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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1529/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1529/2021 promossa da:
(C.F. ) difeso dagli avv. CHRISTIAN E_ C.F._1
CIAVATTELLA e MARCO LACIOPPA, elettivamente domiciliato, in V.le Gabriele D'Annunzio 69,
PESCARA, presso lo studio dell'avv. CHRISTIAN CIAVATTELLA
ATTORE contro
(C.F ) difeso dall'Avv. WALTER RAPATTONI, ed Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Teramo 10, PESCARA, presso lo studio dell'Avv. WALTER
RAPATTONI
CONVENUTO
e nei confronti di
OMISSIS POSIZIONE DEFINITA Controparte_2
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4/12/2024, le parti hanno così concluso:
L'attore ha così concluso:
“piaccia all'On. Tribunale adito:
1. accertare e dichiarare che il sinistro avvenuto in data 23.07.2017 si è verificato per responsabilità esclusiva del e per l'effetto condannarlo sulla base delle risultanze della Controparte_1 espletata CTU al risarcimento in favore del Sig. della somma di € 44.093,00, oltre E_ agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data dell'occorso evento sino al di dell'effettivo soddisfo;
2. condannare il al pagamento delle spese mediche sostenute dall'attore Controparte_1 quantificate in € 345,84;
pagina 1 di 5
3. condannare il al pagamento delle spese mediche CTU sostenute dall'attore Controparte_1 pari ad € € 1.211,06;
4. condannare il al pagamento delle spese e competenze di lite.” Controparte_1
Il ha così concluso: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pescara, contrariis reiectis, (..)
- Nel Merito, in Via Principale: rigettare la domanda spiegata per i motivi esposti, con vittoria di spese
e competenze di lite;
- In Via Subordinata, porre a carico della comparente la somma che sarà ritenuta di Giustizia, in ragione del concorso di colpa imputabile all'odierno attore per i motivi spiegati, con compensazione delle spese di lite secondo soccombenza;
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
C.P.A. come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione depositato il 12/04/2021 e ritualmente notificato ha E_ convenuto in giudizio il esponendo che, in data 23/07/2017, intorno alle Controparte_1 ore 4:10, mentre alla guida del motociclo Aprilia targata X7CC2W percorreva la S.S. 652 in località
Villanova, con direzione Pescara, all'altezza dell'intersezione con Via Sicilia, nell'effettuare la manovra di svolta a destra, era caduto a causa del contatto tra la ruota anteriore del motociclo ed una buca presente sull'asfalto.
Ritenendo il sinistro causato dalle inadeguate condizioni del manto stradale, caratterizzato dalla presenza di buche, non visibili né segnalate, ha chiesto la condanna del Controparte_1 che aveva in gestione quel tratto di strada, al risarcimento dei danni da lui subiti ai sensi dell'art. 2051
e/o dell'art. 2043 c.c. evidenziando che nessun esito avevano avuto le richieste da lui formulate in fase precontenziosa.
2. Con comparsa depositata il 21/06/2021, si è costituito il ontestando la Controparte_1 fondatezza della domanda, nonché l'applicabilità degli artt. 2051 e 2043 c.c., lamentando la mancata soddisfazione dell'onere probatorio da parte dell'attore in merito all'evento, al nesso causale e ai danni lamentati. La contestazione aveva investito anche la quantificazione del risarcimento richiesto dall'attore, ritenuto non commisuro al danno effettivamente subito. In accoglimento della richiesta formulata, il stato autorizzato a chiamare in causa la società con la quale Controparte_1 aveva stipulato polizza per la responsabilità civile.
3. Con comparsa depositata il 4/10/2021, si è costituita Controparte_2 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, evidenziando che il Controparte_1 non aveva convenuto in giudizio la propria assicurazione ( che Controparte_3 ha la sede legale in Irlanda ed una rappresentanza per l'Italia in Milano, nonché una P.I. ed un C.F.
) bensì altra differente società ( che non esiste, P.IVA_2 Controparte_2 indicando una P.I. che appartiene ad altra differente società, precisamente alla P.IVA_3 [...]
Controparte_2 pagina 2 di 5 4. Concessi alle parti i termini indicati nell'art. 183 comma 6 c.p.c., è stata ammessa ed assunta la prova testimoniale capitolate da parte attrice e, ritenuto opportuno, prima di disporre la CTU medico legale richiesta dall'attore, decidere con sentenza sull'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dalla terza chiamata, nonché sulla sussistenza del fatto dedotto in giudizio dall'attore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
20.9.2023 nella quale è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini richiamati nell'art. 190 cpc
5. Con sentenza non definitiva n. 7/2024 depositata il 3/1/2024, la responsabilità del sinistro, avvenuto in data 23/07/2017, è stata attribuita in via esclusiva al d è stata rigettata Controparte_1 la domanda di manleva effettuata dal convenuto nei confronti di Controparte_2
La causa è stata quindi rimessa in istruttoria, con formulazione di proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc.
6.
Considerato che
la proposta è stata accettata solo dall'attore, si è proceduto, con l'ausilio di un perito medico legale all'accertamento dell'entità delle lesioni subite da . E_
7. A seguito del deposito della relazione, effettuato in data 21/10/2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4/11/2024, nella quale è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art, 190 c.p.c.
******
A. Sul quantum debeatur
a.1 Premesso che le modalità del sinistro, accertate con sentenza parziale n. 7/2024 depositata il
3/01/2024 potranno essere riesaminate solo in un successivo ed eventuale giudizio di gravame, deve essere analizzata, nel presente giudizio, ai fini dell'accertamento dei danni subiti dall'attore, la CTU redatta dal Dott. Persona_1
a.2 Il Dott. all'esito degli accertamenti svolti e della visita dell'attore, ha Persona_1 accertato che a causa dell'incidente stradale di cui era rimasto vittima il E_ giorno 23/07/2017, aveva riportato “trauma cranio facciale commotivo con frattura del mascellare sx, arcata zigomatica sx ed orbita sx, piccola FLC regione sopraccigliare a sx, multiple escoriazioni al volto. Lesione traumatica del crociato anteriore e del legamento collaterale interno del ginocchio sx”, con conseguente inabilità temporanea totale di giorni 10, con successivi giorni 25 di inabilità temporanea al 75%, giorni 20 di inabilità temporanea al 50% e giorni 15 di inabilità temporanea al
25%.
Da tali lesioni, ritenute compatibili con il sinistro, erano residuati postumi permanenti invalidanti, tali da concretizzare un danno alla persona valutabile, in sede di responsabilità civile e secondo le tabelle legislative nella misura del 12%, in termini di riduzione dell'integrità psicofisica.
Ritenute attendibili le conclusioni formulate dal CTU, effettuate all'esito di un'attenta e scrupolosa lettura degli atti e di un'accurata visita del periziando, si può quindi procedere alla quantificazione del risarcimento spettante all'infortunato.
pagina 3 di 5 a.3 Considerata la tipologia del danno riportato da , vanno applicate le E_
Tabelle di Milano vigenti che, nell'ultima edizione del 2024, prevedono da un lato una liquidazione del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari”, dall'altro una liquidazione del “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termine di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione”.
a.4 Per l'invalidità temporanea totale, le Tabelle prevedono una forbice di valori monetari che va da un minimo di €. 115,00 ad un massimo di €. 173,00 al giorno.
Tenuto conto dell'età dell'attore al momento in cui l'invalidità temporanea (della durata complessiva di
70 giorni) si è cronicizzata in invalidità permanente (22 anni circa), per il principio per cui “nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza”, (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10303 del 21/06/2012) il danno non patrimoniale permanente in questione è pari alla somma tabellare di € 39.205,00 già all'attualità, di cui € 30.629,00 per danno biologico ed €
8.576,00 per incremento per sofferenza soggettiva, spettante nel caos in esame considerata la particolare tipologia delle lesioni, che avevano interessato più distretti, corporei, alcuni particolarmente delicati come l'arcata mascellare e zigomatica e l'orbita sx.
a.5 All'attore compete inoltre il ristoro del danno non patrimoniale temporaneo riportato in conseguenza delle lesioni subite, determinato nel complessivo importo di € 4.887,50, considerato come punto base quello di € 115,00 per ogni giorno di invalidità totale, applicandola in percentuale ai successivi giorni di invalidità temporanea.
a.6 All'attore vanno rimborsate le spese mediche documentate nell'importo di € 811,21.
a.7 Il danno patrimoniale e non patrimoniale complessivamente riportato dall'attore in conseguenza del sinistro è quindi pari ad € 44.903,71 (39.205,00 + 4.887,50 + 811,21).
a.8 A tale importo devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 3/10/2017
(approssimativa epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo all'attore gran parte del credito risarcitorio qui riconosciuto) sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95, Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5671 del 09/03/2010; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9194 del 19/05/2020). Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta
(cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9711 del
21/05/2004).
B. Sulla liquidazione delle spese
pagina 4 di 5 b.1 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa come sopra CP_ accertato, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' convenuto.
b.2 Per le medesime ragioni le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico del Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 1529/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
ACCERTATO che il complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile in favore di E_
, quale conseguenza del sinistro da lui subito in data 23/07/2017, è pari ad €. 44.903,71 già
[...] all'attualità, oltre accessori.
CONDANNA il a versare all'attore a titolo risarcitorio la somma di €. 44.903,71 già Controparte_1 all'attualità, oltre (a titolo di danno da ritardo) gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 1/10/2017 sino alla data odierna, oltre interessi legali sulla somma complessiva così come determinata, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
CONDANNA il alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, che liquida in € Controparte_1
545,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.A.P. come per legge.
PONE le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, carico del con Controparte_1 conseguente obbligo dell'Ente convenuto di provvedere ai necessari rimborsi.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Pescara, 25 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1529/2021 promossa da:
(C.F. ) difeso dagli avv. CHRISTIAN E_ C.F._1
CIAVATTELLA e MARCO LACIOPPA, elettivamente domiciliato, in V.le Gabriele D'Annunzio 69,
PESCARA, presso lo studio dell'avv. CHRISTIAN CIAVATTELLA
ATTORE contro
(C.F ) difeso dall'Avv. WALTER RAPATTONI, ed Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Teramo 10, PESCARA, presso lo studio dell'Avv. WALTER
RAPATTONI
CONVENUTO
e nei confronti di
OMISSIS POSIZIONE DEFINITA Controparte_2
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4/12/2024, le parti hanno così concluso:
L'attore ha così concluso:
“piaccia all'On. Tribunale adito:
1. accertare e dichiarare che il sinistro avvenuto in data 23.07.2017 si è verificato per responsabilità esclusiva del e per l'effetto condannarlo sulla base delle risultanze della Controparte_1 espletata CTU al risarcimento in favore del Sig. della somma di € 44.093,00, oltre E_ agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data dell'occorso evento sino al di dell'effettivo soddisfo;
2. condannare il al pagamento delle spese mediche sostenute dall'attore Controparte_1 quantificate in € 345,84;
pagina 1 di 5
3. condannare il al pagamento delle spese mediche CTU sostenute dall'attore Controparte_1 pari ad € € 1.211,06;
4. condannare il al pagamento delle spese e competenze di lite.” Controparte_1
Il ha così concluso: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pescara, contrariis reiectis, (..)
- Nel Merito, in Via Principale: rigettare la domanda spiegata per i motivi esposti, con vittoria di spese
e competenze di lite;
- In Via Subordinata, porre a carico della comparente la somma che sarà ritenuta di Giustizia, in ragione del concorso di colpa imputabile all'odierno attore per i motivi spiegati, con compensazione delle spese di lite secondo soccombenza;
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
C.P.A. come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione depositato il 12/04/2021 e ritualmente notificato ha E_ convenuto in giudizio il esponendo che, in data 23/07/2017, intorno alle Controparte_1 ore 4:10, mentre alla guida del motociclo Aprilia targata X7CC2W percorreva la S.S. 652 in località
Villanova, con direzione Pescara, all'altezza dell'intersezione con Via Sicilia, nell'effettuare la manovra di svolta a destra, era caduto a causa del contatto tra la ruota anteriore del motociclo ed una buca presente sull'asfalto.
Ritenendo il sinistro causato dalle inadeguate condizioni del manto stradale, caratterizzato dalla presenza di buche, non visibili né segnalate, ha chiesto la condanna del Controparte_1 che aveva in gestione quel tratto di strada, al risarcimento dei danni da lui subiti ai sensi dell'art. 2051
e/o dell'art. 2043 c.c. evidenziando che nessun esito avevano avuto le richieste da lui formulate in fase precontenziosa.
2. Con comparsa depositata il 21/06/2021, si è costituito il ontestando la Controparte_1 fondatezza della domanda, nonché l'applicabilità degli artt. 2051 e 2043 c.c., lamentando la mancata soddisfazione dell'onere probatorio da parte dell'attore in merito all'evento, al nesso causale e ai danni lamentati. La contestazione aveva investito anche la quantificazione del risarcimento richiesto dall'attore, ritenuto non commisuro al danno effettivamente subito. In accoglimento della richiesta formulata, il stato autorizzato a chiamare in causa la società con la quale Controparte_1 aveva stipulato polizza per la responsabilità civile.
3. Con comparsa depositata il 4/10/2021, si è costituita Controparte_2 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, evidenziando che il Controparte_1 non aveva convenuto in giudizio la propria assicurazione ( che Controparte_3 ha la sede legale in Irlanda ed una rappresentanza per l'Italia in Milano, nonché una P.I. ed un C.F.
) bensì altra differente società ( che non esiste, P.IVA_2 Controparte_2 indicando una P.I. che appartiene ad altra differente società, precisamente alla P.IVA_3 [...]
Controparte_2 pagina 2 di 5 4. Concessi alle parti i termini indicati nell'art. 183 comma 6 c.p.c., è stata ammessa ed assunta la prova testimoniale capitolate da parte attrice e, ritenuto opportuno, prima di disporre la CTU medico legale richiesta dall'attore, decidere con sentenza sull'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dalla terza chiamata, nonché sulla sussistenza del fatto dedotto in giudizio dall'attore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
20.9.2023 nella quale è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini richiamati nell'art. 190 cpc
5. Con sentenza non definitiva n. 7/2024 depositata il 3/1/2024, la responsabilità del sinistro, avvenuto in data 23/07/2017, è stata attribuita in via esclusiva al d è stata rigettata Controparte_1 la domanda di manleva effettuata dal convenuto nei confronti di Controparte_2
La causa è stata quindi rimessa in istruttoria, con formulazione di proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc.
6.
Considerato che
la proposta è stata accettata solo dall'attore, si è proceduto, con l'ausilio di un perito medico legale all'accertamento dell'entità delle lesioni subite da . E_
7. A seguito del deposito della relazione, effettuato in data 21/10/2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4/11/2024, nella quale è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art, 190 c.p.c.
******
A. Sul quantum debeatur
a.1 Premesso che le modalità del sinistro, accertate con sentenza parziale n. 7/2024 depositata il
3/01/2024 potranno essere riesaminate solo in un successivo ed eventuale giudizio di gravame, deve essere analizzata, nel presente giudizio, ai fini dell'accertamento dei danni subiti dall'attore, la CTU redatta dal Dott. Persona_1
a.2 Il Dott. all'esito degli accertamenti svolti e della visita dell'attore, ha Persona_1 accertato che a causa dell'incidente stradale di cui era rimasto vittima il E_ giorno 23/07/2017, aveva riportato “trauma cranio facciale commotivo con frattura del mascellare sx, arcata zigomatica sx ed orbita sx, piccola FLC regione sopraccigliare a sx, multiple escoriazioni al volto. Lesione traumatica del crociato anteriore e del legamento collaterale interno del ginocchio sx”, con conseguente inabilità temporanea totale di giorni 10, con successivi giorni 25 di inabilità temporanea al 75%, giorni 20 di inabilità temporanea al 50% e giorni 15 di inabilità temporanea al
25%.
Da tali lesioni, ritenute compatibili con il sinistro, erano residuati postumi permanenti invalidanti, tali da concretizzare un danno alla persona valutabile, in sede di responsabilità civile e secondo le tabelle legislative nella misura del 12%, in termini di riduzione dell'integrità psicofisica.
Ritenute attendibili le conclusioni formulate dal CTU, effettuate all'esito di un'attenta e scrupolosa lettura degli atti e di un'accurata visita del periziando, si può quindi procedere alla quantificazione del risarcimento spettante all'infortunato.
pagina 3 di 5 a.3 Considerata la tipologia del danno riportato da , vanno applicate le E_
Tabelle di Milano vigenti che, nell'ultima edizione del 2024, prevedono da un lato una liquidazione del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari”, dall'altro una liquidazione del “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termine di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione”.
a.4 Per l'invalidità temporanea totale, le Tabelle prevedono una forbice di valori monetari che va da un minimo di €. 115,00 ad un massimo di €. 173,00 al giorno.
Tenuto conto dell'età dell'attore al momento in cui l'invalidità temporanea (della durata complessiva di
70 giorni) si è cronicizzata in invalidità permanente (22 anni circa), per il principio per cui “nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza”, (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10303 del 21/06/2012) il danno non patrimoniale permanente in questione è pari alla somma tabellare di € 39.205,00 già all'attualità, di cui € 30.629,00 per danno biologico ed €
8.576,00 per incremento per sofferenza soggettiva, spettante nel caos in esame considerata la particolare tipologia delle lesioni, che avevano interessato più distretti, corporei, alcuni particolarmente delicati come l'arcata mascellare e zigomatica e l'orbita sx.
a.5 All'attore compete inoltre il ristoro del danno non patrimoniale temporaneo riportato in conseguenza delle lesioni subite, determinato nel complessivo importo di € 4.887,50, considerato come punto base quello di € 115,00 per ogni giorno di invalidità totale, applicandola in percentuale ai successivi giorni di invalidità temporanea.
a.6 All'attore vanno rimborsate le spese mediche documentate nell'importo di € 811,21.
a.7 Il danno patrimoniale e non patrimoniale complessivamente riportato dall'attore in conseguenza del sinistro è quindi pari ad € 44.903,71 (39.205,00 + 4.887,50 + 811,21).
a.8 A tale importo devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 3/10/2017
(approssimativa epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo all'attore gran parte del credito risarcitorio qui riconosciuto) sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95, Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5671 del 09/03/2010; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9194 del 19/05/2020). Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta
(cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9711 del
21/05/2004).
B. Sulla liquidazione delle spese
pagina 4 di 5 b.1 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa come sopra CP_ accertato, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' convenuto.
b.2 Per le medesime ragioni le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico del Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 1529/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
ACCERTATO che il complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile in favore di E_
, quale conseguenza del sinistro da lui subito in data 23/07/2017, è pari ad €. 44.903,71 già
[...] all'attualità, oltre accessori.
CONDANNA il a versare all'attore a titolo risarcitorio la somma di €. 44.903,71 già Controparte_1 all'attualità, oltre (a titolo di danno da ritardo) gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 1/10/2017 sino alla data odierna, oltre interessi legali sulla somma complessiva così come determinata, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
CONDANNA il alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, che liquida in € Controparte_1
545,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.A.P. come per legge.
PONE le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, carico del con Controparte_1 conseguente obbligo dell'Ente convenuto di provvedere ai necessari rimborsi.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Pescara, 25 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 5 di 5