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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10723 / 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Valentina Boroni Presidente dott. Pierluigi Perrotti Giudice dott. Federico Salmeri Giudice rel. est. ha pronunciato nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, CF/PI: , con gli avv.ti Santilli Parte_1 C.F._1
Stefania e Corace Giacinto
-attrice- contro
, CF/PI: , e PA C.F._2
, CF/PI: , con gli avv.ti Zavattarelli Daniela e Parte_2 C.F._3
Massabò Paola
D'AN IA FA, CF/PI: con l'avv. Grosso Clelio C.F._4
-convenuti-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Nel merito:
Voglia il Giudice dichiarare provvisoriamente esecutive le statuizioni circa le somme da rimettere in collazione da parte di e IO D'AR rispettivamente per PA euro 58.859,68 e 38.734,27.
1 Voglia il Giudice accertare e dichiarare che la massa ereditaria (relictum + donatum – spese) è di euro
172.794,91 e pertanto stabilire le rispettive quote di legittima e di disponibile e posto che la massa ereditaria è derivante da una riunione fittizia per le quote da rimettere in collazione da parte di CP_1
(€ 58.859,68) e IO AB D'AR (€ 38.734,27), per l'effetto operare le relative
[...] compensazioni e stabilire le somme nette dovute all'attrice, considerando che la somma oggi effettivamente disponibile ammonta ad € 78.690,00. Inoltre accertare e dichiarare che l'attrice ha sostenuto spese in corso di causa e documentate pari ad euro 17.655,67 e di ulteriori euro 2.527,00 per spese condominiali anticipate, e per l'effetto condannare i coeredi alla corresponsione pro quota all'attrice ed in particolare: € 4.487,25, PA D'AR AB IO € 4.487,25 e € 6.730,88 Parte_2
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre al 15% oltre Iva e cpa.
*
Per e PA Parte_2
- accertare e dichiarare che la massa ereditaria è di euro 171.648,95 e, conseguentemente, stabilire le rispettive quote di legittima e di disponibile, statuendo le somme spettanti alle IGg.re CP_1
e una volta effettuate le compensazioni relative alle quote da rimettere in
[...] Parte_2 collazione;
- accertare e dichiarare che e hanno sostenuto le spese PA Parte_2 documentate, allegate all'istanza del 24 ottobre 2023, da compensare con l'eventuale maggior dovuto alla IG.ra . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri di legge.
*
Per IA FA D'AN in via principale
- respingere ogni avversaria domanda avanzata nei suoi confronti;
- accertare e dichiarare che la IG.ra ha incassato somme e PA prelevato valori dal patrimonio dei genitori per complessivi Euro 192.995,42 o per la diversa somma, maggiore o minore, accertanda in corso di causa;
- dichiarare che la IG.ra deve conferire in collazione, o PA comunque restituire, alle masse ereditarie sia della madre sia del padre NA Persona_2
la somma sopra specificata di Euro 192.995,42 ovvero la diversa somma, maggiore o minore,
[...] accertanda in corso di causa;
- accertare e dichiarare che il patrimonio complessivo dei coniugi era di Euro 343.061,68= CP_1
e che l'asse ereditario della madre IG.ra era di Euro 171.530,84 e quello del padre NA
, dopo la morte della moglie, era di Euro 228.707,79= ovvero i diversi importi, Persona_2 maggiori o minori, accertandi in corso di causa;
- accertare e dichiarare l'annullamento del testamento di poiché lo stesso al Persona_2 momento della redazione era incapace di testare ai sensi dell'art. 592 591 comma 2 n° 3 cod. civ.;
- accertare e dichiarare l'annullamento del testamento di per difetto di forma ex Persona_2 art. 606 comma 2 cod. civ. in quanto mancate di data quantomeno nella seconda sua parte;
- ordinare, quindi, lo scioglimento della comunione ereditaria fra i fratelli PA
e IO sulla base delle quote come in narrativa specificate, attribuendo a ciascun erede la quota Pt_1 spettante sui relativi beni, ovvero, qualora tali beni non risultassero comodamente divisibili, disporne
2 l'assegnazione all'erede interessato con obbligo per lo stesso di liquidazione a favore degli altri della corrispondente quota in danaro nella misura determinanda in corso di causa, ovvero in mancanza di interesse all'assegnazione, disporne la vendita all'asta e la ripartizione del ricavo fra gli eredi stessi; in via subordinata
- nella denegata ipotesi di mancato annullamento del testamento, ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria fra i fratelli e la IG.ra sulla base delle quote CP_1 Parte_2 come in narrativa specificate, attribuendo a ciascun erede la quota spettante sui relativi beni, ovvero, qualora tali beni non risultassero comodamente divisibili, disporne l'assegnazione all'erede interessato con obbligo per lo stesso di liquidazione a favore degli altri della corrispondente quota in danaro nella misura che risulterà determinata in corso di causa, ovvero in mancanza di interesse all'assegnazione, disporne la vendita all'asta e la ripartizione del ricavo fra gli eredi stessi;
In ogni caso,
- con il favore delle spese ed onorari di causa, oltre al 15% per spese generali, CPA 4% ed IVA.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
In data 26 giugno 2014 è deceduto , il quale -con testamento olografo del 9 ottobre Persona_2
2012- ha lasciato alla nipote la quota disponibile ed ai figli la quota legittima, Parte_2 dando atto di avere corrisposto in vita al figlio IO le somme di 125 milioni di Lire per l'acquisto di una casa e di 20 milioni e 18 milioni di Lire per l'apertura di un negozio.
L'odierna controversia è stata instaurata dalla figlia del de cuius nei confronti della CP_1 CP_1 LL , della figlia di quest'ultima e del fratello IO PA Parte_2
D'AR.
La causa è stata decisa con sentenza non definitiva n. 6519/2020 (non impugnata) con particolare riferimento alle domande delle parti tutte volte (in diversa misura) alla determinazione della quota di legittima e della quota disponibile, per poi chiedere congiuntamente lo scioglimento della comunione ereditaria. La sentenza non definitiva ha altresì delibato in merito alla domanda di IO di annullamento del testamento.
La predetta sentenza ha così accertato:
- prelievi indebiti da parte di pari ad € 59.939,58, da restituire alla massa ereditaria nella CP_1 minor misura di € 58.859,68.
- Un compendio immobiliare relitto (di titolarità del de cuius per 6/9) così formato e stimato dal CTU:
(i) appartamento in Sanremo località Bussana del valore di € 117.000,00; (ii) box in Milano, via
3 BO, n. 111 del valore di € 26.000,00; (iii) locale deposito alla medesima via in Milano del valore di € 10.000,00.
Il patrimonio immobiliare relitto dal de cuius, pari a 6/9, ha dunque un valore di € 102.000,00.
- Un saldo di due conti correnti pari rispettivamente ad € 4,82 ed € 61,44.
- Debiti per € 4.635,00.
- Una donazione a favore di IO di € 38.734,27.
Sicché, in applicazione dell'art. 556 c.c. la sentenza non definitiva ha accertato una massa ereditaria di €
196.105,11, da cui sono state quantificate (erroneamente -quanto alla quota disponibile- per errore di calcolo):
- la quota disponibile di 1/3 (in favore di pari ad € 31.269,00 (anziché alla quota Parte_2 corretta di € 65.368,37);
- la quota legittima di 2/9 spettante ai tre fratelli, pari ad € 43.579,00 ciascuno.
Nella sentenza si dà altresì atto che nessuna parte ha chiesto la riduzione della donazione, per la quale ed si sono limitate a chiedere la collazione al sol fine di ottenerne il conferimento CP_1 CP_1 Pt_2
alla massa.
La decisione ha altresì quantificato la somma che deve restituire alla massa: € 59.939,58 (pari CP_1 ai prelievi indebiti) - € 1.079,90 (pari ad un credito di vantato nei confronti della massa) = € CP_1
58.859,68.
In conclusione, dunque, nel dispositivo della sentenza il Tribunale:
- ha rigettato la domanda di IO D'AR di annullamento del testamento;
- ha dichiarato inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ex NA
(madre di e IO); CP_1 CP_1
- ha accertato che la quota di legittima ammonta ad € 43.579,00 per ciascuno dei tre fratelli e che la quota disponibile (in favore di è pari ad € 31.269,00 (trattasi di errore materiale di Parte_2 calcolo, ammontando invece ad € 65.368,37);
- ha condannato a conferire alla massa ereditaria la somma di € 58.859,68; PA
- ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria;
- ha rimesso la causa sul ruolo per disporre la vendita del compendio immobiliare, in assenza di domande di assegnazione;
- ha rimesso la regolamentazione delle spese di lite e di CTU alla decisione definitiva.
4 Nel dispositivo, invece, il Tribunale ha omesso di condannare IO a conferire alla massa ereditaria la somma di € 38.734,27. Al riguardo, come si vedrà, all'udienza del 22 novembre 2023 tutte le parti hanno riconosciuto tale omissione come errore materiale della sentenza.
Rimessa la causa sul ruolo, il Tribunale ha nominato un delegato alla vendita per alienare il compendio immobiliare.
Realizzata la vendita, il delegato ha predisposto il seguente progetto di distribuzione:
- € 17.824,80 in favore di;
PA
- € 17.824,80 in favore di;
CP_1 CP_1
- € 26.568,16 in favore di Parte_2
- € 17.486,66 in favore di IO D'AR.
In occasione dell'udienza fissata per l'esame del progetto di distribuzione le parti non hanno sollevato alcun rilievo riguardo alle quote dei singoli condividenti.
Tuttavia, ed hanno insistito per il riconoscimento di numerose voci di spese CP_1 CP_1 Pt_2
sostenute, contestate da IO, chiedendo al Tribunale di valutarle nella sentenza definitiva.
Sempre nell'ambito della predetta udienza, tutte le parti hanno dato atto “che la sentenza non definitiva del presente giudizio contiene un errore materiale nel dispositivo nella parte in cui non ha previsto la condanna di IO D'AR a conferire alla massa ereditaria la somma di € 38.734,27”.
Di talché, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), rimettendo la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex. art. 190 c.p.c.
Depositate le memorie conclusionali, la causa viene decisa nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sulla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza non definitiva n. 6519/2020.
Già nella prima udienza successiva alla sentenza non definitiva l'avv. Corace (per e l'avv. CP_1
Zavattarelli (per ed hanno rilevato che, per errore nel dispositivo, non è stata inserita CP_1 Pt_2 la pronuncia di condanna di IO D'AR a conferire alla massa ereditaria la somma di €
38.734,27.
5 La difesa di IO D'AR nulla ha verbalizzato al riguardo, pur riconoscendo l'errore materiale in occasione dell'udienza del 22 novembre 20231.
Sebbene le parti non abbiano chiesto la correzione dell'errore materiale, può comunque affermarsi che i plurimi rilievi dell'esistenza dell'errore siano rivolti alla sua correzione.
Conseguentemente, va disposta la correzione e, per l'effetto, non solo deve rimettere in CP_1 collazione la somma di € 58.859,68, bensì anche IO deve rimettere in collazione la somma di €
38.734,27.
Pertanto, come infra precisato, anche le quote ex art. 537, secondo comma, c.c. vanno riquantificate, tenuto conto altresì dell'intervenuta vendita del compendio immobiliare ad un prezzo inferiore a quello di stima e delle spese accertate nell'interesse dei condividenti.
*
3. Sul progetto di distribuzione a seguito della vendita del compendio immobiliare.
Originariamente, i 6/9 del compendio immobiliare sono stati stimati dal CTU in € 102.000,00.
Ciononostante, il ricavo della vendita è stato realizzato nella minor misura di € 78.690,00, da cui muovono i conteggi del progetto di distribuzione, non contestati dalle parti.
Gli importi quantificati nel progetto di distribuzione del 13 novembre 2023 possono confermarsi come segue:
- € 17.824,80 in favore di;
PA
- € 17.824,80 in favore di;
PA
- € 26.568,16 in favore di Parte_2
- € 17.486,66 in favore di IO D'AR.
*
4. Sulle spese sostenute dall'attrice.
assume di avere sostenuto spese per € 17.655,67, come da nota deposita l'11 PA settembre 2023, aggiungendo l'ulteriore importo di € 2.527,00 per spese condominiali anticipate.
Si esaminano qui di seguito le voci ivi elencate. Si osserva preliminarmente che il Tribunale ha assegnato i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. il 10 ottobre 2018 e pertanto il termine per la produzione documentale con la memoria n. 2 scadeva il 9 dicembre 2018.
Ne consegue che tutta la documentazione sorta precedentemente e non prodotta entro tale termine non può essere presa in considerazione per la quantificazione delle spese pretese da parte attrice.
Si esaminano dunque singolarmente le voci di spesa elencate da : PA
- spese per la fase della mediazione ante causam: € 73,00 ed € 811,30.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che: “L'articolo 13 d.lgs. 28/2010 stabilisce, al secondo comma, che qualora il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta il giudice, se ricorrono "gravi ed eccezionali ragioni", può comunque escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore per l'indennità corrisposta al mediatore, dovendo indicare esplicitamente nella motivazione le ragioni di tale provvedimento. Principio che non può non essere esteso, considerata l'obbligatorietà della fase di mediazione, alle spese che la parte deve sostenere per fruire dell'assistenza di un proprio difensore in tale fase” (cfr. Cass. ordinanza n. 12712/2019, pag. 6 parte motiva).
Tale precedente, che pare riconoscere il diritto alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'assistenza di un proprio difensore nella fase di mediazione obbligatoria, va tuttavia applicato congiuntamente al seguente principio giurisprudenziale: “Le spese sostenute per
l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie” (cfr. Cass. ord. 24481/2020).
Recentemente, la Suprema Corte ha altresì stabilito che: “non è corretta l'affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande (v. da ultimo Cass, sez.
7 III, 14/11/2020, n. 24481, che espressamente richiama Cass., Sez. Un., 10/07/2017, n. 16990)” (cfr.
Cass. sentenza n. 15265/2023, pagg. 4 e 5 parte motiva).
Ebbene, nella specie, le spese di mediazione richieste da parte attrice non possono essere riconosciute, in quanto allegate solo con la nota dell'11 settembre 2023 e dunque ben oltre la scadenza delle preclusioni processuali, così introducendo tardivamente “nel giudizio di merito temi nuovi d'indagine non ultimo quello della valutazione se, in relazione all'esito della lite, la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento (Cass. n. 997 del 2010)” (cfr. Cass. S.U. sentenza n. 16990/2017, pag. 12 parte motiva).
- Contributo unificato (€ 518,00) e marca (€ 27,00), per € 545,00, si provvede come da dispositivo in sede di regolamentazione delle spese di lite, in quanto la causa non ha avuto ad oggetto la sola domanda di divisione.
- Le spese relative alla trascrizione della citazione (€ 1.337,00), alla visura ipotecaria (€ 22,00), alla concessione edilizia presso il Comune di Milano (€ 1,80), per la concessione edilizia in Sanremo (€
230,58), per la variazione catastale del balcone in Sanremo (€ 818,60), per il certificato di residenza del de cuius (€ 16,52), per la fattura del Notaio per la successione di Per_3 [...]
(€ 2.800,00), per le sanzioni da ritardo successione (€ 50,42) non possono essere Persona_2
riconosciute in quanto sostenute prima della scadenza delle preclusioni istruttorie e, ciononostante, la documentazione è stata prodotta solo successivamente (cfr. docc. nn.
3-9 della nota attorea dell'11 settembre 2023).
- Spese condominiali sostenute il 15/04/19 per il € 1.638,27: vanno riconosciute Controparte_2 in quanto nell'interesse dei condividenti (cfr. Cass. sentenza n. 22903/013).
- Spese per CTU ing. vanno poste a carico della massa, in quanto sostenute nell'interesse dei Per_4 condividenti. Le somme indicate dall'attrice sono di € 780,00 ed € 404,03 = € 1.184,03.
- Spese per consulenza di parte geom. (€ 107,00): non dovuta in quanto non nominato Persona_5
CTP e dunque la spesa non è giustificata.
- Spesa per CTP geom. per consulenza tecnica (€ 558,27): non vanno riconosciute, in Persona_6
quanto non è una spesa sostenuta nell'interesse dei condividenti, tenuto conto che -per esempio- le osservazioni sollevate dal CTP alla bozza di CTU non sono state accolte (cfr. pagg 14 e ss CTU).
- Acconto per il delegato alla vendita avv. Pradella (€ 625,00): si legge nel progetto di distribuzione:
“Importo versato a titolo di fondo spese per la vendita come disposto dal Tribunale e che si
8 restituisce per il residuo”. Le somme indicate nel progetto di distribuzione non sono state contestate e dunque tale somma non va riconosciuta, in quanto già restituita e ricompresa nei conteggi non contestati del progetto di distribuzione.
- Spese per la trascrizione della accettazione tacita di eredità (fattura n. 2048/22: € 1.353,72; fattura n. 2857/22: € 1.018,22; fattura n. 3698/22: € 956,00; fattura n. 3815/22: € 957,22; fattura n. 5361/22:
€ 1.103,62, per complessivi € 4.285,77).
L'attrice dà atto di avere ricevuto il rimborso da parte delle convenute della somma di € 1.185,97 (di cui alle fatture nn. 2048/22 e 2857/22).
Pertanto, residua l'importo di € 4.285,77 - € 1.185,97 = € 3.099,80, da porsi a carico della massa ereditaria, in quanto spesa sostenuta nell'interesse dei condividenti.
- Spese per tassa di registro della sentenza non definitiva (€ 444,75): segue la soccombenza come da dispositivo e dunque non può essere oggetto di rimborso in questa sede, posto che la causa non si limita alla mera divisione ereditaria.
- Spese legali per la messa in mora proveniente dall'avv. Ravenna per il pagamento delle spese condominiali del box di via BO (€ 299,00): non è dovuta in quanto nella messa in mora sub doc. n. 22 non è indicata la predetta spesa ed in quanto il pagamento non è fatturato.
- Spese di chiusura c/corrente NC Intesa MU (€ 378,94): il rimborso è dovuto in quanto nell'interesse dei condividenti.
- Spese condominiali per il box di via BO (€ 325,41): il rimborso è dovuto in quanto nell'interesse dei condividenti.
- Spese condominiali per l'immobile di Bussana. Dall'esame dei documenti prodotti con la memoria n. 1 sub nn. 27a-i emerge che i pagamenti sono stati effettuati a mezzo assegni emessi dal marito di
( , ad eccezione delle seguenti somme effettivamente versate PA Persona_7 dall'attrice: € 263,00 (doc. n. 27f), € 344,00 (doc. n. 27h) ed € 275,00 (doc. n. 27i). Trattasi di quietanze rilasciate dall'amministratore di per complessivi € Parte_3
882,00, il cui rimborso può essere riconosciuto in quanto spesa sostenuta dall'attrice nell'interesse dei condividenti.
In conclusione, la spesa sostenuta dalla attrice nell'interesse dei condividenti è di € 7.129,51.
*
9 5. Sulle spese sostenute da e PA Parte_2
e assumono di avere sostenuto spese per € 11.488,38, come da PA Parte_2
nota del 24 ottobre 2023.
Si esaminano qui di seguito le voci ivi elencate.
Come già esposto per , il termine della memoria n. 2 ex art. 183 sesto comma c.p.c. PA
scadeva il 9 dicembre 2018.
Conseguentemente, le spese concernenti la successione ex Notaio del 31.1.2018, rimborsate Per_3 da per € 859,44 e da per € 1.002,69 non posson essere riconosciute per non avere Pt_2 CP_1
precisato in che data i pagamenti sono stati effettuati e se entro le preclusioni processuali.
Si esaminano dunque singolarmente le ulteriori voci di spesa elencate da e PA [...]
Parte_2
- spese per accettazione tacita dell'eredità rimborsate da e ES per € 1.185,97 ed € Pt_2
956,61.
Per la somma di € 1.185,97, parte attrice ha riconosciuto di avere ricevuto il rimborso (cfr. pag. 2 comparsa conclusionale di replica).
Pertanto, tale somma, nemmeno contestata da IO, va posta a carico della massa, in quanto sostenuta nell'interesse dei condividenti.
Per la somma di € 956,61 non è stata allegata la prova del pagamento ed oltretutto parte attrice ha testualmente escluso di averne ricevuto il rimborso.
- Spese per l'adesione alla mediazione per € 811,30. Non possono essere riconosciute in quanto non prodotte entro i termini istruttori. Si riportano gli argomenti già svolti per in PA
merito alla liquidazione delle spese di mediazione.
- Spese per la procedura di vendita, € 1.250,00; si legge nel progetto di distribuzione: “Importo versato
a titolo di fondo spese per la vendita come disposto dal Tribunale e che si restituisce per il residuo”.
Le somme indicate nel progetto di distribuzione non sono state contestate e dunque tale somma non va riconosciuta, in quanto già restituita e ricompresa nei conteggi non contestati del progetto di distribuzione.
- Spesa per fondo spese e saldo CTU, per € 260,00, € 373,66 ed € 373,66: trattasi di spese sostenute nell'interesse dei condividenti e dunque vanno rimborsate, per complessivi € 1.007,32.
10 - Spese condominiali sostenute da e per il box BO, per € 551,82: vanno Pt_2 CP_1 riconosciute in quanto sostenute nell'interesse della massa da dividere.
- Pagamento a per € 1.009,23: non va riconosciuto in quanto spesa estranea al presente Parte_4
contenzioso.
- Spesa per chiusura del conto corrente del padre per € 652,00: va riconosciuta Persona_2 in quanto sostenuta nell'interesse della mass da dividere.
- Spesa per la tassa di registro di € 2.202,00: segue la soccombenza come da dispositivo e dunque non può essere oggetto di rimborso in questa sede, posto che la causa non si limita alla mera divisione ereditaria.
In conclusione, la spesa sostenuta dalle due convenute nell'interesse dei condividenti è di € 3.397,11 (€
1.698,55 ciascuna).
*
6. Sulla riquantificazione della massa ereditaria.
A seguito della vendita del compendio immobiliare per la minor somma di quanto originariamente stimato dal CTU, va riquantificata la massa ereditaria da dividere a seguito di collazione e tenuto conto delle spese sostenute da , e nell'interesse PA PA Parte_2 dei condividenti. Al riguardo, trova applicazione, l'art. 724, secondo comma, c.c.: “Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione”.
Va altresì precisato che la divisione va effettuata tenuto conto del valore immobiliare al momento della divisione;
valore che, nella specie, va ravvisato nel ricavato della vendita.
Sicché, aritmeticamente, la massa va così ricalcolata:
- prelievi indebiti da parte di pari ad € 59.939,58; somma da restituire alla massa ereditaria CP_1 indicata in sentenza: € 58.859,68;
- compendio immobiliare relitto, il cui ricavo da distribuire a seguito della vendita è di € 78.690,00;
- saldo di due conti correnti pari rispettivamente di € 4,82 ed € 61,44;
- debiti per € 4.635,00;
- debiti per € 7.129,51 (spese di ed € 3.397,11 (spese di ES ed AN); CP_1
- donazione a favore di IO di € 38.734,27, da restituire alla massa ereditaria.
Si ottiene così l'importo di € 161.188,59.
11 Per l'effetto, le quote ex art. 537, secondo comma, c.c. vanno quantificato come segue:
- la quota disponibile di 1/3 (in favore di è pari ad € 53.729,53; Parte_2
- la quota legittima di 2/9 spettante a ciascun fratello è di € 35.819,69. deve comunque rimettere in collazione la somma di € 58.859,68 e IO deve rimettere in CP_1
collazione la somma di € 38.734,27.
*
7. Sulla riquantificazione della distribuzione ex vendita del compendio immobiliare.
Ad e IO nulla può essere riconosciuto a seguito della vendita del compendio immobiliare, CP_1
in quanto gli attuali debiti (somme da rimettere in collazione) sono superiori alle proprie quote ricavate dalla vendita immobiliare.
Invero, il delegato alla vendita aveva indicato le seguenti somme:
- € 17.824,80 in favore di;
PA
- € 17.824,80 in favore di (la quale tuttavia deve rimettere alla massa PA ereditaria la maggior somma di € 58.859,68);
- € 26.568,16 in favore di Parte_2
- € 17.486,66 in favore di IO D'AR (il quale tuttavia deve rimettere alla massa ereditaria la maggior somma di € 38.734,27).
Pertanto, le quote ex vendita di e IO vanno accreditate a ed CP_1 CP_1 Pt_2
Trattasi della complessiva somma di € 17.824,80 + € 17.486,66 = € 35.311,46, da distribuirsi tra CP_1
ed CP_3
In applicazione dell'art. 537, secondo comma, c.c. la somma da ridistribuire di € 35.311,46 va così calcolata:
- 1/3 in favore di = € 11.770,49; Pt_2
- 2/9 in favore di = € 7.846,99. CP_1
Residua dunque la somma di € 35.311,36 - € 11.770,49 - € 7.846,99 = € 15.693,88.
A sua volta detta somma va distribuita tra e in applicazione dell'art. 537, secondo comma, Pt_2 CP_1
c.c., così ottenendo: - 1/3 in favore di = € 5.231,29; Pt_2
- 2/9 in favore di = € 3.487,53. CP_1
Residua dunque la somma di € 35.311,36 - € 11.770,49 - € 7.846,99 - € 5.231,29 - € 3.487,53 = €
6.975,06.
A sua volta detta somma va distribuita tra e in applicazione dell'art. 537, secondo comma, Pt_2 CP_1
c.c., così ottenendo:
- 1/3 in favore di = € 2.325,02; Pt_2
- 2/9 in favore di = € 1.550,01. CP_1
Residua dunque la somma di € 35.311,36 - € 11.770,49 - € 7.846,99 - € 5.231,29 - € 3.487,53 - € 2.325,02
- € 1.550,01 = € 3.100,03.
A sua volta detta somma va distribuita tra e in applicazione dell'art. 537, secondo comma, Pt_2 CP_1
c.c., così ottenendo:
- 1/3 in favore di = € 1.033,34; Pt_2
- 2/9 in favore di = € 688,90. CP_1
Residua dunque la somma di € 35.311,36 - € 11.770,49 - € 7.846,99 - € 5.231,29 - € 3.487,53 - € 2.325,02
- € 1.550,01 - € 1.033,34 - € 688,90 = € 1.377,79.
A sua volta detta somma va distribuita tra e in applicazione dell'art. 537, secondo comma, Pt_2 CP_1
c.c., così ottenendo:
- 1/3 in favore di = € 459,26; Pt_2
- 2/9 in favore di = € 306,18. CP_1
Residua dunque la somma di € 35.311,36 - € 11.770,49 - € 7.846,99 - € 5.231,29 - € 3.487,53 - € 2.325,02
- € 1.550,01 - € 1.033,34 - € 688,90 - € 459,26 - € 306,18 = € 612,35.
A sua volta detta somma va distribuita tra e in applicazione dell'art. 537, secondo comma, Pt_2 CP_1
c.c., così ottenendo:
- 1/3 in favore di = € 204,12; Pt_2
- 2/9 in favore di = € 136,08. CP_1
Residua dunque la somma di € 35.311,36 - € 11.770,49 - € 7.846,99 - € 5.231,29 - € 3.487,53 - € 2.325,02
- € 1.550,01 - € 1.033,34 - € 688,90 - € 459,26 - € 306,18 - € 204,12 - € 136,08 = € 272,15.
A sua volta detta somma va distribuita tra e in applicazione dell'art. 537, secondo comma, Pt_2 CP_1
c.c., così ottenendo:
13 - 1/3 in favore di = € 90,72; Pt_2
- 2/9 in favore di = € 60,48. CP_1
Residua dunque la somma di € 35.311,36 - € 11.770,49 - € 7.846,99 - € 5.231,29 - € 3.487,53 - € 2.325,02
- € 1.550,01 - € 1.033,34 - € 688,90 - € 459,26 - € 306,18 - € 204,12 - € 136,08 - € 90,72 - € 60,48 = €
120,95.
A sua volta detta somma va distribuita tra e in applicazione dell'art. 537, secondo comma, Pt_2 CP_1
c.c., così ottenendo:
- 1/3 in favore di = € 40,32; Pt_2
- 2/9 in favore di = € 26,88. CP_1
Residua dunque la somma di € 35.311,36 - € 11.770,49 - € 7.846,99 - € 5.231,29 - € 3.487,53 - € 2.325,02
- € 1.550,01 - € 1.033,34 - € 688,90 - € 459,26 - € 306,18 - € 204,12 - € 136,08 - € 90,72 - € 60,48 - €
40,32 - € 26,88 = € 53,75.
A sua volta detta somma va distribuita tra e in applicazione dell'art. 537, secondo comma, Pt_2 CP_1
c.c., così ottenendo:
- 1/3 in favore di = € 17,92; Pt_2
- 2/9 in favore di = € 11,94. CP_1
Residua dunque la somma di € 35.311,36 - € 11.770,49 - € 7.846,99 - € 5.231,29 - € 3.487,53 - € 2.325,02
- € 1.550,01 - € 1.033,34 - € 688,90 - € 459,26 - € 306,18 - € 204,12 - € 136,08 - € 90,72 - € 60,48 - €
40,32 - € 26,88 - € 17,92 - € 11,94 = € 23,89.
A sua volta detta somma va distribuita tra e in applicazione dell'art. 537, secondo comma, Pt_2 CP_1
c.c., così ottenendo:
- 1/3 in favore di = € 7,96; Pt_2
- 2/9 in favore di = € 5,31. CP_1
Residua dunque la somma di € 35.311,36 - € 11.770,49 - € 7.846,99 - € 5.231,29 - € 3.487,53 - € 2.325,02
- € 1.550,01 - € 1.033,34 - € 688,90 - € 459,26 - € 306,18 - € 204,12 - € 136,08 - € 90,72 - € 60,48 - €
40,32 - € 26,88 - € 17,92 - € 11,94 - € 7,96 - € 5,31 = € 10,62.
A sua volta detta somma va distribuita tra e in applicazione dell'art. 537, secondo comma, Pt_2 CP_1
c.c., così ottenendo:
- 1/3 in favore di = € 3,54; Pt_2
- 2/9 in favore di = € 2,36. CP_1
14 Residua dunque la somma di € 35.311,36 - € 11.770,49 - € 7.846,99 - € 5.231,29 - € 3.487,53 - € 2.325,02
- € 1.550,01 - € 1.033,34 - € 688,90 - € 459,26 - € 306,18 - € 204,12 - € 136,08 - € 90,72 - € 60,48 - €
40,32 - € 26,88 - € 17,92 - € 11,94 - € 7,96 - € 5,31 - € 3,54 - € 2,36 = € 4,72.
A sua volta detta somma va distribuita tra e in applicazione dell'art. 537, secondo comma, Pt_2 CP_1
c.c., così ottenendo:
- 1/3 in favore di = € 1,57; Pt_2
- 2/9 in favore di = € 1,05. CP_1
Residua dunque la somma di € 35.311,36 - € 11.770,49 - € 7.846,99 - € 5.231,29 - € 3.487,53 - € 2.325,02
- € 1.550,01 - € 1.033,34 - € 688,90 - € 459,26 - € 306,18 - € 204,12 - € 136,08 - € 90,72 - € 60,48 - €
40,32 - € 26,88 - € 17,92 - € 11,94 - € 7,96 - € 5,31 - € 3,54 - € 2,36 - € 1,57 - € 1,05 = € 2,10.
A sua volta detta somma va distribuita tra e in applicazione dell'art. 537, secondo comma, Pt_2 CP_1
c.c., così ottenendo:
- 1/3 in favore di = € 0,70; Pt_2
- 2/9 in favore di = € 0,47. CP_1
Residua dunque la somma di € 35.311,36 - € 11.770,49 - € 7.846,99 - € 5.231,29 - € 3.487,53 - € 2.325,02
- € 1.550,01 - € 1.033,34 - € 688,90 - € 459,26 - € 306,18 - € 204,12 - € 136,08 - € 90,72 - € 60,48 - €
40,32 - € 26,88 - € 17,92 - € 11,94 - € 7,96 - € 5,31 - € 3,54 - € 2,36 - € 1,57 - € 1,05 - € 0,70 - € 0,47 =
€ 0,93.
A sua volta detta somma va distribuita tra e in applicazione dell'art. 537, secondo comma, Pt_2 CP_1
c.c., così ottenendo:
- 1/3 in favore di = € 0,31; Pt_2
- 2/9 in favore di = € 0,21. CP_1
Residua dunque la somma di € 35.311,36 - € 11.770,49 - € 7.846,99 - € 5.231,29 - € 3.487,53 - € 2.325,02
- € 1.550,01 - € 1.033,34 - € 688,90 - € 459,26 - € 306,18 - € 204,12 - € 136,08 - € 90,72 - € 60,48 - €
40,32 - € 26,88 - € 17,92 - € 11,94 - € 7,96 - € 5,31 - € 3,54 - € 2,36 - € 1,57 - € 1,05 - € 0,70 - € 0,47 - €
0,31 - € 0,21 = € 0,41.
A sua volta detta somma va distribuita tra e in applicazione dell'art. 537, secondo comma, Pt_2 CP_1
c.c., così ottenendo:
- 1/3 in favore di = € 0,14; Pt_2
- 2/9 in favore di = € 0,09. CP_1
15 Residua dunque la somma di € 35.311,36 - € 11.770,49 - € 7.846,99 - € 5.231,29 - € 3.487,53 - € 2.325,02
- € 1.550,01 - € 1.033,34 - € 688,90 - € 459,26 - € 306,18 - € 204,12 - € 136,08 - € 90,72 - € 60,48 - €
40,32 - € 26,88 - € 17,92 - € 11,94 - € 7,96 - € 5,31 - € 3,54 - € 2,36 - € 1,57 - € 1,05 - € 0,70 - € 0,47 - €
0,31 - € 0,21 - € 0,14 - € 0,09 = € 0,18.
Ora, sommando tutti gli importi come sopra calcolati a norma dell'art. 537, secondo comma c.c., si ottiene:
- AN: € 11.770,49 + € 5.231,29 + € 2.325,02 + € 1.033,34 + € 459,26 + € 204,12 + € 90,72 + €
40,32 + € 17,92 + € 7,96 + € 3,54 + € 1,57 + € 0,70 + € 0,31 + € 0,14 = € 21.186,70;
- € 7.846,99 + € 3.487,53 + € 1.550,01 + € 688,90 + € 306,18 + € 136,08 + € 60,48 + € 26,88 CP_1
+ € 11,94 + € 5,31 + € 2,36 + € 1,05 + € 0,47 + € 0,21 + € 0,09 = € 14.124,48.
La correttezza del conteggio emerge dalla somma dei due risultati (€ 21.186,70 + € 14.124,48) che dà €
35,311.18, cui aggiungere il residuo indivisibile di + € 0,183 = € 35.311,36 (pari proprio alla somma del ricavato ex vendita di e IO). CP_1
Il progetto di distribuzione va in conclusione così riquantificato:
- a favore di € 26.568,16 + € 21.186,70 + € 0.09 = € 47.754,95, da arrotondarsi in € 47.755,00; Pt_2
- a favore di € 17.824,80 + € 14.124,48 + € 0.09 = € 31.949,37, da arrotondarsi in € 31.949,42. CP_1
Il conteggio è aritmeticamente corretto, posto che il totale netto distribuibile è quantificato dal delegato alla vendita in € 78.690,00, cui si aggiungono € 1.014,42 (fondo spese da restituire di € 338,14 x 3) = €
79.704,42.
Ebbene, dalla somma degli importi sopra riconosciuti ad e (€ 47.755,00 + € 31.949,42) si Pt_2 CP_1
ottengono proprio € 79.704,42.
*
8. Sulla divisione del residuo, a seguito della distribuzione del ricavato della vendita immobiliare.
Come visto le quote ex art. 537, secondo comma, c.c. vanno così quantificate:
- la quota disponibile di 1/3 (in favore di è pari ad € 53.729,53; Parte_2
- la quota legittima di 2/9 spettante a ciascun fratello è di € 35.819,69. ha ricevuto € 31.949,42 dalla vendita;
ha un credito dalla massa di € 3.870,27 (€ 35.819,69 - € CP_1
31.949,42). AN ha ricevuto € 47.755,00 dalla vendita;
ha un credito dalla massa di € 5.974,53 (€ 53.729,53 - €
47.755,00).
La massa ha così pagato ex vendita a € 31.949,42 e ad € 47.755,00, somme già presenti nella CP_1 Pt_2
massa in forza del compendio immobiliare venduto e distribuite tra ed in virtù della odierna CP_1 Pt_2
sentenza.
Residuano dunque da conferire alla massa: € 161.188,59 (massa originaria) - 31.949,00 (quota ex vendita di - € 47.755,00 (quota ex vendita di = € 81.484,17. CP_1 Pt_2
Tenuto conto della proporzione di quanto e IO dovevano originariamente conferire alla CP_1
massa (rispettivamente, € 58.859,68 ed € 38.734,27), i due fratelli partecipano alla massa residua di €
81.484,17 nella seguente misura: del 60,31% pari ad € 49.143,74 a carico di e del 39,69% CP_1
pari ad € 32.340,43 a carico di IO.
Vanno poi sottratti il residuo debito in favore di di € 5.974,53 ed in favore di Parte_2 [...]
di € 3.870,27. CP_1
Si ottengono così € 81.484,17 - € 5.974,53 - € 3.870,27 = € 71.639,37, da dividersi in parti uguali tra e IO. CP_1
Tale somma divisa per due dà proprio € 35.819,69, che -si badi- è pari (al centesimo) alla quota di legittima di e IO (oltre che di . CP_1 CP_1
Circostanza che conferma la correttezza dei conteggi sopra esposti.
*
9. Conclusioni.
Va disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza non definitiva n. 6519/2020, così condannando IO D'AR a conferire alla massa ereditaria la somma di € 38.734,27, salva la minor somma indicata in dispositivo.
Accerta che le quote ex art. 537, secondo comma, c.c. vanno quantificato come segue:
- la quota disponibile di 1/3 (in favore di è pari ad € 53.729,53; Parte_2
- la quota legittima di 2/9 spettante a ciascun fratello è di € 35.819,69.
Posto che ad e IO D'AR nulla può essere distribuito a seguito della vendita del CP_1
compendio immobiliare, in quanto gli attuali debiti (somme da rimettere in collazione) sono superiori alle proprie quote ricavate dalla vendita immobiliare, va disposta la seguente distribuzione ex vendita immobiliare:
17 - € 47.755,00 in favore di Parte_2
- € 31.949,42 in favore di . PA
Pertanto, il delegato alla vendita provvederà ad effettuare i suddetti due pagamenti, l'uno in favore di e l'altro di . Parte_2 PA
Il pagamento del ricavo ex vendita mediante le quote di e IO D'AR comporta CP_1
giocoforza la diminuzione delle somme da porre in collazione.
Segnatamente:
- deve restituire alla massa la somma di € 49.143,74 da porre in collazione;
CP_1
- IO deve restituire alla massa la somma di € 32.340,43 da porre in collazione.
Residua un debito dalla massa in favore di di € 5.974,53. Parte_2
Residua un debito dalla massa in favore di di € 3.870,27. PA
Residua, a seguito dell'avvenuta collazione e del pagamento dei due suddetti debiti, la somma di €
71.639,37 da distribuirsi tra e IO, in parti uguali (€ 35.819,69 ciascuno), una volta CP_1
effettuata la collazione delle rispettive somme.
Al riguardo non può emettersi sentenza di condanna, non avendo le parti formulato alcuna domanda in tal senso. Spetterà pertanto alle parti dare, nel caso, spontanea esecuzione a quanto accertato e quantificato dal Tribunale.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum” e non al “disputatum”
(cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014) e dunque con riferimento alle somme effettivamente accertate a carico di e di IO da porre in collazione, nonché della domanda CP_1 infondata di IO di annullamento del testamento. Tale domanda comporta l'applicazione dello scaglione del valore indeterminabile, complessità media, per la quantificazione delle spese di lite da porsi a carico di IO.
Le parti hanno avanzato diverse domande, anche trasversali, che così si riassumono:
- ha chiesto, tra l'altro, l'accertamento e la collazione dei prelievi indebiti da parte di CP_1 CP_1
e della donazione beneficiata da IO.
Pertanto, e IO sono soccombenti nei confronti di CP_1 CP_1
- e hanno chiesto, tra l'altro, l'accertamento e la collazione della donazione CP_1 Pt_2 beneficiata da IO.
18 Pertanto, IO è soccombente nei confronti di ed CP_1 Pt_2
- IO ha chiesto, tra l'altro, l'accertamento e la collazione dei prelievi indebiti da parte di nonché l'annullamento del testamento di . CP_1 Persona_2
Pertanto, è soccombente nei confronti di IO. CP_1
IO è tuttavia a sua volta soccombente nei confronti di tutte le altre parti sia per la donazione ricevuta sia per il rigetto della domanda di annullamento.
La reciproca soccombenza tra e IO comporta la compensazione delle spese di lite tra Pt_2 Pt_2
e IO.
Non si liquidano le spese di lite concernenti la divisione, in quanto richiesta da tutte le parti.
Conseguentemente, non può ritenersi soccombente nei confronti di alcuna delle parti, Parte_2 non essendo state formulate domande nei suoi confronti diverse dalla divisione.
Le spese di CTU sono state poste a carico della massa ereditaria, come sopra evidenziato.
Attesa l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in favore di IO D'AR, va precisato che le spese di lite a carico del soccombente IO D'AR non possono comunque essere poste a carico dell'Erario, in ossequio a quanto affermato dalla Corte di Cassazione: “Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare” (cfr. Cass. ord. n.
10053/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza non definitiva n. 6519/2020, nella parte in cui nel dispositivo ha omesso di provvedere come segue: “condanna IO
D'AR a conferire alla massa ereditaria la somma di € 38.734,27”;
2) accerta e dichiara, ex art. 537, secondo comma, c.c., che:
- la quota disponibile di 1/3 in favore di è pari ad € 53.729,53; Parte_2
- la quota legittima di 2/9 spettante a , e IO PA PA
D'AR è pari ad € 35.819,69;
19 3) dispone a carico di il conferimento alla massa ereditaria della residua PA somma di € 49.143,74, rispetto a quanto già statuito nella sentenza non definitiva;
4) dispone a carico di IO il conferimento alla massa ereditaria della residua somma CP_1 di € 32.340,43, rispetto a quanto già statuito nella sentenza non definitiva (per come sopra corretta);
5) dispone la distribuzione del ricavato della vendita immobiliare di cui al progetto di distribuzione del
13 novembre 2023, come segue:
- € 47.755,00 in favore di Parte_2
- € 31.949,42 in favore di;
PA
6) accerta e dichiara che vanta un credito verso la massa ereditaria di € 5.974,53; Parte_2
7) accerta e dichiara che vanta un credito verso la massa ereditaria di € 3.870,27; PA
8) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , Parte_5 PA
che si liquidano in € 10.860,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
9) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Parte_6 Parte_2
liquidano in € 518,00 per spese esenti ed € 10.860,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
10) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , Controparte_4 PA
che si liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
11) condanna e IO D'AR, in solido tra loro, alla rifusione in favore PA di di € 545,00 per spese esenti;
PA
12) compensa integralmente le spese di lite tra IO D'AR e;
PA
13) pone a carico della massa ereditaria le spese di CTU;
14) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2025
Il giudice est. La Presidente
dott. Federico Salmeri dott.ssa Valentina Boroni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ivi si legge: “Tutte le parti danno atto che la sentenza non definitiva del presente giudizio contiene un errore materiale nel dispositivo nella parte in cui non ha previsto la condanna di IO D'AR a conferire alla massa ereditaria la somma di € 38.734,27”.
6 2 Si osserva che: (i) ha diritto ad una quota ereditaria di € 54.089,49 ed ottiene dalla vendita € 26.568,16. Ha dunque Pt_2 diritto ad ulteriori € 27.521,33; (ii) ha diritto ad una quota ereditaria di € 36.059,66 ed ottiene dalla vendita € 17.824,80. CP_1 Ha dunque diritto ad ulteriori € 18.534,86. Parte di tali quote ereditarie viene soddisfatta mediante la distribuzione delle quote ex vendita di e IO. CP_1
12 3 Residuo che può accreditarsi al 50% in favore di e pari ad € 0.09. Pt_2 CP_1
16 4 Soccombente in punto donazione e impugnazione del testamento. 5 Soccombente in punto donazione e impugnazione del testamento. 6 Soccombente in punto prelievi illegittimi. Posto che il valore della domanda (€ 58.859,68) si discosta di poco dall'importo minimo dello scaglione applicabile (€ 52.001,00 - € 260.000,00) appare congruo e proporzionato al valore della domanda stessa liquidare le spese di lite applicando i valori minimi del predetto scaglione.
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Valentina Boroni Presidente dott. Pierluigi Perrotti Giudice dott. Federico Salmeri Giudice rel. est. ha pronunciato nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, CF/PI: , con gli avv.ti Santilli Parte_1 C.F._1
Stefania e Corace Giacinto
-attrice- contro
, CF/PI: , e PA C.F._2
, CF/PI: , con gli avv.ti Zavattarelli Daniela e Parte_2 C.F._3
Massabò Paola
D'AN IA FA, CF/PI: con l'avv. Grosso Clelio C.F._4
-convenuti-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Nel merito:
Voglia il Giudice dichiarare provvisoriamente esecutive le statuizioni circa le somme da rimettere in collazione da parte di e IO D'AR rispettivamente per PA euro 58.859,68 e 38.734,27.
1 Voglia il Giudice accertare e dichiarare che la massa ereditaria (relictum + donatum – spese) è di euro
172.794,91 e pertanto stabilire le rispettive quote di legittima e di disponibile e posto che la massa ereditaria è derivante da una riunione fittizia per le quote da rimettere in collazione da parte di CP_1
(€ 58.859,68) e IO AB D'AR (€ 38.734,27), per l'effetto operare le relative
[...] compensazioni e stabilire le somme nette dovute all'attrice, considerando che la somma oggi effettivamente disponibile ammonta ad € 78.690,00. Inoltre accertare e dichiarare che l'attrice ha sostenuto spese in corso di causa e documentate pari ad euro 17.655,67 e di ulteriori euro 2.527,00 per spese condominiali anticipate, e per l'effetto condannare i coeredi alla corresponsione pro quota all'attrice ed in particolare: € 4.487,25, PA D'AR AB IO € 4.487,25 e € 6.730,88 Parte_2
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre al 15% oltre Iva e cpa.
*
Per e PA Parte_2
- accertare e dichiarare che la massa ereditaria è di euro 171.648,95 e, conseguentemente, stabilire le rispettive quote di legittima e di disponibile, statuendo le somme spettanti alle IGg.re CP_1
e una volta effettuate le compensazioni relative alle quote da rimettere in
[...] Parte_2 collazione;
- accertare e dichiarare che e hanno sostenuto le spese PA Parte_2 documentate, allegate all'istanza del 24 ottobre 2023, da compensare con l'eventuale maggior dovuto alla IG.ra . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri di legge.
*
Per IA FA D'AN in via principale
- respingere ogni avversaria domanda avanzata nei suoi confronti;
- accertare e dichiarare che la IG.ra ha incassato somme e PA prelevato valori dal patrimonio dei genitori per complessivi Euro 192.995,42 o per la diversa somma, maggiore o minore, accertanda in corso di causa;
- dichiarare che la IG.ra deve conferire in collazione, o PA comunque restituire, alle masse ereditarie sia della madre sia del padre NA Persona_2
la somma sopra specificata di Euro 192.995,42 ovvero la diversa somma, maggiore o minore,
[...] accertanda in corso di causa;
- accertare e dichiarare che il patrimonio complessivo dei coniugi era di Euro 343.061,68= CP_1
e che l'asse ereditario della madre IG.ra era di Euro 171.530,84 e quello del padre NA
, dopo la morte della moglie, era di Euro 228.707,79= ovvero i diversi importi, Persona_2 maggiori o minori, accertandi in corso di causa;
- accertare e dichiarare l'annullamento del testamento di poiché lo stesso al Persona_2 momento della redazione era incapace di testare ai sensi dell'art. 592 591 comma 2 n° 3 cod. civ.;
- accertare e dichiarare l'annullamento del testamento di per difetto di forma ex Persona_2 art. 606 comma 2 cod. civ. in quanto mancate di data quantomeno nella seconda sua parte;
- ordinare, quindi, lo scioglimento della comunione ereditaria fra i fratelli PA
e IO sulla base delle quote come in narrativa specificate, attribuendo a ciascun erede la quota Pt_1 spettante sui relativi beni, ovvero, qualora tali beni non risultassero comodamente divisibili, disporne
2 l'assegnazione all'erede interessato con obbligo per lo stesso di liquidazione a favore degli altri della corrispondente quota in danaro nella misura determinanda in corso di causa, ovvero in mancanza di interesse all'assegnazione, disporne la vendita all'asta e la ripartizione del ricavo fra gli eredi stessi; in via subordinata
- nella denegata ipotesi di mancato annullamento del testamento, ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria fra i fratelli e la IG.ra sulla base delle quote CP_1 Parte_2 come in narrativa specificate, attribuendo a ciascun erede la quota spettante sui relativi beni, ovvero, qualora tali beni non risultassero comodamente divisibili, disporne l'assegnazione all'erede interessato con obbligo per lo stesso di liquidazione a favore degli altri della corrispondente quota in danaro nella misura che risulterà determinata in corso di causa, ovvero in mancanza di interesse all'assegnazione, disporne la vendita all'asta e la ripartizione del ricavo fra gli eredi stessi;
In ogni caso,
- con il favore delle spese ed onorari di causa, oltre al 15% per spese generali, CPA 4% ed IVA.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
In data 26 giugno 2014 è deceduto , il quale -con testamento olografo del 9 ottobre Persona_2
2012- ha lasciato alla nipote la quota disponibile ed ai figli la quota legittima, Parte_2 dando atto di avere corrisposto in vita al figlio IO le somme di 125 milioni di Lire per l'acquisto di una casa e di 20 milioni e 18 milioni di Lire per l'apertura di un negozio.
L'odierna controversia è stata instaurata dalla figlia del de cuius nei confronti della CP_1 CP_1 LL , della figlia di quest'ultima e del fratello IO PA Parte_2
D'AR.
La causa è stata decisa con sentenza non definitiva n. 6519/2020 (non impugnata) con particolare riferimento alle domande delle parti tutte volte (in diversa misura) alla determinazione della quota di legittima e della quota disponibile, per poi chiedere congiuntamente lo scioglimento della comunione ereditaria. La sentenza non definitiva ha altresì delibato in merito alla domanda di IO di annullamento del testamento.
La predetta sentenza ha così accertato:
- prelievi indebiti da parte di pari ad € 59.939,58, da restituire alla massa ereditaria nella CP_1 minor misura di € 58.859,68.
- Un compendio immobiliare relitto (di titolarità del de cuius per 6/9) così formato e stimato dal CTU:
(i) appartamento in Sanremo località Bussana del valore di € 117.000,00; (ii) box in Milano, via
3 BO, n. 111 del valore di € 26.000,00; (iii) locale deposito alla medesima via in Milano del valore di € 10.000,00.
Il patrimonio immobiliare relitto dal de cuius, pari a 6/9, ha dunque un valore di € 102.000,00.
- Un saldo di due conti correnti pari rispettivamente ad € 4,82 ed € 61,44.
- Debiti per € 4.635,00.
- Una donazione a favore di IO di € 38.734,27.
Sicché, in applicazione dell'art. 556 c.c. la sentenza non definitiva ha accertato una massa ereditaria di €
196.105,11, da cui sono state quantificate (erroneamente -quanto alla quota disponibile- per errore di calcolo):
- la quota disponibile di 1/3 (in favore di pari ad € 31.269,00 (anziché alla quota Parte_2 corretta di € 65.368,37);
- la quota legittima di 2/9 spettante ai tre fratelli, pari ad € 43.579,00 ciascuno.
Nella sentenza si dà altresì atto che nessuna parte ha chiesto la riduzione della donazione, per la quale ed si sono limitate a chiedere la collazione al sol fine di ottenerne il conferimento CP_1 CP_1 Pt_2
alla massa.
La decisione ha altresì quantificato la somma che deve restituire alla massa: € 59.939,58 (pari CP_1 ai prelievi indebiti) - € 1.079,90 (pari ad un credito di vantato nei confronti della massa) = € CP_1
58.859,68.
In conclusione, dunque, nel dispositivo della sentenza il Tribunale:
- ha rigettato la domanda di IO D'AR di annullamento del testamento;
- ha dichiarato inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ex NA
(madre di e IO); CP_1 CP_1
- ha accertato che la quota di legittima ammonta ad € 43.579,00 per ciascuno dei tre fratelli e che la quota disponibile (in favore di è pari ad € 31.269,00 (trattasi di errore materiale di Parte_2 calcolo, ammontando invece ad € 65.368,37);
- ha condannato a conferire alla massa ereditaria la somma di € 58.859,68; PA
- ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria;
- ha rimesso la causa sul ruolo per disporre la vendita del compendio immobiliare, in assenza di domande di assegnazione;
- ha rimesso la regolamentazione delle spese di lite e di CTU alla decisione definitiva.
4 Nel dispositivo, invece, il Tribunale ha omesso di condannare IO a conferire alla massa ereditaria la somma di € 38.734,27. Al riguardo, come si vedrà, all'udienza del 22 novembre 2023 tutte le parti hanno riconosciuto tale omissione come errore materiale della sentenza.
Rimessa la causa sul ruolo, il Tribunale ha nominato un delegato alla vendita per alienare il compendio immobiliare.
Realizzata la vendita, il delegato ha predisposto il seguente progetto di distribuzione:
- € 17.824,80 in favore di;
PA
- € 17.824,80 in favore di;
CP_1 CP_1
- € 26.568,16 in favore di Parte_2
- € 17.486,66 in favore di IO D'AR.
In occasione dell'udienza fissata per l'esame del progetto di distribuzione le parti non hanno sollevato alcun rilievo riguardo alle quote dei singoli condividenti.
Tuttavia, ed hanno insistito per il riconoscimento di numerose voci di spese CP_1 CP_1 Pt_2
sostenute, contestate da IO, chiedendo al Tribunale di valutarle nella sentenza definitiva.
Sempre nell'ambito della predetta udienza, tutte le parti hanno dato atto “che la sentenza non definitiva del presente giudizio contiene un errore materiale nel dispositivo nella parte in cui non ha previsto la condanna di IO D'AR a conferire alla massa ereditaria la somma di € 38.734,27”.
Di talché, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), rimettendo la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex. art. 190 c.p.c.
Depositate le memorie conclusionali, la causa viene decisa nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sulla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza non definitiva n. 6519/2020.
Già nella prima udienza successiva alla sentenza non definitiva l'avv. Corace (per e l'avv. CP_1
Zavattarelli (per ed hanno rilevato che, per errore nel dispositivo, non è stata inserita CP_1 Pt_2 la pronuncia di condanna di IO D'AR a conferire alla massa ereditaria la somma di €
38.734,27.
5 La difesa di IO D'AR nulla ha verbalizzato al riguardo, pur riconoscendo l'errore materiale in occasione dell'udienza del 22 novembre 20231.
Sebbene le parti non abbiano chiesto la correzione dell'errore materiale, può comunque affermarsi che i plurimi rilievi dell'esistenza dell'errore siano rivolti alla sua correzione.
Conseguentemente, va disposta la correzione e, per l'effetto, non solo deve rimettere in CP_1 collazione la somma di € 58.859,68, bensì anche IO deve rimettere in collazione la somma di €
38.734,27.
Pertanto, come infra precisato, anche le quote ex art. 537, secondo comma, c.c. vanno riquantificate, tenuto conto altresì dell'intervenuta vendita del compendio immobiliare ad un prezzo inferiore a quello di stima e delle spese accertate nell'interesse dei condividenti.
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3. Sul progetto di distribuzione a seguito della vendita del compendio immobiliare.
Originariamente, i 6/9 del compendio immobiliare sono stati stimati dal CTU in € 102.000,00.
Ciononostante, il ricavo della vendita è stato realizzato nella minor misura di € 78.690,00, da cui muovono i conteggi del progetto di distribuzione, non contestati dalle parti.
Gli importi quantificati nel progetto di distribuzione del 13 novembre 2023 possono confermarsi come segue:
- € 17.824,80 in favore di;
PA
- € 17.824,80 in favore di;
PA
- € 26.568,16 in favore di Parte_2
- € 17.486,66 in favore di IO D'AR.
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4. Sulle spese sostenute dall'attrice.
assume di avere sostenuto spese per € 17.655,67, come da nota deposita l'11 PA settembre 2023, aggiungendo l'ulteriore importo di € 2.527,00 per spese condominiali anticipate.
Si esaminano qui di seguito le voci ivi elencate. Si osserva preliminarmente che il Tribunale ha assegnato i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. il 10 ottobre 2018 e pertanto il termine per la produzione documentale con la memoria n. 2 scadeva il 9 dicembre 2018.
Ne consegue che tutta la documentazione sorta precedentemente e non prodotta entro tale termine non può essere presa in considerazione per la quantificazione delle spese pretese da parte attrice.
Si esaminano dunque singolarmente le voci di spesa elencate da : PA
- spese per la fase della mediazione ante causam: € 73,00 ed € 811,30.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che: “L'articolo 13 d.lgs. 28/2010 stabilisce, al secondo comma, che qualora il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta il giudice, se ricorrono "gravi ed eccezionali ragioni", può comunque escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore per l'indennità corrisposta al mediatore, dovendo indicare esplicitamente nella motivazione le ragioni di tale provvedimento. Principio che non può non essere esteso, considerata l'obbligatorietà della fase di mediazione, alle spese che la parte deve sostenere per fruire dell'assistenza di un proprio difensore in tale fase” (cfr. Cass. ordinanza n. 12712/2019, pag. 6 parte motiva).
Tale precedente, che pare riconoscere il diritto alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'assistenza di un proprio difensore nella fase di mediazione obbligatoria, va tuttavia applicato congiuntamente al seguente principio giurisprudenziale: “Le spese sostenute per
l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie” (cfr. Cass. ord. 24481/2020).
Recentemente, la Suprema Corte ha altresì stabilito che: “non è corretta l'affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande (v. da ultimo Cass, sez.
7 III, 14/11/2020, n. 24481, che espressamente richiama Cass., Sez. Un., 10/07/2017, n. 16990)” (cfr.
Cass. sentenza n. 15265/2023, pagg. 4 e 5 parte motiva).
Ebbene, nella specie, le spese di mediazione richieste da parte attrice non possono essere riconosciute, in quanto allegate solo con la nota dell'11 settembre 2023 e dunque ben oltre la scadenza delle preclusioni processuali, così introducendo tardivamente “nel giudizio di merito temi nuovi d'indagine non ultimo quello della valutazione se, in relazione all'esito della lite, la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento (Cass. n. 997 del 2010)” (cfr. Cass. S.U. sentenza n. 16990/2017, pag. 12 parte motiva).
- Contributo unificato (€ 518,00) e marca (€ 27,00), per € 545,00, si provvede come da dispositivo in sede di regolamentazione delle spese di lite, in quanto la causa non ha avuto ad oggetto la sola domanda di divisione.
- Le spese relative alla trascrizione della citazione (€ 1.337,00), alla visura ipotecaria (€ 22,00), alla concessione edilizia presso il Comune di Milano (€ 1,80), per la concessione edilizia in Sanremo (€
230,58), per la variazione catastale del balcone in Sanremo (€ 818,60), per il certificato di residenza del de cuius (€ 16,52), per la fattura del Notaio per la successione di Per_3 [...]
(€ 2.800,00), per le sanzioni da ritardo successione (€ 50,42) non possono essere Persona_2
riconosciute in quanto sostenute prima della scadenza delle preclusioni istruttorie e, ciononostante, la documentazione è stata prodotta solo successivamente (cfr. docc. nn.
3-9 della nota attorea dell'11 settembre 2023).
- Spese condominiali sostenute il 15/04/19 per il € 1.638,27: vanno riconosciute Controparte_2 in quanto nell'interesse dei condividenti (cfr. Cass. sentenza n. 22903/013).
- Spese per CTU ing. vanno poste a carico della massa, in quanto sostenute nell'interesse dei Per_4 condividenti. Le somme indicate dall'attrice sono di € 780,00 ed € 404,03 = € 1.184,03.
- Spese per consulenza di parte geom. (€ 107,00): non dovuta in quanto non nominato Persona_5
CTP e dunque la spesa non è giustificata.
- Spesa per CTP geom. per consulenza tecnica (€ 558,27): non vanno riconosciute, in Persona_6
quanto non è una spesa sostenuta nell'interesse dei condividenti, tenuto conto che -per esempio- le osservazioni sollevate dal CTP alla bozza di CTU non sono state accolte (cfr. pagg 14 e ss CTU).
- Acconto per il delegato alla vendita avv. Pradella (€ 625,00): si legge nel progetto di distribuzione:
“Importo versato a titolo di fondo spese per la vendita come disposto dal Tribunale e che si
8 restituisce per il residuo”. Le somme indicate nel progetto di distribuzione non sono state contestate e dunque tale somma non va riconosciuta, in quanto già restituita e ricompresa nei conteggi non contestati del progetto di distribuzione.
- Spese per la trascrizione della accettazione tacita di eredità (fattura n. 2048/22: € 1.353,72; fattura n. 2857/22: € 1.018,22; fattura n. 3698/22: € 956,00; fattura n. 3815/22: € 957,22; fattura n. 5361/22:
€ 1.103,62, per complessivi € 4.285,77).
L'attrice dà atto di avere ricevuto il rimborso da parte delle convenute della somma di € 1.185,97 (di cui alle fatture nn. 2048/22 e 2857/22).
Pertanto, residua l'importo di € 4.285,77 - € 1.185,97 = € 3.099,80, da porsi a carico della massa ereditaria, in quanto spesa sostenuta nell'interesse dei condividenti.
- Spese per tassa di registro della sentenza non definitiva (€ 444,75): segue la soccombenza come da dispositivo e dunque non può essere oggetto di rimborso in questa sede, posto che la causa non si limita alla mera divisione ereditaria.
- Spese legali per la messa in mora proveniente dall'avv. Ravenna per il pagamento delle spese condominiali del box di via BO (€ 299,00): non è dovuta in quanto nella messa in mora sub doc. n. 22 non è indicata la predetta spesa ed in quanto il pagamento non è fatturato.
- Spese di chiusura c/corrente NC Intesa MU (€ 378,94): il rimborso è dovuto in quanto nell'interesse dei condividenti.
- Spese condominiali per il box di via BO (€ 325,41): il rimborso è dovuto in quanto nell'interesse dei condividenti.
- Spese condominiali per l'immobile di Bussana. Dall'esame dei documenti prodotti con la memoria n. 1 sub nn. 27a-i emerge che i pagamenti sono stati effettuati a mezzo assegni emessi dal marito di
( , ad eccezione delle seguenti somme effettivamente versate PA Persona_7 dall'attrice: € 263,00 (doc. n. 27f), € 344,00 (doc. n. 27h) ed € 275,00 (doc. n. 27i). Trattasi di quietanze rilasciate dall'amministratore di per complessivi € Parte_3
882,00, il cui rimborso può essere riconosciuto in quanto spesa sostenuta dall'attrice nell'interesse dei condividenti.
In conclusione, la spesa sostenuta dalla attrice nell'interesse dei condividenti è di € 7.129,51.
*
9 5. Sulle spese sostenute da e PA Parte_2
e assumono di avere sostenuto spese per € 11.488,38, come da PA Parte_2
nota del 24 ottobre 2023.
Si esaminano qui di seguito le voci ivi elencate.
Come già esposto per , il termine della memoria n. 2 ex art. 183 sesto comma c.p.c. PA
scadeva il 9 dicembre 2018.
Conseguentemente, le spese concernenti la successione ex Notaio del 31.1.2018, rimborsate Per_3 da per € 859,44 e da per € 1.002,69 non posson essere riconosciute per non avere Pt_2 CP_1
precisato in che data i pagamenti sono stati effettuati e se entro le preclusioni processuali.
Si esaminano dunque singolarmente le ulteriori voci di spesa elencate da e PA [...]
Parte_2
- spese per accettazione tacita dell'eredità rimborsate da e ES per € 1.185,97 ed € Pt_2
956,61.
Per la somma di € 1.185,97, parte attrice ha riconosciuto di avere ricevuto il rimborso (cfr. pag. 2 comparsa conclusionale di replica).
Pertanto, tale somma, nemmeno contestata da IO, va posta a carico della massa, in quanto sostenuta nell'interesse dei condividenti.
Per la somma di € 956,61 non è stata allegata la prova del pagamento ed oltretutto parte attrice ha testualmente escluso di averne ricevuto il rimborso.
- Spese per l'adesione alla mediazione per € 811,30. Non possono essere riconosciute in quanto non prodotte entro i termini istruttori. Si riportano gli argomenti già svolti per in PA
merito alla liquidazione delle spese di mediazione.
- Spese per la procedura di vendita, € 1.250,00; si legge nel progetto di distribuzione: “Importo versato
a titolo di fondo spese per la vendita come disposto dal Tribunale e che si restituisce per il residuo”.
Le somme indicate nel progetto di distribuzione non sono state contestate e dunque tale somma non va riconosciuta, in quanto già restituita e ricompresa nei conteggi non contestati del progetto di distribuzione.
- Spesa per fondo spese e saldo CTU, per € 260,00, € 373,66 ed € 373,66: trattasi di spese sostenute nell'interesse dei condividenti e dunque vanno rimborsate, per complessivi € 1.007,32.
10 - Spese condominiali sostenute da e per il box BO, per € 551,82: vanno Pt_2 CP_1 riconosciute in quanto sostenute nell'interesse della massa da dividere.
- Pagamento a per € 1.009,23: non va riconosciuto in quanto spesa estranea al presente Parte_4
contenzioso.
- Spesa per chiusura del conto corrente del padre per € 652,00: va riconosciuta Persona_2 in quanto sostenuta nell'interesse della mass da dividere.
- Spesa per la tassa di registro di € 2.202,00: segue la soccombenza come da dispositivo e dunque non può essere oggetto di rimborso in questa sede, posto che la causa non si limita alla mera divisione ereditaria.
In conclusione, la spesa sostenuta dalle due convenute nell'interesse dei condividenti è di € 3.397,11 (€
1.698,55 ciascuna).
*
6. Sulla riquantificazione della massa ereditaria.
A seguito della vendita del compendio immobiliare per la minor somma di quanto originariamente stimato dal CTU, va riquantificata la massa ereditaria da dividere a seguito di collazione e tenuto conto delle spese sostenute da , e nell'interesse PA PA Parte_2 dei condividenti. Al riguardo, trova applicazione, l'art. 724, secondo comma, c.c.: “Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione”.
Va altresì precisato che la divisione va effettuata tenuto conto del valore immobiliare al momento della divisione;
valore che, nella specie, va ravvisato nel ricavato della vendita.
Sicché, aritmeticamente, la massa va così ricalcolata:
- prelievi indebiti da parte di pari ad € 59.939,58; somma da restituire alla massa ereditaria CP_1 indicata in sentenza: € 58.859,68;
- compendio immobiliare relitto, il cui ricavo da distribuire a seguito della vendita è di € 78.690,00;
- saldo di due conti correnti pari rispettivamente di € 4,82 ed € 61,44;
- debiti per € 4.635,00;
- debiti per € 7.129,51 (spese di ed € 3.397,11 (spese di ES ed AN); CP_1
- donazione a favore di IO di € 38.734,27, da restituire alla massa ereditaria.
Si ottiene così l'importo di € 161.188,59.
11 Per l'effetto, le quote ex art. 537, secondo comma, c.c. vanno quantificato come segue:
- la quota disponibile di 1/3 (in favore di è pari ad € 53.729,53; Parte_2
- la quota legittima di 2/9 spettante a ciascun fratello è di € 35.819,69. deve comunque rimettere in collazione la somma di € 58.859,68 e IO deve rimettere in CP_1
collazione la somma di € 38.734,27.
*
7. Sulla riquantificazione della distribuzione ex vendita del compendio immobiliare.
Ad e IO nulla può essere riconosciuto a seguito della vendita del compendio immobiliare, CP_1
in quanto gli attuali debiti (somme da rimettere in collazione) sono superiori alle proprie quote ricavate dalla vendita immobiliare.
Invero, il delegato alla vendita aveva indicato le seguenti somme:
- € 17.824,80 in favore di;
PA
- € 17.824,80 in favore di (la quale tuttavia deve rimettere alla massa PA ereditaria la maggior somma di € 58.859,68);
- € 26.568,16 in favore di Parte_2
- € 17.486,66 in favore di IO D'AR (il quale tuttavia deve rimettere alla massa ereditaria la maggior somma di € 38.734,27).
Pertanto, le quote ex vendita di e IO vanno accreditate a ed CP_1 CP_1 Pt_2
Trattasi della complessiva somma di € 17.824,80 + € 17.486,66 = € 35.311,46, da distribuirsi tra CP_1
ed CP_3
In applicazione dell'art. 537, secondo comma, c.c. la somma da ridistribuire di € 35.311,46 va così calcolata:
- 1/3 in favore di = € 11.770,49; Pt_2
- 2/9 in favore di = € 7.846,99. CP_1
Residua dunque la somma di € 35.311,36 - € 11.770,49 - € 7.846,99 = € 15.693,88.
A sua volta detta somma va distribuita tra e in applicazione dell'art. 537, secondo comma, Pt_2 CP_1
c.c., così ottenendo: - 1/3 in favore di = € 5.231,29; Pt_2
- 2/9 in favore di = € 3.487,53. CP_1
Residua dunque la somma di € 35.311,36 - € 11.770,49 - € 7.846,99 - € 5.231,29 - € 3.487,53 = €
6.975,06.
A sua volta detta somma va distribuita tra e in applicazione dell'art. 537, secondo comma, Pt_2 CP_1
c.c., così ottenendo:
- 1/3 in favore di = € 2.325,02; Pt_2
- 2/9 in favore di = € 1.550,01. CP_1
Residua dunque la somma di € 35.311,36 - € 11.770,49 - € 7.846,99 - € 5.231,29 - € 3.487,53 - € 2.325,02
- € 1.550,01 = € 3.100,03.
A sua volta detta somma va distribuita tra e in applicazione dell'art. 537, secondo comma, Pt_2 CP_1
c.c., così ottenendo:
- 1/3 in favore di = € 1.033,34; Pt_2
- 2/9 in favore di = € 688,90. CP_1
Residua dunque la somma di € 35.311,36 - € 11.770,49 - € 7.846,99 - € 5.231,29 - € 3.487,53 - € 2.325,02
- € 1.550,01 - € 1.033,34 - € 688,90 = € 1.377,79.
A sua volta detta somma va distribuita tra e in applicazione dell'art. 537, secondo comma, Pt_2 CP_1
c.c., così ottenendo:
- 1/3 in favore di = € 459,26; Pt_2
- 2/9 in favore di = € 306,18. CP_1
Residua dunque la somma di € 35.311,36 - € 11.770,49 - € 7.846,99 - € 5.231,29 - € 3.487,53 - € 2.325,02
- € 1.550,01 - € 1.033,34 - € 688,90 - € 459,26 - € 306,18 = € 612,35.
A sua volta detta somma va distribuita tra e in applicazione dell'art. 537, secondo comma, Pt_2 CP_1
c.c., così ottenendo:
- 1/3 in favore di = € 204,12; Pt_2
- 2/9 in favore di = € 136,08. CP_1
Residua dunque la somma di € 35.311,36 - € 11.770,49 - € 7.846,99 - € 5.231,29 - € 3.487,53 - € 2.325,02
- € 1.550,01 - € 1.033,34 - € 688,90 - € 459,26 - € 306,18 - € 204,12 - € 136,08 = € 272,15.
A sua volta detta somma va distribuita tra e in applicazione dell'art. 537, secondo comma, Pt_2 CP_1
c.c., così ottenendo:
13 - 1/3 in favore di = € 90,72; Pt_2
- 2/9 in favore di = € 60,48. CP_1
Residua dunque la somma di € 35.311,36 - € 11.770,49 - € 7.846,99 - € 5.231,29 - € 3.487,53 - € 2.325,02
- € 1.550,01 - € 1.033,34 - € 688,90 - € 459,26 - € 306,18 - € 204,12 - € 136,08 - € 90,72 - € 60,48 = €
120,95.
A sua volta detta somma va distribuita tra e in applicazione dell'art. 537, secondo comma, Pt_2 CP_1
c.c., così ottenendo:
- 1/3 in favore di = € 40,32; Pt_2
- 2/9 in favore di = € 26,88. CP_1
Residua dunque la somma di € 35.311,36 - € 11.770,49 - € 7.846,99 - € 5.231,29 - € 3.487,53 - € 2.325,02
- € 1.550,01 - € 1.033,34 - € 688,90 - € 459,26 - € 306,18 - € 204,12 - € 136,08 - € 90,72 - € 60,48 - €
40,32 - € 26,88 = € 53,75.
A sua volta detta somma va distribuita tra e in applicazione dell'art. 537, secondo comma, Pt_2 CP_1
c.c., così ottenendo:
- 1/3 in favore di = € 17,92; Pt_2
- 2/9 in favore di = € 11,94. CP_1
Residua dunque la somma di € 35.311,36 - € 11.770,49 - € 7.846,99 - € 5.231,29 - € 3.487,53 - € 2.325,02
- € 1.550,01 - € 1.033,34 - € 688,90 - € 459,26 - € 306,18 - € 204,12 - € 136,08 - € 90,72 - € 60,48 - €
40,32 - € 26,88 - € 17,92 - € 11,94 = € 23,89.
A sua volta detta somma va distribuita tra e in applicazione dell'art. 537, secondo comma, Pt_2 CP_1
c.c., così ottenendo:
- 1/3 in favore di = € 7,96; Pt_2
- 2/9 in favore di = € 5,31. CP_1
Residua dunque la somma di € 35.311,36 - € 11.770,49 - € 7.846,99 - € 5.231,29 - € 3.487,53 - € 2.325,02
- € 1.550,01 - € 1.033,34 - € 688,90 - € 459,26 - € 306,18 - € 204,12 - € 136,08 - € 90,72 - € 60,48 - €
40,32 - € 26,88 - € 17,92 - € 11,94 - € 7,96 - € 5,31 = € 10,62.
A sua volta detta somma va distribuita tra e in applicazione dell'art. 537, secondo comma, Pt_2 CP_1
c.c., così ottenendo:
- 1/3 in favore di = € 3,54; Pt_2
- 2/9 in favore di = € 2,36. CP_1
14 Residua dunque la somma di € 35.311,36 - € 11.770,49 - € 7.846,99 - € 5.231,29 - € 3.487,53 - € 2.325,02
- € 1.550,01 - € 1.033,34 - € 688,90 - € 459,26 - € 306,18 - € 204,12 - € 136,08 - € 90,72 - € 60,48 - €
40,32 - € 26,88 - € 17,92 - € 11,94 - € 7,96 - € 5,31 - € 3,54 - € 2,36 = € 4,72.
A sua volta detta somma va distribuita tra e in applicazione dell'art. 537, secondo comma, Pt_2 CP_1
c.c., così ottenendo:
- 1/3 in favore di = € 1,57; Pt_2
- 2/9 in favore di = € 1,05. CP_1
Residua dunque la somma di € 35.311,36 - € 11.770,49 - € 7.846,99 - € 5.231,29 - € 3.487,53 - € 2.325,02
- € 1.550,01 - € 1.033,34 - € 688,90 - € 459,26 - € 306,18 - € 204,12 - € 136,08 - € 90,72 - € 60,48 - €
40,32 - € 26,88 - € 17,92 - € 11,94 - € 7,96 - € 5,31 - € 3,54 - € 2,36 - € 1,57 - € 1,05 = € 2,10.
A sua volta detta somma va distribuita tra e in applicazione dell'art. 537, secondo comma, Pt_2 CP_1
c.c., così ottenendo:
- 1/3 in favore di = € 0,70; Pt_2
- 2/9 in favore di = € 0,47. CP_1
Residua dunque la somma di € 35.311,36 - € 11.770,49 - € 7.846,99 - € 5.231,29 - € 3.487,53 - € 2.325,02
- € 1.550,01 - € 1.033,34 - € 688,90 - € 459,26 - € 306,18 - € 204,12 - € 136,08 - € 90,72 - € 60,48 - €
40,32 - € 26,88 - € 17,92 - € 11,94 - € 7,96 - € 5,31 - € 3,54 - € 2,36 - € 1,57 - € 1,05 - € 0,70 - € 0,47 =
€ 0,93.
A sua volta detta somma va distribuita tra e in applicazione dell'art. 537, secondo comma, Pt_2 CP_1
c.c., così ottenendo:
- 1/3 in favore di = € 0,31; Pt_2
- 2/9 in favore di = € 0,21. CP_1
Residua dunque la somma di € 35.311,36 - € 11.770,49 - € 7.846,99 - € 5.231,29 - € 3.487,53 - € 2.325,02
- € 1.550,01 - € 1.033,34 - € 688,90 - € 459,26 - € 306,18 - € 204,12 - € 136,08 - € 90,72 - € 60,48 - €
40,32 - € 26,88 - € 17,92 - € 11,94 - € 7,96 - € 5,31 - € 3,54 - € 2,36 - € 1,57 - € 1,05 - € 0,70 - € 0,47 - €
0,31 - € 0,21 = € 0,41.
A sua volta detta somma va distribuita tra e in applicazione dell'art. 537, secondo comma, Pt_2 CP_1
c.c., così ottenendo:
- 1/3 in favore di = € 0,14; Pt_2
- 2/9 in favore di = € 0,09. CP_1
15 Residua dunque la somma di € 35.311,36 - € 11.770,49 - € 7.846,99 - € 5.231,29 - € 3.487,53 - € 2.325,02
- € 1.550,01 - € 1.033,34 - € 688,90 - € 459,26 - € 306,18 - € 204,12 - € 136,08 - € 90,72 - € 60,48 - €
40,32 - € 26,88 - € 17,92 - € 11,94 - € 7,96 - € 5,31 - € 3,54 - € 2,36 - € 1,57 - € 1,05 - € 0,70 - € 0,47 - €
0,31 - € 0,21 - € 0,14 - € 0,09 = € 0,18.
Ora, sommando tutti gli importi come sopra calcolati a norma dell'art. 537, secondo comma c.c., si ottiene:
- AN: € 11.770,49 + € 5.231,29 + € 2.325,02 + € 1.033,34 + € 459,26 + € 204,12 + € 90,72 + €
40,32 + € 17,92 + € 7,96 + € 3,54 + € 1,57 + € 0,70 + € 0,31 + € 0,14 = € 21.186,70;
- € 7.846,99 + € 3.487,53 + € 1.550,01 + € 688,90 + € 306,18 + € 136,08 + € 60,48 + € 26,88 CP_1
+ € 11,94 + € 5,31 + € 2,36 + € 1,05 + € 0,47 + € 0,21 + € 0,09 = € 14.124,48.
La correttezza del conteggio emerge dalla somma dei due risultati (€ 21.186,70 + € 14.124,48) che dà €
35,311.18, cui aggiungere il residuo indivisibile di + € 0,183 = € 35.311,36 (pari proprio alla somma del ricavato ex vendita di e IO). CP_1
Il progetto di distribuzione va in conclusione così riquantificato:
- a favore di € 26.568,16 + € 21.186,70 + € 0.09 = € 47.754,95, da arrotondarsi in € 47.755,00; Pt_2
- a favore di € 17.824,80 + € 14.124,48 + € 0.09 = € 31.949,37, da arrotondarsi in € 31.949,42. CP_1
Il conteggio è aritmeticamente corretto, posto che il totale netto distribuibile è quantificato dal delegato alla vendita in € 78.690,00, cui si aggiungono € 1.014,42 (fondo spese da restituire di € 338,14 x 3) = €
79.704,42.
Ebbene, dalla somma degli importi sopra riconosciuti ad e (€ 47.755,00 + € 31.949,42) si Pt_2 CP_1
ottengono proprio € 79.704,42.
*
8. Sulla divisione del residuo, a seguito della distribuzione del ricavato della vendita immobiliare.
Come visto le quote ex art. 537, secondo comma, c.c. vanno così quantificate:
- la quota disponibile di 1/3 (in favore di è pari ad € 53.729,53; Parte_2
- la quota legittima di 2/9 spettante a ciascun fratello è di € 35.819,69. ha ricevuto € 31.949,42 dalla vendita;
ha un credito dalla massa di € 3.870,27 (€ 35.819,69 - € CP_1
31.949,42). AN ha ricevuto € 47.755,00 dalla vendita;
ha un credito dalla massa di € 5.974,53 (€ 53.729,53 - €
47.755,00).
La massa ha così pagato ex vendita a € 31.949,42 e ad € 47.755,00, somme già presenti nella CP_1 Pt_2
massa in forza del compendio immobiliare venduto e distribuite tra ed in virtù della odierna CP_1 Pt_2
sentenza.
Residuano dunque da conferire alla massa: € 161.188,59 (massa originaria) - 31.949,00 (quota ex vendita di - € 47.755,00 (quota ex vendita di = € 81.484,17. CP_1 Pt_2
Tenuto conto della proporzione di quanto e IO dovevano originariamente conferire alla CP_1
massa (rispettivamente, € 58.859,68 ed € 38.734,27), i due fratelli partecipano alla massa residua di €
81.484,17 nella seguente misura: del 60,31% pari ad € 49.143,74 a carico di e del 39,69% CP_1
pari ad € 32.340,43 a carico di IO.
Vanno poi sottratti il residuo debito in favore di di € 5.974,53 ed in favore di Parte_2 [...]
di € 3.870,27. CP_1
Si ottengono così € 81.484,17 - € 5.974,53 - € 3.870,27 = € 71.639,37, da dividersi in parti uguali tra e IO. CP_1
Tale somma divisa per due dà proprio € 35.819,69, che -si badi- è pari (al centesimo) alla quota di legittima di e IO (oltre che di . CP_1 CP_1
Circostanza che conferma la correttezza dei conteggi sopra esposti.
*
9. Conclusioni.
Va disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza non definitiva n. 6519/2020, così condannando IO D'AR a conferire alla massa ereditaria la somma di € 38.734,27, salva la minor somma indicata in dispositivo.
Accerta che le quote ex art. 537, secondo comma, c.c. vanno quantificato come segue:
- la quota disponibile di 1/3 (in favore di è pari ad € 53.729,53; Parte_2
- la quota legittima di 2/9 spettante a ciascun fratello è di € 35.819,69.
Posto che ad e IO D'AR nulla può essere distribuito a seguito della vendita del CP_1
compendio immobiliare, in quanto gli attuali debiti (somme da rimettere in collazione) sono superiori alle proprie quote ricavate dalla vendita immobiliare, va disposta la seguente distribuzione ex vendita immobiliare:
17 - € 47.755,00 in favore di Parte_2
- € 31.949,42 in favore di . PA
Pertanto, il delegato alla vendita provvederà ad effettuare i suddetti due pagamenti, l'uno in favore di e l'altro di . Parte_2 PA
Il pagamento del ricavo ex vendita mediante le quote di e IO D'AR comporta CP_1
giocoforza la diminuzione delle somme da porre in collazione.
Segnatamente:
- deve restituire alla massa la somma di € 49.143,74 da porre in collazione;
CP_1
- IO deve restituire alla massa la somma di € 32.340,43 da porre in collazione.
Residua un debito dalla massa in favore di di € 5.974,53. Parte_2
Residua un debito dalla massa in favore di di € 3.870,27. PA
Residua, a seguito dell'avvenuta collazione e del pagamento dei due suddetti debiti, la somma di €
71.639,37 da distribuirsi tra e IO, in parti uguali (€ 35.819,69 ciascuno), una volta CP_1
effettuata la collazione delle rispettive somme.
Al riguardo non può emettersi sentenza di condanna, non avendo le parti formulato alcuna domanda in tal senso. Spetterà pertanto alle parti dare, nel caso, spontanea esecuzione a quanto accertato e quantificato dal Tribunale.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum” e non al “disputatum”
(cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014) e dunque con riferimento alle somme effettivamente accertate a carico di e di IO da porre in collazione, nonché della domanda CP_1 infondata di IO di annullamento del testamento. Tale domanda comporta l'applicazione dello scaglione del valore indeterminabile, complessità media, per la quantificazione delle spese di lite da porsi a carico di IO.
Le parti hanno avanzato diverse domande, anche trasversali, che così si riassumono:
- ha chiesto, tra l'altro, l'accertamento e la collazione dei prelievi indebiti da parte di CP_1 CP_1
e della donazione beneficiata da IO.
Pertanto, e IO sono soccombenti nei confronti di CP_1 CP_1
- e hanno chiesto, tra l'altro, l'accertamento e la collazione della donazione CP_1 Pt_2 beneficiata da IO.
18 Pertanto, IO è soccombente nei confronti di ed CP_1 Pt_2
- IO ha chiesto, tra l'altro, l'accertamento e la collazione dei prelievi indebiti da parte di nonché l'annullamento del testamento di . CP_1 Persona_2
Pertanto, è soccombente nei confronti di IO. CP_1
IO è tuttavia a sua volta soccombente nei confronti di tutte le altre parti sia per la donazione ricevuta sia per il rigetto della domanda di annullamento.
La reciproca soccombenza tra e IO comporta la compensazione delle spese di lite tra Pt_2 Pt_2
e IO.
Non si liquidano le spese di lite concernenti la divisione, in quanto richiesta da tutte le parti.
Conseguentemente, non può ritenersi soccombente nei confronti di alcuna delle parti, Parte_2 non essendo state formulate domande nei suoi confronti diverse dalla divisione.
Le spese di CTU sono state poste a carico della massa ereditaria, come sopra evidenziato.
Attesa l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in favore di IO D'AR, va precisato che le spese di lite a carico del soccombente IO D'AR non possono comunque essere poste a carico dell'Erario, in ossequio a quanto affermato dalla Corte di Cassazione: “Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare” (cfr. Cass. ord. n.
10053/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza non definitiva n. 6519/2020, nella parte in cui nel dispositivo ha omesso di provvedere come segue: “condanna IO
D'AR a conferire alla massa ereditaria la somma di € 38.734,27”;
2) accerta e dichiara, ex art. 537, secondo comma, c.c., che:
- la quota disponibile di 1/3 in favore di è pari ad € 53.729,53; Parte_2
- la quota legittima di 2/9 spettante a , e IO PA PA
D'AR è pari ad € 35.819,69;
19 3) dispone a carico di il conferimento alla massa ereditaria della residua PA somma di € 49.143,74, rispetto a quanto già statuito nella sentenza non definitiva;
4) dispone a carico di IO il conferimento alla massa ereditaria della residua somma CP_1 di € 32.340,43, rispetto a quanto già statuito nella sentenza non definitiva (per come sopra corretta);
5) dispone la distribuzione del ricavato della vendita immobiliare di cui al progetto di distribuzione del
13 novembre 2023, come segue:
- € 47.755,00 in favore di Parte_2
- € 31.949,42 in favore di;
PA
6) accerta e dichiara che vanta un credito verso la massa ereditaria di € 5.974,53; Parte_2
7) accerta e dichiara che vanta un credito verso la massa ereditaria di € 3.870,27; PA
8) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , Parte_5 PA
che si liquidano in € 10.860,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
9) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Parte_6 Parte_2
liquidano in € 518,00 per spese esenti ed € 10.860,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
10) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , Controparte_4 PA
che si liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
11) condanna e IO D'AR, in solido tra loro, alla rifusione in favore PA di di € 545,00 per spese esenti;
PA
12) compensa integralmente le spese di lite tra IO D'AR e;
PA
13) pone a carico della massa ereditaria le spese di CTU;
14) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2025
Il giudice est. La Presidente
dott. Federico Salmeri dott.ssa Valentina Boroni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ivi si legge: “Tutte le parti danno atto che la sentenza non definitiva del presente giudizio contiene un errore materiale nel dispositivo nella parte in cui non ha previsto la condanna di IO D'AR a conferire alla massa ereditaria la somma di € 38.734,27”.
6 2 Si osserva che: (i) ha diritto ad una quota ereditaria di € 54.089,49 ed ottiene dalla vendita € 26.568,16. Ha dunque Pt_2 diritto ad ulteriori € 27.521,33; (ii) ha diritto ad una quota ereditaria di € 36.059,66 ed ottiene dalla vendita € 17.824,80. CP_1 Ha dunque diritto ad ulteriori € 18.534,86. Parte di tali quote ereditarie viene soddisfatta mediante la distribuzione delle quote ex vendita di e IO. CP_1
12 3 Residuo che può accreditarsi al 50% in favore di e pari ad € 0.09. Pt_2 CP_1
16 4 Soccombente in punto donazione e impugnazione del testamento. 5 Soccombente in punto donazione e impugnazione del testamento. 6 Soccombente in punto prelievi illegittimi. Posto che il valore della domanda (€ 58.859,68) si discosta di poco dall'importo minimo dello scaglione applicabile (€ 52.001,00 - € 260.000,00) appare congruo e proporzionato al valore della domanda stessa liquidare le spese di lite applicando i valori minimi del predetto scaglione.
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