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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/05/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 898/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice monocratico Dott.ssa Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 898/2020 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Pierpaolo Viteritti;
Attore
Contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Mimmo Manfredi;
CP_1
Convenuto
OGGETTO: Azione di simulazione
CONCLUSIONI: Come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione del 11.4.2020, la Curatela Fallimentare del “ Parte_1 conveniva in giudizio la premesso che: a) con contratto dell'1.8.2012, registrato CP_1 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Castrovillari il 6.8.15 al n.1195 Serie 3T, la società concedeva in locazione ad uso commerciale alla società Parte_1 CP_1
l'immobile individuato in Catasto al fgl. n.36, p.lla n.119 sub 14, cat. C/1, classe 4, mq.252, rendita catastale € 1.418,60, piano S1; al fgl. n.36, p.lla n.119 sub 2, cat. C/1, classe 5, mq.
347, rendita catastale € 2.275,97, piano T;
al fgl. n.36, p.lla 119 sub 1, cat. C/1, classe 3, mq.
246, rendita catastale € 1.194,25, piano T, ubicato in Castrovillari in Viale del Lavoro n.40; b) per tale contratto, le parti concordavano la durata della locazione di sei anni, con decorrenza dal 01.08.12 sino al 31.07.18 salvo rinnovo, nel caso di specie, verificatosi considerata l'assenza di recesso sia da parte della società locatrice che di quella conduttrice;
c) il canone di locazione veniva fissato in contratto in € 500,00 (cinquecento/00) mensili, oltre iva (per un totale di € 610,00); d) all'interno dell'immobile concesso in locazione, la società CP_1
Cont esercitava l'attività di supermercato a marchio tanto, in dipendenza di atto di cessione di ramo d'azienda autenticato dal Notaio Dott. di Castrovillari in data 01/08/2012 Persona_1
(Rep. n.9918 e Racc. n.4186) che vedeva la “ quale cedente e la società Parte_1 [...]
quale cessionaria;
e) la società veniva dichiarata fallita dal Tribunale di CP_1 Parte_1
Castrovillari con sentenza n.20/2018, emessa il 03/10/2018 e depositata il 10/10/2018, con nomina quale Curatore Fallimentare dell'Avv. Luigi Rago disposta nella predetta sentenza dichiarativa di fallimento.
Deduceva la Curatela fallimentare la propria legittimazione a far valere ogni diritto derivante dal predetto contratto di locazione, compreso, tra gli altri, quello di far accertare che il canone di locazione in realtà convenuto tra le parti è di gran lunga superiore a quello di € 500,00 mensili, oltre iva, figurante in contratto.
In particolare, sosteneva che:
1. la morosità dei canoni di locazione è stata comunicata il
04.12.2018 dai legali di ex amministratore della in concordato, Persona_2 Parte_1 dalla quale si evinceva che l'ultimo pagamento effettuato dalla società conduttrice in data
30.05.17 è stato di € 1.000,00, a mezzo bonifico sul c/c 000000118157 BCC intestato alla società ed a saldo della fattura n. 254 del 28/03/2013 e che rimanevano Parte_1 impagate, ad oggi, quaranta mensilità per un importo totale di € 22.000,00, il cui pagamento è stato sollecitato alla conduttrice.
2. la quantificazione della morosità così indicata ( confermata dalla società “ con successiva PEC del 20/12/2018 in cui si proponeva un piano di CP_1 rientro dalla morosità quantificata, appunto, in € 22.000,00), non risultava essere chiara quanto al numero di mensilità da aprile 2013 a dicembre 2018 e quanto alla causale del bonifico effettuato ove si fa riferimento al pagamento in acconto e non a saldo della fattura n.254 del
28/02/2013 e non del 28.03.2013; 3. la fattura n. 254 del 28/02/2013 emessa dalla “ Pt_1
in favore di “ , a fronte di un imponibile pari ad € 11.750,00, riportava la
[...] CP_1 seguente descrizione della causale: “fitto locali Viale Del Lavoro Castrovillari mese da agosto
2012 a giugno 2014” .
Sosteneva la Curatela Fallimentare che, se si considera che l'imponibile di € 11.750,00, diviso per le 23 mensilità di cui alla descrizione (cioè da agosto 2012 a giugno 2014), porta al risultato di € 510,87 mensili (a cui aggiungere poi l'IVA) si comprende subito che gli importi non corrispondevano a quanto risultante dal contratto di locazione dove è indicato un canone mensile inferiore di € 500,00 + Iva. 4. Inoltre, dalla verifica sul punto dalle scritture contabili e dalla visione dell'originale della fattura n.254 del 28/02/2013 emessa nei confronti di “
[...]
, il Curatore Fallimentare riscontrava che l'importo dell'imponibile € 11.750,00, così come CP_1
la data di emissione ed il numero della fattura coincidevano, ciò che cambiava in maniera eclatante era la descrizione della causale, in cui è riportata testualmente la seguente dicitura: “
Fitto locali Viale del Lavoro Castrovillari mese da agosto a dicembre 2012”, pari ad € 2.350,00 mensili per n.5 mensilità (da agosto a dicembre 2012), per un totale, appunto, di € 11.750,00 di Co imponibile e che detta fattura, risultava pagata con l'emissione di n.15 Ri. inoltre dal registro delle fatture emesse è pure presente in originale la fattura n.294 del 22/03/2013, emessa sempre nei confronti di “ , con descrizione “Fitto locali Viale del Lavoro Castrovillari I CP_1
Trimestre”, sempre per l'importo di € 2.350,00 mensili per tre mensilità, con un imponibile totale Co in fattura pari ad € 7.050,00, pagati con l'emissione di nr. 9 Ri. ed infine la fattura in originale n.682 del 29/07/2013, sempre nei confronti di “ , con descrizione “Fitto locali Viale del CP_1
Lavoro Castrovillari II Trimestre 2013”, sempre per l'importo di € 2.350,00 mensili per tre mensilità, con un imponibile totale in fattura pari ad € 7.050,00, quest'ultima non pagata se non per l'importo di € 838,60 in data 02/05/2014 tramite “buoni pasto”.
Sosteneva, pertanto, che indipendentemente dagli eventuali profili di illiceità derivanti da quanto rappresentato, risultava chiaro come ci si trovava di fronte ad un classico caso di simulazione relativa del contratto di locazione, ciò con specifico riferimento all'ammontare del canone mensile effettivamente concordato tra le parti, che non poteva certo corrispondere ad € 500,00 mensili, come riportato nel contratto di locazione, bensì ad € 2.350,00 mensili, come risultante inequivocabilmente dalle fatture sopra specificate, presenti in originale presso la sede legale della società fallita.
Deduceva, altresì, che la società conduttrice “ , per come risulta dalla relativa visura, CP_1
ha la propria sede legale in Cosenza alla via Santa Teresa n. 9 (cioè presso un locale di proprietà della società locatrice fallita ); I soci della appartengono tutti alla famiglia CP_1
per come emerge dalla relativa visura camerale storica e due di loro, Pt_1 Pt_2
(amministratrice della e , aventi lo stesso domicilio
[...] CP_1 CP_4
(Castrovillari, Via degli Ulivi, 33/A), per come emerge da detta visura.
Cont Sosteneva, infine, che la esercita l'attività di supermercato a marchio all'interno CP_1
del predetto immobile di via Del Lavoro n.40 di Castrovillari a seguito di atto di cessione di rami d'azienda autenticato dal Notaio dott. in data 01/08/2012 (Rep. 9918, Racc. 4186) Persona_1
- cioè meno di tre mesi prima del deposito da parte della “ del ricorso per Parte_1
concordato preventivo ex artt.161 e 186 bis L. Fall., poi risolto con conseguente dichiarazione di fallimento – che vede la “ quale cedente e la società “ quale Parte_1 CP_1
cessionaria. Nella stessa data del 01.08.12 la concedeva in locazione alla Parte_1 CP_1
suddetti locali di Via Del Lavoro n.40 di Castrovillari.
[...]
Alla luce dei suddetti elementi, sosteneva che appariva oltremodo evidente come le parti del suddetto contratto di locazione – legate tra di loro da rapporti di lavoro e parentela e, dunque, in un clima di rapporti essenzialmente simulato e fittizio - avevano solo creato un'apparenza
(indicazione in contratto di un canone inferiore a quello effettivo) tesa a spogliare i falliti del proprio patrimonio con ingiusta lesione dei diritti della massa fallimentare, considerato che detto contratto di locazione (e coevo atto di cessione di rami d'azienda) risaliva a meno di tre mesi prima del deposito da parte di di ricorso per concordato preventivo ex artt.161 e Parte_1
186 bis L. Fall., poi risolto con conseguente dichiarazione di fallimento.
Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:”1) accertare e dichiarare la simulazione relativa del summenzionato contratto dell'1.8.2012, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Castrovillari il 6.8.15 al n.1195 Serie 3T (col quale la società ha concesso in locazione ad uso commerciale alla convenuta società Parte_1 CP_1
l'immobile sopra descritto ed individuato in Catasto al fgl. n.36, p.lla n.119 sub 14, cat. C/1, classe 4, mq.252, rendita catastale € 1.418,60, piano S1; al fgl. n.36, p.lla n.119 sub 2, cat. C/1, classe 5, mq. 347, rendita catastale € 2.275,97, piano T;
al fgl. n.36, p.lla 119 sub 1, cat. C/1, classe 3, mq. 246, rendita catastale € 1.194,25, piano T, ubicato in Castrovillari in Viale del
Lavoro n.40) limitatamente alla parte in cui indica un canone mensile di € 500,00 + iva anziché quello effettivo di € 2.350,00 mensili + iva e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il canone effettivo del suddetto contratto di locazione per tutte le motivazioni in premessa esposte, da intendersi ripetute, è pari ad € 2.350,00 mensili + iva e non ad € 500,00 mensili + iva;
2) per
l'effetto, condannare la società convenuta in persona del suo l.r.p.t. CP_1 Pt_2
, al pagamento in favore della istante della somma di € 224.138,40 (comprensiva
[...] Pt_3
d'iva come per legge e con le aliquote iva tempo per tempo vigenti), pari alla differenza tra la somma complessivamente accreditata di € 263.435,00 (iva compresa) – sulla scorta del canone effettivo di € 2.350,00 + iva mensili per il periodo dal 1.8.2012 (data di stipula e decorrenza del contratto) al 31.03.2020 (ultima mensilità interamente maturata) - e quella complessivamente versata ad oggi di € 39.296,60 (iva compresa), oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di scadenza dei singoli canoni di locazione sino al soddisfo nonchè dei canoni maturandi dal 01.04.2020 sino al soddisfo nella predetta misura di € 2.350,00 mensili + iva (sempre oltre rivalutazione ed interessi dal dì di scadenza dei singoli canoni sino al soddisfo); 3) in via gradata, salvo gravame, accertare tramite espletanda istruttoria e/o secondo criterio di equità e giustizia ovvero ancora secondo diverso criterio di liquidazione l'effettivo canone di locazione mensile dovuto (oltre iva), in misura comunque superiore a quella indicata in contratto di € 500,00 mensili + iva, condannando la convenuta in persona del l.r.p.t. CP_1
, al pagamento in favore della C.F. istante di detto canone (per come sarà Parte_2 accertato) per l'importo complessivo risultante nel periodo 1.8.12/31.3.20, detratta la somma complessivamente versata ad oggi di € 39.296,60 (iva compresa), oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di scadenza dei singoli canoni di locazione sino al soddisfo nonchè dei canoni maturandi dal 01.04.2020 sino al soddisfo nella predetta misura accertanda in corso di causa + iva (sempre oltre rivalutazione ed interessi dal dì di scadenza dei singoli canoni sino al soddisfo); 4) in via estremamente subordinata, senza acquiescenza e con salvezza di gravame, per la denegata ipotesi di rigetto di tutte le domande che precedono, condannare la società convenuta in persona del suo l.r.p.t. Paduano , al pagamento in favore della CP_1 Pt_2
C.F. istante della somma di € 21.280,00 (comprensiva d'iva al 22%), pari alla differenza tra il totale complessivo dovuto (comprensivo d'iva) di € 35.990,00 (considerando il canone indicato in contratto di € 500,00 mensili + iva e la quantificazione della morosità effettuata da CP_1 con la suddetta PEC del 20/12/2018) e quella complessivamente versata di € 14.710,00, iva compresa, dal 1.1.19 ad oggi, oltre interessi dalla scadenza dei singoli canoni al soddisfo soddisfo nonchè dei canoni maturandi dal 01.04.2020 sino al soddisfo nella predetta misura di
€ 500,00 mensili + iva (sempre oltre interessi dal dì di scadenza dei singoli canoni sino al soddisfo).”
Si costituiva in giudizio, la la quale contestava l'avversa domanda perché CP_1
inammissibile e pertanto chiedeva il rigetto. Sosteneva la mancanza di prova contabile del credito azionato e che lo stesso rappresenta una somma assunta ex se secondo la stima Parte_ eseguita dalla curatela fallimentare e basata sulla mera quotazione priva di valenza giuridica ed attendibilità quale prova del reale valore locativo dell'immobile, senza tenere conto dello stato dell'immobile. Contestava le fatture emesse con dicitura diversa ai bonifici eseguiti, sostenendo di avere pagato i canoni di locazione per come contrattualmente stabiliti sino a dicembre 2020, mese per mese come da bonifici in allegato e con la dicitura riportata.
Sosteneva di aver riconosciuto un arretrato di euro 22.000,00 oggi non più tale perché nelle more del giudizio ha versato come da allegati bonifici la somma di € 6500,00, pertanto i canoni arretrati sono pari ad €15.500,00 e non quanto afferma la curatela.
Eccepiva, altresì, l' improcedibilità della domanda per mancanza del tentativo obbligatorio di mediazione prevista dall'art. 5, co. 1 e 4, D.Lgs. n. 28 del 2010 nonché la nullità dell'atto introduttivo del giudizio redatto in ritenuta violazione del disposto dell'art. 163, 3 c. nn. 3 e 4
c.p.c. in quanto la curatela fallimentare, si afferma creditrice di una data somma supposta, ma non esistente nei bilanci e mastrini e non esistente in alcun documento contabile.
In ultima analisi, eccepiva la prescrizione del credito in quanto gran parte delle mensilità di locazione soggette a termine, siano prescritte per decorso del termine di esigibilità quinquennale del dovuto alla data di scadenza delle singole mensilità sino alla data di notifica della citazione e solo subordinatamente sino alla pec della curatela. Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” rigettare la domanda di parte ricorrente siccome infondata nel fatto e nel diritto per tutti i motivi rappresentati nella presente comparsa di costituzione e risposta, di cui si chiede l'integrale accoglimento, con condanna della Curatela alla rifusione delle spese e competenze di lite da distrarsi, in favore dello scrivente procuratore antistatario. Accogliersi gli ulteriori motivi di eccezione e segnatamente la eccezione di prescrizione quinquennale delle somme richieste dalle singole scadenze al primo atto interruttivo. Eccezione improcedibilità per mancata mediazione.”
Con ordinanza del 7.11.2022, , il G.I. ritenuta l'opportunità di disporre l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010 come modificato dal d.l. 69/13 conv.
l. 98/13, assegnava alle parti termine di 15 gg. per la proposizione della domanda di mediazione con rinvio della causa all'udienza del 3.2.2023 per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 17.02.2025 tenutasi in modalità cartolare, il G.I. tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive conclusionali.
1. Nel merito.
Giova ricordare, in premessa, che la simulazione del contratto ricorre qualora il negozio non sia voluto dalle parti: elemento indispensabile è dunque l'esistenza di un accordo simulatorio, esterno al contratto simulato, con il quale le parti si accordino nel senso della efficacia tra le stesse di altro negozio (c.d. simulazione relativa) ovvero nel senso di non volere l'efficacia di alcun contratto (c.d. simulazione assoluta); tale accordo si può consacrare o meno in una controdichiarazione, redatta generalmente per iscritto.
Nel caso in disamina, la parte attrice ha dedotto che il contratto di locazione del 01.08.2012 intercorso tra la e la la cui esistenza è incontestata- avrebbero simulato il Parte_1 CP_1
canone di locazione, indicato dalle parti nel contratto in euro 500,00 oltre iva. (cfr. contratto di locazione in atti).
Si tratterebbe, dunque, di un'ipotesi di simulazione relativa che, come sopra accennato, si rinviene nel caso in cui le parti, a fronte del contratto apparente da esse concluso, in realtà si intendono vincolate, nel caso in esame alla medesima tipologia contrattuale, ma ad altre condizioni contrattuali in relazione al canone di locazione mensile di euro € 2.350,00 mensili + iva (c.d. contratto “dissimulato”).
Ai sensi degli artt. 1417 e 2697 c.c. l'onere di provare la simulazione incombe su chi l'allega. Come noto, il regime della prova si differenzia a seconda che la simulazione sia fatta valere dai terzi o tra le parti del contratto: queste ultime, avendo la possibilità e l'onere di munirsi delle controdichiarazioni, incontrano gli stessi limiti della prova testimoniale (artt. 2722 e 2724 c.c.); se, invece, la domanda di simulazione è proposta da creditori o da terzi -come nel caso in disamina- che, in quanto estranei al contratto, non possono fornire la prova scritta, non esistono preclusioni di sorta alla prova per testi e/o per presunzioni (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent.,
24/04/2008, n. 10743).
La dimostrazione della esistenza di un accordo simulatorio può dunque essere fornita dall'attore, che sia terzo rispetto ai rapporti tra le parti, anche in via presuntiva, purché tuttavia le stesse presunzioni abbiano le caratteristiche di cui all'art. 2729 c.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. II, n.
17628 del 10/08/2007).
Ciò premesso, la domanda volta a far valere la simulazione ex artt. 1414 e ss. c.c. del contratto sopra menzionato è infondata e non può trovare accoglimento non avendo la parte attrice fornito la relativa prova.
Innanzitutto, è opportuno fin da subito chiarire che il curatore fallimentare che agisce per la simulazione di un contratto stipulato dal soggetto poi fallito è considerato terzo ai fini dell'art. 1417 c.c., non soggiacendo ai limiti di prova previsti per le parti del contratto asseritamente simulato e potendo provare la sua pretesa anche per mezzo di presunzioni (cfr. Cass. civ., sez.
I, 17 novembre 2000, n. 14895)
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la prova della simulazione può essere tratta anche da presunzioni, ma queste devono essere gravi, precise e concordanti, di talché nessun dubbio deve permanere sul carattere fittizio dell'atto impugnato” (Cass. civ., sez. II, 28 ottobre 2002, n. 15160).
Tuttavia, nel caso di specie, sulla base della documentazione agli atti, non pare che un simile quadro presuntivo possa ritenersi sussistente.
Infatti, in primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, il dettato normativo di cui agli artt. 2709 e 2710 cc, secondo i quali i libri e le scritture contabili delle imprese, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra gli imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, non può trovare applicazione nei confronti del curatore fallimentare il quale agisce non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui. Si osserva, ancora che l'estratto delle scritture contabili versate in atti, comunque, risulta essere privo di attestazione notarile della regolare vidimazione e della tenuta della contabilità, in conformità alle norme di legge.
Invero, le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze (mancanti nel caso di specie), una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio. (cfr. Cass. Civ. 9968/16).
Quanto alla congruità del prezzo della locazione, va evidenziato che dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, neppure emerge che l'importo indicato dall'istante sia congruo, avendo il CTU piuttosto considerato congruo l'importo di € 1.233,14, più vicino a quello indicato dalle parti nel contratto che dall'istante
Né può ritenersi sufficiente, a dar prova dell'asserita simulazione il solo rapporto di parentela sussistente tra le parti contraenti, in assenza di ulteriori elementi che confermino l'esistenza di un accordo simulatorio.
Deve, altresì, darsi atto che nel corso del presente giudizio parte convenuta ha dichiarato (note di udienza cartolare 01.02.2023) di avere eseguito il pagamento a saldo della somma dovuta in relazione ai canoni di locazione come da contratto di locazione registrato.
Detta somma corrisposta a saldo dei canoni di locazione, come da ricevute di bonifici bancari in allegato, non contestati da parti attrice, deve, altresì, ritenersi quale implicita rinunzia della parte convenuta in relazione alla eccezione di prescrizione avanzata.
Deve quindi ritenersi l'infondatezza della domanda attorea in quanto dal complessivo esame delle risultanze probatorie in atti, non appaiono sussistenti elementi sufficienti per poter affermare che il contratto di locazione stipulato tra le parti sia stato il frutto di una simulazione relativa.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla presente decisione.
2.Sulle spese di lite. Appare equo, data la particolarità della vicenda, trattandosi di questioni interpretative dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite e porre a carico di parte attrice le spese di
CTU.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 898/20 RG, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Rigetta le domande di parte attrice
2. Compensa le spese di lite, ponendo a carico di parte attrice le spese di CTU
3. Castrovillari, 22.05.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta Dott.ssa Teresa Talarico Pt_5