Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/06/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
n.9527/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. LISO CELESTE -c.f. , nonché dell'avv. C.F._1
SERNIA SABINO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
; Controparte_1
-parte resistente contumace- all'udienza del 18/06/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 18/12/2024 la parte ricorrente, attualmente in servizio con contratto a tempo determinato con decorrenza dal 01°/09/2024 al 31/08/2025, ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante il deducendo l'illegittima Controparte_1 precarizzazione dei rapporti di impiego in oggetto, per aver prestato servizio come docente di religione cattolica, in forza di contratti in successione a tempo determinato per le annualità specificate in ricorso (2019/2020; 2020/2021; 2021/2022;
2022/2023; 2023/2024) e, comunque, per oltre 36 mesi, ed insistendo per la condanna al risarcimento del danno ex art. 32, co. 5, L. 183/2010, oltre alle spese di lite.
1
III. - La domanda è fondata per quanto di ragione e, per l'effetto, deve trovare accoglimento sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
III.1. - Al riguardo, occorre premettere che in questa materia è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (di seguito,
CGUE), ai sensi dell'art. 267 TFUE, a fronte della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli, nell'ambito di altra controversia (causa C-282/2019) avente ad oggetto questioni analoghe a quelle del presente giudizio e vertente, in particolare, sulla interpretazione delle clausole 4 e
5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e, dunque, sulla conformità del diritto interno al diritto dell'Unione.
III.2. - Con sentenza del 13/01/2022 (C-282/2019), la CGUE si è pronunciata sulla questione, statuendo che si configura una violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro, solo ove la normativa nazionale non preveda alcuna misura effettiva volta a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti a tempo determinato per i docenti di religione cattolica degli istituiti di istruzione pubblica [«La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (…) deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da una autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una “ragione obiettiva” ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato»].
2 III.3. - Inoltre, occorre rilevare che la materia è stata oggetto di una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, condivisa dallo scrivente (cfr. Cass. - Sez. Lav. - sent. n. 19044 del 13/06/2022), nell'ambito della quale sono stati definiti i principi di diritto operanti in materia.
III.4. - Sicché, appare opportuno richiamare il percorso motivazionale seguito dalla Suprema Corte nella sentenza n.19044/2022.
III.4.1. - La pronuncia prende le mosse dalla ricostruzione del complesso quadro normativo che disciplina il sistema di reclutamento dei docenti di religione, il quale «(…) tralasciando la disciplina più antica, in estrema sintesi, (…) prevedeva incarichi necessariamente annuali e non poneva limiti alla reiterazione, impedita solo nel caso di perdita dell'idoneità all'insegnamento religioso», secondo quanto disposto dall'art. 309, co. 2 del d.lgs. 297/1994. «Peraltro, va rimarcato come la contrattazione collettiva già prevedesse all'epoca una regola di rinnovo automatico dell'incarico annuale (art. 47, co. 6 e 7 CCNL comparto scuola 1994-1997), nel senso che esso era da aversi per
«confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge» (…). In questo contesto si è inserita la legge n.186/2003 che ha introdotto, all'interno della categoria omogenea dei docenti di religione con incarico annuale, la distinzione fra docenti di ruolo, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato (art. 1). I ruoli sono regionali ma articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi e l'art. 2 stabilisce che la consistenza degli stessi, che costituisce la dotazione organica, deve essere pari al
70% dei “posti funzionanti” per ciascuna diocesi. L'art. 3 dispone che l'accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati in possesso dei titoli culturali e del riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previsti dai protocolli di intesa.
Il comma 10 precisa che «per tutti i posti non coperti da
3 insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio» e tale personale integra il 30 % proprio degli addetti assunti a termine. L'art. 1, comma 2, prevede che «agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (…) di seguito denominato “testo unico” e dalla contrattazione collettiva. Anche in tale novellato assetto la contrattazione collettiva (art. 40, c. 5, C.C.N.L. 2006/2009 di comparto) ha confermato il richiamo all'art. 309, co. 2 d. lgs.
297/1994 (norma in ordine alla durata annuale degli incarichi, in sé pienamente compatibile anche con il nuovo sistema, con riferimento ai rapporti a tempo determinato) e la regola di rinnovo automatico, salvo venire meno dei requisiti, anch'essa dunque tuttora vigente. Il legislatore ha in sostanza inteso conferire al docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, ribadendo il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dall'art. 309 cit., ma ha mantenuto la specialità della categoria quanto ai titoli ed alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine (…)».
III.4.2. - Fatta tale doverosa premessa, la Suprema Corte ha, quindi, richiamato la decisione della Corte di Giustizia U.E. del
13 gennaio 2022 (C-282/19), affermando che «(…) Il tema che viene qui in evidenza è quello, all'interno del sistema quale sopra delineato, del regime dei contratti a tempo determinato, sotto il profilo della loro reiterazione e delle regole eurounitarie che vietano l'indefinito rinnovo di essi per sopperire ad esigenza datoriali durevoli (…). La Corte di Giustizia ha intanto escluso che, rispetto al tema da affrontare, rivesta importanza la specialità del sistema derivante dal fatto che l'insegnamento della materia è condizionato dal permanere dell'idoneità
4 riconosciuta dall'ordinario diocesano» atteso che, «venendo rilasciata una sola volta fino a revoca» e «non essendo soggetta a controllo con cadenza pari alla durata dei contratti a tempo determinato (…) non ha alcun rilievo nella dinamica dei rinnovi ed opera estemporaneamente ed in modo uguale per i docenti di ruolo e quelli a tempo determinato, allorquando in concreto emergano criticità sul punto». Pertanto, ha sottolineato la Corte «il tema di rilievo attiene alla compatibilità della regolazione nazionale del diritto del lavoro scolastico, con riferimento ai docenti di religione cattolica, sotto il profilo dei sistemi di prevenzione e reazione ai possibili abusi nel ricorso alla contrattazione a tempo determinato», ed è giunta ad enucleare alcune conclusioni di fondo: a) I fattori di oscillazione delle esigenze di docenti di religione cattolica «attestano, nel settore dell'insegnamento di cui trattasi nel procedimento principale, un'esigenza particolare di flessibilità che è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia» (punto 104): in breve, si ritiene in sé non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti di religione, con l'articolazione tra il 70 % (ruolo) e il
30 % (contratti a termine);
b) Tuttavia «l'osservanza della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro esige … che sia verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che … non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale … », occorrendo a tal fine che il giudice nazionale faccia «tutto quanto (gli) compete … prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di
5 interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima
(sentenza del 24 giugno 2021, Obras y Servicios)», procedendo ad
«esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro»;
c) Il giudice interno è chiamato a verificare se «non esistano
“norme equivalenti per la prevenzione degli abusi”, ai sensi della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro» (punto 116);
d) Il giudice interno deve «interpretare e applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione» (punto 118)…».
III.4.3. - La Suprema Corte ha, dunque, evidenziato come il rinnovo automatico, di anno in anno, dei rapporti di lavoro esistenti - salvo il venire meno dei requisiti di idoneità - non possa ritenersi in sé abusivo, atteso che «(…) come rilevato anche dalla Corte di Giustizia, in ragione del combinarsi dell'art. 309, co. 2, d. lgs. 297/1994 e della contrattazione collettiva di settore, i rapporti a termine sono di regola destinati a rinnovarsi di anno in anno, senza limiti di tempo, se non vengano meno le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, il che denota una stabilità superiore a quella di ordinari contratti a termine ed un assetto sensibilmente diverso rispetto al sistema generale del reclutamento scolastico
(…). Tale rinnovo è qui in realtà conseguenza logica della considerevole quota di fabbisogno (30%) che è lasciata alle assunzioni non di ruolo (…) sicché è normale che vi sia spazio per una regola di quel tipo (…). È pertanto fuori di luogo anche solo il paragone con la diversa articolazione del sistema generale scolastico (…). Da ciò deriva una prima importante conclusione.
Infatti, ritenere ora che sia in sé abusivo il rinnovo automatico, in quanto chiaramente destinato a far protrarre ulteriormente i rapporti “annuali” comunque esistenti, sarebbe solo di danno ai
6 lavoratori ed opererebbe in senso diametralmente contrario a quanto preteso dalla Corte di Giustizia, allorquando essa ha imposto al giudice interno di «vegliare» su un adattamento del diritto interno che non fosse ragione di regresso rispetto alle condizioni concrete in essere e quindi operasse in senso dissuasivo rispetto all'esercizio in sede giurisdizionale delle istanze di tutela (…). Il rilievo esclude altresì di poter ritenere illegittime, per contrasto con l'ordinamento eurounitario, le previsioni della contrattazione collettiva da cui discende tale possibilità di un rinnovo automatico costante e sine die, trattandosi peraltro, come già ebbe a rilevare Corte
Costituzionale 390/1999 cit., di misure più di favore che penalizzanti. Il rinnovo automatico, per gli anni a venire, dei rapporti “annuali” esistenti non può dunque essere impedito dalla rilettura del sistema conseguente alla pronuncia della Corte di
Giustizia, finendosi altrimenti per assumere conclusioni contraddittorie rispetto a quanto preteso proprio da quest'ultima, oltre che palesemente dirompenti ed irrazionali (…)».
Tuttavia – ha rilevato la Corte - ciò non esclude che persistano connotati di precarietà, i quali «(…) risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dall'art. 4, co. 3 L. 186/2003.
Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: art. 19, co. 5,
C.C.N.L. 29/11/2007, contro 18 mesi del personale di ruolo: art. 17, co. 1 del medesimo C.C.N.L.). Pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione (…) persistono elementi differenziali qualificanti proprio sotto il profilo della stabilità che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato (…)».
7 Al riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che occorre verificare quando la precarietà possa sfociare in un illegittimo abuso nei confronti di tali docenti e che «(…) L'ordinamento interno in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui all'art. 3, co.2, L. 186/2003 (…).
Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari». Tuttavia, «essendo stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai lontano 2004, il , CP_1 attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati». Pertanto, «In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo
Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore (…)». Ma non solo, «(…) si può infatti determinare abuso anche a fronte di plurime assunzioni a termine che avvengano discontinuamente per effetto della dismissione del rapporto, in certi periodi, a causa dell'eccedenza rispetto ai fabbisogni (…). L'abuso qui riveste particolare gravità perché si fa leva proprio sulla precarietà dell'interessato, che resta per una o più annualità senza lavoro, per assicurare la flessibilità del reclutamento annuale (…). Il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà. Pertanto, è quella stessa triennalità, da valutare qui attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione
8 del singolo docente non di ruolo … a segnare il limite oltre il quale l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue sia da considerare abusiva (…). Restano al di fuori dei casi di abuso sopra delineati, i contratti a termine che siano stipulati, per una durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee. La stessa Corte di Giustizia sottolinea come il ricorrere di «esigenze provvisorie» (punto 106) sia da ritenere in linea con il rispetto della clausola 5, punto 1 dell'Accordo Quadro;
per l'effetto, va da sé che quanto corrisponda ad esigenze di tal fatta non possa dirsi abusivo, proprio perché riguardante contratti ab origine instaurati nella consapevolezza di ambo le parti di una loro durata limitata nel tempo e della rispondenza ad esigenze transitorie. È il caso dei contratti motivati dalla necessità sostitutiva di un docente di ruolo (…). In tali ipotesi, l'onere probatorio della effettività della ragione giustificativa è a carico del . CP_2
III.4.4. - A questo punto, La Corte, delineati i casi di abuso della precarietà, si è soffermata sui possibili rimedi esperibili, affermando che «l'elaborazione giurisprudenziale e normativa conosce un ventaglio di possibili reazioni, che vanno dalla trasformazione ipso iure in rapporti a tempo indeterminato, alla stabilizzazione mediante procedure straordinarie destinate ai precari o infine al risarcimento del danno. La Corte di Giustizia ha fatto espresso riferimento alla conversione, ma tale misura, rispetto al pubblico impiego, incontra l'ostacolo della previa necessità di concorso, in sé non superabile, stante il tenore dell'art. 97 Cost. (…). Parimenti, la stabilizzazione mediante procedure concorsuali straordinarie rientra nella discrezionalità del legislatore (…). Resta il rimedio risarcitorio, che sicuramente l'ordinamento, per come consolidatosi nel diritto vivente, riconosce a favore di chi sia stato utilizzato con modalità abusive, secondo le regole proprie di ciascun sistema finalizzate ad evitare il mantenimento di una condizione di precarizzazione, nel caso di specie particolare ma sussistente, attraverso il rinnovo di rapporti a termine per esigenze durature.
Si tratta dei noti principi di cui a Cass., S.U., 15 marzo 2016,
9 n. 5072, secondo cui «in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n.
165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE
(ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché … può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto» in concreto in quest'ultimo caso da ricondurre alla «prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.» (…). In definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario. L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive. Chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura parimenti il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario, se in concreto abbia lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali. Tali diritti risarcitori, stante l'unitarietà del danno, non si duplicano, ma l'eventuale contestuale ricorrere dei presupposti di più d'uno di essi può essere valutata sotto il profilo della gravità. Così come le disomogenee conseguenze pregiudizievoli che possono ricorrere nei diversi casi di abuso sopra delineati possono trovare riscontro, nella liquidazione del danno presunto ai sensi dell'art. 32, co.
5, cit. (ora art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015), attraverso
10 l'opportuno dosaggio tra i minimi ed i massimi previsti dalla norma, afferendo essi comunque al «comportamento delle parti e alle condizioni delle parti» di cui all'art. 8 ivi richiamato e fermo il ristoro del maggiore danno, se provato (…). Per altro verso, si precisa che i criteri liquidatori, di cui alle norme citate, sono da intendere quali parametri risarcitori tratti da sistema analogo e fissati demandando al giudice di stabilire
«un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo
8 della legge 15 luglio 1966, n. 604», sicché la misura “edittale”
è solo quella di cui ai predetti artt. 32 co. 5 L. 183/2010, e 28, co. 2, d. lgs. 81/2015, mentre il rinvio all'art. 8 si riferisce, come è reso evidente dalla concatenazione logica delle parole, soltanto ai criteri cui il giudice deve avere riguardo (numero dei dipendenti occupati, anzianità di servizio comportamento e condizioni delle parti) e non certo al raddoppio di cui alla seconda parte dello stesso art. 8, riguardante l'indennità di cui a quella norma e non l'indennità, non a caso definita espressamente come «onnicomprensiva», prevista dalle diverse disposizioni qui da applicare come parametri risarcitori (…)».
III.4.5. - La Suprema Corte ha così conclusivamente affermato i seguenti principi di diritto: «Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli»; ed ancora «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica
11 nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs.
81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato»; infine «I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al
, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per CP_1 abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine,
l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso (…)».
IV. - Alla luce delle argomentazioni innanzi richiamate e dei principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione, ne deriva che la domanda attorea risulta fondata per quanto di ragione e, pertanto, deve essere accolta nei termini che seguono.
12 IV.1. - In particolare, deve evidenziarsi che, nel caso di specie,
a fronte dell'obbligo concorsuale triennale previsto dall'art. 3, co. 2 della L. 186/2003, quale misura volta a contrastare la persistente condizione di precarietà dei rapporti di impiego, la parte ricorrente, in qualità di docente, ha lavorato con contratti a tempo determinato che si sono succeduti nel tempo, per oltre un triennio – per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 come risulta provato dalla documentazione agli atti – senza che fosse bandito alcun concorso per l'accesso ai ruoli.
Di modo che, risulta certamente realizzato un abuso della condizione di precarietà di tali rapporti, che è idoneo a far sorgere in capo alla parte ricorrente, in qualità di docente, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario.
IV.2. - Con riferimento alla quantificazione del risarcimento del danno, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, devono trovare applicazione i parametri risarcitori di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010, mediante un meccanismo che riconosce un'indennità onnicomprensiva che va da un minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Pertanto, applicando i suddetti criteri al caso di specie e tenuto conto in particolare della qualità di pubblica amministrazione della parte datoriale, della anzianità di servizio della parte ricorrente e dell'espletamento di attività lavorativa a fronte di assunzioni a tempo determinato contenute in un arco di tempo pari a 5 annualità, si ritiene che debbano essere riconosciute in favore della parte ricorrente 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto a titolo di risarcimento del danno c.d. eurounitario, con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica resistente al pagamento in suo favore della predetta somma, a cui vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria, nei limiti di legge, dalla data della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
V. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro 5.200,01-26.000,00) secondo valori
13 prossimi ai minimi, tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate senza espletamento di attività istruttoria – seguono la prevalente soccombenza e vengono poste a carico della parte resistente con distrazione nei confronti dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il al risarcimento Controparte_1 del danno mediante il pagamento in favore della parte ricorrente della somma corrispondente a n.3 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, nei limiti di legge, dalla data della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
-condanna il a rifondere Controparte_1 nei confronti della parte ricorrente le spese processuali, che liquida complessivamente in Euro 2.109,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali in misura pari al 15%, CAP ed IVA come per legge, oltre € 259,00 per esborsi, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
Trani, 18/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
14