Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/06/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1218/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1218/2025 promossa congiuntamente da:
, , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
TOSI ELIANA
e da rappresentata e difesa dall'Avvocato FORONI Parte_2 C.F._2
PIETRO e da Parte_3
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 06/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto reciproco;
pagina 1 di 8
collocazione presso la madre, presso la cui abitazione manterrà la residenza anagrafica;
3) il SI. come da accordi raggiunti nelle more del presente procedimento ha Parte_2
già provveduto a spostare la propria residenza anagrafica;
4) la casa coniugale sita in Villanova del LA – Frazione Bargano – Via Sant'Angelo
n.
7 - viene assegnata alla SI.ra la quale continuerà a Parte_1
provvedere al pagamento integrale della rata mensile del mutuo gravante su detto immobile nonché a sostenere tutte le spese ordinarie e straordinarie dello stesso ad eccezione delle spese condominiali straordinarie del rifacimento del tetto di cui si dirà infra.
Tutte le spese ordinarie e straordinarie maturate sino al mese di settembre 2024 saranno suddivise in parti uguali dai coniugi.
Il sig. cederà, entro il mese di settembre 2026, a Parte_2 Parte_1
a titolo perequativo di tutte le poste di debito e credito a qualsiasi titolo escluse
[...]
quelle previste dal presente atto, la propria quota di ½ di proprietà dell'immobile coniugale sito in Villanova LA (LO) , Via S. Angelo n.7 e più precisamente:
Appartamento posto al P. 1 composto da tre locali + cucina e servizi con annessa cantina al PT
Box al PT identificati presso l'AE Territorio di lodi del comune di Villanova LA come segue:
Appartamento FG. 2 map 42 sub. 8, cat. A/3 , cl. 5, vani 5,5 r.€. 244,28 piano T-1
Certificato Energetico ID 9806000001118 valido fino al 02.05.2028;
Box al FG. 2 map. 42 sub. 5 cat. C/6 cl3 , mq 18 r€. 47,41 T .
La cessione viene fatta a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato dalla parte cessionaria e che comprende tutti i diritti, accessori, servitù, attive e passive, pertinenze e la quota proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione dei millesimi, e con tutti i patti e le condizioni risultanti dal titolo di provenienza o ivi richiamati.
Dichiarazioni Fiscali
Ai fini fiscali, la parte alienante dichiara che il trasferimento di cui al presente atto, non è effettuato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti o professioni.
pagina 2 di 8 Il presente trasferimento immobiliare gode dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale in forza delle previsioni dell'art. 19 L. 74/1987 e della sentenza n. 154 del 10.05.1999 Corte di Cassazione.
Le parti dichiarano inoltre che trattasi di fabbricato non di lusso, secondo i criteri di cui all'art. 13 L. 02.07.1949 n. 408, e successive modificazioni e che l'immobile è ubicato nel
Comune ove l'acquirente già abita ed ha la propria residenza. L'acquirente precisa inoltre che il presente acquisto costituisce la restante quota del 50% dell'abitazione principale di cui la stessa è già proprietaria ed in cui ella già abita e risiede, e per la quale ha usufruito dei benefici prima casa alla data di acquisto della quota del 50% risalente all'anno 2021, come da atto di provenienza infra specificato.
Le spese di trasferimento dell'immobile saranno a carico esclusivo della RA . Pt_1
In caso di inadempimento da parte della SI.ra del versamento anche di due rate di Pt_1
mutuo con conseguente richiesta di pagamento al coobbligato in solido SI. Parte_2 quest'ultimo potrà procedere nei confronti della coniuge per il recupero delle somme dovute.
La SI.ra , inoltre, si impegna entro i prossimi cinque anni a liberare il SI. Pt_1
dal vincolo del mutuo, contratto con il Banco BPM ed intestato ad Parte_2
entrambe le parti, provvedendo ad intestarsi ed accollarsi formalmente il debito, attivandosi con l'Istituto di credito per ogni incombente necessario ai fini della liberazione del sig. . Parte_2
5)Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore nella misura di Euro Per_1
350,00 mensili, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla SI.ra Pt_1
entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale in base agli indici Istat, oltre al pagamento integrale della spesa straordinaria del corso di Karate frequentato attualmente dalla figlia o altro sport e/o attività a scelta del minore mentre le Per_1
ulteriori spese straordinarie rimarranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Milano del 14 Novembre 2017, che di seguito si riportano:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche in strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal pagina 3 di 8 Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lento a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f)farmaci prescritti dal medico curante /pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c)dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corso di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzatture (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout…); e)baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g)spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h)acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il messo di traporto dei figli.
pagina 4 di 8 Le predette spese dovranno essere concordate e rimborsate l'un l'altro in base ai giustificativi fiscali prodotti.
6) I genitori nella consapevolezza che è nel miglior interesse della minore che condividano e assumano insieme le principali decisioni relative alla stessa si impegnano a mantenere una comunicazione regolare tra loro ed essere collaborativi.
In particolare, i genitori condivideranno tutte le informazioni riguardanti la figlia (es. scuola, insegnanti, attività, amici, ecc.); il genitore collocatario si impegna ad essere flessibile e sostenere la relazione della figlia con il padre, anche tenendo in considerazione la tipologia di attività lavorativa svolta dal (su turni). CP_1
7) Il SI. potrà tenere con sé la minore a fine settimana alternati, tenuto conto Parte_2
sempre dei turni lavorativi del padre, dal venerdì sera sino al lunedì mattina allorquando il padre la accompagnerà a scuola. Nella medesima settimana – del weekend- il padre terrà con sé almeno due giorni da stabilirsi in base ai turni di lavoro del SI. Per_1
Il tutto salvo diversi accordi. Parte_2
Il padre si impegna nei giorni di sua spettanza a far chiamare la minore alla madre.
Nella settimana in cui il fine settimana è di competenza della madre, il padre potrà tenere con sé a dormire un giorno alla settimana, sempre tenuto conto dei propri turni Per_1
lavorativi.
Per una miglior e funzionale organizzazione il padre comunicherà alla madre i turni lavorativi entro il mese precedente appena saranno comunicati dal datore di lavoro.
I genitori si impegnano a mantenere la massima collaborazione per individuare i giorni di frequentazione della minore con il padre, tenuto conto dei turni lavorativi e di riposo del medesimo.
8) Le vacanze natalizie, pasquali ed estive verranno suddivise tra i genitori in base al principio dell'alternanza: ossia il giorno della Vigilia alternato al giorno di Natale le vacanze natalizie suddivise tra i genitori in base ai loro impegni di lavoro ed ai desideri della minore, Pasqua ad anni alterni con il Lunedì dell'Angelo e la settimana di vacanza pasquale possibilmente suddivisa tra i genitori.
Per quanto riguarda le vacanze estive i genitori si accorderanno entro il mese di maggio di ogni anno per trascorrere 15 giorni ciascuno anche non consecutivi con con Per_1
pagina 5 di 8 impegno a comunicare l'un l'altro il luogo di villeggiatura, e tutti i riferimenti per essere contattati.
I genitori si accorderanno anche su tutti i periodi di festività scolastiche e di calendario ed eventuali ponti scolastici privilegiando il principio dell'alternanza.
I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
Dovranno invece essere assunte di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e, in genere, alla sua crescita, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni in particolare i genitori concordano che la minore debba sempre praticare almeno uno sport scelto insieme e secondo le attitudini di così come sarà per ogni attività che Per_1
necessiterà alla minore musicale, ludica, scolastica.
9) Il SI. verserà parte dell'anticipo richiesto del proprio TFR per il pagamento Parte_2
delle spese straordinarie deliberate per il rifacimento del tetto condominiale, per un importo di Euro 8.674,65.
Le spese condominiali arretrate e maturate sino a Settembre 2024 saranno invece da suddividersi al 50% tra i coniugi.
10) il SI. provvederà sempre con una parte dell'anticipo del TFR a versare la Parte_2
somma di Euro 1.000,00 su un libretto in favore della figlia minore . Per_1
11) I SIg.ri e sono entrambi economicamente Parte_2 Pt_1 Parte_1
indipendenti e dichiarano di aver definito e regolato ogni rapporto di natura economico - patrimoniale pendente tra loro e di nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altro anche a titolo di mantenimento;
12) Le Parti danno sin d'ora il reciproco assenso per la concessione ed il rinnovo del passaporto, autorizzazione per l'espatrio ed impegno per il rilascio delle firme necessarie per ogni altra eventuale concessione e/o autorizzazione amministrativa;
13) Per quanto riguarda l'assegno unico esso verrà percepito al 100 % dalla SI.ra con rinuncia del SI. della quota di sua spettanza, mentre le detrazioni Pt_1 Parte_2
per la figlia saranno al 50% salvo diversi accordi tra i genitori;
14) le Parti concordano che le spese del presente procedimento siano compensate tra loro.
pagina 6 di 8 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in RD al Parte_1 Parte_2
AM (VA) in data 12.07.2019 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 4, parte I, anno 2019) e dalla loro unione è nata la figlia il 16.3.2017. Per_1
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Compensa le spese di procedura tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in RD al AM (VA) in data 12.07.2019
(matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 4, parte I, anno 2019);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
pagina 7 di 8 5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RD al AM (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 10/06/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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