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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/07/2025, n. 3489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3489 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 4022/2024 RGL, promossa
D A
- C.F. ) - rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. FRANCESCO GERMANA' ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Palermo via De Amicis n°1, giusta procura in atti
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante pro tempore - legalmente domiciliato in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con gli avv.ti MARIA
GRAZIA SPARACINO e ADRIANA GIOVANNA RIZZO che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
OGGETTO: ) Controparte_2
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate, sostitutive dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 20 giugno 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Rigetta il ricorso dichiarando che è tenuta alla Parte_1
restituzione della somma di euro 2.306,07 (relativamente all'anno 2016)
❖ Dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 15.3.2024 la ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso:
- d'essere titolare della pensione n. 04026897 categoria AS;
- d'avere ricevuto provvedimento dell' datato 24.11.2020 con cui le veniva CP_1
contestata l'indebita erogazione della somma di euro € 2.306,07 per il periodo dall'1.1.2016 al 31.12.2016;
- d'aver proposto avverso detto provvedimento ricorso amministrativo in data 17 marzo 2021 rimasto privo di riscontro;
conveniva in giudizio l'ente previdenziale per ivi sentire accogliere le seguenti domande: “accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in parte motiva, l'illegittimità del provvedimento dell adottato in data 24.11.2020; annullare la pratica di CP_1 indebito avviata dall' per intervenuta decadenza di parte resistente dall'azione CP_1
restitutoria;- annullare la pratica di indebito avviata dall' per intervenuta CP_1 prescrizione del diritto alla restituzione di parte resistente;
- accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell a richiedere le somme dedotte in giudizio;
CP_1
conseguentemente condannare l' alla rifusione delle somme eventualmente CP_1 riscosse;
”, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità della richiesta restitutoria di euro
2.306,07 eccependo:
- di non aver reddito alcuno incidente sul quantum dell'assegno sociale;
- l'irripetibilità della suddetta somma dovendo trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 52 comma 2 L. 09/03/1989 n. 88 e 13 commi 1 e 2 L. 412/91 stante la propria assoluta buona fede e il legittimo affidamento nella correttezza di quanto erogato dall' ; CP_1
- che nessuna contestazione antecedente era mai stata effettuata contrariamente a quanto riportato dall' nella missiva del 24.11.2020. CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
In particolare, rivendicando la legittimità del proprio operato precisava:“[..] debito contestato è relativo all'assegno sociale n. 078-550004026897, di cui l'odierna ricorrente è titolare dal marzo 2008. Come noto, le prestazioni collegate al reddito
2 sono sottoposte a verifiche periodiche volte a confermare che ne permangano i requisiti reddituali e, per la stessa ragione, la loro misura è soggetta a fisiologiche variazioni, legate alle oscillazioni del reddito personale o coniugale del beneficiario.
Nel caso di specie, nel mese di febbraio 2017 l'assegno sociale è stato ricostituito centralmente ed è stato rideterminato l'importo della prestazione spettante alla ricorrente per l'anno 2016. Va infatti considerato che anche il coniuge della ricorrente, il sig. , è titolare di assegno sociale. Tale ultima Persona_1
prestazione nel 2016 passava da euro 448,48 mensili ad euro 625,87, per un importo annuo complessivo pari ad euro 8.136,31. Si consideri che il limite di reddito coniugale per avere diritto all'assegno sociale nel 2016 era pari ad euro 11.649,82.
Per comprendere quale fosse la misura dell'assegno spettante alla ricorrente nell'anno di interesse, pertanto, bisogna sottrarre al suddetto limite (11.649,82) il reddito percepito dal nucleo (8.136,31) e poi dividere il risultato (3.513,51) per le tredici mensilità. Il risultato, che è pari ad euro 270,27, è la misura dell'assegno sociale che la ricorrente aveva diritto a percepire nel 2016, a fronte dell'importo mensile effettivamente percepito, pari ad euro 447,61 (si veda prospetto TE08 a pag.
3).[..]”.
La causa, istruita documentalmente, assunta in riserva all'udienza cartolare del
20 giugno 2025, verificato il deposito di note ex art 127 ter cpc, sulle conclusioni di cui in atti, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Così brevemente riassunte le posizioni difensive delle parti, va preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione che, in materia di ripetizione di indebito è decennale.
Ciò premesso, com'è ben noto, l'assegno sociale (che dall'1°gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale) è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
L'art. 3 comma 6 della L. n. 335 del 1995 dispone, infatti, che: «Con effetto dall'1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle
3 condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L.
6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri,
l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione».
Pertanto, dalla normativa richiamata, emerge che:
- il diritto all'assegno sociale è accertato in base al reddito del richiedente: personale se soggettivo, familiare se il soggetto è coniugato e tra i redditi del coniuge vanno considerati anche i redditi esenti (quale, appunto, l'assegno sociale);
- hanno diritto all'assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che globalmente hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell'assegno;
- l'assegno sociale ha natura provvisoria ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
4 Orbene, inquadrata la normativa di riferimento, occorre verificare l'applicabilità
o meno al caso di specie della disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 52 comma 2 L. 09/03/1989 n. 88 e 13 commi 1 e 2 L. 412/91 invocata dalla ricorrente.
Come precisato dalla locale Corte d'appello (cfr. ex multis Corte d'Appello di
Palermo, sentenza n. 685/2023 del 14 luglio 2023) - che ha mutato il proprio indirizzo dando continuità all'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione - «[..],
a partire dalla sentenza n. 18820/2021 del 02.07.2021 la Corte di Cassazione ha modificato il proprio indirizzo rilevando “sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma
1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: benché infatti attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie”. In particolare, la Suprema Corte sostiene che “una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale L. n. 153 del
1969, ex art. 26, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 preleggi)”. Aggiunge, che “mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, stante che la pensione sociale istituita dalla L. n. 153 del 1969, art. 26, costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull' restando le altre a carico del Ministero CP_1
dell'Interno, affatto differente è la situazione normativa odierna, che vede l' CP_1 soggetto obbligato non soltanto delle prestazioni previdenziali, ma altresì di quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita
5 corresponsione dell'assegno sociale alla L. n. 88 del 1989, art. 52, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata
(ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute”. Secondo la Corte l'inapplicabilità dell'art.52 non determina “l'assoggettamento dell'indebita fruizione di ratei di assegno sociale alla disciplina dell'art. 2033 c.c.”. Di talché, afferma, anche per l'assegno sociale come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziale, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn.
10642 e 26036 del 2019)”.
Pertanto (cfr. anche ex multis Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n.
13223; Cass civ. Ord del 25 giugno 2020, n. 12608; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915), nel caso in esame non può trovare applicazione l'art. 52, L. 88/1989 né sic et simpliciter l'art 20233 perché (in armonia con l'art. 38 Cost.) in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione sempre che vi sia una situazione idonea a generare un affidamento incolpevole nel percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile.
E, ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, secondo la Suprema
Corte, non è necessario che i cittadini comunichino all' la propria situazione CP_1
6 reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'Amministrazione Finanziaria.
A fortiori, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che CP_1
quindi l' già conosce: l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima CP_3 erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso CP_3
Ciò posto, «l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere».
Esclusa, dunque, l'applicazione della normativa decadenziale richiamata dalla ed escluso il dolo della ricorrente, che percepisce solamente l'assegno Parte_1 sociale erogato dall' esattamente come il proprio coniuge (circostanza CP_1
pacificamente ammessa tra le parti), a questo punto, va valutato in concreto se l'importo contestato sia o meno ripetibile.
A tal proposito va ricordata la recente sentenza della Corte di Cassazione (cf.
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. del 07/02/2024, n. 3522) che ha delineato tutti i passaggi del meccanismo di liquidazione dell'assegno sociale, inquadrando normativamente le varie fasi del procedimento amministrativo scandito in una fase di erogazione provvisoria e in una successiva fase di conguaglio, che s'inquadra nel momento successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Puntualizza la Corte: «E' immanente al sistema normativo una scissione tra la liquidazione provvisoria, che muove dalle attestazioni rese dall'interessato, e le
7 verifiche successive, che non possono prescindere dalla dichiarazione dei redditi, proprio alla luce della concatenazione delle fasi del procedimento, prefigurata dalla legge. L'art. 3, comma 6, quarto periodo, della legge n. 335 del 1995 dispone, infatti, che l'assegno sia erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente e sia conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Nell'assetto vigente, pertanto, a differenza di quanto era previsto per la pensione sociale dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la domanda amministrativa non dev'essere più corredata dalla certificazione degli uffici finanziari che attesta le condizioni d'indigenza dell'assistito (Cass., sez. lav., 18 novembre 2016, n. 23529). E'
l'interessato, con la propria dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti di legge per accedere alla provvidenza, a dare impulso al procedimento amministrativo, formulando un giudizio prognostico sulle proprie condizioni di bisogno. La presentazione della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti si colloca in un momento successivo e si procederà allora a un eventuale conguaglio, nell'ipotesi di scostamento tra la situazione reddituale dichiarata in anticipo e i redditi concretamente conseguiti. Secondo l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte di merito, l'azione di recupero s'innesta nella fase successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, allorché devono essere espletate le necessarie verifiche sulla congruenza tra i dati racchiusi nella domanda dell'interessato e i redditi effettivamente percepiti, così come comprovati dalla dichiarazione presentata. In un procedimento che si esplica in due fasi, indefettibili e distinte, la mera erogazione provvisoria dell'assegno sociale, disposta in virtù delle dichiarazioni dell'assistito che ha avvalorato la sussistenza dei presupposti di legge, non può fondare un affidamento meritevole di tutela nell'irripetibilità della prestazione concessa, finché il procedimento non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel disegno del legislatore, tale dichiarazione costituisce adempimento imprescindibile, deputato in via esclusiva a documentare le condizioni di bisogno dell'assistito e ad attivare le indispensabili verifiche dell'Istituto. Correttamente, pertanto, la Corte
d'appello ha valorizzato la scansione cronologica dell'azione di recupero intrapresa, che non si risolve in un mero conguaglio ed è comunque inidonea, per i tempi in cui è
8 stata attuata, a ledere un affidamento legittimo nell'intangibilità di un'erogazione che la legge stessa qualifica come provvisoria e perciò per sua natura passibile di successive verifiche».
Dunque, in fattispecie - come quella scrutinata - riguardanti prestazioni sostanzialmente “anticipate” dall' sulla base della domanda Controparte_4
proposta dal beneficiario, la verifica dei requisiti reddituali viene istituzionalmente rinviata ad un momento successivo.
In altre parole, è lo stesso meccanismo legale di erogazione delle prestazioni assistenziali che produce il rischio di un indebito fisiologico (cioè, non riconducibile né al dolo del beneficiario, né ad un errore da parte dell' , la cui ripetibilità non CP_1
può evidentemente essere esclusa de plano.
E d'altronde, l'assenza di dolo nell'erogazione non necessariamente coincide con la sussistenza di un legittimo affidamento del beneficiario (come avviene, per l'appunto, nel caso dell'indebito fisiologico sopra evidenziato).
Occorre, dunque, verificare se l'ente previdenziale abbia rispettato la sequenza procedimentale sopra delineata e se, pertanto, l'azione di recupero avviata sia o meno tempestiva.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla emerge per Parte_1 tabulas che l' aveva già contestato l'indebito per l'anno 2016 dell'importo di CP_1
euro 2.306,07 con provvedimento di rideterminazione della prestazione comunicato alla ricorrente con raccomandata AR n. 63025434290-5 6.3.2017, richiesta Parte_2
reiterata con il provvedimento impugnato del 24.11.2020.
Chiarito quanto precede è di palmare evidenza che, essendo stati rispettati i termini di verifica previsti dalla legge, l'eccezione di irripetibilità sollevata dalla non può trovare accoglimento, visto che l'accertamento dell'indebito per Parte_1
l'anno 2016 e la connessa azione di recupero venivano posti in essere nel marzo 2017, cioè antecedentemente al mese di luglio.
E anche in ordine al quantum vanno condivise le difese dell' . CP_3
Infatti, l'assegno sociale della non è stato revocato ma solo ridotto Parte_1 tenendo conto dell'importo percepito dal coniuge di 8.136,21. Persona_1
9 Poiché nel 2016, il limite di reddito coniugale per avere diritto all'assegno sociale era di € 11.649,82, il reddito del richiedente, cumulato con quello del coniuge
(comprensivo dell'assegno sociale), non doveva superare tale importo per essere percepito in misura intera, altrimenti veniva ridotto in proporzione al reddito posseduto, sia personale che del coniuge, secondo il calcolo matematico operato correttamente dall' . CP_1
Pertanto, sottraendo dal limite massimo previsto (euro 11.649,82) il reddito percepito dal per l'anno 2016 (euro 625,87 x 13 = 8.136,31), l'importo annuo Per_1 spettante alla non poteva superare (per differenza) euro 3.513,51 cioè pari Parte_1
(diviso per tredici mensilità) ad euro 270,27 mensili.
Le considerazioni che precedono conducono, dunque, al rigetto del ricorso con la conseguenza che la ricorrente è tenuta alla restituzione dell'importo di euro 2.306,07.
Per ciò che concerne le spese processuali, la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale ex art 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc del 20 giugno
2025
Il Giudice O.
Claudia Gentile
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