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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/03/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'sito dell'espletata attività sostitutiva dell'udienza del 18.02 2025 ai sensi dell'art 127 ter cpc , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 4295/24 R.G. promossa
DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Parte_1
Giuseppe Fichera giusta procura in atti;
CONTRO
, in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio Cimmino (c.f.
AVV. – AVV. C.F._1 Controparte_2 CodiceFiscale_2 CP_3
– AVV. – –AVV.
[...] CodiceFiscale_3 CP_4 CodiceFiscale_4
– giusta procura generale alle liti Parte_2 CodiceFiscale_5 notar in Roma in data 23.7.2015 n. rep. 80974/21569 ed elettivamente domiciliato Persona_1 con i suddetti procuratori presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26
– Catania;
resistente
NONCHE' CONTRO
, in persona del sig. in qualità di Controparte_5 Controparte_6
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio – Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 Persona_2 del 22/06/2023, rappresentata e difesa dall'avv. Lea Principato (codice fiscale
, per procura ad litem rilasciata su foglio separato ex art. 83, 3 comma, C.F._6
c.p.c., allegate in atti, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC
Email_1
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 29320239008633507000 notificata il 25 marzo 2024 di complessivi euro 6.947,36, per l'annullamento dell'avviso di addebito n. CP_ 59320180009598769000 emesso dall' a titolo di omesso versamento dei contributi IVS per l'anno 2017-18. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30 aprile 2024, il sig. proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29320239008633507000 notificata il 25 marzo 2024 di complessivi euro 6.947,36, per l'annullamento dell'avviso di addebito n. CP_ 59320180009598769000 emesso dall' a titolo di omesso versamento dei contributi IVS per l'anno 2017-18.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per prescrizione e, nel merito, per insussistenza della pretesa creditoria mancando i presupposti per l'iscrizione alla
“gestione commercianti”. In subordine, eccepiva l'applicazione del principio dell'attività prevalente. Chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione dell'intimazione, preliminarmente di accertare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e, nel merito, di annullare l'intimazione di pagamento impugnata e, per l'effetto, l'avviso di addebito n.
59320180009598769000, con vittoria di spese e compensi.
Con decreto dell'8.05.2024 il G.L. - dott.ssa F. Amoroso – sospendeva l'esecuzione dell'avviso di addebito impugnato e fissata l'udienza di discussione del 5.11.2024.
CP_ Si costituivano l' e l' in persona dei rispettivi legali Controparte_5 rappresentante pro tempore ed eccepivano in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il CP_ difetto di legittimazione passiva dell' in relazione ai motivi di opposizione per vizi formali ex art. 617 c.p.c.; in via principale dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999,;rigettare comunque l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999 e confermare gli atti impugnati. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Premesso il contenuto degli atti introduttivi e dei verbali di causa da intendersi in questa sede integralmente richiamati, va preliminarmente esaminata l'ammissibilitá dell'opposizione ex art. 24 comma 5, Decreto Legislativo n. 46/99.
Relativamente all'opposizione nel merito della pretesa contributiva (qual è nella specie l'eccezione di prescrizione del credito), deve preliminarmente essere dichiarata, in accoglimento dell'eccezione in tal senso svolta dalle parti resistenti, l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di decadenza di quaranta giorni previsto dal
D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 del Dlg. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità
d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. inoltre vedi Cassazione 8765/1997;Cassazione 9912/2001;17460.2007
Cassazione n. 3404/2004).
Pag. 2 di 5 In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/99
e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Pertanto la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'Ente previdenziale.
Osserva, tuttavia, ancora il decidente che il ricorrente ha eccepito la prescrizione, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione. In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n.
46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.. Reputa il Tribunale che la prima opzione sia la più corretta. La cartella esattoriale può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione. Identica la ratio, reputa, dunque, il Tribunale che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale alla stregua dei quali ”l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato...
Pag. 3 di 5 con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione” (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi nell'ipotesi in esame giacché neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contribuivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale;
ciò che impedisce che alla mancata opposizione possano far seguito, oltre all'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, anche effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, dunque, la idoneità al giudicato. Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Deve a questo punto valutarsi se dalla data di notifica dell'avviso di addebito n.
59320180009598769000 in data 19.02.2019 (cfr. doc.ne in allegato) per come anche ammesso da parte opponente, sotteso all'intimazione impugnata alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, notificata il 25 marzo 2024 sia decorso il detto termine prescrizionale.
Ebbene, dovendosi applicare alla fattispecie in esame, la disciplina emergenziale per contrastare gli effetti della pandemia da COVID 19, l'art. 68 del D.L. 18/2020 (da ultimo modificato dall'art. 2 del D.L. 99/2021), ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (pari a 542 giorni); Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della suddetta sospensione dei termini di prescrizione, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del
Tribunale di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Pertanto, anche in applicazione della predetta sospensione, alla data della notifica dell' intimazione impugnata del 25 marzo 2024 il termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso.
L'opposizione pertanto deve essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per compensarle, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali nella subiecta materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del Giudice dott.ssa Alessia Trovato, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4295 /2024 R.G., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese o assorbita, così statuisce:
rigetta l'opposizione;
compensa tra le parti le spese di lite.
Catania, 20.03.2025
Pag. 4 di 5 IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'sito dell'espletata attività sostitutiva dell'udienza del 18.02 2025 ai sensi dell'art 127 ter cpc , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 4295/24 R.G. promossa
DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Parte_1
Giuseppe Fichera giusta procura in atti;
CONTRO
, in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio Cimmino (c.f.
AVV. – AVV. C.F._1 Controparte_2 CodiceFiscale_2 CP_3
– AVV. – –AVV.
[...] CodiceFiscale_3 CP_4 CodiceFiscale_4
– giusta procura generale alle liti Parte_2 CodiceFiscale_5 notar in Roma in data 23.7.2015 n. rep. 80974/21569 ed elettivamente domiciliato Persona_1 con i suddetti procuratori presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26
– Catania;
resistente
NONCHE' CONTRO
, in persona del sig. in qualità di Controparte_5 Controparte_6
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio – Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 Persona_2 del 22/06/2023, rappresentata e difesa dall'avv. Lea Principato (codice fiscale
, per procura ad litem rilasciata su foglio separato ex art. 83, 3 comma, C.F._6
c.p.c., allegate in atti, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC
Email_1
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 29320239008633507000 notificata il 25 marzo 2024 di complessivi euro 6.947,36, per l'annullamento dell'avviso di addebito n. CP_ 59320180009598769000 emesso dall' a titolo di omesso versamento dei contributi IVS per l'anno 2017-18. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30 aprile 2024, il sig. proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29320239008633507000 notificata il 25 marzo 2024 di complessivi euro 6.947,36, per l'annullamento dell'avviso di addebito n. CP_ 59320180009598769000 emesso dall' a titolo di omesso versamento dei contributi IVS per l'anno 2017-18.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per prescrizione e, nel merito, per insussistenza della pretesa creditoria mancando i presupposti per l'iscrizione alla
“gestione commercianti”. In subordine, eccepiva l'applicazione del principio dell'attività prevalente. Chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione dell'intimazione, preliminarmente di accertare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e, nel merito, di annullare l'intimazione di pagamento impugnata e, per l'effetto, l'avviso di addebito n.
59320180009598769000, con vittoria di spese e compensi.
Con decreto dell'8.05.2024 il G.L. - dott.ssa F. Amoroso – sospendeva l'esecuzione dell'avviso di addebito impugnato e fissata l'udienza di discussione del 5.11.2024.
CP_ Si costituivano l' e l' in persona dei rispettivi legali Controparte_5 rappresentante pro tempore ed eccepivano in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il CP_ difetto di legittimazione passiva dell' in relazione ai motivi di opposizione per vizi formali ex art. 617 c.p.c.; in via principale dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999,;rigettare comunque l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999 e confermare gli atti impugnati. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Premesso il contenuto degli atti introduttivi e dei verbali di causa da intendersi in questa sede integralmente richiamati, va preliminarmente esaminata l'ammissibilitá dell'opposizione ex art. 24 comma 5, Decreto Legislativo n. 46/99.
Relativamente all'opposizione nel merito della pretesa contributiva (qual è nella specie l'eccezione di prescrizione del credito), deve preliminarmente essere dichiarata, in accoglimento dell'eccezione in tal senso svolta dalle parti resistenti, l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di decadenza di quaranta giorni previsto dal
D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 del Dlg. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità
d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. inoltre vedi Cassazione 8765/1997;Cassazione 9912/2001;17460.2007
Cassazione n. 3404/2004).
Pag. 2 di 5 In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/99
e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Pertanto la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'Ente previdenziale.
Osserva, tuttavia, ancora il decidente che il ricorrente ha eccepito la prescrizione, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione. In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n.
46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.. Reputa il Tribunale che la prima opzione sia la più corretta. La cartella esattoriale può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione. Identica la ratio, reputa, dunque, il Tribunale che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale alla stregua dei quali ”l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato...
Pag. 3 di 5 con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione” (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi nell'ipotesi in esame giacché neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contribuivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale;
ciò che impedisce che alla mancata opposizione possano far seguito, oltre all'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, anche effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, dunque, la idoneità al giudicato. Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Deve a questo punto valutarsi se dalla data di notifica dell'avviso di addebito n.
59320180009598769000 in data 19.02.2019 (cfr. doc.ne in allegato) per come anche ammesso da parte opponente, sotteso all'intimazione impugnata alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, notificata il 25 marzo 2024 sia decorso il detto termine prescrizionale.
Ebbene, dovendosi applicare alla fattispecie in esame, la disciplina emergenziale per contrastare gli effetti della pandemia da COVID 19, l'art. 68 del D.L. 18/2020 (da ultimo modificato dall'art. 2 del D.L. 99/2021), ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (pari a 542 giorni); Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della suddetta sospensione dei termini di prescrizione, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del
Tribunale di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Pertanto, anche in applicazione della predetta sospensione, alla data della notifica dell' intimazione impugnata del 25 marzo 2024 il termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso.
L'opposizione pertanto deve essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per compensarle, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali nella subiecta materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del Giudice dott.ssa Alessia Trovato, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4295 /2024 R.G., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese o assorbita, così statuisce:
rigetta l'opposizione;
compensa tra le parti le spese di lite.
Catania, 20.03.2025
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Dott.ssa Alessia Trovato
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