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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/01/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott. ssa Patrizia Visaggi CONSIGLIERE Rel.
Dott. ssa Silvia Casarino CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 269 /2024 R.G.L. promossa da:
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Bra, residente a [...], ed elettivamente domiciliata in Torino, corso Ferrucci 6, presso lo studio e la persona dell'avv. Carlotta
Persico che la rappresenta e difende per delega
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in Via Arsenale n. 21
APPELLATO
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Come da ricorso depositato il 6.6.2024
1 Per l'appellato:
Come da memoria depositata il 12.11.2024
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2319/24, pubblicata il 19.12.2023, il Tribunale di
Torino ha condannato il a Controparte_1
corrispondere a euro 1078,74 a titolo di retribuzione Parte_1
professionale docenti, nonché a metterle a disposizione, per il tramite della carta docente, euro 2.000,00, così riconoscendo il diritto della ricorrente alla carta docente per gli a.s. 2018/2019 e 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, nel corso dei quali la stessa aveva lavorato in forza di supplenze conferite ai sensi dell'art. 4 co.1 e 2 L.124/99, con esclusione dell'a.s.2019/2020 durante il quale la docente era stata assunta in forza di supplenze brevi e saltuarie.
Avverso il capo di sentenza a sé sfavorevole ha Parte_1
proposto appello.
Il ha resistito e chiesto la reiezione del gravame essendo CP_1 ben possibile l'esclusione del beneficio in questione, quando, in ragione dello svolgimento di supplenze brevi e periodicamente intervallate, come avvenuto nel caso di specie, il docente non sia stato coinvolto nell'attività di programmazione dell'anno scolastico a cui il beneficio medesimo è strettamente correlato (in tal senso Cass.
n.29961/2023).
All'udienza di discussione del 14.11.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLE DECISIONE
Il Tribunale, richiamati i principi affermati in materia dalla giurisprudenza eurounitaria e di legittimità (Cass.n.29961/2023) ha ritenuto la normativa nazionale che riserva la carta docente al solo personale in ruolo (art.1 co.121/124 L.107/2015, D.P.C.M. 23.9.2015
e 28.11.2016), in contrasto con la clausola 4, punto 1 dell'accordo
2 quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, essendo la docente assunta per supplenze annuali (su organico di diritto e di fatto) comparabile con il docente di ruolo. Non così per le supplenze brevi, come avvenuto per la ricorrente nell'a.s. 2019/2020, durante il quale la stessa è stata assunta con plurimi contratti di supplenze brevi e saltuarie (art. 4, co.3, l. 124/1999), posto che la ratio del beneficio è quella di fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica, su un piano di durata “annuale”, prospettiva che non ricorre nel caso di docenza limitata a brevi periodi.
L'appello censura la sentenza sulla base delle difese già svolte non mancando di evidenziare che nell'a.s.2019/2020 la docente ha comunque sottoscritto un contratto di lavoro dal 9.9.2019 al
30.6.2020 (art. 4, co.2, l. 124/1999), presso l'IS Govone di Alba
(doc.2, contratti 2019/2020).
Il contratto risulta effettivamente già prodotto in prime cure, nonchè documentato da entrambe le parti, sebbene di questo non vi sia menzione nella sentenza impugnata.
Secondo la linea ermeneutica tracciata da Cassazione
n.29961/2023, ribadita da Cassazione n.7524/2024, la carta docente compete anche <<.. ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta carta docente e il carattere annuale della didattica;
e infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenta il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione
3 lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo” devono conseguentemente ricevere analogo trattamento”>> (Cass.
n.7524/2024, punto 7.2).
Nell'enunciare tali principi la S.C. non ha mancato di rammentare che la Corte di Giustizia con la pronuncia del 18.5.2022 in causa C-
450/21, “sulla premessa che il beneficio della carta docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola
4,punto1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, e il principio di non discriminazione ivi sancito, ostino a una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato” (Cass.n.29961/2023, punto 7.6).
Di qui la considerazione di una prestazione pienamente comparabile per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattiche su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicchè il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo” (Cass.n.29961/2023, punto 7.6), con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente in ruolo” (Cass. n.7524/2024, punto 7.2).
Nel caso di specie risulta conferita una supplenza su organico di fatto per l'a.s.2019/2020 ed è quindi soddisfatto il parametro individuato dalla S.C. che consente di individuare le supplenze rispetto alle quali vi è sovrapponibilità di condizioni, sotto il profilo del sostegno alla didattica, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
4 Tanto basta per l'accoglimento dell'appello non avendo il CP_1
appellato neppure posto in contestazione che lo spezzone di orario
(di 8 ore settimanali) assegnato alla docente con il contratto dal
9.9.2019 al 30.6.2020, abbia potuto far venire meno la stretta connessione temporale tra lo specifico strumento di sostegno alla formazione - costituito appunto dalla carta docente e dalla legge regolato per “anno scolastico” - e la didattica, in ragione di un analogo periodo di durata di quest'ultima che, come affermato dalla
S.C. nelle sentenze citate, il legislatore ha posto nell'esercizio della scelta di discrezionalità normativa, al fine di perseguire il migliore interesse per il servizio scolastico.
In ogni caso, il dato che emerge chiaramente dal susseguirsi di ulteriori tre supplenze temporanee nello stesso a.s. (due su medesima cattedra ed istituto, nel periodo 15.1/12.6.2020 e
15.6/29.6.2020, per 6 ore settimanali;
una nel periodo 15.1/12.6.2020 su medesimo istituto e cattedra, per tipologia, ben assimilabile a quella assegnata con i restanti contratti, per 2 ore settimanali) evidenzia la sostanziale saturazione dell'orario settimanale.
In definitiva, all'accoglimento dell'appello consegue la condanna del appellato all'accredito e comunque al pagamento in favore CP_1
di della somma di 500 euro, oltre accessori, ai sensi Parte_1 dell'art.22,co.36,L.724/1994, dalla data del diritto alla concreta attribuzione dell'accredito. Le spese del grado sono regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore del difensore.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, condanna il Controparte_1
all'accredito e comunque al pagamento in favore di
[...]
della somma di 500 euro, oltre accessori;
Parte_1
5 condanna l'appellato a rimborsare all'appellante le spese del presente grado, liquidate in euro 700, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA, con distrazione in favore del difensore.
Così deciso all'udienza del 14.11.2024
CONSIGLIERE Est. PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia Visaggi Dott. Piero Rocchetti
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