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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 12/06/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 1344
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1344/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, nata il [...] a [...], c.f. ) ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento dall'Avv. Emanuela Alfia Maria La Ferla;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] ed ivi res.te in via Boungavillea Controparte_1
n. 11, C.F. elett. domiciliato in Grammichele via Gioberti n. 18 presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Salvatore Privitera che lo rappresenta e difende;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 12.2.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 10.3.2025.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 28.11.2022, ritualmente notificato, la sig.ra adiva questo Tribunale Parte_1
al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal marito sig. Controparte_1
con il quale aveva contratto matrimonio in data 7.5.1994 e dalla cui unione erano nati due figli, oggi entrambi maggiorenni: e , entrambi nati il 28.9.2002. Per_1 Per_2
La ricorrente esponeva che da tempo i rapporti con il marito si erano deteriorati, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza e pertanto insisteva nella domanda di separazione.
Nel resto, domandava che venisse assegnata a sé la casa coniugale, ove i due figli – studenti universitari – tornano periodicamente da Catania.
Esponeva, inoltre, che pur essendosi diplomata come ragioniera, aveva dedicato tutta la propria vita alle esigenze della famiglia ed era pertanto priva di occupazione e di redditi propri. È inoltre affetta da grave forma di disturbo bipolare, per il quale sostiene periodicamente ingenti costi per trattamenti medici e psicoterapeutici.
Il , invece, che svolge la professione di Ingegnere in libera professione, ha sempre CP_1
potuto contare su una più che florida capacità reddituale e patrimoniale.
Per tali ragioni, domandava che venisse posto a carico del marito un contributo mensile non inferiore a complessivi euro 1.500,00 a titolo di mantenimento sia per i figli sia per la stessa moglie.
Si costituiva in giudizio il sig. , il quale, pur aderendo alla domanda di separazione CP_1
ed anche alla domanda di assegnazione della casa coniugale, contestava le richieste economiche della moglie, affermando di versare in una condizione economica che nel corso degli ultimi anni si era progressivamente deteriorata, così come documentato dalle evidenze delle scoperture dei conti correnti allo stesso intestati e allegati alla comparsa di costituzione.
Rappresentava, inoltre, che la moglie aveva sottaciuto di essere titolare di una somma pari a circa
53.000 euro, tra titoli e somme sul conto corrente a lei stessa intestato (cfr. doc. allegata alla comparsa).
Per tali ragioni, contestava le eccessive richieste economiche della moglie, dichiarandosi disposto a versare un contributo mensile complessivo non superiore ad euro 600,00 (400 per i figli e 200 per la moglie). Domandava infine : - “Disporre la chiusura immediata del conto corrente n.
07465/0000/5202680, cointestato ai sigg.ri e ed intrattenuto Controparte_1 Parte_1
con la , che alla data del 30.01.2023 presenta una scopertura debitoria di €. Controparte_2
2 8.276,19, con obbligo di corresponsione della somma dovuta alla a carico Controparte_2
dei sigg.ri e nella misura del 50% ciascuno. Controparte_1 Parte_1
- Obbligare la sig.ra a restituire al sig. l'autovettura Toyota Parte_1 Controparte_1
Yaris targata BP 508 SL, di proprietà dell'odierno resistente.”
All'esito della udienza presidenziale del 17.2.2023 il Presidente, sentiti entrambi i coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori, disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare alla moglie l'importo di complessivi euro 700,00, di cui euro 500 per il mantenimento dei due figli ed euro 200 per la moglie.
Proseguita la causa dinanzi al Giudice istruttore e avendo il giudizio natura documentale, veniva poi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
In sede di memorie conclusive, la ricorrente insisteva nelle proprie richieste economiche, anche sotto il profilo del quantum. Il convenuto, invece, domandava che venissero confermate le statuizioni presidenziali, non essendo nelle possibilità di versare importi maggiori e domandando, comunque, che il mantenimento per i due figli venisse versato direttamente agli stessi.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3 Sulla assegnazione della casa coniugale
Osserva il Collegio che, come noto, la assegnazione della casa coniugale è sempre subordinata alla presenza di figli minorenni ovvero maggiorenni ma non ancora autosufficienti, al fine di preservare il contesto abitativo ove la prole è sempre vissuta.
Nel caso di specie, a ben vedere, non è in contestazione la circostanza che i due figli, per quanto maggiorenni, non sono economicamente autonomi, essendo entrambi studenti universitari a Catania
e, al contempo, neppure il convenuto si è mai opposto alla assegnazione della casa coniugale – seppur di sua proprietà -alla moglie, in quanto ivi ha sempre continuato a vivere e lì i figli abitualmente tornano.
Deve pertanto essere confermata la assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Sugli obblighi di mantenimento
Ritiene il Collegio di poter integralmente confermare quanto provvisoriamente disposto in sede presidenziale, sia per quanto attiene al mantenimento dei due figli, sia per quanto attiene al mantenimento della moglie, contributi da porre a carico del convenuto, il quale, peraltro, in sede di conclusioni ha egli stesso domandato la conferma di tali previsioni.
Non si può aderire alla domanda della ricorrente, la quale ha richiesto la maggior somma di euro
1.500 mensili, del tutto sproporzionata sia alle esigenze dei figli sia a quella della sig.ra . Pt_1
In particolare, per quanto attiene ai due figli, si rileva che l'importo mensile di euro 250,00 ciascuno deve ritenersi comunque congruo, tenuto anche conto del fatto che i due ragazzi frequentano l'Università di Catania e fanno frequentemente ritorno a Caltagirone, non essendo quindi gravati da spese particolari, comunque non documentate dalla ricorrente.
Non può invece accogliersi la domanda del convenuto, in merito alla corresponsione diretta di tale importo ai due figli, atteso che, come noto, tale previsione è subordinata alla domanda espressa da parte del figlio maggiorenne, legittimato ad intervenire in giudizio direttamente, circostanza non avvenuta nel caso di specie.
Entrambi i genitori devono inoltre intendersi tenuti a dividersi le spese di carattere straordinario per i figli, nella misura del 50% ciascuno.
Per quanto attiene al mantenimento della moglie, si deve rilevare che lo stesso convenuto non si è di per sé opposto a tale previsione, domandando tuttavia la conferma nel quantum dell'importo fissato in sede presidenziale, pari a euro 200 mensili.
4 Tale importo si ritiene in effetti del tutto congruo. Può riconoscersi il diritto della ricorrente a percepire un contributo al proprio mantenimento, essendo di per sé incontestato che la sig.ra
[...]
, pur provvista di un titolo di studio come ragioniera, si sia dedicata, durante il matrimonio, Pt_1
in via del tutto prevalente alle esigenze della famiglia e dei figli e non si è dunque mai impiegata in una professione lavorativa.
E' parimenti incontestato – lo stesso convenuto nei propri scritti ne ha dato atto – che il nucleo familiare aveva conosciuto un tenore di vita più che buono, grazie soprattutto ai proventi del lavoro del tenore di vita che la ricorrente, dunque, ha il diritto ad ottenere una seppur CP_1
tendenziale, conservazione, dovendosi comunque rilevare che, così come ampiamente documentato dal resistente, quest'ultimo nel corso degli anni ha conosciuto una drastica riduzione della propria capacità economica, presentando una capacità reddituale di circa euro 26.000 (cfr. CU del 2024) ed essendo comunque gravato da periodiche spese.
Non si può giustificare un contributo maggiore per il mantenimento della moglie, tenuto anche conto che quest'ultima gode della assegnazione della casa coniugale (di proprietà del convenuto) che di per sé costituisce sempre un incremento della potenzialità reddituale del coniuge assegnatario.
Inoltre la sig.ra , per sua stessa ammissione (cfr. verbale udienza presidenziale, ma come Pt_1
risulta anche dalla documentazione in atti), è titolare di somme superiori ad euro 60.000, prevalentemente in titoli e pertanto conserva una capacità propria economica comunque adeguata. Né ha documentato la sussistenza di spese maggiori o diverse da quelle già considerate al tempo della ordinanza presidenziale, che neppure veniva reclamata, non avendo poi depositato la documentazione reddituale aggiornata, pur richiesta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.
Deve pertanto confermarsi il mantenimento a favore della ricorrente, così come previsto in sede presidenziale.
Le ulteriori domande che il convenuto aveva domandato in sede di costituzione – di chiusura del conto e di restituzione della autovettura – peraltro non reiterate in sede di conclusioni, sono comunque inammissibili nel giudizio di separazione.
Le spese di lite
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della natura dello stesso, può disporsi la integrale compensazione delle spese tra le parti.
5
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. DISPONE l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, per le ragioni di cui in parte motiva;
3. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare alla ricorrente, entro Controparte_1
il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni,
l'importo complessivo di euro 500,00 (euro 250,00 ciascuno), importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare alla ricorrente, entro Controparte_1
il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, l'importo di euro
200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
5. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 9.6.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
6 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1344/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, nata il [...] a [...], c.f. ) ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento dall'Avv. Emanuela Alfia Maria La Ferla;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] ed ivi res.te in via Boungavillea Controparte_1
n. 11, C.F. elett. domiciliato in Grammichele via Gioberti n. 18 presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Salvatore Privitera che lo rappresenta e difende;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 12.2.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 10.3.2025.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 28.11.2022, ritualmente notificato, la sig.ra adiva questo Tribunale Parte_1
al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal marito sig. Controparte_1
con il quale aveva contratto matrimonio in data 7.5.1994 e dalla cui unione erano nati due figli, oggi entrambi maggiorenni: e , entrambi nati il 28.9.2002. Per_1 Per_2
La ricorrente esponeva che da tempo i rapporti con il marito si erano deteriorati, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza e pertanto insisteva nella domanda di separazione.
Nel resto, domandava che venisse assegnata a sé la casa coniugale, ove i due figli – studenti universitari – tornano periodicamente da Catania.
Esponeva, inoltre, che pur essendosi diplomata come ragioniera, aveva dedicato tutta la propria vita alle esigenze della famiglia ed era pertanto priva di occupazione e di redditi propri. È inoltre affetta da grave forma di disturbo bipolare, per il quale sostiene periodicamente ingenti costi per trattamenti medici e psicoterapeutici.
Il , invece, che svolge la professione di Ingegnere in libera professione, ha sempre CP_1
potuto contare su una più che florida capacità reddituale e patrimoniale.
Per tali ragioni, domandava che venisse posto a carico del marito un contributo mensile non inferiore a complessivi euro 1.500,00 a titolo di mantenimento sia per i figli sia per la stessa moglie.
Si costituiva in giudizio il sig. , il quale, pur aderendo alla domanda di separazione CP_1
ed anche alla domanda di assegnazione della casa coniugale, contestava le richieste economiche della moglie, affermando di versare in una condizione economica che nel corso degli ultimi anni si era progressivamente deteriorata, così come documentato dalle evidenze delle scoperture dei conti correnti allo stesso intestati e allegati alla comparsa di costituzione.
Rappresentava, inoltre, che la moglie aveva sottaciuto di essere titolare di una somma pari a circa
53.000 euro, tra titoli e somme sul conto corrente a lei stessa intestato (cfr. doc. allegata alla comparsa).
Per tali ragioni, contestava le eccessive richieste economiche della moglie, dichiarandosi disposto a versare un contributo mensile complessivo non superiore ad euro 600,00 (400 per i figli e 200 per la moglie). Domandava infine : - “Disporre la chiusura immediata del conto corrente n.
07465/0000/5202680, cointestato ai sigg.ri e ed intrattenuto Controparte_1 Parte_1
con la , che alla data del 30.01.2023 presenta una scopertura debitoria di €. Controparte_2
2 8.276,19, con obbligo di corresponsione della somma dovuta alla a carico Controparte_2
dei sigg.ri e nella misura del 50% ciascuno. Controparte_1 Parte_1
- Obbligare la sig.ra a restituire al sig. l'autovettura Toyota Parte_1 Controparte_1
Yaris targata BP 508 SL, di proprietà dell'odierno resistente.”
All'esito della udienza presidenziale del 17.2.2023 il Presidente, sentiti entrambi i coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori, disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare alla moglie l'importo di complessivi euro 700,00, di cui euro 500 per il mantenimento dei due figli ed euro 200 per la moglie.
Proseguita la causa dinanzi al Giudice istruttore e avendo il giudizio natura documentale, veniva poi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
In sede di memorie conclusive, la ricorrente insisteva nelle proprie richieste economiche, anche sotto il profilo del quantum. Il convenuto, invece, domandava che venissero confermate le statuizioni presidenziali, non essendo nelle possibilità di versare importi maggiori e domandando, comunque, che il mantenimento per i due figli venisse versato direttamente agli stessi.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3 Sulla assegnazione della casa coniugale
Osserva il Collegio che, come noto, la assegnazione della casa coniugale è sempre subordinata alla presenza di figli minorenni ovvero maggiorenni ma non ancora autosufficienti, al fine di preservare il contesto abitativo ove la prole è sempre vissuta.
Nel caso di specie, a ben vedere, non è in contestazione la circostanza che i due figli, per quanto maggiorenni, non sono economicamente autonomi, essendo entrambi studenti universitari a Catania
e, al contempo, neppure il convenuto si è mai opposto alla assegnazione della casa coniugale – seppur di sua proprietà -alla moglie, in quanto ivi ha sempre continuato a vivere e lì i figli abitualmente tornano.
Deve pertanto essere confermata la assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Sugli obblighi di mantenimento
Ritiene il Collegio di poter integralmente confermare quanto provvisoriamente disposto in sede presidenziale, sia per quanto attiene al mantenimento dei due figli, sia per quanto attiene al mantenimento della moglie, contributi da porre a carico del convenuto, il quale, peraltro, in sede di conclusioni ha egli stesso domandato la conferma di tali previsioni.
Non si può aderire alla domanda della ricorrente, la quale ha richiesto la maggior somma di euro
1.500 mensili, del tutto sproporzionata sia alle esigenze dei figli sia a quella della sig.ra . Pt_1
In particolare, per quanto attiene ai due figli, si rileva che l'importo mensile di euro 250,00 ciascuno deve ritenersi comunque congruo, tenuto anche conto del fatto che i due ragazzi frequentano l'Università di Catania e fanno frequentemente ritorno a Caltagirone, non essendo quindi gravati da spese particolari, comunque non documentate dalla ricorrente.
Non può invece accogliersi la domanda del convenuto, in merito alla corresponsione diretta di tale importo ai due figli, atteso che, come noto, tale previsione è subordinata alla domanda espressa da parte del figlio maggiorenne, legittimato ad intervenire in giudizio direttamente, circostanza non avvenuta nel caso di specie.
Entrambi i genitori devono inoltre intendersi tenuti a dividersi le spese di carattere straordinario per i figli, nella misura del 50% ciascuno.
Per quanto attiene al mantenimento della moglie, si deve rilevare che lo stesso convenuto non si è di per sé opposto a tale previsione, domandando tuttavia la conferma nel quantum dell'importo fissato in sede presidenziale, pari a euro 200 mensili.
4 Tale importo si ritiene in effetti del tutto congruo. Può riconoscersi il diritto della ricorrente a percepire un contributo al proprio mantenimento, essendo di per sé incontestato che la sig.ra
[...]
, pur provvista di un titolo di studio come ragioniera, si sia dedicata, durante il matrimonio, Pt_1
in via del tutto prevalente alle esigenze della famiglia e dei figli e non si è dunque mai impiegata in una professione lavorativa.
E' parimenti incontestato – lo stesso convenuto nei propri scritti ne ha dato atto – che il nucleo familiare aveva conosciuto un tenore di vita più che buono, grazie soprattutto ai proventi del lavoro del tenore di vita che la ricorrente, dunque, ha il diritto ad ottenere una seppur CP_1
tendenziale, conservazione, dovendosi comunque rilevare che, così come ampiamente documentato dal resistente, quest'ultimo nel corso degli anni ha conosciuto una drastica riduzione della propria capacità economica, presentando una capacità reddituale di circa euro 26.000 (cfr. CU del 2024) ed essendo comunque gravato da periodiche spese.
Non si può giustificare un contributo maggiore per il mantenimento della moglie, tenuto anche conto che quest'ultima gode della assegnazione della casa coniugale (di proprietà del convenuto) che di per sé costituisce sempre un incremento della potenzialità reddituale del coniuge assegnatario.
Inoltre la sig.ra , per sua stessa ammissione (cfr. verbale udienza presidenziale, ma come Pt_1
risulta anche dalla documentazione in atti), è titolare di somme superiori ad euro 60.000, prevalentemente in titoli e pertanto conserva una capacità propria economica comunque adeguata. Né ha documentato la sussistenza di spese maggiori o diverse da quelle già considerate al tempo della ordinanza presidenziale, che neppure veniva reclamata, non avendo poi depositato la documentazione reddituale aggiornata, pur richiesta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.
Deve pertanto confermarsi il mantenimento a favore della ricorrente, così come previsto in sede presidenziale.
Le ulteriori domande che il convenuto aveva domandato in sede di costituzione – di chiusura del conto e di restituzione della autovettura – peraltro non reiterate in sede di conclusioni, sono comunque inammissibili nel giudizio di separazione.
Le spese di lite
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della natura dello stesso, può disporsi la integrale compensazione delle spese tra le parti.
5
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. DISPONE l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, per le ragioni di cui in parte motiva;
3. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare alla ricorrente, entro Controparte_1
il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni,
l'importo complessivo di euro 500,00 (euro 250,00 ciascuno), importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare alla ricorrente, entro Controparte_1
il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, l'importo di euro
200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
5. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 9.6.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
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