CASS
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2025, n. 38431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38431 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - ND EN AL AL LD CR SENTENZA sul ricorso di FI SC, nato a [...] il [...], avverso l’ordinanza in data 17/06/2025 del Tribunale di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LD CR;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, IN Parasporo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 17 giugno 2025 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza in data 18 marzo 2025 del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria che aveva applicato a SC FI la misura degli arresti domiciliari perché gravemente indiziato della commissione in concorso dei reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (C5, relativo alla detenzione di un quantitativo non determinato di cocaina, di cui 320 grammi oggetto di commercio, trasporto e consegna a soggetti identificati;
C7, relativo alla detenzione di un quantitativo non determinato di stupefacente, verosimilmente marijuana).
2. Il ricorrente lamenta la violazione di norma processuale e il vizio di motivazione perché il Tribunale del riesame ha integrato una motivazione inesistente nell’ordinanza genetica sulle esigenze cautelari. Precisa che, se vi fosse stata la motivazione, avrebbe potuto dedurre che i precedenti penali da cui era gravato risalivano a oltre un decennio prima, mentre le condotte di cui alle incolpazioni provvisorie risalivano a quattro anni prima, il che escludeva l’attualità delle esigenze cautelari, ed erano maturate in contesti diversi da quelli di criminalità organizzata, il che escludeva la concretezza delle esigenze cautelari. Penale Sent. Sez. 3 Num. 38431 Anno 2025 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 19/11/2025 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso, presentato solo in relazione alle sole esigenze cautelari, è infondato. I reati ascritti a SC FI, di cui ai capi C5) e C7), rientrano in un nutrito elenco di reati fine in materia di stupefacenti nel quadro delle attività criminali riconducibili, tra gli altri, a tale EN ME, indagato per essere al vertice dell’associazione dedita al traffico di stupefacenti (art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990). Il G.i.p. ha trattato il primo episodio, relativo alla cocaina, al par.
3.2.3 dell’ordinanza, pag. 3204-3232, e il secondo episodio, relativo verosimilmente alla marijuana, al par. 3.2.5, pag. 3268-3278. Ha poi svolto considerazioni sulle esigenze cautelari a pag. 3558-3569, svolgendo un’analisi complessiva che ha avuto a oggetto anche altri reati, tra cui quello associativo della cosca di ‘ndrangheta, denominata Barbaro, con i conseguenti reati fine (si vedano i reati di cui ai capi A1 e seg.) e quello associativo relativo al traffico di stupefacenti, aggravato tra l’altro ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. con i conseguenti reati fine (si vedano i reati di cui ai capi B1 e seg.). In particolare, con riferimento al pericolo concreto e attuale di recidiva, il G.i.p. ha rimarcato la gravità delle attività delittuose, l’elevatissimo numero di reati commessi nel periodo di monitoraggio tecnico, l’escalation in termini di progressiva gravità, l’ambito associativo in cui gli stessi sono stati commessi e la perduranza dei rapporti, la riconducibilità delle attività illecite alle storiche cosche della locale ‘ndrangheta e più in generale la personalità degli indagati desumibile dalle modalità delle condotte e dai precedenti penali. Il G.i.p. ha dunque reso una motivazione, sia pure omnicomprensiva, nella quale è presente la valutazione anche della posizione del ricorrente, al quale sono ascritti gravi fatti di detenzione, commercio e trasporto di stupefacente, sia di cocaina che di marijuana, in concorso, tra gli altri, con EN ME, a sua volta contiguo ad ambienti della criminalità organizzata locale, che è al vertice dell’associazione dedita al traffico di stupefacente, di cui al capo C1, reato contestato dal febbraio al dicembre 2021, con condotta tuttora permanente. Nella prospettiva accusatoria, gli episodi di cui ai capi C5) e C7) rientrano proprio nel contesto delle attività dell’associazione dedita al traffico di stupefacenti di cui al capo C1), ancorché al FI non sia stata contestata la partecipazione. A differenza di quanto affermato in ricorso, dunque, il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto esistente la motivazione sulle esigenze cautelari, richiamando le considerazioni svolte dal G.i.p. a pag. 3568, e ha provveduto a integrarla. Ai sensi dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il tribunale annulla l’ordinanza se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’art. 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che il tribunale ha un potere-dovere di integrazione della motivazione del provvedimento impugnato, ma non può mai completare la motivazione dell'ordinanza cautelare, che non abbia un contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio di una autonoma valutazione da parte del giudicante, anche in relazione ai gravi indizi di sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, alla cui esclusione l'indagato abbia interesse per gli effetti che ne derivano in tema di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura applicata (tra le molte, Sez. 5, n. 36391 del 15/07/2019, Indelicato, Rv. 276906 – 01). Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto buon uso di tale potere-dovere, perché, a partire dalla motivazione dell’ordinanza genetica, ha svolto puntuali osservazioni in merito alla concretezza e attualità delle esigenze cautelari - gli episodi contestati risalgono al maggio e al giugno 2021 - sulla base della personalità negativa del ricorrente, gravato di plurimi precedenti penali, anche specifici, dal momento che era stato condannato per due volte per delitti della stessa specie di quelli contestati nel 3 presente procedimento, della professionalità mostrata nel taglio dello stupefacente e dell’importante contesto associativo nel quale ha commesso i gravi fatti ascrittigli. Il ricorrente non si è confrontato affatto con tale parte della motivazione, formulando l’eccezione sulla concretezza e attualità del pericolo in modo perplesso e ipotetico rispetto alla presunta assenza di motivazione sulle esigenze cautelari nell’ordinanza genetica, non rispetto alla motivazione dell’ordinanza in questa sede impugnata. Nel consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Così deciso, il 19 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LD CR IO ER
udita la relazione svolta dal consigliere LD CR;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, IN Parasporo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 17 giugno 2025 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza in data 18 marzo 2025 del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria che aveva applicato a SC FI la misura degli arresti domiciliari perché gravemente indiziato della commissione in concorso dei reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (C5, relativo alla detenzione di un quantitativo non determinato di cocaina, di cui 320 grammi oggetto di commercio, trasporto e consegna a soggetti identificati;
C7, relativo alla detenzione di un quantitativo non determinato di stupefacente, verosimilmente marijuana).
2. Il ricorrente lamenta la violazione di norma processuale e il vizio di motivazione perché il Tribunale del riesame ha integrato una motivazione inesistente nell’ordinanza genetica sulle esigenze cautelari. Precisa che, se vi fosse stata la motivazione, avrebbe potuto dedurre che i precedenti penali da cui era gravato risalivano a oltre un decennio prima, mentre le condotte di cui alle incolpazioni provvisorie risalivano a quattro anni prima, il che escludeva l’attualità delle esigenze cautelari, ed erano maturate in contesti diversi da quelli di criminalità organizzata, il che escludeva la concretezza delle esigenze cautelari. Penale Sent. Sez. 3 Num. 38431 Anno 2025 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 19/11/2025 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso, presentato solo in relazione alle sole esigenze cautelari, è infondato. I reati ascritti a SC FI, di cui ai capi C5) e C7), rientrano in un nutrito elenco di reati fine in materia di stupefacenti nel quadro delle attività criminali riconducibili, tra gli altri, a tale EN ME, indagato per essere al vertice dell’associazione dedita al traffico di stupefacenti (art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990). Il G.i.p. ha trattato il primo episodio, relativo alla cocaina, al par.
3.2.3 dell’ordinanza, pag. 3204-3232, e il secondo episodio, relativo verosimilmente alla marijuana, al par. 3.2.5, pag. 3268-3278. Ha poi svolto considerazioni sulle esigenze cautelari a pag. 3558-3569, svolgendo un’analisi complessiva che ha avuto a oggetto anche altri reati, tra cui quello associativo della cosca di ‘ndrangheta, denominata Barbaro, con i conseguenti reati fine (si vedano i reati di cui ai capi A1 e seg.) e quello associativo relativo al traffico di stupefacenti, aggravato tra l’altro ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. con i conseguenti reati fine (si vedano i reati di cui ai capi B1 e seg.). In particolare, con riferimento al pericolo concreto e attuale di recidiva, il G.i.p. ha rimarcato la gravità delle attività delittuose, l’elevatissimo numero di reati commessi nel periodo di monitoraggio tecnico, l’escalation in termini di progressiva gravità, l’ambito associativo in cui gli stessi sono stati commessi e la perduranza dei rapporti, la riconducibilità delle attività illecite alle storiche cosche della locale ‘ndrangheta e più in generale la personalità degli indagati desumibile dalle modalità delle condotte e dai precedenti penali. Il G.i.p. ha dunque reso una motivazione, sia pure omnicomprensiva, nella quale è presente la valutazione anche della posizione del ricorrente, al quale sono ascritti gravi fatti di detenzione, commercio e trasporto di stupefacente, sia di cocaina che di marijuana, in concorso, tra gli altri, con EN ME, a sua volta contiguo ad ambienti della criminalità organizzata locale, che è al vertice dell’associazione dedita al traffico di stupefacente, di cui al capo C1, reato contestato dal febbraio al dicembre 2021, con condotta tuttora permanente. Nella prospettiva accusatoria, gli episodi di cui ai capi C5) e C7) rientrano proprio nel contesto delle attività dell’associazione dedita al traffico di stupefacenti di cui al capo C1), ancorché al FI non sia stata contestata la partecipazione. A differenza di quanto affermato in ricorso, dunque, il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto esistente la motivazione sulle esigenze cautelari, richiamando le considerazioni svolte dal G.i.p. a pag. 3568, e ha provveduto a integrarla. Ai sensi dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il tribunale annulla l’ordinanza se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’art. 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che il tribunale ha un potere-dovere di integrazione della motivazione del provvedimento impugnato, ma non può mai completare la motivazione dell'ordinanza cautelare, che non abbia un contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio di una autonoma valutazione da parte del giudicante, anche in relazione ai gravi indizi di sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, alla cui esclusione l'indagato abbia interesse per gli effetti che ne derivano in tema di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura applicata (tra le molte, Sez. 5, n. 36391 del 15/07/2019, Indelicato, Rv. 276906 – 01). Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto buon uso di tale potere-dovere, perché, a partire dalla motivazione dell’ordinanza genetica, ha svolto puntuali osservazioni in merito alla concretezza e attualità delle esigenze cautelari - gli episodi contestati risalgono al maggio e al giugno 2021 - sulla base della personalità negativa del ricorrente, gravato di plurimi precedenti penali, anche specifici, dal momento che era stato condannato per due volte per delitti della stessa specie di quelli contestati nel 3 presente procedimento, della professionalità mostrata nel taglio dello stupefacente e dell’importante contesto associativo nel quale ha commesso i gravi fatti ascrittigli. Il ricorrente non si è confrontato affatto con tale parte della motivazione, formulando l’eccezione sulla concretezza e attualità del pericolo in modo perplesso e ipotetico rispetto alla presunta assenza di motivazione sulle esigenze cautelari nell’ordinanza genetica, non rispetto alla motivazione dell’ordinanza in questa sede impugnata. Nel consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Così deciso, il 19 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LD CR IO ER