Articolo 39 della Legge 22 novembre 1954, n. 1158
Articolo 38Articolo 40
Versione
1 gennaio 1955
>
Versione
16 dicembre 2010
>
Versione
7 marzo 2011
Art. 39.
Le parti, a mezzo del notaio, devono corrispondere all'Archivio notarile del distretto una tassa nella misura del 10 per cento dell'onorario stabilito per l'originale di ogni atto fra vivi soggetto a registrazione e di ogni atto di ultima volonta'.
L'importo della tassa prevista nel comma precedente e' versato all'Archivio dal notaio al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori.
Sulla quota di onorario accertata ai sensi dell'art. 18, comma secondo, la tassa suddetta e' liquidata dall'Ufficio del registro, che la riscuote, e mensilmente la versa all'Archivio notarile del distretto, trattenendo l'aggio del 5 per cento.
((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (6) L'avviso di rettifica (in G.U. 04/03/2011, n. 52), come modificato dall'errata corrige (in G.U. 07/03/2011, n. 54), ha disposto il venir meno dell'abrogazione del presente articolo.
Entrata in vigore il 7 marzo 2011
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente