CA
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/06/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO - Presidente
Dott. ssa Paola BARRACCHIA - Consigliere rel
Dott. ssa Maristella SARDONE - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G.1102/2024, avverso la ordinanza provvisoria di rilascio immobile emessa dal Tribunale di Trani in data 22.06.20234, tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Inchingolo, giusta procura alle Parte_1
liti in calce all'atto di appello, presso il cui studio in Andria alla via Jacopone da Todi
n.47 elettivamente domicilia
-reclamante -
e
tutti rappresentati e difesi Parte_2 Controparte_1 Parte_3
dagli Avv. Fabio e Dario Figliolia, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione pagina 1 di 4 e risposta in appello, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Andria al viale
Alto Adige n. 44
-reclamati–
OGGETTO: reclamo avverso ordinanza provvisoria rilascio immobile
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta e verbale, agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione notificato in data 30.01.2024 i signori e e Pt_2 Parte_3 la signora richiedevano al Tribunale di Trani, licenza per finita Controparte_1 locazione e contestuale citazione per la convalida, con riferimento all'immobile sito in
Andria alla via Enrico Dandolo n. 40 , detenuto in locazione – uso abitativo- dalla sig.
Parte_1
1.2 Si costituiva l'intimata sostenendo eccezioni in rito e affermando il Parte_1 rinnovo automatico del contratto
1.3 Con ordinanza depositata il 22.06.2024 il Tribunale di Trani non convalidava la licenza per finita locazione, ordinava il rilascio provvisorio dell'immobile entro il
30.10.2024, con riserva delle eccezioni della convenuta;
disponeva la trasformazione del rito
2. Avverso il predetto provvedimento di rilascio provvisorio la ha proposto Pt_1 reclamo, chiedendone la revoca, con richiesta di sospensione;
chiede inoltre accertare e dichiarare l'automatico rinnovo del contratto per un ulteriore quadriennio e condannare i reclamati al risarcimento dei danni e alle spese del giudizio.
2.1 Si sono costituiti i signori chiedendo dichiararsi in via principale la CP_2 inammissibilità del reclamo;
in subordine il rigetto del reclamo.
Chiedono inoltre la condanna ex art. 96 cpc considerata la temerarietà dell'azione, considerata la pendenza di altri due procedimenti (il giudizio ordinario e il giudizio avente ad oggetto la sospensione dei termini per il rilascio dell'immobile) in cui sono proposte le medesime eccezioni di rito e di merito proposte con il presente reclamo
2.2 All'udienza del 4.06.2025 svoltasi in presenza delle parti, come richiesto dai difensori dell'appellante, all'esito della discussione orale, la Corte si è riservata decidendo come da dispositivo telematicamente depositato.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il reclamo è inammissibile.
L'ordinanza di rilascio ex art.665 cpc – come più volte sostenuto dalla Cassazione: cfr. tra tante Cass ord. n. 12846/2014 - non è impugnabile né è idonea al giudicato poiché non ha carattere irrevocabile e non statuisce in via definitiva sui diritti ed eccezione delle parti, la cui risoluzione è riservata alla successiva fase del merito.
Gli elementi che la ricorrente adduce, onde censurare quest'ultima conclusione, risultano del tutto inidonei allo scopo: a) mancata indicazione dei motivi per disdettare il contratto;
b) mancato esercizio del diritto di prelazione;
c) presenza di soggetti disabili.
Tali eccezioni non possono essere prospettate con il reclamo, bensì nel giudizio di primo grado a cognizione piena, unitamente alle altre eccezioni.
Infine – come statuito dalla Cass. con ord n. 12486/2014 innanzi citata, è sufficiente richiamare il principio di diritto più volte espresso dalla Suprema Corte per il quale anche dopo l'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392, che non ha abrogato le norme del codice di rito sul procedimento per convalida di sfratto, sia il provvedimento di convalida ex art. 663 cod. proc. civ., sia quello di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ., assumono forma e natura di ordinanze non impugnabili, avverso le quali è ammissibile esclusivamente, nel primo caso, l'opposizione tardiva di cui all'art.668 dello stesso codice, allorché l'intimato provi di non aver avuto piena conoscenza dell'intimazione per irregolarità della notifica, per caso fortuito o forza maggiore. Ove peraltro tali provvedimenti siano stati emessi al di fuori delle condizioni previste dalla legge, assumono natura sostanzialmente decisoria e di sentenza, sicché sono impugnabili con l'appello (Cass. n. 9375/95 e numerose altre conformi successive).
Poiché nel caso di specie, non risulta affatto che l'ordinanza di rilascio sia stata emessa al di fuori delle condizioni speciali di ammissibilità di cui all'art. 665 cod. proc. civ., il reclamo è inammissibile.
Peraltro con le note conclusive i reclamati hanno prodotto copia della sentenza n.
294/2025 pubblicata il 10.03.2025 con cui il Tribunale di Trani – decidendo il merito -ha dichiarato la cessazione del contratto di locazione per scadenza al 30.09.2024 e condannato la al rilascio dell'immobile ( rigettando così ogni eccezione proposta Pt_1 con il presente reclamo) nonché copia della ordinanza n. 826/2025 dell'11.03.2025 con cui il Tribunale di Trani ha concesso l'ulteriore termine di mesi sei per il rilascio dell'immobile
Considerata la pronuncia in rito, non vi è spazio per la valutazione di una condanna per lite temeraria ex art.96 cpc pagina 3 di 4 8. Le spese del presente procedimento sono a carico dell'appellante secondo il criterio della soccombenza e vengono liquidate con le tariffe di cui al DM n.55/2014. Poiché non risulta determinato il valore della causa, la causa deve ritenersi di valore indeterminabile ( cfr. Cass. ord. n.19606/2019), complessità bassa –valori minimi, considerata la semplicità delle questioni
9. Sussistono i requisiti ai sensi dell'art.13 co.1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
La Corte, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...] avverso la ordinanza di rilascio provvisorio di immobile emessa dal Tribunale Pt_3 di Trani in data 22.06.2024 così provvede:
- dichiara inammissibile il reclamo;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1 [...]
, e che liquida in complessivi € 2906,00 Pt_2 Controparte_1 Parte_3 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge;
- dichiara che per effetto della presente decisione l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art.13 co.1 bis del d.P.R. n.115 del 2002
Così deciso in Bari, in data 4.06.2025
L'estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Dott. Salvatore Grillo
pagina 4 di 4