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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/07/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G . 1374/ 2022
REPUBBLICA ITAL IANA
IN NO ME DEL PO PO LO ITALIANO
TRIBUNALE O RDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Erika Capanna Pisce', ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1374/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. STEFANO CIARELLI Parte_1
ATTRICE
Contro
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, , , ,
[...] Controparte_12 CP_13 CP_14
, , Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 CP_18
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._1 CP_19 Controparte_18
) C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Come da note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è volto ad ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto in favore dell'attrice, per usucapione ventennale, di:
a) una unità immobiliare sita in Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) fraz. Cerchiara distinta al Catasto dei
Fabbricati al foglio di mappa n. 16 particella 1102 sub 7;
b) una unità immobiliare sita in Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) fraz. Cerchiara distinta al Catasto dei
Fabbricati al foglio di mappa n. 16 particella 1101 sub 8.
Orbene, a tale riguardo va immediatamente dichiarata la legittimazione passiva delle parti convenute.
Come infatti emerge dal certificato catastale prodotto in atti, al quale va attribuito valore indiziario in ordine alla proprietà del bene (cfr. Cass., 25.11.1978, n. 5546), intestatari del bene a) risultano, oltre all'attrice, CP_20
e , mentre intestataria del bene b) risulta, oltre all'attrice, dei quali
[...] Controparte_21 Controparte_22 risultano eredi i convenuti evocati e non costituiti, come accertato in corso di causa attraverso gli atti dello stato civile.
Passando, a questo punto, al merito, si osserva che l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà
(nella specie, a titolo di usucapione), deve essere proposta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda, e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari (Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, n.24260)
Tanto doverosamente premesso, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi
è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (Cass., 11.6.2010, n. 14092).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie rileva il Tribunale come, dall'istruttoria espletata, è emersa la prova piena della circostanza per cui effettivamente l'attrice ha posseduto e continua tuttora a possedere in maniera pubblica, pacifica e continuata da oltre venti anni i beni per cui è causa. Infatti, dalle deposizioni pagina 2 di 4 testimoniali è emerso che l'attrice si è sempre comportata come proprietaria esclusiva dei beni anche nei confronti degli altri;
come innanzi detto, dette circostanze di fatto, oltre ad essere state riferite dai testi escussi, sono state confermate, seppure implicitamente, dal comportamento processuale avuto dai convenuti, non costituitisi nel presente giudizio.
In particolare, quanto affermato nell'atto introduttivo ha trovato conferma nella deposizione resa dai testi
[...]
e che hanno affermato di non aver mai visto persone diverse dall'attrice Tes_1 Testimone_2 possedere detti beni, confermando che la stessa, da oltre vent'anni, si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato.
Alla luce dei suddetti fatti di causa, l'attrice va pertanto dichiarata proprietaria esclusiva dei beni per cui causa, per intervenuta usucapione ventennale degli stessi.
Vanno, al contrario, disattese le domande attoree volte all'accertamento dei presupposti per l'applicabilità dei benefici "prima casa”, le quali risultano estranee alla sfera di competenza del Tribunale, vertendo su profili di natura meramente tributaria, peraltro relativi a circostanze in alcun modo allegate e dimostrate nel presente giudizio (quali, a solo titolo esemplificativo, la natura unitaria dell'abitazione usucapita, la possidenza in capo all'attrice di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del
Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) o nel territorio nazionale).
Stante il comportamento processuale dei convenuti, i quali non si sono opposti alla domanda proposta, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in persona della dott.ssa Erika Capanna Piscè, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a ruolo con il n. 1374/2022 avente ad oggetto domanda di usucapione, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie, per le causali di cui in motivazione, la domanda;
per l'effetto:
2. dichiara l'attrice piena ed esclusiva proprietaria dell'unità immobiliare sita in Isola del Gran Sasso d'Italia
(TE) fraz. Cerchiara, distinta al Catasto dei Fabbricati al foglio di mappa n. 16 particella 1102 sub 7 e dell'unità immobiliare sita in Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) fraz. Cerchiara, distinta al Catasto dei Fabbricati al foglio di mappa n. 16 particella 1101 sub 8;
3. ordina alla competente Agenzia del Territorio la trascrizione della presente sentenza;
4. rigetta le restanti domande;
pagina 3 di 4 5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 15.7.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITAL IANA
IN NO ME DEL PO PO LO ITALIANO
TRIBUNALE O RDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Erika Capanna Pisce', ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1374/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. STEFANO CIARELLI Parte_1
ATTRICE
Contro
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, , , ,
[...] Controparte_12 CP_13 CP_14
, , Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 CP_18
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._1 CP_19 Controparte_18
) C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Come da note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è volto ad ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto in favore dell'attrice, per usucapione ventennale, di:
a) una unità immobiliare sita in Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) fraz. Cerchiara distinta al Catasto dei
Fabbricati al foglio di mappa n. 16 particella 1102 sub 7;
b) una unità immobiliare sita in Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) fraz. Cerchiara distinta al Catasto dei
Fabbricati al foglio di mappa n. 16 particella 1101 sub 8.
Orbene, a tale riguardo va immediatamente dichiarata la legittimazione passiva delle parti convenute.
Come infatti emerge dal certificato catastale prodotto in atti, al quale va attribuito valore indiziario in ordine alla proprietà del bene (cfr. Cass., 25.11.1978, n. 5546), intestatari del bene a) risultano, oltre all'attrice, CP_20
e , mentre intestataria del bene b) risulta, oltre all'attrice, dei quali
[...] Controparte_21 Controparte_22 risultano eredi i convenuti evocati e non costituiti, come accertato in corso di causa attraverso gli atti dello stato civile.
Passando, a questo punto, al merito, si osserva che l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà
(nella specie, a titolo di usucapione), deve essere proposta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda, e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari (Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, n.24260)
Tanto doverosamente premesso, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi
è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (Cass., 11.6.2010, n. 14092).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie rileva il Tribunale come, dall'istruttoria espletata, è emersa la prova piena della circostanza per cui effettivamente l'attrice ha posseduto e continua tuttora a possedere in maniera pubblica, pacifica e continuata da oltre venti anni i beni per cui è causa. Infatti, dalle deposizioni pagina 2 di 4 testimoniali è emerso che l'attrice si è sempre comportata come proprietaria esclusiva dei beni anche nei confronti degli altri;
come innanzi detto, dette circostanze di fatto, oltre ad essere state riferite dai testi escussi, sono state confermate, seppure implicitamente, dal comportamento processuale avuto dai convenuti, non costituitisi nel presente giudizio.
In particolare, quanto affermato nell'atto introduttivo ha trovato conferma nella deposizione resa dai testi
[...]
e che hanno affermato di non aver mai visto persone diverse dall'attrice Tes_1 Testimone_2 possedere detti beni, confermando che la stessa, da oltre vent'anni, si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato.
Alla luce dei suddetti fatti di causa, l'attrice va pertanto dichiarata proprietaria esclusiva dei beni per cui causa, per intervenuta usucapione ventennale degli stessi.
Vanno, al contrario, disattese le domande attoree volte all'accertamento dei presupposti per l'applicabilità dei benefici "prima casa”, le quali risultano estranee alla sfera di competenza del Tribunale, vertendo su profili di natura meramente tributaria, peraltro relativi a circostanze in alcun modo allegate e dimostrate nel presente giudizio (quali, a solo titolo esemplificativo, la natura unitaria dell'abitazione usucapita, la possidenza in capo all'attrice di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del
Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) o nel territorio nazionale).
Stante il comportamento processuale dei convenuti, i quali non si sono opposti alla domanda proposta, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in persona della dott.ssa Erika Capanna Piscè, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a ruolo con il n. 1374/2022 avente ad oggetto domanda di usucapione, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie, per le causali di cui in motivazione, la domanda;
per l'effetto:
2. dichiara l'attrice piena ed esclusiva proprietaria dell'unità immobiliare sita in Isola del Gran Sasso d'Italia
(TE) fraz. Cerchiara, distinta al Catasto dei Fabbricati al foglio di mappa n. 16 particella 1102 sub 7 e dell'unità immobiliare sita in Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) fraz. Cerchiara, distinta al Catasto dei Fabbricati al foglio di mappa n. 16 particella 1101 sub 8;
3. ordina alla competente Agenzia del Territorio la trascrizione della presente sentenza;
4. rigetta le restanti domande;
pagina 3 di 4 5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 15.7.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
pagina 4 di 4