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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/09/2025, n. 6152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6152 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 10/09/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 24242/2023 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
RICCIO GIUSEPPE, con elezione di domicilio in VIA GIUSEPPE VERDI 13, AVERSA, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di CP_2 domicilio in VIA A. DE GASPERI 55 NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: assegno invalidità civile CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE La domanda del 17-11-2021 di riconoscimento della pensione ovvero dell'assegno di invalidità e dello status di disabilità grave, depositata il 22-12-2023 è procedibile essendosi esaurito il procedimento amministrativo. In tema di controversie aventi ad oggetto il diritto a prestazioni assistenziali statali per gli invalidi civili secondo la disciplina di cui all'art. 130 del d. lgs. n. 112/98 la legittimazione passiva compete all' in quanto ente deputato a pagare CP_2 la prestazione (Cass. lav., n. 6565/2004; n. 15347/2004; n. 12681/2002). La materia risulta, peraltro, essere stata oggetto di recente intervento legislativo ad opera dell'art. 10 del decreto-legge del 30-9-2005, n. 203, conv. in l. 2-12-2005 n. 248. La disposizione citata ha previsto, da un lato, che l' subentra nell'esercizio CP_2 delle funzioni residuate allo Stato in materia di “invalidità civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di competenza del Ministero dell'economia e finanze” (art.10, comma 1); dall'altro che fino alla data stabilita con i decreti, di cui al comma 2 dell'art. 10 del citato d.l., del Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'effettivo esercizio delle funzioni e individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire, resta fermo, in materia processuale quanto stabilito dall'art. 42, comma 1, del decreto legge 30-9-2003, n. 269, conv. in l. 24-11-2003 n. 326 (art. 10, comma 4). Con DPCM 30-3-2007, di attuazione dell'art. 10 comma 4, l' è subentrato CP_2 con decorrenza dall'1 aprile 2007 nell'esercizio effettivo delle funzioni già di competenza del Ministero dell'Economia e Finanze e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite (art. 1, comma 1 DPCM citato). Poichè che il presente giudizio è stato proposto successivamente alla data sopra indicata l' risulta essere l'unico soggetto passivo nei procedimenti giurisdizionali CP_2 concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio.
Né può porsi questione di procedibilità ex art. 445 bis c.p.c.. Sul punto, la Suprema Corte, statuendo sulla non ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, ha, invero affermato che trattasi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, secondo comma, cod. proc. civ., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione (v. ex multis, Cass. n. 10753 del 04/04/2022; Cass. n. 16685 del 25/06/2018; Cass. n. 8932 del 05/05/2015 e n. 6085 del 17/03/2014). E nella specie, parte ricorrente ha soddisfatto la predetta condizione di procedibilità con l'instaurazione del procedimento di accertamento sanitario preventivo, definito con ordinanza di non luogo a provvedere per difetto di allegazione della prestazione cui era preordinato l'accertamento sanitario preventivo (v. procedimento n. 21798/2022 r.g. prev. ex art. 445 bis c.p.c.).
Nel merito la domanda è fondata, nei limiti che saranno precisati, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità con decorrenza dall'1-12-2021. Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, determinano: riduzione della capacità lavorativa nella misura prevista dalla legge (artt. 13 l. n. 118/71 e 9 d.lgs. n. 509/88); a decorrere dal mese di dicembre 2021. Quanto, invece, alla domanda di accertamento dello status di disabile ex art. 3, co. 1, l. 104 del 1992, non sussiste l'interesse ad agire, atteso che lo stesso risulta essere già stato riconosciuto in sede amministrativa (v. verbale visita medica del 9-7-2022) ed, in sede peritale, è stato confermato negli stessi termini. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Considerato che
– come risulta dalla documentazione versata in giudizio e/o dalla mancanza di specifica contestazione – ricorrono gli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge (v., in particolare, con riferimento alla sussistenza dei requisiti
2 reddituali art. 35, comma 8, della l. 28-2-2009, come modificato dall'art. 13, comma 6, della l. 30-7-2010, n.122, di conv, del d.l. 78/2010 e per l'incollocazione al lavoro, Cass. n. 5294 del 06/03/2018), la domanda va accolta nei termini di cui sopra nei confronti dell' che va condannato al pagamento delle prestazioni di assistenza CP_2 suddette nonchè dei ratei maturati e non corrisposti.
Spettano gli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della controversia e del suo carattere seriale.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara il diritto di parte ricorrente all'erogazione delle prestazioni di assistenza indicate in motivazione, a decorrere dall'1-12-2021;
2) condanna l al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti, oltre agli CP_2 interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto ovvero dalla scadenza di ciascun rateo per quelli successivamente maturati;
3) condanna inoltre l' al pagamento per metà delle spese di lite che liquida CP_2 complessivamente in euro 1700,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre IVA e cpa, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 10/09/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 10/09/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 24242/2023 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
RICCIO GIUSEPPE, con elezione di domicilio in VIA GIUSEPPE VERDI 13, AVERSA, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di CP_2 domicilio in VIA A. DE GASPERI 55 NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: assegno invalidità civile CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE La domanda del 17-11-2021 di riconoscimento della pensione ovvero dell'assegno di invalidità e dello status di disabilità grave, depositata il 22-12-2023 è procedibile essendosi esaurito il procedimento amministrativo. In tema di controversie aventi ad oggetto il diritto a prestazioni assistenziali statali per gli invalidi civili secondo la disciplina di cui all'art. 130 del d. lgs. n. 112/98 la legittimazione passiva compete all' in quanto ente deputato a pagare CP_2 la prestazione (Cass. lav., n. 6565/2004; n. 15347/2004; n. 12681/2002). La materia risulta, peraltro, essere stata oggetto di recente intervento legislativo ad opera dell'art. 10 del decreto-legge del 30-9-2005, n. 203, conv. in l. 2-12-2005 n. 248. La disposizione citata ha previsto, da un lato, che l' subentra nell'esercizio CP_2 delle funzioni residuate allo Stato in materia di “invalidità civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di competenza del Ministero dell'economia e finanze” (art.10, comma 1); dall'altro che fino alla data stabilita con i decreti, di cui al comma 2 dell'art. 10 del citato d.l., del Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'effettivo esercizio delle funzioni e individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire, resta fermo, in materia processuale quanto stabilito dall'art. 42, comma 1, del decreto legge 30-9-2003, n. 269, conv. in l. 24-11-2003 n. 326 (art. 10, comma 4). Con DPCM 30-3-2007, di attuazione dell'art. 10 comma 4, l' è subentrato CP_2 con decorrenza dall'1 aprile 2007 nell'esercizio effettivo delle funzioni già di competenza del Ministero dell'Economia e Finanze e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite (art. 1, comma 1 DPCM citato). Poichè che il presente giudizio è stato proposto successivamente alla data sopra indicata l' risulta essere l'unico soggetto passivo nei procedimenti giurisdizionali CP_2 concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio.
Né può porsi questione di procedibilità ex art. 445 bis c.p.c.. Sul punto, la Suprema Corte, statuendo sulla non ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, ha, invero affermato che trattasi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, secondo comma, cod. proc. civ., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione (v. ex multis, Cass. n. 10753 del 04/04/2022; Cass. n. 16685 del 25/06/2018; Cass. n. 8932 del 05/05/2015 e n. 6085 del 17/03/2014). E nella specie, parte ricorrente ha soddisfatto la predetta condizione di procedibilità con l'instaurazione del procedimento di accertamento sanitario preventivo, definito con ordinanza di non luogo a provvedere per difetto di allegazione della prestazione cui era preordinato l'accertamento sanitario preventivo (v. procedimento n. 21798/2022 r.g. prev. ex art. 445 bis c.p.c.).
Nel merito la domanda è fondata, nei limiti che saranno precisati, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità con decorrenza dall'1-12-2021. Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, determinano: riduzione della capacità lavorativa nella misura prevista dalla legge (artt. 13 l. n. 118/71 e 9 d.lgs. n. 509/88); a decorrere dal mese di dicembre 2021. Quanto, invece, alla domanda di accertamento dello status di disabile ex art. 3, co. 1, l. 104 del 1992, non sussiste l'interesse ad agire, atteso che lo stesso risulta essere già stato riconosciuto in sede amministrativa (v. verbale visita medica del 9-7-2022) ed, in sede peritale, è stato confermato negli stessi termini. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Considerato che
– come risulta dalla documentazione versata in giudizio e/o dalla mancanza di specifica contestazione – ricorrono gli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge (v., in particolare, con riferimento alla sussistenza dei requisiti
2 reddituali art. 35, comma 8, della l. 28-2-2009, come modificato dall'art. 13, comma 6, della l. 30-7-2010, n.122, di conv, del d.l. 78/2010 e per l'incollocazione al lavoro, Cass. n. 5294 del 06/03/2018), la domanda va accolta nei termini di cui sopra nei confronti dell' che va condannato al pagamento delle prestazioni di assistenza CP_2 suddette nonchè dei ratei maturati e non corrisposti.
Spettano gli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della controversia e del suo carattere seriale.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara il diritto di parte ricorrente all'erogazione delle prestazioni di assistenza indicate in motivazione, a decorrere dall'1-12-2021;
2) condanna l al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti, oltre agli CP_2 interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto ovvero dalla scadenza di ciascun rateo per quelli successivamente maturati;
3) condanna inoltre l' al pagamento per metà delle spese di lite che liquida CP_2 complessivamente in euro 1700,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre IVA e cpa, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 10/09/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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