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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 11/02/2026, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2298/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15417/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022728772 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2263/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 25/7/2025 e depositato il 9/9/2025, Ricorrente_1 ha impugnato
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90227287 72/000 notificata il 26/06/2025, relativa alla cartella di pagamento n. 07120140029146183000 che sarebbe stata notificata in data 11/02/2015 avente ad oggetto Diritto annuale camera di commercio sanzioni ed interessi
2010 per € 292,14 (euro Duecentonovantadue/14 centesimi).
La ricorrente ha svolto i seguenti motivi.
A) nullità dell'atto impugnato del tutto carenti di motivazione, dagli stessi non si evince l'ente o l'ufficio creditore, il tipo di tributo, l'avvertimento relativo al termine ed all'autorità cui potere ricorre in opposizione,
e ciò in palese violazione del fondamentale diritto alla difesa ex art. 24 della carta costituzionale;
b) carenza di motivazione, la mancata indicazione delle aliquote per il calcolo degli interessi moratori e delle relative sanzioni, comportano la violazione delle norme contenute nello statuto del contribuente, nonché della legge n. 241 del 1990 la quale, all'art. 3 n. 4 prevede che: in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere;
c) Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3, comma 3 L. 241/90 ed art. 7 L 212/2000;
d) Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti;
e) Deriva che, la mancata indicazione delle aliquote per il calcolo degli interessi moratori e delle relative sanzioni, comportano la violazione delle norme contenute nello statuto del contribuente, nonché della legge n. 241 del 1990 la quale, all'art. 3 n. 4 prevede che: in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere;
f) Nullità assoluta degli atti impugnati, atteso che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema
Corte (cfr. sentenza n. 2798 dell'8/2/2006), l'avviso di mora o intimazione di pagamento, non preceduto dalla notifica della cartella sarebbe radicalmente nullo,
g) Le sezioni unite hanno ancora affermato, senza possibilità di equivoco, che l'intimazione di pagamento, non preceduto dalla notifica dell'atto presupposto ( cartella di pagamento), è nullo.
h) la mancata indicazione nell'atto impugnato del tipo di tributo, dell'anno di competenza, dell'ente o ufficio impositore, comporta che al ricorrente è negata la duplice facoltà riconosciuta dall'articolo 19, comma terzo, del Dlgs n. 546/1992: impugnare l'atto di intimazione di pagamento, facendo valere solo il vizio procedurale, derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, rimanendo, in tal caso, esposto all'eventuale e successiva azione dell'Amministrazione, laddove i termini siano ancora aperti, oppure impugnare cumulativamente l' intimazione di pagamento e la cartella di pagamento non notificata, al fine di contestare radicalmente la pretesa erariale;
i) omessa notifica delle cartelle di pagamento n. n. 07120140029146183000, richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata l) violazione dell'art. 7 L. n. 890 del 1982, la norma richiamata, come modificata dall'art. 36, comma 2 quater del DL 31.12.2007 n. 248, conv. in L. n. 31 del 2008, prevede, infatti, all'ultimo comma, che "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata";
m) prescrizione, in ordine alla cartella di pagamento n. 07120140029146183000 che sarebbe stata notificata in data 11/02/2015 (senza darne la prova), avente ad oggetto (Diritto annuale camera di commercio sanzioni ed interessi 2010), invece l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 26/06/2025, oltre il termine prescrizionale previsto per legge (cinque anni) (cfr Cassazione Ordinanza n. 8120 del 23 marzo 2021).
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita l'Agenzia delle entrate - SC, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
4. In base al principio della cd. ragione più liquida – principio che abilita il giudice a prendere in esame, tra le numerose doglianze e censure svolte dalle parti in lite, quella che ha carattere dirimente e decisivo – occorre pronunciare sull'eccezione di prescrizione, che è fondata.
E' sì vero che la cartella di pagamento fu notificata nel corso del 2015, ma dopo di essa non risulta il compimento di atti interruttivi della prescrizione, il cui corso, trattandosi di diritto camerale in relazione al quale i giudici di legittimità hanno condivisibilmente affermato che trova applicazione il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., si era interamente compiuto prima della tardiva notifica dell'intimazione impugnata.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna la resistente a rifondere le spese processuali alla ricorrente, liquidandole in 400,00 € per compensi e 60,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti e con il rimborso del contributo unificato se pagato;
con attribuzione all'avv. Difensore_1.
Così deciso in Napoli, il 5/2/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15417/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022728772 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2263/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 25/7/2025 e depositato il 9/9/2025, Ricorrente_1 ha impugnato
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90227287 72/000 notificata il 26/06/2025, relativa alla cartella di pagamento n. 07120140029146183000 che sarebbe stata notificata in data 11/02/2015 avente ad oggetto Diritto annuale camera di commercio sanzioni ed interessi
2010 per € 292,14 (euro Duecentonovantadue/14 centesimi).
La ricorrente ha svolto i seguenti motivi.
A) nullità dell'atto impugnato del tutto carenti di motivazione, dagli stessi non si evince l'ente o l'ufficio creditore, il tipo di tributo, l'avvertimento relativo al termine ed all'autorità cui potere ricorre in opposizione,
e ciò in palese violazione del fondamentale diritto alla difesa ex art. 24 della carta costituzionale;
b) carenza di motivazione, la mancata indicazione delle aliquote per il calcolo degli interessi moratori e delle relative sanzioni, comportano la violazione delle norme contenute nello statuto del contribuente, nonché della legge n. 241 del 1990 la quale, all'art. 3 n. 4 prevede che: in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere;
c) Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3, comma 3 L. 241/90 ed art. 7 L 212/2000;
d) Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti;
e) Deriva che, la mancata indicazione delle aliquote per il calcolo degli interessi moratori e delle relative sanzioni, comportano la violazione delle norme contenute nello statuto del contribuente, nonché della legge n. 241 del 1990 la quale, all'art. 3 n. 4 prevede che: in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere;
f) Nullità assoluta degli atti impugnati, atteso che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema
Corte (cfr. sentenza n. 2798 dell'8/2/2006), l'avviso di mora o intimazione di pagamento, non preceduto dalla notifica della cartella sarebbe radicalmente nullo,
g) Le sezioni unite hanno ancora affermato, senza possibilità di equivoco, che l'intimazione di pagamento, non preceduto dalla notifica dell'atto presupposto ( cartella di pagamento), è nullo.
h) la mancata indicazione nell'atto impugnato del tipo di tributo, dell'anno di competenza, dell'ente o ufficio impositore, comporta che al ricorrente è negata la duplice facoltà riconosciuta dall'articolo 19, comma terzo, del Dlgs n. 546/1992: impugnare l'atto di intimazione di pagamento, facendo valere solo il vizio procedurale, derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, rimanendo, in tal caso, esposto all'eventuale e successiva azione dell'Amministrazione, laddove i termini siano ancora aperti, oppure impugnare cumulativamente l' intimazione di pagamento e la cartella di pagamento non notificata, al fine di contestare radicalmente la pretesa erariale;
i) omessa notifica delle cartelle di pagamento n. n. 07120140029146183000, richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata l) violazione dell'art. 7 L. n. 890 del 1982, la norma richiamata, come modificata dall'art. 36, comma 2 quater del DL 31.12.2007 n. 248, conv. in L. n. 31 del 2008, prevede, infatti, all'ultimo comma, che "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata";
m) prescrizione, in ordine alla cartella di pagamento n. 07120140029146183000 che sarebbe stata notificata in data 11/02/2015 (senza darne la prova), avente ad oggetto (Diritto annuale camera di commercio sanzioni ed interessi 2010), invece l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 26/06/2025, oltre il termine prescrizionale previsto per legge (cinque anni) (cfr Cassazione Ordinanza n. 8120 del 23 marzo 2021).
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita l'Agenzia delle entrate - SC, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
4. In base al principio della cd. ragione più liquida – principio che abilita il giudice a prendere in esame, tra le numerose doglianze e censure svolte dalle parti in lite, quella che ha carattere dirimente e decisivo – occorre pronunciare sull'eccezione di prescrizione, che è fondata.
E' sì vero che la cartella di pagamento fu notificata nel corso del 2015, ma dopo di essa non risulta il compimento di atti interruttivi della prescrizione, il cui corso, trattandosi di diritto camerale in relazione al quale i giudici di legittimità hanno condivisibilmente affermato che trova applicazione il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., si era interamente compiuto prima della tardiva notifica dell'intimazione impugnata.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna la resistente a rifondere le spese processuali alla ricorrente, liquidandole in 400,00 € per compensi e 60,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti e con il rimborso del contributo unificato se pagato;
con attribuzione all'avv. Difensore_1.
Così deciso in Napoli, il 5/2/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello