Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________ Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________________
TRIBUNALE DI PALERMO
Per ___________________
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°859/2023 R.G.L., promossa
D A
, in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 Il Cancelliere
tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to LI VIGNI GAETANA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Via Alfonso Borrelli
n. 4 a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv.to FAZIO Parte_2
ALESSANDRA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
VIA G. TURRISI COLONNA 68, a PALERMO.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 27/01/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 26/01/2023, la propose Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1200/2022 RG n. 10611/2022 emesso il
25/10/2022 dal Tribunale civile di Palermo e notificato in data 16/12/2022 con cui il sig. gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 2.145,74 a titolo Parte_2
di spettanze retributive lorde, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese, deducendo di aver corrisposto in contanti le suddette somme.
Si costituì in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
1
Alla luce delle concordi deduzioni delle parti, concernenti l'avvenuto pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto, deve ritenersi venuto meno ogni motivo di contrato fra le parti;
per l'effetto va dichiarata la cessazione della materia del contendere ed annullato il decreto ingiuntivo opposto.
Sussistono giusti motivi connessi alla comune richiesta delle parti, per compensare integralmente le spese di lite fra le stesse.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere ed annulla il decreto ingiuntivo opposto.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo il 28/01/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
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