Articolo 3 della Legge 23 marzo 1990, n. 61
Articolo 2
Versione
12 aprile 1990
Art. 3. 1. All'onere di L. 90.000.000 per ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 12 aprile 1990