TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 14220/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
E
Parte_2
Avv. Michaela Cardei per entrambi
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto il ricorso congiunto delle parti per la modifica della sentenza di divorzio emessa tra le stesse n. 13702/2022, in atti e passata in giudicato, alle condizioni di seguito trascritte: Parte_2 cederà e trasferirà, senza corrispettivo alla sig.ra"Il Sig. Parte_1
Persona_1 per il 37,50 % l'usufrutto vitalizio dell'immobile per il 62,50% ed alla figlia sito in Roma, Via Sassonegro n. 47, int. 6, piano secondo, censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Roma al foglio 1024, particella 167, subalterno 15, e del relativo box al paino interrato, distinto con il numero 7, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio
1024, particella 167, subalterno 26;
- Dette cessioni saranno perfezionate avanti al Notaio Persona_2 entro un mese dalla data di
emissione dell'invocato provvedimento di revisione a spese tutte, nessuna esclusa a carico del sig. Parte_2
- Le parti si danno reciprocamente atto che dette cessioni sono state convenute in quanto funzionali ed indispensabili alla risoluzione della insorgenda controversia;
- La figlia maggiorenne, non economicamente indipendente nonché convivente con la madre,
Persona_1 continuerà a vivere presso l'abitazione di quest'ultima sita in Via Sassonegro
n. 47, int. 7, piano terzo;
- Il sig. Parte_2 corrisponderà a Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese,
l'importo mensile di € 300 solo a titolo di mantenimento per la figlia, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_1 che verrà dalla stessa comunicato.
- Nulla verrà versato dal Sig. Parte_2 a titolo di contributo economico in favore della che provvederà autonomamente al proprio mantenimento."; sig.ra Parte_1 ritenuto che nulla osti alla conferma delle suddette condizioni, viste le sopravvenienze dedotte,
P.Q.M.
dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio emessa tra le parti n.
13702/2022, come indicato in parte motiva;
nulla per le spese.
Si comunichi
Roma 7.2.2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Ienzi Dott.ssa Francesca Cosentino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
E
Parte_2
Avv. Michaela Cardei per entrambi
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto il ricorso congiunto delle parti per la modifica della sentenza di divorzio emessa tra le stesse n. 13702/2022, in atti e passata in giudicato, alle condizioni di seguito trascritte: Parte_2 cederà e trasferirà, senza corrispettivo alla sig.ra"Il Sig. Parte_1
Persona_1 per il 37,50 % l'usufrutto vitalizio dell'immobile per il 62,50% ed alla figlia sito in Roma, Via Sassonegro n. 47, int. 6, piano secondo, censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Roma al foglio 1024, particella 167, subalterno 15, e del relativo box al paino interrato, distinto con il numero 7, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio
1024, particella 167, subalterno 26;
- Dette cessioni saranno perfezionate avanti al Notaio Persona_2 entro un mese dalla data di
emissione dell'invocato provvedimento di revisione a spese tutte, nessuna esclusa a carico del sig. Parte_2
- Le parti si danno reciprocamente atto che dette cessioni sono state convenute in quanto funzionali ed indispensabili alla risoluzione della insorgenda controversia;
- La figlia maggiorenne, non economicamente indipendente nonché convivente con la madre,
Persona_1 continuerà a vivere presso l'abitazione di quest'ultima sita in Via Sassonegro
n. 47, int. 7, piano terzo;
- Il sig. Parte_2 corrisponderà a Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese,
l'importo mensile di € 300 solo a titolo di mantenimento per la figlia, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_1 che verrà dalla stessa comunicato.
- Nulla verrà versato dal Sig. Parte_2 a titolo di contributo economico in favore della che provvederà autonomamente al proprio mantenimento."; sig.ra Parte_1 ritenuto che nulla osti alla conferma delle suddette condizioni, viste le sopravvenienze dedotte,
P.Q.M.
dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio emessa tra le parti n.
13702/2022, come indicato in parte motiva;
nulla per le spese.
Si comunichi
Roma 7.2.2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Ienzi Dott.ssa Francesca Cosentino