Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 09/06/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 273/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 273/25 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv.to Controparte_1
Porrazzini Alessandro, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv.to Porrazzini Controparte_2
Alessandro, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Con ricorso depositato in data 06/02/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 30/05/2010 in Todi (PG), che dall'unione sono nati i figli,
il 05/10/2012 in Terni (TR) e il 24/02/2018 in Persona_1 Persona_2
Terni (TR), che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis 51 c.p.c. ed art. 127 ter, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in AS (TR), alla Via Antonio Gramsci n. 14/M, in locazione, verrà assegnata, unitamente a tutti gli arredi, al marito che ivi continuerà Controparte_1
a risiedere unitamente ai figli;
3) la moglie ha già trasferito la propria residenza in Terni, Via Braccini n° 5; Controparte_2
4) i figli minori e continueranno a Persona_1 Persona_2 convivere con il padre, mantenendo la residenza con lo stesso, in AS (TR), alla Via
Antonio Gramsci n. 14/M e verranno affidati ad entrambi i genitori, secondo il regime della Legge
n. 54/06, in materia di affido condiviso, con diritto della madre di averli e tenerli con sé quando lo desidera, previo accordo con il padre ed in pari misura, compatibilmente con gli impegni scolastici, educativi e ludici dei minori, secondo le rispettive esigenze lavorative ed in particolare:
- la responsabilità genitoriale relativa a questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata separatamente dai singoli coniugi, previo consenso del Tribunale adito ed in virtù di quanto disposto dall'art. 337 ter c.c.;
- nel superiore interesse dei minori, i coniugi concordano che:
- il padre porterà il figlio e la figlia che frequentano rispettivamente il Persona_1 Persona_2
II° anno della scuola secondaria di primo grado ed il I° anno della scuola primaria, entrambi presso l'istituto Comprensivo di AS (Via Dante Alighieri n° 12/A- AS – TR) tutti i giorni alle ore 08:00, mentre la madre provvederà a prenderli all'uscita della scuola alle ore 13:00 e li condurrà presso l'abitazione familiare ove preparerà loro il pranzo e rimarrà con essi fino al rientro del padre dal lavoro alle ore 16:00 c.ca, dopodiché farà ritorno presso la propria residenza e/o attività lavorativa;
- il padre provvederà inoltre a portare il figlio agli allenamenti di calcio presso la Persona_1
Polisportiva AS “Amc 98” i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19:00 e la figlia all'attività di musical presso la Musical Academy in Terni, i giorni Persona_2 di mercoledì e venerdì dalle ore 16:30 alle ore 18:00;
- in ogni caso, salvo modifiche da convenirsi nell'interesse dei minori o per motivi organizzativi e lavorativi dei coniugi, gli stessi potranno concordare mensilmente le visite e gli orari di permanenza dei figli presso ciascun genitore, riconoscendosi il reciproco diritto ad un congruo preavviso. Gli stessi si renderanno in ogni momento reperibili per ogni eventuale necessità;
- nel periodo estivo i genitori avranno facoltà di tenere con sé i figli per il periodo estivo per due settimane anche non consecutive ciascuno, a far data dalla cessazione delle lezioni scolastiche sino alla fine di agosto e comunque fino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
includente, ad anni alterni, il Ferragosto;
- i coniugi concordano che i figli, durante le vacanze scolastiche invernali potranno trascorrere con la madre e previo accordo tra gli stessi un periodo continuativo e consecutivo di una settimana, includente, ad anni alterni, il Natale, ovvero il Capodanno e l'Epifania; per quanto concerne le festività Pasquali, i minori trascorreranno con i rispettivi coniugi tre giorni consecutivi (Domenica di Pasqua alternata con il Lunedì in Albis);
5) la madre anche in ragione del maggiore periodo di permanenza dei minori Controparte_2 con il padre, corrisponderà al padre, quale contributo per il mantenimento dei figli minori l'importo di € 300,00 (euro trecento/oo) per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno quattro di ogni mese nel domicilio del padre ovvero mediante bonifico bancario sul conto del medesimo, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat;
6) la madre provvederà, in misura del 50%, al rimborso, in favore del padre, delle spese di natura straordinaria che dovessero rendersi necessarie per i figli (per tali intendendosi quelle così definite nel protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Tribunale di Terni ed il consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni) salvo urgenze, da concordarsi previamente con il coniuge ed in particolare:
a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono spese mediche ordinarie quelle relative agli acquisti delle “normali” medicine da banco (es: antibiotici, antipiretici, medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e stagionali, prestazioni sanitarie mutuabili dal S.S.N), mentre si intendono spese mediche straordinarie gli esborsi connessi agli interventi chirurgici, cure odontoiatriche ed oculistiche, degenza per interventi, esami diagnostici, analisi cliniche e visite specialistiche non mutuabili, nonché per l'acquisto di medicinali particolari non da banco;
a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono spese scolastiche ordinarie, quelle effettuate per il materiale di cancelleria, dell'abbigliamento necessario per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola, mentre si intendono spese scolastiche straordinarie gli esborsi relativi all'acquisto di libri scolastici, gite scolastiche facoltative;
devono altresì ritenersi comprese tra le spese ordinarie le spese alimentari, di igiene personale, vestiario, ricreative, nonché quelle per regali, spostamenti urbani ed acquisto di libri;
le spese verranno rimborsate dalla madre in favore del padre ogni mese, previa presentazione del rendiconto;
7) l'assegno unico per i figli sarà percepito dal padre per cui, la moglie Controparte_1 presta sin d'ora, il proprio assenso ed autorizzazione al riguardo;
Controparte_2
8) i coniugi danno atto del più ampio e reciproco accordo in merito alla ripartizione degli effetti personali;
la moglie dà atto con la presente di aver già provveduto a prelevare Controparte_2 dall'ex abitazione coniugale tutti i propri effetti personali;
9) i coniugi dichiarano di aver regolato, anche con separata scrittura privata, ogni altro aspetto
(diverso da quello relativo all'abitazione familiare) concernente pregressi e reciproci rapporti economici e patrimoniali, maturati in costanza di matrimonio, in considerazione del prescelto regime di comunione dei beni;
10) i coniugi esprimono, fin d'ora, reciproco assenso all'espatrio;
11) i genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori;
12) i coniugi dichiarano di non volersi riconciliare e chiedono di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte;
13) i coniugi dichiarano che non sono pendenti procedimenti aventi a oggetto le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande ad esso connesse”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 Controparte_2 coniugi per matrimonio celebrato in Todi (PG) in data 30/05/2010, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TODI (PG) (atto n. 9, parte II, Serie A, anno 2010);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 26 maggio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti