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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2024, n. 9818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9818 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL AG, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/02/2023 della Corte d'appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LIDIA GIORGIO, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione del Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/02/2023, la Corte d'appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del 01/07/2021 del G.u.p. del Tribunale di Rovereto, emessa in esito a giudizio abbreviato, confermava la condanna di IA LI per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di ricettazione aggravata (dal cosiddetto nesso teleologico) di una carta bancomat proveniente dal delitto di furto (capo 1 dell'imputazione) e di indebito utilizzo della stessa carta bancomat per tentare di prelevare del denaro da uno sportello ATM (capo 2 dell'imputazione), rideterminando in due anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione ed C 941,00 di multa la pena irrogata al LI per gli stessi reati. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9818 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 12/01/2024 2. Avverso l'indicata sentenza del 22/02/2023 della Corte d'appello di Trento, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, IA LI, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio della motivazione («motivazione illogica/assente») con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo 1) dell'imputazione nella fattispecie di furto aggravato anziché in quella di ricettazione. Il ricorrente premette che, nel proprio atto di appello, aveva evidenziato la presenza di un elemento probatorio che sarebbe stato indicativo della commissione, da parte sua, del furto della carta bancomat, elemento costituito dal minimo lasso di tempo che risultava essere intercorso tra l'ora in cui la persona offesa del furto aveva parcheggiato l'autovettura al cui interno si trovava la borsa che conteneva la carta bancomat, cioè le ore 14:15, e l'ora in cui si verificò il tentativo di prelievo presso lo sportello ATM, cioè tra le ore 14.28 e le ore 14.29, lasso di tempo, di meno di 15 minuti - che, peraltro, costituivano anche il tempo minimo necessario per recarsi dal luogo del suddetto parcheggio al luogo dove si trovava lo sportello ATM - durante il quale non vi sarebbe stato modo di porre in essere alcuna azione, da parte dell'autore del furto, se non quella di recarsi direttamente allo sportello ATM e, in particolare, alcuna cessione della carta bancomat a un altro soggetto. Ciò premesso, il ricorrente afferma che la motivazione resa al riguardo dalla sentenza impugnata - secondo cui «[i]l poco tempo trascorso dalla sottrazione della carta al suo utilizzo, peraltro in un comune diverso da quello di consumazione del reato presupposto, non è sufficiente a individuare nello stesso LI l'autore del furto» - sarebbe «incomprensibile». Il ricorrente rappresenta a tale proposito che: a) il fatto che l'utilizzo della carta bancomat sia avvenuto in un comune diverso da quello del furto della stessa carta sarebbe irrilevante;
b) la Corte d'appello di Trento non avrebbe adeguatamente considerato le sopra indicate deduzioni che erano state prospettate nel proprio atto di appello;
c) la natura, nella specie, della res furtiva «quale bene di per sé volto all'immediata soddisfazione di una utilità economica», indurrebbe a ritenere che a servirsene sia stato proprio l'autore del furto;
d) sarebbe «del tutto fantasioso ipotizzare che altro soggetto sia venuto prima di lui in possesso della carta bancomat (senza il codice PIN) e abbia successivamente ceduto carta bancomat e portafogli all'odierno imputato»; e) la Corte d'appello di Trento non avrebbe adeguatamente considerato i seguenti elementi, i quali avrebbero orientato ad aderire alla richiesta difensiva di riqualificazione del fatto: e.1) «l'agente non euro [sic] grazie alla res furtiva»; e.2) «l'agente ha tentato un 2 prelievo di 250 euro dopo 15 minuti (forse anche meno) dalla sottrazione, non riuscendovi»; e.3) «l'agente non aveva la disponibilità del PIN (e non si vede quindi perché qualcuno avrebbe dovuto riceverla)»; e.4) «per raggiungere lo sportello bancomat era necessario l'uso di un veicolo»; e.5) «la vettura era collocata in un parcheggio privo di bancomat». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'«inosservanza/erronea applicazione dell'art. 69 e 99 c.p.» e la «motivazione illogica/assente» con riguardo al diniego, da parte della Corte d'appello di Trento, con riferimento al reato di ricettazione di cui al capo 1) dell'imputazione, della circostanza attenuante, ora prevista dal quarto comma dell'art. 648 cod. pen., del fatto di particolare tenuità. Nel lamentare che la Corte d'appello di Trento avrebbe ritenuto «che la carta bancomat con prelievo impossibile, perché non conosciuto il PIN non possa dar luogo a ricettazione di lieve entità» (così il ricorso), il ricorrente deduce che, nella specie, ricorrerebbero invece tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, per ritenere la sussistenza della suddetta circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, atteso che: a) non vi sarebbe prova della sua consapevolezza della provenienza delittuosa della carta bancomat, sicché il dolo sarebbe ravvisabile solo nella forma del dolo eventuale, cioè di «un dolo di [...] bassa intensità»; b) egli non aveva conseguito il profitto del reato, non avendo ottenuto alcun vantaggio economico dal possesso della carta bancomat, e la persona offesa non aveva subito alcun pregiudizio;
c) egli «si astiene dal commettere reati da diversi anni a riprova dell'evidente resipiscenza per la vita delittuosa del passato»; d) egli «proviene da un contesto familiare e sociale misero, segnato da estrema povertà ed emarginazione». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'«inosservanza/erronea applicazione dell'art. 69 e 99 c.p.» e la «motivazione illogica/assente» per avere la Corte d'appello di Trento ritenuto che il fatto di cui al capo 2) dell'imputazione integrasse il reato consumato, e non meramente tentato, di cui all'art. 493-ter cod. pen. Il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Trento, il fatto, a lui attribuito, di avere introdotto la carta bancomat nello sportello ATM senza tuttavia riuscire, non conoscendo il necessario codice PIN, a prelevare il denaro e a impossessarsene, integrerebbe un tentativo di indebito utilizzo della carta bancomat e non il reato consumato di utilizzazione della stessa carta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 3 Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, risponde di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della suddetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969-01; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, dep. 2014, Proietto, Rv. 258264-01). La stessa Corte di cassazione ha altresì affermato che, «all'elemento della contiguità temporale tra la sottrazione e l'utilizzazione delle cose sottratte, il giudice di merito, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, può contrapporre, ai fini della qualificazione giuridica del fatto come ricettazione (e non come furto), l'assenza di indicazioni sul punto da parte dell'imputato» (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01, in motivazione). La Corte d'appello di Trento ha negato che il LI si potesse ritenere responsabile del furto della carta bancomat (anziché della ricettazione di essa) in quanto ha reputato che, in assenza di indicazioni sul punto da parte dello stesso LI («egli non ha fornito alcuna indicazione al riguardo, neppure in senso generico»), il poco tempo trascorso tra la sottrazione della carta e il suo utilizzo da parte dell'imputato non fosse sufficiente a fare individuare nello stesso l'autore del furto. Tale decisione risulta in linea con i sopra richiamati principi affermati dalla Corte di cassazione e, in quanto espressiva di un apprezzamento, come si è detto, insindacabile in sede di legittimità, si sottrae alle censure del ricorrente. Né, comunque - in assenza, come si è detto, di alcuna indicazione da parte dell'imputato - gli elementi che sono stati allegati dal suo difensore, alcuni dei quali solo con il ricorso, appaiono univocamente indicativi della commissione del furto da parte del LI, atteso che: a) l'affermazione della Corte d'appello di Trento circa il fatto che l'utilizzazione della carta bancomat era avvenuta in un comune diverso da quello dove era stato perpetrato il furto costituisce, all'evidenza, un mero inciso («peraltro in un comune diverso [...]»), ininfluente ai fini della motivazione resa dalla stessa Corte d'appello; b) si è già detto di come la ritenuta insufficienza della contiguità temporale tra sottrazione e utilizzo della carta bancomat a fare individuare nell'utilizzatore l'autore del furto della stessa carta costituisca, in assenza di indicazioni da parte dell'imputato sul punto, una valutazione non sindacabile in sede di legittimità; c) né la natura della carta bancomat, né l'indisponibilità del PIN della stessa, né la necessità di un veicolo per raggiungere lo sportello ATM né, infine, il fatto che l'autovettura dalla quale era stata rubata la carta bancomat fosse «collocata in un parcheggio privo di bancomat» appaiono essere elementi logicamente univocamente indicativi della 4 commissione del furto della carta da parte da parte di chi, successivamente, la utilizzò per tentare di prelevare dallo sportello ATM. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata della particolare tenuità del fatto attualmente prevista dal quarto comma dell'art. 648 cod. pen., non ci si può riferire esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché, fra gli elementi da prendere in considerazione, vanno compresi tutti quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., inclusa, quindi, la capacità a delinquere dell'agente (per tutte, tra le moltissime: Sez. 6, n. 7554 del 02/02/2011, Marfé, Rv. 249226). Peraltro, nel quadro di tale giurisprudenza, la Corte di cassazione ha altresì precisato - esprimendo un orientamento parimenti consolidato - che, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, si deve sempre escludere la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine;
soltanto se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, si può procedere alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante de qua, la quale va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (per tutte, tra le moltissime: Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118-01; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286- 01; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214-01). In altre parole, la particolare esiguità del valore del bene ricettato è un requisito necessario, ancorché non sufficiente, per il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen. (Sez. 2, n. 28689 del 2010, cit.). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Trento ha anzitutto escluso che il valore del bene carta bancomat si potesse considerare di lieve consistenza economica, in considerazione del valore strumentale di detto bene (che, evidentemente, si sovrappone al valore economico intrinseco di esso), in quanto utilizzabile, da chi ne è in possesso, per molteplici prelievi e atti di acquisto. Tale affermazione della Corte d'appello di Trento risulta del tutto in linea con l'orientamento della Corte di cassazione, da questa espresso, con riguardo a strumenti quali le carte di credito e le carte bancomat, con riferimento sia alla circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (Sez. 4, n. 24648 del 03/03/2015, Bortoletto, Rv. 263724-01; Sez. 2, n. 4320 del 10/10/1995, dep. 5 1996, Di Mauro, Rv. 204759-01) sia alla circostanza attenuante della ricettazione del fatto di particolare tenuità (Sez. 2, n. 3731 del 22/05/1990, Fundarò, Rv. 186765-01). La stessa Corte d'appello ha altresì motivato che: a) al di là del suo oggetto materiale (la carta bancomat), il fatto nel suo complesso non si potesse ritenere «di particolare tenuità» e che, perciò, esso non fosse reso tale dalla circostanza che l'imputato non era riuscito a effettuare dei prelievi;
b) dalla verifica degli ulteriori parametri desumibili dall'art. 133 cod. pen., emergevano elementi negativi sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere del LI, il quale, come risultava dal certificato del casellario giudiziale, anche dopo il 30/10/2018, data di commissione dei due reati sub iudice, aveva commesso due furti per i quali aveva riportato condanna;
c) il richiamo, operato nell'atto di appello, al contesto familiare e sociale dell'imputato come connotato da povertà ed emarginazione si appalesava come del tutto generico. Tale complessiva motivazione dell'esclusione, nella specie, della circostanza attenuante della ricettazione del fatto di particolare tenuità appare in linea con i sopra richiamati principi affermati al riguardo dalla Corte di cassazione e risulta priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste, sicché essa si sottrae alle censure del ricorrente, inclusa, si deve ritenere, quella cha fa leva sull'asserito dolo eventuale dello stesso, atteso che, poiché beni quali una carta bancomat mostrano in modo evidente il legittimo possesso esclusivamente in capo al loro titolare, la ricezione di un tale bene appare dimostrativa della consapevolezza della provenienza non legittima di esso. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. A tale proposito, il Collegio condivide e intende, perciò ribadire, l'orientamento della Corte di cassazione, espresso, anche di recente, da Sez. 2, n. 40936 del 07/09/2023, Aldebeshi, non massimata, secondo cui «l'indebita utilizzazione, a fini di profitto, di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, integra il delitto di cui trattasi, indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine (cfr. Sez. 5, n. 5692 del 11/12/2018, dep. 2019, S., Rv. 275109, relativa a fattispecie nella quale l'imputato aveva introdotto la carta di credito di provenienza illecita nello sportello bancomat, senza digitare il PIN di cui non era a conoscenza;
Sez. 5, n. 17923 del 12/01/2018, Pasquale, Rv. 273033, secondo cui il reato si consuma anche nell'ipotesi in cui l'utilizzazione di un bancomat, di provenienza furtiva, da parte di chi non è in possesso del codice PIN, sia effettuata mediante la digitazione casuale di sequenze numeriche presso uno sportello di prelievo automatico di denaro, senza ottenere alcun prelievo di denaro;
Sez. 2, n. 7019 del 17/10/2013, dep. 2014, Balestra, Rv. 259004, relativa 6 a una fattispecie nella quale gli acquisti non erano stati portati a compimento, in quanto l'utilizzo della carta di credito per i relativi pagamenti si concludeva con la dicitura "carta non abilitata"; Sez. 2, n. 45901 del 15/11/2012, Tracogna, Rv. 254358, relativa a fattispecie nella quale la carta di credito di provenienza furtiva, era già stata in precedenza bloccata, e gli acquisti non erano stati pertanto portati a compimento;
Sez. 5, n. 16572 del 20/04/2006, Sabau, Rv. 234460, relativa a fattispecie nella quale l'imputato aveva introdotto la carta di credito di provenienza illecita nello sportello bancomat, senza digitare il codice segreto)». Nel caso in esame, la procedura di prelevamento era stata pacificamente avviata dall'imputato, il quale, come risultava dal messaggio che aveva ricevuto la persona offesa (pag. 2 della sentenza di primo grado), aveva introdotto la carta di credito di provenienza illecita nello sportello bancomat (pur senza digitare il PIN di cui non era a conoscenza), con la conseguente consumazione del reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. 4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/01/2024.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LIDIA GIORGIO, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione del Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/02/2023, la Corte d'appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del 01/07/2021 del G.u.p. del Tribunale di Rovereto, emessa in esito a giudizio abbreviato, confermava la condanna di IA LI per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di ricettazione aggravata (dal cosiddetto nesso teleologico) di una carta bancomat proveniente dal delitto di furto (capo 1 dell'imputazione) e di indebito utilizzo della stessa carta bancomat per tentare di prelevare del denaro da uno sportello ATM (capo 2 dell'imputazione), rideterminando in due anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione ed C 941,00 di multa la pena irrogata al LI per gli stessi reati. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9818 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 12/01/2024 2. Avverso l'indicata sentenza del 22/02/2023 della Corte d'appello di Trento, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, IA LI, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio della motivazione («motivazione illogica/assente») con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo 1) dell'imputazione nella fattispecie di furto aggravato anziché in quella di ricettazione. Il ricorrente premette che, nel proprio atto di appello, aveva evidenziato la presenza di un elemento probatorio che sarebbe stato indicativo della commissione, da parte sua, del furto della carta bancomat, elemento costituito dal minimo lasso di tempo che risultava essere intercorso tra l'ora in cui la persona offesa del furto aveva parcheggiato l'autovettura al cui interno si trovava la borsa che conteneva la carta bancomat, cioè le ore 14:15, e l'ora in cui si verificò il tentativo di prelievo presso lo sportello ATM, cioè tra le ore 14.28 e le ore 14.29, lasso di tempo, di meno di 15 minuti - che, peraltro, costituivano anche il tempo minimo necessario per recarsi dal luogo del suddetto parcheggio al luogo dove si trovava lo sportello ATM - durante il quale non vi sarebbe stato modo di porre in essere alcuna azione, da parte dell'autore del furto, se non quella di recarsi direttamente allo sportello ATM e, in particolare, alcuna cessione della carta bancomat a un altro soggetto. Ciò premesso, il ricorrente afferma che la motivazione resa al riguardo dalla sentenza impugnata - secondo cui «[i]l poco tempo trascorso dalla sottrazione della carta al suo utilizzo, peraltro in un comune diverso da quello di consumazione del reato presupposto, non è sufficiente a individuare nello stesso LI l'autore del furto» - sarebbe «incomprensibile». Il ricorrente rappresenta a tale proposito che: a) il fatto che l'utilizzo della carta bancomat sia avvenuto in un comune diverso da quello del furto della stessa carta sarebbe irrilevante;
b) la Corte d'appello di Trento non avrebbe adeguatamente considerato le sopra indicate deduzioni che erano state prospettate nel proprio atto di appello;
c) la natura, nella specie, della res furtiva «quale bene di per sé volto all'immediata soddisfazione di una utilità economica», indurrebbe a ritenere che a servirsene sia stato proprio l'autore del furto;
d) sarebbe «del tutto fantasioso ipotizzare che altro soggetto sia venuto prima di lui in possesso della carta bancomat (senza il codice PIN) e abbia successivamente ceduto carta bancomat e portafogli all'odierno imputato»; e) la Corte d'appello di Trento non avrebbe adeguatamente considerato i seguenti elementi, i quali avrebbero orientato ad aderire alla richiesta difensiva di riqualificazione del fatto: e.1) «l'agente non euro [sic] grazie alla res furtiva»; e.2) «l'agente ha tentato un 2 prelievo di 250 euro dopo 15 minuti (forse anche meno) dalla sottrazione, non riuscendovi»; e.3) «l'agente non aveva la disponibilità del PIN (e non si vede quindi perché qualcuno avrebbe dovuto riceverla)»; e.4) «per raggiungere lo sportello bancomat era necessario l'uso di un veicolo»; e.5) «la vettura era collocata in un parcheggio privo di bancomat». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'«inosservanza/erronea applicazione dell'art. 69 e 99 c.p.» e la «motivazione illogica/assente» con riguardo al diniego, da parte della Corte d'appello di Trento, con riferimento al reato di ricettazione di cui al capo 1) dell'imputazione, della circostanza attenuante, ora prevista dal quarto comma dell'art. 648 cod. pen., del fatto di particolare tenuità. Nel lamentare che la Corte d'appello di Trento avrebbe ritenuto «che la carta bancomat con prelievo impossibile, perché non conosciuto il PIN non possa dar luogo a ricettazione di lieve entità» (così il ricorso), il ricorrente deduce che, nella specie, ricorrerebbero invece tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, per ritenere la sussistenza della suddetta circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, atteso che: a) non vi sarebbe prova della sua consapevolezza della provenienza delittuosa della carta bancomat, sicché il dolo sarebbe ravvisabile solo nella forma del dolo eventuale, cioè di «un dolo di [...] bassa intensità»; b) egli non aveva conseguito il profitto del reato, non avendo ottenuto alcun vantaggio economico dal possesso della carta bancomat, e la persona offesa non aveva subito alcun pregiudizio;
c) egli «si astiene dal commettere reati da diversi anni a riprova dell'evidente resipiscenza per la vita delittuosa del passato»; d) egli «proviene da un contesto familiare e sociale misero, segnato da estrema povertà ed emarginazione». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'«inosservanza/erronea applicazione dell'art. 69 e 99 c.p.» e la «motivazione illogica/assente» per avere la Corte d'appello di Trento ritenuto che il fatto di cui al capo 2) dell'imputazione integrasse il reato consumato, e non meramente tentato, di cui all'art. 493-ter cod. pen. Il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Trento, il fatto, a lui attribuito, di avere introdotto la carta bancomat nello sportello ATM senza tuttavia riuscire, non conoscendo il necessario codice PIN, a prelevare il denaro e a impossessarsene, integrerebbe un tentativo di indebito utilizzo della carta bancomat e non il reato consumato di utilizzazione della stessa carta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 3 Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, risponde di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della suddetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969-01; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, dep. 2014, Proietto, Rv. 258264-01). La stessa Corte di cassazione ha altresì affermato che, «all'elemento della contiguità temporale tra la sottrazione e l'utilizzazione delle cose sottratte, il giudice di merito, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, può contrapporre, ai fini della qualificazione giuridica del fatto come ricettazione (e non come furto), l'assenza di indicazioni sul punto da parte dell'imputato» (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01, in motivazione). La Corte d'appello di Trento ha negato che il LI si potesse ritenere responsabile del furto della carta bancomat (anziché della ricettazione di essa) in quanto ha reputato che, in assenza di indicazioni sul punto da parte dello stesso LI («egli non ha fornito alcuna indicazione al riguardo, neppure in senso generico»), il poco tempo trascorso tra la sottrazione della carta e il suo utilizzo da parte dell'imputato non fosse sufficiente a fare individuare nello stesso l'autore del furto. Tale decisione risulta in linea con i sopra richiamati principi affermati dalla Corte di cassazione e, in quanto espressiva di un apprezzamento, come si è detto, insindacabile in sede di legittimità, si sottrae alle censure del ricorrente. Né, comunque - in assenza, come si è detto, di alcuna indicazione da parte dell'imputato - gli elementi che sono stati allegati dal suo difensore, alcuni dei quali solo con il ricorso, appaiono univocamente indicativi della commissione del furto da parte del LI, atteso che: a) l'affermazione della Corte d'appello di Trento circa il fatto che l'utilizzazione della carta bancomat era avvenuta in un comune diverso da quello dove era stato perpetrato il furto costituisce, all'evidenza, un mero inciso («peraltro in un comune diverso [...]»), ininfluente ai fini della motivazione resa dalla stessa Corte d'appello; b) si è già detto di come la ritenuta insufficienza della contiguità temporale tra sottrazione e utilizzo della carta bancomat a fare individuare nell'utilizzatore l'autore del furto della stessa carta costituisca, in assenza di indicazioni da parte dell'imputato sul punto, una valutazione non sindacabile in sede di legittimità; c) né la natura della carta bancomat, né l'indisponibilità del PIN della stessa, né la necessità di un veicolo per raggiungere lo sportello ATM né, infine, il fatto che l'autovettura dalla quale era stata rubata la carta bancomat fosse «collocata in un parcheggio privo di bancomat» appaiono essere elementi logicamente univocamente indicativi della 4 commissione del furto della carta da parte da parte di chi, successivamente, la utilizzò per tentare di prelevare dallo sportello ATM. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata della particolare tenuità del fatto attualmente prevista dal quarto comma dell'art. 648 cod. pen., non ci si può riferire esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché, fra gli elementi da prendere in considerazione, vanno compresi tutti quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., inclusa, quindi, la capacità a delinquere dell'agente (per tutte, tra le moltissime: Sez. 6, n. 7554 del 02/02/2011, Marfé, Rv. 249226). Peraltro, nel quadro di tale giurisprudenza, la Corte di cassazione ha altresì precisato - esprimendo un orientamento parimenti consolidato - che, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, si deve sempre escludere la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine;
soltanto se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, si può procedere alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante de qua, la quale va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (per tutte, tra le moltissime: Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118-01; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286- 01; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214-01). In altre parole, la particolare esiguità del valore del bene ricettato è un requisito necessario, ancorché non sufficiente, per il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen. (Sez. 2, n. 28689 del 2010, cit.). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Trento ha anzitutto escluso che il valore del bene carta bancomat si potesse considerare di lieve consistenza economica, in considerazione del valore strumentale di detto bene (che, evidentemente, si sovrappone al valore economico intrinseco di esso), in quanto utilizzabile, da chi ne è in possesso, per molteplici prelievi e atti di acquisto. Tale affermazione della Corte d'appello di Trento risulta del tutto in linea con l'orientamento della Corte di cassazione, da questa espresso, con riguardo a strumenti quali le carte di credito e le carte bancomat, con riferimento sia alla circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (Sez. 4, n. 24648 del 03/03/2015, Bortoletto, Rv. 263724-01; Sez. 2, n. 4320 del 10/10/1995, dep. 5 1996, Di Mauro, Rv. 204759-01) sia alla circostanza attenuante della ricettazione del fatto di particolare tenuità (Sez. 2, n. 3731 del 22/05/1990, Fundarò, Rv. 186765-01). La stessa Corte d'appello ha altresì motivato che: a) al di là del suo oggetto materiale (la carta bancomat), il fatto nel suo complesso non si potesse ritenere «di particolare tenuità» e che, perciò, esso non fosse reso tale dalla circostanza che l'imputato non era riuscito a effettuare dei prelievi;
b) dalla verifica degli ulteriori parametri desumibili dall'art. 133 cod. pen., emergevano elementi negativi sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere del LI, il quale, come risultava dal certificato del casellario giudiziale, anche dopo il 30/10/2018, data di commissione dei due reati sub iudice, aveva commesso due furti per i quali aveva riportato condanna;
c) il richiamo, operato nell'atto di appello, al contesto familiare e sociale dell'imputato come connotato da povertà ed emarginazione si appalesava come del tutto generico. Tale complessiva motivazione dell'esclusione, nella specie, della circostanza attenuante della ricettazione del fatto di particolare tenuità appare in linea con i sopra richiamati principi affermati al riguardo dalla Corte di cassazione e risulta priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste, sicché essa si sottrae alle censure del ricorrente, inclusa, si deve ritenere, quella cha fa leva sull'asserito dolo eventuale dello stesso, atteso che, poiché beni quali una carta bancomat mostrano in modo evidente il legittimo possesso esclusivamente in capo al loro titolare, la ricezione di un tale bene appare dimostrativa della consapevolezza della provenienza non legittima di esso. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. A tale proposito, il Collegio condivide e intende, perciò ribadire, l'orientamento della Corte di cassazione, espresso, anche di recente, da Sez. 2, n. 40936 del 07/09/2023, Aldebeshi, non massimata, secondo cui «l'indebita utilizzazione, a fini di profitto, di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, integra il delitto di cui trattasi, indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine (cfr. Sez. 5, n. 5692 del 11/12/2018, dep. 2019, S., Rv. 275109, relativa a fattispecie nella quale l'imputato aveva introdotto la carta di credito di provenienza illecita nello sportello bancomat, senza digitare il PIN di cui non era a conoscenza;
Sez. 5, n. 17923 del 12/01/2018, Pasquale, Rv. 273033, secondo cui il reato si consuma anche nell'ipotesi in cui l'utilizzazione di un bancomat, di provenienza furtiva, da parte di chi non è in possesso del codice PIN, sia effettuata mediante la digitazione casuale di sequenze numeriche presso uno sportello di prelievo automatico di denaro, senza ottenere alcun prelievo di denaro;
Sez. 2, n. 7019 del 17/10/2013, dep. 2014, Balestra, Rv. 259004, relativa 6 a una fattispecie nella quale gli acquisti non erano stati portati a compimento, in quanto l'utilizzo della carta di credito per i relativi pagamenti si concludeva con la dicitura "carta non abilitata"; Sez. 2, n. 45901 del 15/11/2012, Tracogna, Rv. 254358, relativa a fattispecie nella quale la carta di credito di provenienza furtiva, era già stata in precedenza bloccata, e gli acquisti non erano stati pertanto portati a compimento;
Sez. 5, n. 16572 del 20/04/2006, Sabau, Rv. 234460, relativa a fattispecie nella quale l'imputato aveva introdotto la carta di credito di provenienza illecita nello sportello bancomat, senza digitare il codice segreto)». Nel caso in esame, la procedura di prelevamento era stata pacificamente avviata dall'imputato, il quale, come risultava dal messaggio che aveva ricevuto la persona offesa (pag. 2 della sentenza di primo grado), aveva introdotto la carta di credito di provenienza illecita nello sportello bancomat (pur senza digitare il PIN di cui non era a conoscenza), con la conseguente consumazione del reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. 4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/01/2024.