatoria che aveva esito negativo.
In data 1.8.2023 la versava l'importo di 4.840,01 con la seguente causale CP_1
“saldo affitto effettuato ”, (7765,83-cauzione+interessi 2925,81). CP_1
I locatori, ritenuto illegittimo il recesso, hanno così introdotto il presente giudizio, chiedendo la condanna dei resistenti al versamento dei canoni di locazione maturati e maturandi, dalla data del 1.3.2023 fino al 28.2.27 per € 79.282,32, già detratti i pagamenti effettuati dalla conduttrice in data 1.8.23 (€ 87.050,88- € 7.768,56. =) e a dedurre la somma che i locatori hanno percepito dalla nuova conduttrice per la locazione dello stesso immobile fino alla data della domanda pari ad € 4.800,00 oltre all'imposta di registro al 50% di € 33,50 e oltre all'imposta per la rinnovazione del contratto sempre al
50%, e così per un totale dovuto di € 74.733,32.
I ricorrenti ha chiesto, inoltre, la condanna di e dei suoi soci al Controparte_1
pagamento di un importo da liquidarsi in via equitativa per il rischio risoluzione anticipata del nuovo contratto di locazione da parte della nuova locatrice.
In diritto i locatori assumono che il contratto non prevedeva il recesso ad “nutum” né è intervenuta la risoluzione consensuale del contratto, o per inadempimento dei locatori o recesso per giusta, uniche cause di risoluzione anticipata senza diritto al risarcimento da parte dei locatori.
Quanto al diritto al risarcimento del c.d. danno da lucro cessante i locatori hanno richiamato la giurisprudenza della Corte di legittimità e, in particolare la sent. n.
8482/2020.
Si sono costituiti in giudizio, ritualmente e tempestivamente gli odierni resistenti contestando la ricostruzione fattuale offerta dai ricorrenti.
5 In particolare, e i suoi soci assumono che i rapporti tra le parti sono Controparte_7
sempre stati positivi e fino all'anno 2021/2022 i canoni di locazione sono stati regolarmente corrisposti.
Successivamente, stante il periodo pandemico, veniva a trovarsi Controparte_1
difficoltà e, per questo, si rivolgeva ai locatori chiedendo la riduzione del canone di locazione, confidando nel lungo trascorso contrattuale.
Dall'anno 2021 le condizioni economiche della società andavano a peggiorare ed i soci, che già non percepivano alcun compenso, erano costretti a chiedere finanziamenti, a titolo personale, per poter saldare i debiti societari.
Il canone di locazione risultava, in ogni caso, eccessivamente oneroso, anche alla luce della quotazione del mercato immobiliare.
La richiesta di riduzione del canone di locazione veniva disattesa dai locatori.
La crisi economica in cui veniva a trovarsi , l'entità del canone e CP_1
la decisione di uno dei soci di recedere dalla società, costringevano la società alla messa in liquidazione e alla conseguente comunicazione ai locatori di recesso dal contratto di locazione.
Dalla data di comunicazione del recesso anticipato i rapporti tra le parti, cominciavano ad incrinarsi in quanto i ricorrenti contestavano la legittimità del recesso, anche perché dalla visura camerale acquisita risultava che due dei tre soci di – avevano Controparte_4 Parte_3
costituito altra società, avente lo stesso oggetto sociale della CP_1
[...]
Dopo aver recuperato dal precedente negozio di proprietà dei ricorrenti una cella frigorifera ed una insegna in facciata di cui i ricorrenti lamentavano la presenza, restituito, definitivamente il negozio, i soci di , CP_1
nonostante le loro difficoltà economiche, decidevano di saldare i canoni arretrati sino al mese di giugno 2023, anche se ritenuti non dovuti, oltre le spese richieste da parte locatrice, per un totale di €. 4.840,02, bonificato in data 01.08.2023 così determinato: € 7.254,24 a titolo di canoni mensili;
6 €.260,59 spese condominiali afferenti al periodo di locazione di CP_1
non ancora saldate;
€ 33,50 pari alla quota parte al 50% della tassa di registro per la risoluzione del contratto di locazione;
€. 217,50 per la quota parte della tassa di registro al 50% dell'imposta di registro del vecchio contratto, al netto dell'importo a credito di di €. 2.925,81, di cui €.
2.500 per la CP_1
cauzione versata ed il restante per gli interessi conteggiati sino al 24.07.2023.
In diritto, i resistenti assumono la legittimità del recesso esercitato ai sensi dell'art. L. 392/78, ritenendo del tutto infondate le eccezioni di controparte.
Invero l'attività della cessava nel febbraio 2023 e la società Controparte_1
veniva dichiarata inattiva poco tempo dopo.
La scelta di cessare l'attività era stata dettata dalla crisi economica, aggravata dal costo di locazione eccessivo e dal fatto che una socia aveva deciso di non prestare più la sua attività.
La crisi della la crisi sarebbe stata attestata: - dal calo delle CP_1
vendite presso aziende/professionisti passate, in via esemplificativa, da €.
127.589,05 nel 2018 ad €. 53.615,28 nel 2022 postpandemia;
- dal calo delle vendite presso privati passate, in via esemplificativa, da €. 344.058,70 nel
2018 ad € 281.014,33 nel 2022 post- pandemia;
- dal calo degli utili passati da €. 73.011,26 nel 2018 ad €. 2.211,79 nel 2022; - dall'abbandono dell'attività da parte di uno dei tre soci della dopo quasi venticinque CP_1
anni di professione. Circostanze queste estranee ai locatori e, quindi, giustificanti l'intervenuto recesso per gravi motivi.
Quanto alle richieste risarcitorie formulate dai ricorrenti, parte resistente ne ha contestato l'an ed il quantum debeatur, considerato, da un lato, che la società in data 01.08.2023 ha corrisposto la rata quadrimestrale anticipata per i canoni di mese, aprile, maggio e giugno.
Parimenti non corretto ritenevano parte resistente che, nella quantificazione del danno da lucro cessante, i ricorrenti avessero conteggiato una solta parte dei canoni di locazione percipiendi dalla nuova conduttrice, potendo
7 quest'ultima recedere anticipatamente dal contratto.
Il lucro cessante avrebbe cioè dovrebbe dovuto limitarsi a quello che sarebbe stato ottenuto qualora la locazione con avesse raggiunto la sua CP_1
scadenza naturale del 20.02.2027, da cui detrarre l'intero canone per pari periodo percepito e percepibile in forza della nuova locazione.
In ogni caso, sostengono i resistenti la richiesta del danno da lucro cessante è destituita di fondamento ed il richiamo alla sentenza della Corte di legittimità
n. 8482/2020, del tutto improprio.
Anche aderendo alla difesa dei ricorrenti, in punto illegittimità del recesso, la giurisprudenza richiamata dai ricorrenti delineerebbe “più limitati confini temporali entro i quali poter quantificarsi il danno risarcibile”, dovendo la pretesa risarcitoria, comunque, terminare con la nuova locazione e sempre che il proprietario si fosse attivato per reperire una nuova parte conduttrice, in caso contrario neppure avendo diritto all'integrale pagamento dei canoni per tutto il periodo in cui l'immobile è rimasto sfitto, dovendosi in questa ipotesi ravvisare una responsabilità per colpa concorrente ex art. 1227 c.c. dello stesso locatore.
I resistenti hanno dunque chiesto il rigetto delle domande avversarie.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove orali ammesse.
All'esito della istruttoria orale veniva disposta consulenza tecnica contabile.
All'udienza del giorno 15.01.2025 le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate e hanno chiesto che la stessa fosse trattenuta in decisione.
Il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, dando contestuale lettura del dispositivo e riservando la motivazione, nel termine di giorni 45.
*** * ***
Dirimente ai fini del decidere è stabilire, non prevedendo il contratto di locazione commerciale oggetto del giudizio, il recesso “ad nutum”, la sussistenza o meno dei gravi motivi per recesso lamentati dai resistenti.
8 Con la lettera di recesso del 20.10.2022 le legali rappresentanti di Controparte_1
comunicavano ai locatori, odierni ricorrenti, che, a far data dal 28.02.2022 (da intendersi rectius 2023), la società sarebbe receduta anticipatamente dal contratto di locazione stipulato in data 01.03.2009 e registrato il 03.03.2009.
Il recesso veniva esercitato ai sensi dell'art. 3 della Legge 431/98, stante l'impossibilità di proseguire nel rapporto di locazione in quanto la società avrebbe cessato CP_1
totalmente l'attività d'impresa e veniva posta in liquidazione.
Quanto sopra, preliminarmente, deve intendersi che il recesso sia stato esercitato ai sensi dell'art. 27 della Legge 392/78 e non dell'articolo 3 della Legge 392/78 norma detta per le locazioni ad uso abitativo, peraltro, abrogata.
L'art. 27 della citata legge prevede che:” indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata”.
La norma in esame stabilisce che il recesso possa essere validamente esercitato solo in presenza di gravi motivi la cui valutazione è rimessa al Giudice di merito (cfr. ex plurimis, Cass. Civ.24.09.02, sent. n. 13909).
La Suprema Corte (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. 27.08.15, sent. n. 17215; Cass. Civ.
15.7.03, sent. n. 11075) ha sottolineato la necessità che i motivi siano:1) determinati da fatti estranei alla volontà del conduttore;
2) imprevedibili (secondo un criterio di normalità) e sopravvenuti al momento della costituzione del rapporto;
3) di tale gravità, da rendere oltremodo gravosa la persistenza del rapporto.
La gravosità della persistenza, che deve avere una connotazione oggettiva, non potendo risolversi nella unilaterale valutazione effettuata dal medesimo conduttore in ordine alla convenienza o meno di continuare il rapporto locativo, deve, non solo eccedere l'ambito della normale alea contrattuale ma consistere, altresì, ove venga in rilievo l'attività di un'azienda, in un sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni originarie, idoneo ad incidere significativamente sull'andamento dell'azienda stessa globalmente considerata.
9 Quanto sopra, l'esame complessivo della documentazione prodotta dai resistenti come delle dichiarazioni testimoniali e delle risultanze della consulenza tecnica contabile, non consentono di ritenere provato lo stato di dissesto economico della Controparte_1
Dalla consulenza tecnica d'ufficio, è emerso che la società resistente non aveva debiti nei confronti di soggetti pubblici e relativamente alla situazione patrimoniale, con particolare riferimento all'indice di elasticità degli investimenti – che può assumere un valore da 0 a
1- il valore per la resistente variava, di poco, nei vari anni e nell'anno 2022 era pari a
0,51, indicante, quindi, una condizione di equilibrio.
Quanto all'indice di elasticità circolante, indicante il grado di elasticità della struttura aziendale, il valore del 2022 era pari a 0,49, quindi prossimale ad uno stato di equilibrio dato dallo 0,5.
Quanto, infine, all'indice di elasticità del capitale di terzi, parametro indicante il grado di dipendenza da terzi, dal 2019 al 2002 per scendeva dallo 0,77, allo 0,41, CP_1
quindi, in miglioramento.
Venendo alla situazione finanziaria nell'anno 2022 il capitale circolante netto risultava positivo per € 10.741.
Esaminando la situazione economica il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che dai bilanci di emergeva, quanto alla redditività del capitale investito, un CP_1
progressivo peggioramento dell'indice dall'anno 2019 all'anno 2022, anche se per un importo non rilevante.
Lo stesso dicasi per la redditività del capitale investito.
Concludendo circa l'eventuale stato dissesto della società, portata a motivo grave del recesso, il consulente conclude per l'assenza di squilibri patrimoniali e finanziari.
Scrive, al riguardo, a pag. 7 della relazione che “dal punto di vista economico la redditività, pur essendo in costante peggioramento fino a risultare scarsa negli ultimi due esercizi considerati (2022 e 2021) è in equilibrio e non genera indirettamente problemi finanziari”, concludendo che la società non si trovava in stato CP_1
dissesto alla data di riferimento del bilancio 2022 (31 dicembre 2022).
10 Nella lettera di recesso non viene fatto cenno alcuno alle condizioni economico- finanziarie della società né a sopravvenute difficoltà gestionali correlate al Covid.
Semplicemente la conduttrice dà atto di volersi porre in liquidazione per ragioni che non vengono in alcun modo rappresentate.
In relazione all'istituto del recesso legale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'onere, per il locatore, di specificare i gravi motivi contestualmente alla dichiarazione di recesso, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma della l. 392/78, ancorché non espressamente previsto dalla norma, deve ritenersi insito nella previsione della facoltà di recesso, la cui comunicazione, in quanto trattasi di recesso “titolato” non può prescindere - in ciò distinguendosi dal recesso “ad nutum” – dalla specificazione dei motivi che valgono a dare alla dichiarazione di recesso la precisa collocazione nell'ambito della fattispecie normativa in esame.
Di talché, tale specificazione inerisce al perfezionamento stesso della dichiarazione di recesso e, al contempo, risponde alla finalità di consentire al locatore la precisa e tempestiva contestazione dei motivi di recesso addotti sul piano fattuale - o della loro idoneità a legittimare il recesso medesimo (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 11.7.2017, sent. n.
17067; Cass. Civ. 26.11.02, sent. n. 16676).
La Corte di legittimità ha, peraltro, precisato che è escluso che i motivi di recesso e la loro gravità possano essere dedotti successivamente (cfr. ex plurimis Cass. Civ.,
30.06.15, sent. n. 13368), come è avvenuto nel caso in esame dove i motivi specifici di gravità sono stati di fatto indicati, per la prima volta, con l'atto di costituzione in giudizio delle parti resistenti.
Quanto sopra il recesso di dal contratto di locazione commerciale Controparte_1
concluso con gli odierni ricorrenti deve ritenersi illegittimo.
Il recesso risulta, in ogni caso, non tempestivo, essendo stata inviata la comunicazione il
24.10.2022 con effetto dal 28.02.2023, quindi soltanto quattro mesi prima del recesso non sei, come previsto dall'art. 27 legge 392/78.
Quanto sopra, i resistenti risultano inadempienti, per tardato pagamento, rispetto alla corresponsione della rata quadrimestrale anticipata scadente il 1.3.2023, relativa ai mesi
11 di marzo, aprile, maggio e giugno 2023, avendo provveduto al relativo pagamento soltanto ad agosto 2023 (1.8.2023).
Validamente dunque i locatori si sono avvalsi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 12 del contratto di locazione con cui le parti hanno previsto che il contratto dovesse considerarsi risolto in caso di mancato o parziale pagamento del canone di locazione.
La risoluzione si è verificata, di diritto, avendo la parte non inadempiente (la quale ha diritto di scegliere tra il mantenimento del contratto e la sua risoluzione) dichiarato all'altra, con comunicazione del 08.05.2023, di volersi valersi della clausola risolutiva
(cfr. fra le tante Cass. 2014 n. 20854).
La clausola risolutiva espressa comporta la risoluzione immediata del contratto senza che il giudice possa valutare la gravità dell'inadempimento ex art. 1455
c.c., avendo le stesse parti effettuato simile valutazione in sede negoziale (v.
Cass. 2014 n. 20854; Cass. 2007 n. 16993; Cass. n. 167 del 2005).
Il contratto di locazione deve, dunque, intendersi risolto alla data del 8.5.2023.
Venendo ora alla domanda di danno da lucro cessante, la stessa merita accoglimento nei limiti che seguono, in adesione al richiamato orientamento della Corte di legittimità di cui alla citata sentenza n. 8482 del 2020.
Nella determinazione di tale voce di danno, non può non considerarsi che i ricorrenti, avrebbero percepito fino alla scadenza naturale del contratto con e i Controparte_1
suoi soci, al 28.02.2027, a titolo di canoni di locazione - tenuto conto dell'ultimo canone vigente di € 1.813,56 mensili - l'importo di € 87.050,88.
A far data dal 01.07.2023 i ricorrenti hanno stipulato un nuovo contratto di locazione con altro soggetto con scadenza al 28.02.2027 per complessivi canoni fino alla scadenza per
€ 45.600,00.
Quanto sopra, le aspettative dei ricorrenti correlate all'originario contratto, sono state disattese, avendo le stesse, all'evidenza subito un danno da lucro cessante di € 41.450,88, pari alla differenza tra l'aspettativa di canoni originari e quella correlata al nuovo contratto (€ 87.050,88 - € 45.600,00).
12 Non può trovare accoglimento la domanda dei ricorrenti di deduzione dei soli canoni attualmente percepiti, non potendo far ricadere sui resistenti l'alea di un possibile recesso anticipato della nuova conduttrice, alea che grava, naturalmente, su qualsivoglia contratto.
Dall'importo di € 41.450,88 devono essere dedotti gli importi corrisposti dai resistenti alla data del 1.8.2023 per il saldo dell'affitto di € 7.765,83 (€ 4.840,01 di cui al bonifico
+ € 2.500,00 a titolo di cauzione + 428,55 per interessi).
Deducendo dall'importo di € 41.450,88 l'importo di € 7.768,56 versato, residuano €
33.682,32.
A tale importo devono poi aggiungersi la quota parte, al 50%, a carico dei resistenti, sia della tassa di registro per la risoluzione anticipata del contratto di € 33,50 sia quella di quella di registrazione del nuovo contratto di locazione € 217,50, così per un totale dovuto dai resistenti ai ricorrenti, a titolo di lucro cessante di € 33.936,32.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate, in via solidale tra le parti resistenti, nei valori medi sulla base del D.M. 147/2022, tenuto conto delle questioni trattate e del tenore degli atti.
Le spese di CTU vengono poste a carico dei resistenti, in via tra loro solidale.
P.Q.M.
Il GOP, Mariachiara Arrighi, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
. accerta e dichiara l'illegittimità del recesso di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, dal contratto di locazione ad uso
[...]
commerciale stipulato dalle parti in causa il 01.03.2009, avente ad oggetto l'immobile presso il Condominio Centro Residenziale Delle Due Sante, sito in Oggiono (LC) via
Papa Giovanni XXIII n. 48/50;
. dichiara risolto di diritto, ex art. 1456 c.c. a far data dal 08.05.2023 il contratto di locazione ad uso commerciale stipulato dalle parti il 01.03.2009 avente ad oggetto l'immobile presso il Condominio Centro Residenziale Delle Due Sante, sito in Oggiono
(LC) via Papa Giovanni XXIII n. 48/50;
13 . condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore in via solidale con i soci CP_2 [...]
e , al pagamento in favore di , Parte_3 Controparte_1 Parte_1
e NE BE, in via tra loro solidale, della somma di € Parte_2
33.936,00 a titolo di danno da lucro cessante oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
. condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in via solidale con i soci CP_2 [...]
e , a rifondere a , e Parte_3 Controparte_1 Parte_1 Parte_2
NE BE, in via tra loro solidale, le spese del presente giudizio che liquida in €
14.328,6 per compensi professionali, € 551,8 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, 4% CPA e 22% Iva, se dovuta, come per legge.
. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle parti resistenti, in via tra loro solidale.
Lecco, 15.01.2025
Il GOP
Mariachiara Arrighi
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
- Sezione Prima-
Il GOP, Mariachiara Arrighi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2192/2023, avente per oggetto
“Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso”, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
BE NE (C.F. ) del Foro di Lecco ed C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Lecco, Piazza degli
Affari n. 12, nonché dell'avv. CATTANEO ROBERTO (C.F.
), in proprio, giusta procura alle liti allegata al ricorso C.F._3
parte ricorrente;
CONTRO
(C.F. e P. IVA Controparte_1
), in persona della socia legale rappresentante, P.IVA_1 CP_2
nonché i soci illimitatamente responsabili (c.f.: CP_2
, (c.f.: C.F._4 Parte_3
), (c.f.: C.F._5 Controparte_1
, tutti rappresentati, difesi ed assistiti dall'avv. Luca C.F._6
Perego del Foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Lecco in Corso Matteotti n. 5/B, giusta procura alle liti allegata all'atto di costituzione parti resistenti
-CONCLUSIONI DELLE PARTI-
Parte ricorrente –
“In via principale e di merito, accertata l'illegittimità del recesso dal contratto di locazione della società per assenza di giusta causa e gravi motivi, CP_1
dichiarata la risoluzione di diritto del contratto di locazione per inadempimento della stessa alla data del 1.3.23 (doc. 10), condannare tal ultima ed CP_1
i soci (C.F.: , (C.F. CP_2 C.F._4 Parte_3
e (C.F.: , a C.F._5 Controparte_1 C.F._6
risarcire i danni subiti e subendi dai locatori, per la somma pari a €.60.933,32, già dedotta la somma corrisposta ai locatori dalla in data 1.8.23 CP_1
pari a €.7.768,56= (al lordo della restituita cauzione con interessi) e già dedotta la somma, pari a €.18.600,00, corrisposta ai locatori da a Controparte_3
titolo di nuovo canone di locazione dall'1.7.23 fino al 31.03.25 (canone anticipato del 1.01.25), occorrendo, da ulteriormente decurtarsi di una somma equitativamente determinata dal Giudice, tenendo conto, da un lato, dei canoni di locazione che i locatori potrebbero ricevere per effetto del nuovo contratto di locazione, stipulato con dal 31.3.25 fino alla naturale Controparte_3
2 scadenza del precedente contratto di locazione stipulato con CP_1
(28.2.27 - €.27.000,00) e, di contro, del rischio, a carico dei locatori, di una estinzione anticipata del nuovo contratto (per recesso ad nutum della conduttrice), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 25.7.23
(deposito domanda di mediazione) al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, comprese quelle della mediazione obbligatoria, spese di CTU e spese di CTP rag. (docc. da 22 a 25)” Persona_1
Parte resistente –
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lecco, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: In via principale e nel merito: per tutti i motivi cui in narrativa, accertare e dichiarare la legittimità del recesso dal contratto di locazione esercitato in data 24.10.2022 da e Controparte_4
accertare e dichiarare come null'altro sia dovuto a parte locatrice;
Ancora nel merito: per tutti i motivi cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza o, in ogni caso, la mancanza di prova dei danni lamentati dai locatori e, per
l'effetto, rigettare ogni loro pretesa risarcitoria in quanto infondata in fatto e in diritto. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle pretese avversarie, dichiarare comunque che i soci illimitatamente responsabili di convenuti nell'odierno giudizio conservano il Controparte_1
beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale della stessa società in nome collettivo da loro partecipata. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso ex art. 447bis c.p.c. ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e NE BE hanno convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale
[...]
nonché i soci illimitatamente Controparte_1
responsabili e . CP_2 Parte_3 Controparte_1
A sostegno delle loro domande, assumono i ricorrenti che in data 1.3.1985 veniva stipulato un contratto di locazione ad uso commerciale tra i signori e Parte_1
3 la di lui moglie, e la avente ad Parte_4 Controparte_5
oggetto l'immobile sito in Oggiono (LC) via Papa Giovanni XXIII n. 48/50 presso il
Condominio Centro Residenziale Delle Due Sante.
In data 13.12.2000 cedeva all'odierna resistente l'attività commerciale che CP_5
consisteva nella vendita di frutta e verdura.
In data 1.3.2009 il contratto di locazione veniva risolto consensualmente tra le parti e sostituito con un nuovo contratto di locazione.
Il canone di locazione veniva determinato dalle parti in € 18.000,00, soggetto a rivalutazione Istat al 75%, da corrispondere in tre rate quadrimestrali anticipate, con scadenza il 1° marzo, il 1° luglio ed il 1° novembre, con scadenza al 28.02.2027.
In data 20.06.2009 subentravano nel contratto di locazione in luogo della Parte_4
deceduta, i figli e NE BE. Parte_1
Il contratto non prevedeva il recesso ad “nutum”.
In data 24.10.2022 la conduttrice inviava ai locatori lettera di recesso indicando quale causa la cessazione dell'attività di impresa e la messa in liquidazione della società con effetto dal 28.02.2023, data fino alla quale venivano corrisposti i canoni di locazione.
I locatori contestavano il recesse ed il periodo di preavviso con loro missiva in data
23.02.2023.
Acquisita la visura della società, i locatori constatavano che la società conduttrice era ancora attiva.
Scoprivano, inoltre, che, a pochi metri dal loro immobile, la aveva aperto CP_6
altro negozio con la medesima attività.
Con successiva missiva del 28.3.2023 i locatori, ribadendo la contestazione del periodo di preavviso, contestavano la giusta causa di recesso e la presenza di beni mobili della conduttrice presso l'immobile, oltre a denunciare danni allo stesso.
Con la medesima missiva trasmettevano alla conduttrice comunicazione inerente all'adeguamento Istat del canone di locazione e le spese di registro per il rinnovo del contratto.
4 In data 08.05.2023 i locatori comunicavano alla conduttrice la risoluzione del contratto per inadempimento, con richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi.
In data 01.07.2023 i locatori stipulavano un nuovo contratto di locazione con altra società, ad un canone annuo inferiore, per un totale dovuto fino alla scadenza contrattuale di € 45.600,00, a fronte dell'originaria previsione di incasso di € 87.050,88.
I locatori, non ricevendo riscontro alcuno dalla si determinavano ad Controparte_1
introdurre la mediazione obbligatoria che aveva esito negativo.
In data 1.8.2023 la versava l'importo di 4.840,01 con la seguente causale CP_1
“saldo affitto effettuato ”, (7765,83-cauzione+interessi 2925,81). CP_1
I locatori, ritenuto illegittimo il recesso, hanno così introdotto il presente giudizio, chiedendo la condanna dei resistenti al versamento dei canoni di locazione maturati e maturandi, dalla data del 1.3.2023 fino al 28.2.27 per € 79.282,32, già detratti i pagamenti effettuati dalla conduttrice in data 1.8.23 (€ 87.050,88- € 7.768,56. =) e a dedurre la somma che i locatori hanno percepito dalla nuova conduttrice per la locazione dello stesso immobile fino alla data della domanda pari ad € 4.800,00 oltre all'imposta di registro al 50% di € 33,50 e oltre all'imposta per la rinnovazione del contratto sempre al
50%, e così per un totale dovuto di € 74.733,32.
I ricorrenti ha chiesto, inoltre, la condanna di e dei suoi soci al Controparte_1
pagamento di un importo da liquidarsi in via equitativa per il rischio risoluzione anticipata del nuovo contratto di locazione da parte della nuova locatrice.
In diritto i locatori assumono che il contratto non prevedeva il recesso ad “nutum” né è intervenuta la risoluzione consensuale del contratto, o per inadempimento dei locatori o recesso per giusta, uniche cause di risoluzione anticipata senza diritto al risarcimento da parte dei locatori.
Quanto al diritto al risarcimento del c.d. danno da lucro cessante i locatori hanno richiamato la giurisprudenza della Corte di legittimità e, in particolare la sent. n.
8482/2020.
Si sono costituiti in giudizio, ritualmente e tempestivamente gli odierni resistenti contestando la ricostruzione fattuale offerta dai ricorrenti.
5 In particolare, e i suoi soci assumono che i rapporti tra le parti sono Controparte_7
sempre stati positivi e fino all'anno 2021/2022 i canoni di locazione sono stati regolarmente corrisposti.
Successivamente, stante il periodo pandemico, veniva a trovarsi Controparte_1
difficoltà e, per questo, si rivolgeva ai locatori chiedendo la riduzione del canone di locazione, confidando nel lungo trascorso contrattuale.
Dall'anno 2021 le condizioni economiche della società andavano a peggiorare ed i soci, che già non percepivano alcun compenso, erano costretti a chiedere finanziamenti, a titolo personale, per poter saldare i debiti societari.
Il canone di locazione risultava, in ogni caso, eccessivamente oneroso, anche alla luce della quotazione del mercato immobiliare.
La richiesta di riduzione del canone di locazione veniva disattesa dai locatori.
La crisi economica in cui veniva a trovarsi , l'entità del canone e CP_1
la decisione di uno dei soci di recedere dalla società, costringevano la società alla messa in liquidazione e alla conseguente comunicazione ai locatori di recesso dal contratto di locazione.
Dalla data di comunicazione del recesso anticipato i rapporti tra le parti, cominciavano ad incrinarsi in quanto i ricorrenti contestavano la legittimità del recesso, anche perché dalla visura camerale acquisita risultava che due dei tre soci di – avevano Controparte_4 Parte_3
costituito altra società, avente lo stesso oggetto sociale della CP_1
[...]
Dopo aver recuperato dal precedente negozio di proprietà dei ricorrenti una cella frigorifera ed una insegna in facciata di cui i ricorrenti lamentavano la presenza, restituito, definitivamente il negozio, i soci di , CP_1
nonostante le loro difficoltà economiche, decidevano di saldare i canoni arretrati sino al mese di giugno 2023, anche se ritenuti non dovuti, oltre le spese richieste da parte locatrice, per un totale di €. 4.840,02, bonificato in data 01.08.2023 così determinato: € 7.254,24 a titolo di canoni mensili;
6 €.260,59 spese condominiali afferenti al periodo di locazione di CP_1
non ancora saldate;
€ 33,50 pari alla quota parte al 50% della tassa di registro per la risoluzione del contratto di locazione;
€. 217,50 per la quota parte della tassa di registro al 50% dell'imposta di registro del vecchio contratto, al netto dell'importo a credito di di €. 2.925,81, di cui €.
2.500 per la CP_1
cauzione versata ed il restante per gli interessi conteggiati sino al 24.07.2023.
In diritto, i resistenti assumono la legittimità del recesso esercitato ai sensi dell'art. L. 392/78, ritenendo del tutto infondate le eccezioni di controparte.
Invero l'attività della cessava nel febbraio 2023 e la società Controparte_1
veniva dichiarata inattiva poco tempo dopo.
La scelta di cessare l'attività era stata dettata dalla crisi economica, aggravata dal costo di locazione eccessivo e dal fatto che una socia aveva deciso di non prestare più la sua attività.
La crisi della la crisi sarebbe stata attestata: - dal calo delle CP_1
vendite presso aziende/professionisti passate, in via esemplificativa, da €.
127.589,05 nel 2018 ad €. 53.615,28 nel 2022 postpandemia;
- dal calo delle vendite presso privati passate, in via esemplificativa, da €. 344.058,70 nel
2018 ad € 281.014,33 nel 2022 post- pandemia;
- dal calo degli utili passati da €. 73.011,26 nel 2018 ad €. 2.211,79 nel 2022; - dall'abbandono dell'attività da parte di uno dei tre soci della dopo quasi venticinque CP_1
anni di professione. Circostanze queste estranee ai locatori e, quindi, giustificanti l'intervenuto recesso per gravi motivi.
Quanto alle richieste risarcitorie formulate dai ricorrenti, parte resistente ne ha contestato l'an ed il quantum debeatur, considerato, da un lato, che la società in data 01.08.2023 ha corrisposto la rata quadrimestrale anticipata per i canoni di mese, aprile, maggio e giugno.
Parimenti non corretto ritenevano parte resistente che, nella quantificazione del danno da lucro cessante, i ricorrenti avessero conteggiato una solta parte dei canoni di locazione percipiendi dalla nuova conduttrice, potendo
7 quest'ultima recedere anticipatamente dal contratto.
Il lucro cessante avrebbe cioè dovrebbe dovuto limitarsi a quello che sarebbe stato ottenuto qualora la locazione con avesse raggiunto la sua CP_1
scadenza naturale del 20.02.2027, da cui detrarre l'intero canone per pari periodo percepito e percepibile in forza della nuova locazione.
In ogni caso, sostengono i resistenti la richiesta del danno da lucro cessante è destituita di fondamento ed il richiamo alla sentenza della Corte di legittimità
n. 8482/2020, del tutto improprio.
Anche aderendo alla difesa dei ricorrenti, in punto illegittimità del recesso, la giurisprudenza richiamata dai ricorrenti delineerebbe “più limitati confini temporali entro i quali poter quantificarsi il danno risarcibile”, dovendo la pretesa risarcitoria, comunque, terminare con la nuova locazione e sempre che il proprietario si fosse attivato per reperire una nuova parte conduttrice, in caso contrario neppure avendo diritto all'integrale pagamento dei canoni per tutto il periodo in cui l'immobile è rimasto sfitto, dovendosi in questa ipotesi ravvisare una responsabilità per colpa concorrente ex art. 1227 c.c. dello stesso locatore.
I resistenti hanno dunque chiesto il rigetto delle domande avversarie.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove orali ammesse.
All'esito della istruttoria orale veniva disposta consulenza tecnica contabile.
All'udienza del giorno 15.01.2025 le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate e hanno chiesto che la stessa fosse trattenuta in decisione.
Il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, dando contestuale lettura del dispositivo e riservando la motivazione, nel termine di giorni 45.
*** * ***
Dirimente ai fini del decidere è stabilire, non prevedendo il contratto di locazione commerciale oggetto del giudizio, il recesso “ad nutum”, la sussistenza o meno dei gravi motivi per recesso lamentati dai resistenti.
8 Con la lettera di recesso del 20.10.2022 le legali rappresentanti di Controparte_1
comunicavano ai locatori, odierni ricorrenti, che, a far data dal 28.02.2022 (da intendersi rectius 2023), la società sarebbe receduta anticipatamente dal contratto di locazione stipulato in data 01.03.2009 e registrato il 03.03.2009.
Il recesso veniva esercitato ai sensi dell'art. 3 della Legge 431/98, stante l'impossibilità di proseguire nel rapporto di locazione in quanto la società avrebbe cessato CP_1
totalmente l'attività d'impresa e veniva posta in liquidazione.
Quanto sopra, preliminarmente, deve intendersi che il recesso sia stato esercitato ai sensi dell'art. 27 della Legge 392/78 e non dell'articolo 3 della Legge 392/78 norma detta per le locazioni ad uso abitativo, peraltro, abrogata.
L'art. 27 della citata legge prevede che:” indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata”.
La norma in esame stabilisce che il recesso possa essere validamente esercitato solo in presenza di gravi motivi la cui valutazione è rimessa al Giudice di merito (cfr. ex plurimis, Cass. Civ.24.09.02, sent. n. 13909).
La Suprema Corte (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. 27.08.15, sent. n. 17215; Cass. Civ.
15.7.03, sent. n. 11075) ha sottolineato la necessità che i motivi siano:1) determinati da fatti estranei alla volontà del conduttore;
2) imprevedibili (secondo un criterio di normalità) e sopravvenuti al momento della costituzione del rapporto;
3) di tale gravità, da rendere oltremodo gravosa la persistenza del rapporto.
La gravosità della persistenza, che deve avere una connotazione oggettiva, non potendo risolversi nella unilaterale valutazione effettuata dal medesimo conduttore in ordine alla convenienza o meno di continuare il rapporto locativo, deve, non solo eccedere l'ambito della normale alea contrattuale ma consistere, altresì, ove venga in rilievo l'attività di un'azienda, in un sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni originarie, idoneo ad incidere significativamente sull'andamento dell'azienda stessa globalmente considerata.
9 Quanto sopra, l'esame complessivo della documentazione prodotta dai resistenti come delle dichiarazioni testimoniali e delle risultanze della consulenza tecnica contabile, non consentono di ritenere provato lo stato di dissesto economico della Controparte_1
Dalla consulenza tecnica d'ufficio, è emerso che la società resistente non aveva debiti nei confronti di soggetti pubblici e relativamente alla situazione patrimoniale, con particolare riferimento all'indice di elasticità degli investimenti – che può assumere un valore da 0 a
1- il valore per la resistente variava, di poco, nei vari anni e nell'anno 2022 era pari a
0,51, indicante, quindi, una condizione di equilibrio.
Quanto all'indice di elasticità circolante, indicante il grado di elasticità della struttura aziendale, il valore del 2022 era pari a 0,49, quindi prossimale ad uno stato di equilibrio dato dallo 0,5.
Quanto, infine, all'indice di elasticità del capitale di terzi, parametro indicante il grado di dipendenza da terzi, dal 2019 al 2002 per scendeva dallo 0,77, allo 0,41, CP_1
quindi, in miglioramento.
Venendo alla situazione finanziaria nell'anno 2022 il capitale circolante netto risultava positivo per € 10.741.
Esaminando la situazione economica il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che dai bilanci di emergeva, quanto alla redditività del capitale investito, un CP_1
progressivo peggioramento dell'indice dall'anno 2019 all'anno 2022, anche se per un importo non rilevante.
Lo stesso dicasi per la redditività del capitale investito.
Concludendo circa l'eventuale stato dissesto della società, portata a motivo grave del recesso, il consulente conclude per l'assenza di squilibri patrimoniali e finanziari.
Scrive, al riguardo, a pag. 7 della relazione che “dal punto di vista economico la redditività, pur essendo in costante peggioramento fino a risultare scarsa negli ultimi due esercizi considerati (2022 e 2021) è in equilibrio e non genera indirettamente problemi finanziari”, concludendo che la società non si trovava in stato CP_1
dissesto alla data di riferimento del bilancio 2022 (31 dicembre 2022).
10 Nella lettera di recesso non viene fatto cenno alcuno alle condizioni economico- finanziarie della società né a sopravvenute difficoltà gestionali correlate al Covid.
Semplicemente la conduttrice dà atto di volersi porre in liquidazione per ragioni che non vengono in alcun modo rappresentate.
In relazione all'istituto del recesso legale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'onere, per il locatore, di specificare i gravi motivi contestualmente alla dichiarazione di recesso, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma della l. 392/78, ancorché non espressamente previsto dalla norma, deve ritenersi insito nella previsione della facoltà di recesso, la cui comunicazione, in quanto trattasi di recesso “titolato” non può prescindere - in ciò distinguendosi dal recesso “ad nutum” – dalla specificazione dei motivi che valgono a dare alla dichiarazione di recesso la precisa collocazione nell'ambito della fattispecie normativa in esame.
Di talché, tale specificazione inerisce al perfezionamento stesso della dichiarazione di recesso e, al contempo, risponde alla finalità di consentire al locatore la precisa e tempestiva contestazione dei motivi di recesso addotti sul piano fattuale - o della loro idoneità a legittimare il recesso medesimo (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 11.7.2017, sent. n.
17067; Cass. Civ. 26.11.02, sent. n. 16676).
La Corte di legittimità ha, peraltro, precisato che è escluso che i motivi di recesso e la loro gravità possano essere dedotti successivamente (cfr. ex plurimis Cass. Civ.,
30.06.15, sent. n. 13368), come è avvenuto nel caso in esame dove i motivi specifici di gravità sono stati di fatto indicati, per la prima volta, con l'atto di costituzione in giudizio delle parti resistenti.
Quanto sopra il recesso di dal contratto di locazione commerciale Controparte_1
concluso con gli odierni ricorrenti deve ritenersi illegittimo.
Il recesso risulta, in ogni caso, non tempestivo, essendo stata inviata la comunicazione il
24.10.2022 con effetto dal 28.02.2023, quindi soltanto quattro mesi prima del recesso non sei, come previsto dall'art. 27 legge 392/78.
Quanto sopra, i resistenti risultano inadempienti, per tardato pagamento, rispetto alla corresponsione della rata quadrimestrale anticipata scadente il 1.3.2023, relativa ai mesi
11 di marzo, aprile, maggio e giugno 2023, avendo provveduto al relativo pagamento soltanto ad agosto 2023 (1.8.2023).
Validamente dunque i locatori si sono avvalsi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 12 del contratto di locazione con cui le parti hanno previsto che il contratto dovesse considerarsi risolto in caso di mancato o parziale pagamento del canone di locazione.
La risoluzione si è verificata, di diritto, avendo la parte non inadempiente (la quale ha diritto di scegliere tra il mantenimento del contratto e la sua risoluzione) dichiarato all'altra, con comunicazione del 08.05.2023, di volersi valersi della clausola risolutiva
(cfr. fra le tante Cass. 2014 n. 20854).
La clausola risolutiva espressa comporta la risoluzione immediata del contratto senza che il giudice possa valutare la gravità dell'inadempimento ex art. 1455
c.c., avendo le stesse parti effettuato simile valutazione in sede negoziale (v.
Cass. 2014 n. 20854; Cass. 2007 n. 16993; Cass. n. 167 del 2005).
Il contratto di locazione deve, dunque, intendersi risolto alla data del 8.5.2023.
Venendo ora alla domanda di danno da lucro cessante, la stessa merita accoglimento nei limiti che seguono, in adesione al richiamato orientamento della Corte di legittimità di cui alla citata sentenza n. 8482 del 2020.
Nella determinazione di tale voce di danno, non può non considerarsi che i ricorrenti, avrebbero percepito fino alla scadenza naturale del contratto con e i Controparte_1
suoi soci, al 28.02.2027, a titolo di canoni di locazione - tenuto conto dell'ultimo canone vigente di € 1.813,56 mensili - l'importo di € 87.050,88.
A far data dal 01.07.2023 i ricorrenti hanno stipulato un nuovo contratto di locazione con altro soggetto con scadenza al 28.02.2027 per complessivi canoni fino alla scadenza per
€ 45.600,00.
Quanto sopra, le aspettative dei ricorrenti correlate all'originario contratto, sono state disattese, avendo le stesse, all'evidenza subito un danno da lucro cessante di € 41.450,88, pari alla differenza tra l'aspettativa di canoni originari e quella correlata al nuovo contratto (€ 87.050,88 - € 45.600,00).
12 Non può trovare accoglimento la domanda dei ricorrenti di deduzione dei soli canoni attualmente percepiti, non potendo far ricadere sui resistenti l'alea di un possibile recesso anticipato della nuova conduttrice, alea che grava, naturalmente, su qualsivoglia contratto.
Dall'importo di € 41.450,88 devono essere dedotti gli importi corrisposti dai resistenti alla data del 1.8.2023 per il saldo dell'affitto di € 7.765,83 (€ 4.840,01 di cui al bonifico
+ € 2.500,00 a titolo di cauzione + 428,55 per interessi).
Deducendo dall'importo di € 41.450,88 l'importo di € 7.768,56 versato, residuano €
33.682,32.
A tale importo devono poi aggiungersi la quota parte, al 50%, a carico dei resistenti, sia della tassa di registro per la risoluzione anticipata del contratto di € 33,50 sia quella di quella di registrazione del nuovo contratto di locazione € 217,50, così per un totale dovuto dai resistenti ai ricorrenti, a titolo di lucro cessante di € 33.936,32.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate, in via solidale tra le parti resistenti, nei valori medi sulla base del D.M. 147/2022, tenuto conto delle questioni trattate e del tenore degli atti.
Le spese di CTU vengono poste a carico dei resistenti, in via tra loro solidale.
P.Q.M.
Il GOP, Mariachiara Arrighi, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
. accerta e dichiara l'illegittimità del recesso di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, dal contratto di locazione ad uso
[...]
commerciale stipulato dalle parti in causa il 01.03.2009, avente ad oggetto l'immobile presso il Condominio Centro Residenziale Delle Due Sante, sito in Oggiono (LC) via
Papa Giovanni XXIII n. 48/50;
. dichiara risolto di diritto, ex art. 1456 c.c. a far data dal 08.05.2023 il contratto di locazione ad uso commerciale stipulato dalle parti il 01.03.2009 avente ad oggetto l'immobile presso il Condominio Centro Residenziale Delle Due Sante, sito in Oggiono
(LC) via Papa Giovanni XXIII n. 48/50;
13 . condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore in via solidale con i soci CP_2 [...]
e , al pagamento in favore di , Parte_3 Controparte_1 Parte_1
e NE BE, in via tra loro solidale, della somma di € Parte_2
33.936,00 a titolo di danno da lucro cessante oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
. condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in via solidale con i soci CP_2 [...]
e , a rifondere a , e Parte_3 Controparte_1 Parte_1 Parte_2
NE BE, in via tra loro solidale, le spese del presente giudizio che liquida in €
14.328,6 per compensi professionali, € 551,8 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, 4% CPA e 22% Iva, se dovuta, come per legge.
. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle parti resistenti, in via tra loro solidale.
Lecco, 15.01.2025
Il GOP
Mariachiara Arrighi
14