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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10175/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Raimondo Cammalleri;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Marina Olla e Laura CP_1 P.IVA_1
Furcas;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza (indebito).
Conclusioni: come da verbale del 06/06/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 2 luglio 2024 ha chiesto che venga Parte_1
dichiarata l'inesistenza del diritto dell' di ripetere la somma di € 10.958,55 richiesta CP_1
con le raccomandate n. 61807454480-0 e n. 66481123181-4 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 23 maggio 2025 l' riconoscendo la CP_1
fondatezza della domanda avversaria, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della
1 materia del contendere con compensazione delle spese di lite, vista l'omessa presentazione, prima dell'azione giudiziale, di un ricorso amministrativo (cfr. memoria).
All'udienza del 6 giugno 2025 parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, ma ha chiesto la condanna di controparte al rimborso delle spese di lite in ossequio al principio della cd. soccombenza virtuale;
l da parte sua, ha insistito nella compensazione delle spese di lite (cfr. CP_1
verbale).
Ciò detto, la materia del contendere va senz'altro dichiarata cessata in ossequio alle convergenti richieste delle parti.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, invece, deve trovare applicazione la regola della cd. soccombenza virtuale, considerata la fondatezza del ricorso e l'insussistenza del dovere della ricorrente di presentare un prodromico gravame amministrativo.
Pertanto, il resistente va condannato al pagamento delle spese giudiziali liquidate come in dispositivo tenendo in considerazione sia il valore della causa, che, tuttavia, il contegno processuale del soccombente (il quale, infatti, ha immediatamente riconosciuto il proprio errore). Dette spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, visto che lo stesso ha dichiarato ai sensi dell'art. 93 c.p.c. di non aver percepito alcun compenso dalla propria assistita.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Raimondo Cammalleri, nella CP_1
qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di , delle spese di lite di Parte_1 quest'ultima, che liquida in € 1.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 06/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10175/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Raimondo Cammalleri;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Marina Olla e Laura CP_1 P.IVA_1
Furcas;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza (indebito).
Conclusioni: come da verbale del 06/06/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 2 luglio 2024 ha chiesto che venga Parte_1
dichiarata l'inesistenza del diritto dell' di ripetere la somma di € 10.958,55 richiesta CP_1
con le raccomandate n. 61807454480-0 e n. 66481123181-4 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 23 maggio 2025 l' riconoscendo la CP_1
fondatezza della domanda avversaria, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della
1 materia del contendere con compensazione delle spese di lite, vista l'omessa presentazione, prima dell'azione giudiziale, di un ricorso amministrativo (cfr. memoria).
All'udienza del 6 giugno 2025 parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, ma ha chiesto la condanna di controparte al rimborso delle spese di lite in ossequio al principio della cd. soccombenza virtuale;
l da parte sua, ha insistito nella compensazione delle spese di lite (cfr. CP_1
verbale).
Ciò detto, la materia del contendere va senz'altro dichiarata cessata in ossequio alle convergenti richieste delle parti.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, invece, deve trovare applicazione la regola della cd. soccombenza virtuale, considerata la fondatezza del ricorso e l'insussistenza del dovere della ricorrente di presentare un prodromico gravame amministrativo.
Pertanto, il resistente va condannato al pagamento delle spese giudiziali liquidate come in dispositivo tenendo in considerazione sia il valore della causa, che, tuttavia, il contegno processuale del soccombente (il quale, infatti, ha immediatamente riconosciuto il proprio errore). Dette spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, visto che lo stesso ha dichiarato ai sensi dell'art. 93 c.p.c. di non aver percepito alcun compenso dalla propria assistita.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Raimondo Cammalleri, nella CP_1
qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di , delle spese di lite di Parte_1 quest'ultima, che liquida in € 1.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 06/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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