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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 16/02/2026, n. 2659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2659 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2659/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica: MIRANDA TOMMASO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11918/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250068450111000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il 12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata in cui si richiede al ricorrente il pagamento della totale somma pari ad Euro
290,77 comprensiva di interessi e sanzioni a titolo di omesso pagamento tassa automobilistica per l'anno
2019. Il ricorrente, in breve, ha dedotto l'illegittimità della cartella per omessa notifica dell'avviso di accertamento su cui si fonda la stessa e l'intervenuta prescrizione della pretesa. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella, vinte le spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che in via preliminare ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in merito alla notifica dell'avviso di accertamento, e l'infondatezza degli altri motivi di opposizione.
La Regione Campania, cui il ricorso risulta ritualmente notificato a mezzo pec all'indirizzo
Email_3" in data 23/05/2025, non si è costituita.
Il ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali rilevava l'omessa costituzione in giudizio della Regione
Campania che, pertanto, non aveva provato la rituale notifica dell'avviso di accertamento prodromico insistendo nei motivi di ricorso
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei termini che seguono.
Ed invero è fondata l'eccezione indicata in ricorso, la cui valutazione assorbe le altre, relativa alla dedotta omessa notifica dell'atto presupposto.
In difetto di specifiche contestazioni o confutazioni provenienti dall'Ente impositore, Regione Campania - tenuto ad offrire elementi di prova contraria sulla questione espressamente sollevata dal ricorrente - che, sebbene ritualmente evocato in giudizio dal ricorrente, è rimasto contumace va accolta l'eccezione di nullità della cartella per omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico.
Ne consegue che è preclusa al giudice qualsiasi valutazione o vaglio critico, ai fini del decidere, della validità della notificazione dell'avviso di accertamento, atto prodromico ed indispensabile presupposto rispetto alla cartella di pagamento impugnata.
Pertanto, si rileva fondata l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente in difetto di elementi di prova, fornita da parte convenuta, della valida notificazione dell'atto immediatamente presupposto all'atto impugnato che, pertanto, va annullato.
Gli ulteriori motivi dedotti rimangono inevitabilmente assorbiti.
Per tale ragione la cartella di pagamento va annullata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno compensate nei rapporti tra ricorrente e concessionario, tenuto conto della natura delle questioni che hanno determinato l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in E.
150,00 spese generali comprese oltre oneri acc.ri se dovuti in favore del procuratore antistatario, compensa le spese nei confronti di ADER
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica: MIRANDA TOMMASO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11918/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250068450111000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il 12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata in cui si richiede al ricorrente il pagamento della totale somma pari ad Euro
290,77 comprensiva di interessi e sanzioni a titolo di omesso pagamento tassa automobilistica per l'anno
2019. Il ricorrente, in breve, ha dedotto l'illegittimità della cartella per omessa notifica dell'avviso di accertamento su cui si fonda la stessa e l'intervenuta prescrizione della pretesa. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella, vinte le spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che in via preliminare ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in merito alla notifica dell'avviso di accertamento, e l'infondatezza degli altri motivi di opposizione.
La Regione Campania, cui il ricorso risulta ritualmente notificato a mezzo pec all'indirizzo
Email_3" in data 23/05/2025, non si è costituita.
Il ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali rilevava l'omessa costituzione in giudizio della Regione
Campania che, pertanto, non aveva provato la rituale notifica dell'avviso di accertamento prodromico insistendo nei motivi di ricorso
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei termini che seguono.
Ed invero è fondata l'eccezione indicata in ricorso, la cui valutazione assorbe le altre, relativa alla dedotta omessa notifica dell'atto presupposto.
In difetto di specifiche contestazioni o confutazioni provenienti dall'Ente impositore, Regione Campania - tenuto ad offrire elementi di prova contraria sulla questione espressamente sollevata dal ricorrente - che, sebbene ritualmente evocato in giudizio dal ricorrente, è rimasto contumace va accolta l'eccezione di nullità della cartella per omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico.
Ne consegue che è preclusa al giudice qualsiasi valutazione o vaglio critico, ai fini del decidere, della validità della notificazione dell'avviso di accertamento, atto prodromico ed indispensabile presupposto rispetto alla cartella di pagamento impugnata.
Pertanto, si rileva fondata l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente in difetto di elementi di prova, fornita da parte convenuta, della valida notificazione dell'atto immediatamente presupposto all'atto impugnato che, pertanto, va annullato.
Gli ulteriori motivi dedotti rimangono inevitabilmente assorbiti.
Per tale ragione la cartella di pagamento va annullata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno compensate nei rapporti tra ricorrente e concessionario, tenuto conto della natura delle questioni che hanno determinato l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in E.
150,00 spese generali comprese oltre oneri acc.ri se dovuti in favore del procuratore antistatario, compensa le spese nei confronti di ADER