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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/08/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 829/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Cervo in virtù di mandato alle liti in allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con elezione di domicilio presso il suo studio
OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
e per essa quale mandataria, (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Pietro Sidoti in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, con elezione di domicilio presso il suo studio
OPPOSTA avente ad oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia:
1 - in via principale e nel merito, che sia accertata e dichiarata, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità dei crediti ex adverso azionati e, dunque: sia accertata e dichiarata la nullità del contratto de quo, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., comma 1, ovvero per indeterminatezza dei tassi di interesse convenuti ed applicati;
- per l'effetto e in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo inammissibile, improcedibile, nullo, inefficace e privo di qualsiasi effetto oltre che infondato per le ragioni e le causali esposte nei motivi indicati in narrativa.
Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014 e s.m.i., oltre rimborso forfettario spese generali, con IVA e CPA, spese successive occorrende e con attribuzione al costituito procuratore antistatario.
Per l'opposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così giudicare
IN VIA PRELIMINARE - NEL MERITO
1) accertare e dichiarare che l'opposizione svolta dal Sig. non è fondata su Parte_1
prova scritta e/o né di pronta soluzione e, per l'effetto,
2) concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 3437/2022 del
Tribunale di Verona.
IN VIA PRINCIPALE
3) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto,
4) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 3437/2022 del Tribunale di
Verona.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso:
2 5) accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in narrativa, a carico del Sig. ed in favore di , della somma Parte_1 Controparte_1
complessiva di € 6.646,88, oltre interessi moratori dal dovuto sino al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto,
6) condannare il Sig. al pagamento in favore di , della Parte_1 Controparte_1
somma complessiva di € 6.646,88, oltre interessi moratori dal dovuto sino al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio.
Con vittoria di compensi professionali e spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3437/2022 del 09.12.2022, con cui questo Tribunale gli intimava il pagamento della somma di € 6.646,88 in favore di cessionaria del Controparte_1
credito di € 4.658,08 derivante da contratto di finanziamento stipulato in data 28.07.2008 con
ES NC s.p.a. e dell'ulteriore credito di € 1.988,80 derivante da un contratto di apertura di linea di credito intercorso in data 18.02.2020 con AG UC s.p.a.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha articolato i seguenti motivi:
- improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
- carenza di legittimazione attiva in capo a in mancanza della prova Controparte_1
delle molteplici cessioni che avrebbero interessato il credito relativo al rapporto insorto in origine con ES NC ed in mancanza della delle comunicazioni delle plurime cessioni al debitore ceduto;
- “nullità del contratto ed illegittimità delle condizioni applicate al rapporto di finanziamento de quo per contrarietà all'art. 117 T.U.B., ovvero per contrarietà alla legge e, in particolare, alle clausole che stabiliscono interessi usurari ed anatocistici”;
3 - mancanza di prova dei crediti ingiunti ed insussistenze delle vantate pretese creditorie, in quanto in fase monitoria non sarebbe stato prodotto alcun documento contrattuale e/o contabile a riscontro delle stesse.
Si è costituita l'opposta, e per essa, quale mandataria, contestando la Controparte_2
le eccezioni e deduzioni avversarie, ribadendo la debenza della complessiva somma ingiunta e chiedendone, per il caso di revoca del decreto ingiuntivo, il pagamento nella misura integrale o nella diversa somma ritenuta provata all'esito del giudizio.
L'opposizione è fondata entro i limiti di seguito indicati.
Con il primo motivo l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva - recte, la carenza di titolarità dei rapporti controversi - in capo all'ingiungente, sollevando espressa e specifica contestazione in ordine alla mancata prova delle plurime cessioni avvenute, in ipotesi, per il credito derivante dal contratto di finanziamento con ES, oltre che sull'efficacia delle cessioni relative ad entrambi i crediti vantati da , in difetto Controparte_1
di notifica al presunto debitore.
Orbene, in materia di cessioni di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi:
- la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. Sez.
1, Ord., 27/02/2025, n. 5190; Sez. 1, Sent. 02/03/2016, n. 4116);
- la questione relativa all'inclusione del credito tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
4 un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., Sez. I, Ord. 22/02/2022, n. 5857);
- la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. Ed infatti la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., Sez. 6 - 1, Ord. 29/09/2020, n. 20495);
- la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice, laddove, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata (v. Cass., Sez. I, Ord. 31/07/2025, n. 22164);
5 - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete: in tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum) poiché il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (v. ancora Cass., Sez. I, Ord. 31/07/2025, n. 22164).
In applicazione di tali principi, si deve escludere la titolarità del primo tra i due crediti azionati con il ricorso monitorio in capo a , la quale, malgrado l'esplicita Controparte_1
contestazione dell'opponente, non ha assolto all'onere che le incombeva di provare l'esatto oggetto delle cessioni documentate.
Invero, secondo la ricostruzione dell'opposta, il credito derivante dal contratto stipulato dal sig. con ES NC sarebbe stato oggetto di una prima cessione da Pt_1
ES alla LO s.p.a. (v. contratto di cessione del 16.04.2013, doc. 3), di una seconda cessione, il 29.04.2013, tra LO e (cfr. avviso di pubblicazione in G.U., Controparte_3
doc. 4) ed infine, in data 31.07.2015, di una terza cessione da a CP_3 CP_4
divenuta in seguito a conferimento ramo d'azienda e cambio di Controparte_1
denominazione (v. contratto di cessione e visure camerali, docc. 4, 15 e 16 opposta).
Sennonché nelle ipotesi in cui siano dedotte cessioni multiple del medesimo credito, grava sull'ultimo cessionario l'onere di dimostrare, non soltanto l'ultima cessione, ma anche le varie
6 cessioni intermedie in base alle quali il credito sarebbe infine pervenuto nella sua titolarità (v.
Cass., Sez. 3, Ord.22/06/2023, n. 17944).
Nel caso, invece, per la cessione da ES a LO non risulta prodotto alcuno degli elenchi dei tre lotti - genericamente indicati nel contratto di cessione - da cui risulti lo specifico credito azionato (v. art. 2 del contratto del 16.04.2013, doc. 3 opposta), per cui non
è possibile accertare che questo vi fosse ricompreso e che, quindi, LO ne fosse divenuta titolare, sì da poterne poi disporre a favore di terzi.
Ed ancora, neppure per la cessione di crediti in blocco da LO a 130 l'avviso di CP_3
pubblicazione in G.U. contiene indicazioni idonee a ricondurre il credito controverso tra quelli ricompresi nell'operazione, individuando l'oggetto della vicenda traslativa mediante il generico richiamo alla precedente cessione da ES a LO del 16.04.2013, il cui contenuto specifico, tuttavia, per quanto innanzi evidenziato, non è stato documentato.
In un contesto siffatto, non può ritenersi provato che il credito originariamente vantato da
ES sia effettivamente pervenuto all'opposta, poiché la sua inclusione nelle cessioni intermedie è rimasta indimostrata e non è di per sè evincibile dal contenuto dell'allegato all'ultimo contratto di cessione, il quale, seppur recando l'espressa menzione del nominativo del sig. (doc. 10), nulla prova in merito al precedente acquisto della cedente. Pt_1
Viceversa, con riguardo al credito originato dal contratto intercorso con AG UC
l'opposta ha fornito il puntuale riscontro della titolarità del diritto, producendo in uno alla seconda memoria ex art. 183, coma 6, c.p.c. l'allegato A al contratto di cessione di crediti in blocco stipulato con lo stesso istituto (doc. 17), con l'elenco dei crediti ceduti, tra i quali risulta specificamente indicato quello controverso.
Alla luce di quanto sopra il decreto ingiuntivo va in ogni caso revocato e l'opponente va condannato al pagamento in favore dell'opposta della sola somma di € 1.988,80, oltre agli interessi moratori al tasso legale a decorrere dalla data della domanda, così come richiesto sin
7 dal ricorso monitorio, somma relativa al credito vantato in relazione al saldo passivo originato dall'apertura di credito concessa da AG UC.
Rispetto a tale ultimo credito ogni altra doglianza formulata dall'opponente si palesa, infatti, generica e, in ogni caso, infondata, considerato che: a) la cessione del credito è efficace, potendo la relativa notificazione aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., Sez. 6
- 1, Ord. 29/09/2020, n. 20495); b) già in sede monitoria, ha prodotto copia Controparte_1
del contratto, con le condizioni stabilite per l'apertura di credito di € 2.000,00, in uno all'estratto conto fornito dalla cedente con allegata la lista dei movimenti e, a fronte di questa documentazione, l'opponente non ha contestato in alcun modo di aver usufruito dell'apertura di credito, né ha sollevato contestazioni specifiche avverso l'estratto conto, limitandosi a sollevare contestazioni del tutto generiche, come tali inammissibili riferite peraltro cumulativamente ad entrambi i crediti vantati dalla controparte, lamentando la mancanza di prova dei crediti e la nullità di indeterminate “clausole che stabiliscono interessi usurari ed anatocistici dei tassi stabiliti”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 per il decisum, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente a pagare in favore dell'opposta la somma di € 1.988,80, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data della domanda monitoria;
8 3) condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida, avuto riguardo anche all'attività svolta nel procedimento incidentale, in € 1.700,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Verona, 21 agosto 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 829/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Cervo in virtù di mandato alle liti in allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con elezione di domicilio presso il suo studio
OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
e per essa quale mandataria, (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Pietro Sidoti in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, con elezione di domicilio presso il suo studio
OPPOSTA avente ad oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia:
1 - in via principale e nel merito, che sia accertata e dichiarata, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità dei crediti ex adverso azionati e, dunque: sia accertata e dichiarata la nullità del contratto de quo, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., comma 1, ovvero per indeterminatezza dei tassi di interesse convenuti ed applicati;
- per l'effetto e in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo inammissibile, improcedibile, nullo, inefficace e privo di qualsiasi effetto oltre che infondato per le ragioni e le causali esposte nei motivi indicati in narrativa.
Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014 e s.m.i., oltre rimborso forfettario spese generali, con IVA e CPA, spese successive occorrende e con attribuzione al costituito procuratore antistatario.
Per l'opposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così giudicare
IN VIA PRELIMINARE - NEL MERITO
1) accertare e dichiarare che l'opposizione svolta dal Sig. non è fondata su Parte_1
prova scritta e/o né di pronta soluzione e, per l'effetto,
2) concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 3437/2022 del
Tribunale di Verona.
IN VIA PRINCIPALE
3) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto,
4) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 3437/2022 del Tribunale di
Verona.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso:
2 5) accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in narrativa, a carico del Sig. ed in favore di , della somma Parte_1 Controparte_1
complessiva di € 6.646,88, oltre interessi moratori dal dovuto sino al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto,
6) condannare il Sig. al pagamento in favore di , della Parte_1 Controparte_1
somma complessiva di € 6.646,88, oltre interessi moratori dal dovuto sino al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio.
Con vittoria di compensi professionali e spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3437/2022 del 09.12.2022, con cui questo Tribunale gli intimava il pagamento della somma di € 6.646,88 in favore di cessionaria del Controparte_1
credito di € 4.658,08 derivante da contratto di finanziamento stipulato in data 28.07.2008 con
ES NC s.p.a. e dell'ulteriore credito di € 1.988,80 derivante da un contratto di apertura di linea di credito intercorso in data 18.02.2020 con AG UC s.p.a.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha articolato i seguenti motivi:
- improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
- carenza di legittimazione attiva in capo a in mancanza della prova Controparte_1
delle molteplici cessioni che avrebbero interessato il credito relativo al rapporto insorto in origine con ES NC ed in mancanza della delle comunicazioni delle plurime cessioni al debitore ceduto;
- “nullità del contratto ed illegittimità delle condizioni applicate al rapporto di finanziamento de quo per contrarietà all'art. 117 T.U.B., ovvero per contrarietà alla legge e, in particolare, alle clausole che stabiliscono interessi usurari ed anatocistici”;
3 - mancanza di prova dei crediti ingiunti ed insussistenze delle vantate pretese creditorie, in quanto in fase monitoria non sarebbe stato prodotto alcun documento contrattuale e/o contabile a riscontro delle stesse.
Si è costituita l'opposta, e per essa, quale mandataria, contestando la Controparte_2
le eccezioni e deduzioni avversarie, ribadendo la debenza della complessiva somma ingiunta e chiedendone, per il caso di revoca del decreto ingiuntivo, il pagamento nella misura integrale o nella diversa somma ritenuta provata all'esito del giudizio.
L'opposizione è fondata entro i limiti di seguito indicati.
Con il primo motivo l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva - recte, la carenza di titolarità dei rapporti controversi - in capo all'ingiungente, sollevando espressa e specifica contestazione in ordine alla mancata prova delle plurime cessioni avvenute, in ipotesi, per il credito derivante dal contratto di finanziamento con ES, oltre che sull'efficacia delle cessioni relative ad entrambi i crediti vantati da , in difetto Controparte_1
di notifica al presunto debitore.
Orbene, in materia di cessioni di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi:
- la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. Sez.
1, Ord., 27/02/2025, n. 5190; Sez. 1, Sent. 02/03/2016, n. 4116);
- la questione relativa all'inclusione del credito tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
4 un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., Sez. I, Ord. 22/02/2022, n. 5857);
- la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. Ed infatti la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., Sez. 6 - 1, Ord. 29/09/2020, n. 20495);
- la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice, laddove, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata (v. Cass., Sez. I, Ord. 31/07/2025, n. 22164);
5 - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete: in tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum) poiché il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (v. ancora Cass., Sez. I, Ord. 31/07/2025, n. 22164).
In applicazione di tali principi, si deve escludere la titolarità del primo tra i due crediti azionati con il ricorso monitorio in capo a , la quale, malgrado l'esplicita Controparte_1
contestazione dell'opponente, non ha assolto all'onere che le incombeva di provare l'esatto oggetto delle cessioni documentate.
Invero, secondo la ricostruzione dell'opposta, il credito derivante dal contratto stipulato dal sig. con ES NC sarebbe stato oggetto di una prima cessione da Pt_1
ES alla LO s.p.a. (v. contratto di cessione del 16.04.2013, doc. 3), di una seconda cessione, il 29.04.2013, tra LO e (cfr. avviso di pubblicazione in G.U., Controparte_3
doc. 4) ed infine, in data 31.07.2015, di una terza cessione da a CP_3 CP_4
divenuta in seguito a conferimento ramo d'azienda e cambio di Controparte_1
denominazione (v. contratto di cessione e visure camerali, docc. 4, 15 e 16 opposta).
Sennonché nelle ipotesi in cui siano dedotte cessioni multiple del medesimo credito, grava sull'ultimo cessionario l'onere di dimostrare, non soltanto l'ultima cessione, ma anche le varie
6 cessioni intermedie in base alle quali il credito sarebbe infine pervenuto nella sua titolarità (v.
Cass., Sez. 3, Ord.22/06/2023, n. 17944).
Nel caso, invece, per la cessione da ES a LO non risulta prodotto alcuno degli elenchi dei tre lotti - genericamente indicati nel contratto di cessione - da cui risulti lo specifico credito azionato (v. art. 2 del contratto del 16.04.2013, doc. 3 opposta), per cui non
è possibile accertare che questo vi fosse ricompreso e che, quindi, LO ne fosse divenuta titolare, sì da poterne poi disporre a favore di terzi.
Ed ancora, neppure per la cessione di crediti in blocco da LO a 130 l'avviso di CP_3
pubblicazione in G.U. contiene indicazioni idonee a ricondurre il credito controverso tra quelli ricompresi nell'operazione, individuando l'oggetto della vicenda traslativa mediante il generico richiamo alla precedente cessione da ES a LO del 16.04.2013, il cui contenuto specifico, tuttavia, per quanto innanzi evidenziato, non è stato documentato.
In un contesto siffatto, non può ritenersi provato che il credito originariamente vantato da
ES sia effettivamente pervenuto all'opposta, poiché la sua inclusione nelle cessioni intermedie è rimasta indimostrata e non è di per sè evincibile dal contenuto dell'allegato all'ultimo contratto di cessione, il quale, seppur recando l'espressa menzione del nominativo del sig. (doc. 10), nulla prova in merito al precedente acquisto della cedente. Pt_1
Viceversa, con riguardo al credito originato dal contratto intercorso con AG UC
l'opposta ha fornito il puntuale riscontro della titolarità del diritto, producendo in uno alla seconda memoria ex art. 183, coma 6, c.p.c. l'allegato A al contratto di cessione di crediti in blocco stipulato con lo stesso istituto (doc. 17), con l'elenco dei crediti ceduti, tra i quali risulta specificamente indicato quello controverso.
Alla luce di quanto sopra il decreto ingiuntivo va in ogni caso revocato e l'opponente va condannato al pagamento in favore dell'opposta della sola somma di € 1.988,80, oltre agli interessi moratori al tasso legale a decorrere dalla data della domanda, così come richiesto sin
7 dal ricorso monitorio, somma relativa al credito vantato in relazione al saldo passivo originato dall'apertura di credito concessa da AG UC.
Rispetto a tale ultimo credito ogni altra doglianza formulata dall'opponente si palesa, infatti, generica e, in ogni caso, infondata, considerato che: a) la cessione del credito è efficace, potendo la relativa notificazione aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., Sez. 6
- 1, Ord. 29/09/2020, n. 20495); b) già in sede monitoria, ha prodotto copia Controparte_1
del contratto, con le condizioni stabilite per l'apertura di credito di € 2.000,00, in uno all'estratto conto fornito dalla cedente con allegata la lista dei movimenti e, a fronte di questa documentazione, l'opponente non ha contestato in alcun modo di aver usufruito dell'apertura di credito, né ha sollevato contestazioni specifiche avverso l'estratto conto, limitandosi a sollevare contestazioni del tutto generiche, come tali inammissibili riferite peraltro cumulativamente ad entrambi i crediti vantati dalla controparte, lamentando la mancanza di prova dei crediti e la nullità di indeterminate “clausole che stabiliscono interessi usurari ed anatocistici dei tassi stabiliti”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 per il decisum, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente a pagare in favore dell'opposta la somma di € 1.988,80, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data della domanda monitoria;
8 3) condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida, avuto riguardo anche all'attività svolta nel procedimento incidentale, in € 1.700,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Verona, 21 agosto 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
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