CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 749/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPALBO FERRUCCIO, Presidente e Relatore
MA GIUSEPPE, Giudice
PERNA DANIELE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3510/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Capua - Piazza Dei Giudici 81043 Capua CE
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Santa Maria Capua Vetere - Via Albana 81055 Santa Maria Capua Vetere CE elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV FERMO n. 02880202500003851000 IMU SMCV 2018
- PREAVV FERMO n. 02880202500003851000 IMU 2017
- PREAVV FERMO n. 02880202500003851000 IMU 2018
- PREAVV FERMO n. 02880202500003851000 IMU 2019
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.ACCERT.ESEC n. 1144 IMU
- AVV.ACCERT.ESEC n. 1209 IMU
- AVV.ACCERT.ESEC n. 1273 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1146 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 518/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento, il tal caso chiede la condanna delle spese di lite.
Resistente: gli uffici si riportano alle controdeduzioni e chiedono il rigetto del ricorso.
Alle ore 10:00 termina la causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il contribuente Ricorrente_1, con ricorso notificato ai comuni di Capua e santa Maria Capua Vetere ed agenzia entrate riscossione, ha impugnato la Comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo
Documento n. 02880202500003851000 emesso dall' Agenzia delle Entrate-
Riscossione Prov. di Caserta relativa ai seguenti avvisi di accertamento:
comune di Capua: - Avviso Di Accertamento Esecutivo Imu Anno 2017 – Provv. N. 1144
- Avviso Di Accertamento Esecutivo Imu Anno 2018 – Provv. N. 1209
- Avviso Di Accertamento Esecutivo Imu Anno 2019 – Provv. N. 1273
Comune di santa Maria Capua Vetere:
- avviso di accertamento Imu anno 2018 n. 1146.
Lamenta:
annullamento in sede giurisdizione con sentenza 4514/22 di questa CGTP degli avvisi 1144, 1209 e 1273 emessi dal comune di Capua, per i quali sarebbe intervenuto provvedimento di discarico ad opera del comune solo dopo il deposito del presente ricorso, nonostante precedente diffida;
annullamento in sede giurisdizionale con sentenza 1835/25 dell'ulteriore avviso 1146 emesso dal comune di santa Maria Capua Vetere;
conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e distrazione al procuratore costituito;
chiede altresì condanna dei convenuti per lite temeraria;
si è costituto il comune di Capua controdeducendo l'avvenuta adozione del provvedimento di discarico trasmesso via pec in data 29.01.25 al legale del ricorrente, ben sei mesi prima del ricorso;
si è costituito il comune di santa Maria Capua Vetere controdeducendo che l'avviso di accertamento IMU/18
n. 1146 sarebbe stato notificato alla società commerciale verit slr di cui il ricorrente sarebbe rappresentante legale e non ne confronti del medesimo ricorrente in quanto tale;
si è costituita agenzia entrate riscossione, controdeducendo l'avvenuto sgravio della pretesa di cui agli avvisi di accertamento 1144, 1209 e 1273. Con riferimento all'avviso n. 1146 deduce che il ricorrente è coobbligato in solido con la società Società_1 srl di cui è rappresentante legale. Conclude pertanto per la cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di accertamento emessi dal comune di Capua;
con riferimento invece all'avviso di accertamento n. 1146 del comune di santa Maria Capua Vetere deduce che la pretesa risulta allo stato sospesa in attesa della annotazione di sgravio limitatamente al coobbligato ricorrente
Alla odierna udienza la causa è posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con riferimento agli avvisi di accertamento 1144, 1209 e 1273 emessi dal comune di Capua, sono stati annullati in sede giurisdizionale con sentenza 4514/22 di questa CGTP ed e intervenuto anche formale provvedimento di discarico da parte del predetto comune di Capua. Va pertanto dichiarata la cessata materia del contendere.
Con riferimento all'avviso di accertamento 1146 emesso dal comune di santa Maria capua Vetere, è stato annullato, nei confronti del ricorrente, con sentenza di questa CGTP n. 1835/25. A tal ultimo proposito il ricorso va, pertanto, accolto.
Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria la stessa non risulta comprovata in alcun modo, nemmeno sotto il profilo del danno effettivamente subito.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA PROVINCIALE DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDO
DICHIARA LA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE CON RIFERIMENTO AGLI AVVISI DI
ACCERTAMENTO NN. 1144, 1209 E 1272 EMESSI DAL COPMUNE DI CAPUA;
ACCOGLIE IL
RICORSO CON RIFERIMENTO ALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMUI ANNO 2018 N. 1146 EMESSO
DAL COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE CONDANNA LE PARTI SOCCOMBENTI AL
PAGAMENTO DELLE SPESE DEL PRESENTE GRADO DI GIUDIZIO CHE SI LIQUIDANO IN
COMPLESSIVI EURO 300/00 OLTRE ONERI DI LEGGE ED IVA SE SPETTANTI, DA RIPARTIRSI IN
PARI QUOTA IN CAPO A CIASCUNA DELLE STESSE, CON DISTRAZIONE AL PROCURATORE
COSTITUITO CHE SE NE DICHIARA ANTISTATARIO
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPALBO FERRUCCIO, Presidente e Relatore
MA GIUSEPPE, Giudice
PERNA DANIELE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3510/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Capua - Piazza Dei Giudici 81043 Capua CE
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Santa Maria Capua Vetere - Via Albana 81055 Santa Maria Capua Vetere CE elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV FERMO n. 02880202500003851000 IMU SMCV 2018
- PREAVV FERMO n. 02880202500003851000 IMU 2017
- PREAVV FERMO n. 02880202500003851000 IMU 2018
- PREAVV FERMO n. 02880202500003851000 IMU 2019
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.ACCERT.ESEC n. 1144 IMU
- AVV.ACCERT.ESEC n. 1209 IMU
- AVV.ACCERT.ESEC n. 1273 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1146 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 518/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento, il tal caso chiede la condanna delle spese di lite.
Resistente: gli uffici si riportano alle controdeduzioni e chiedono il rigetto del ricorso.
Alle ore 10:00 termina la causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il contribuente Ricorrente_1, con ricorso notificato ai comuni di Capua e santa Maria Capua Vetere ed agenzia entrate riscossione, ha impugnato la Comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo
Documento n. 02880202500003851000 emesso dall' Agenzia delle Entrate-
Riscossione Prov. di Caserta relativa ai seguenti avvisi di accertamento:
comune di Capua: - Avviso Di Accertamento Esecutivo Imu Anno 2017 – Provv. N. 1144
- Avviso Di Accertamento Esecutivo Imu Anno 2018 – Provv. N. 1209
- Avviso Di Accertamento Esecutivo Imu Anno 2019 – Provv. N. 1273
Comune di santa Maria Capua Vetere:
- avviso di accertamento Imu anno 2018 n. 1146.
Lamenta:
annullamento in sede giurisdizione con sentenza 4514/22 di questa CGTP degli avvisi 1144, 1209 e 1273 emessi dal comune di Capua, per i quali sarebbe intervenuto provvedimento di discarico ad opera del comune solo dopo il deposito del presente ricorso, nonostante precedente diffida;
annullamento in sede giurisdizionale con sentenza 1835/25 dell'ulteriore avviso 1146 emesso dal comune di santa Maria Capua Vetere;
conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e distrazione al procuratore costituito;
chiede altresì condanna dei convenuti per lite temeraria;
si è costituto il comune di Capua controdeducendo l'avvenuta adozione del provvedimento di discarico trasmesso via pec in data 29.01.25 al legale del ricorrente, ben sei mesi prima del ricorso;
si è costituito il comune di santa Maria Capua Vetere controdeducendo che l'avviso di accertamento IMU/18
n. 1146 sarebbe stato notificato alla società commerciale verit slr di cui il ricorrente sarebbe rappresentante legale e non ne confronti del medesimo ricorrente in quanto tale;
si è costituita agenzia entrate riscossione, controdeducendo l'avvenuto sgravio della pretesa di cui agli avvisi di accertamento 1144, 1209 e 1273. Con riferimento all'avviso n. 1146 deduce che il ricorrente è coobbligato in solido con la società Società_1 srl di cui è rappresentante legale. Conclude pertanto per la cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di accertamento emessi dal comune di Capua;
con riferimento invece all'avviso di accertamento n. 1146 del comune di santa Maria Capua Vetere deduce che la pretesa risulta allo stato sospesa in attesa della annotazione di sgravio limitatamente al coobbligato ricorrente
Alla odierna udienza la causa è posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con riferimento agli avvisi di accertamento 1144, 1209 e 1273 emessi dal comune di Capua, sono stati annullati in sede giurisdizionale con sentenza 4514/22 di questa CGTP ed e intervenuto anche formale provvedimento di discarico da parte del predetto comune di Capua. Va pertanto dichiarata la cessata materia del contendere.
Con riferimento all'avviso di accertamento 1146 emesso dal comune di santa Maria capua Vetere, è stato annullato, nei confronti del ricorrente, con sentenza di questa CGTP n. 1835/25. A tal ultimo proposito il ricorso va, pertanto, accolto.
Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria la stessa non risulta comprovata in alcun modo, nemmeno sotto il profilo del danno effettivamente subito.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA PROVINCIALE DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDO
DICHIARA LA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE CON RIFERIMENTO AGLI AVVISI DI
ACCERTAMENTO NN. 1144, 1209 E 1272 EMESSI DAL COPMUNE DI CAPUA;
ACCOGLIE IL
RICORSO CON RIFERIMENTO ALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMUI ANNO 2018 N. 1146 EMESSO
DAL COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE CONDANNA LE PARTI SOCCOMBENTI AL
PAGAMENTO DELLE SPESE DEL PRESENTE GRADO DI GIUDIZIO CHE SI LIQUIDANO IN
COMPLESSIVI EURO 300/00 OLTRE ONERI DI LEGGE ED IVA SE SPETTANTI, DA RIPARTIRSI IN
PARI QUOTA IN CAPO A CIASCUNA DELLE STESSE, CON DISTRAZIONE AL PROCURATORE
COSTITUITO CHE SE NE DICHIARA ANTISTATARIO