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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/11/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 908/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo GULLINO Presidente
2) Dott. Augusto SABATINI Consigliere
3) Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 908/2022 R.G. posta in decisione in esito all'udienza, a trattazione scritta, del 10 giugno 2025; vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ), e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata a [...] il [...] (c.f. ), entrambi ivi residenti
[...] C.F._2 in via Ugo Foscolo, 34, rappresentati e difesi come in atti dall'avv. Giorgio Vincenzo Alfano, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Messina, via Ugo Bassi 159;
- appellanti contro nella qualità di coerede di nato a [...] CP_1 Persona_1
(ME) il 28.06.1962, (c.f. ), rappresentato e difeso come in atti dall'avv. C.F._3
NI SI, ed elettivamente domiciliato in Messina, via Ghibellina 8, presso lo studio dell'avv. Augusto Saia;
- appellato
1 e nei confronti di
; Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 questi ultimi tutti quali figli coeredi di
[...] Persona_1
- appellati contumaci
Oggetto: risarcimento del danno a titolo di garanzia per evizione – appello avverso la sentenza n. 740/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 30.05.2022 e pubblicata il
31.05.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: “precisa le proprie conclusioni insistendo in tutte le domande, richieste, anche di natura istruttoria, nelle argomentazioni, nelle eccezioni, nelle conclusioni e nelle note scritte di trattazione del 03.07. 2023
e il cui contenuto, dei diversi atti sopra richiamati, qui deve intendersi interamente riportato e trascritto e che anche con il presente atto si reitera, chiedendo l'accoglimento delle domande formulata dagli attuali appellanti e delle richieste istruttorie avanzate ed il rigetto delle domande ed eccezioni proposte da parte appellata CP_1
n.q., nella propria comparsa costitutiva in quanto improcedibili, inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutto quanto dedotto nei propri atti ed, anche, nelle proprie note di trattazione scritta del 03.07.2023. -Si insta nell'accoglimento dell'appello e delle conclusioni ivi formulate in riforma della sentenza di I grado e, in particolare, nella ammissione dei mezzi istruttori indicati nell'atto di appello al punto 15 (in via istruttoria) delle conclusioni, con il rigetto di ogni avversa domanda, eccezione e difesa e con vittoria di spese e compensi”;
Per l'appellato: “1°) Dichiarare inammissibile, improcedibile e, comunque e con qualsiasi motivazione rigettare nel merito l'appello proposto dai Signori e e, per l'effetto, confermare integralmente Parte_1 Parte_2 la sentenza impugnata;
2°) Per la non temuta ipotesi di ammissione della prova per testi richiesta ex adverso, ammettere l'appellato alla prova del contrario, concedendo termine per indicare i testi;
3°) CP_1
Condannare solidalmente e a pagare spese, compensi, spese generali di studio, Parte_1 Parte_2 contributo cassa avvocati e iva del presente grado del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14 gennaio 2009 e iscritto a ruolo al n. 40/2009 R.G.,
e convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Parte_1 Parte_2 Persona_1
Barcellona P.G.
Premettevano:
- di essere proprietari di un terreno sito in agro del comune di Barcellona P.G., contrada S. 2 Anna, individuato in catasto al fg. 28 particella 1278, in virtù di atto pubblico in notar Per_2 dell'8 ottobre 1991 da essi stipulato con il venditore Persona_1
- di aver realizzato su detto terreno, dopo l'acquisto, un muro di recinzione e di contenimento per abbassare la quota del fondo a livello della via Ugo Foscolo, vendendo poi una porzione dello stesso a tale Persona_3
- che, con atto del 7 dicembre 1999, erano stati citati in giudizio, davanti al Tribunale di
Barcellona P.G., dai coniugi e , proprietari del terreno Controparte_7 Controparte_8 confinante con quello di loro proprietà e individuato in catasto al fg. 28, part. 1218, i quali avevano chiesto il regolamento dell'esatto confine tra i fondi, reso incerto dalla costruzione del muro, e la loro condanna al rilascio della zona intermedia di terreno appartenente al fondo di loro proprietà
e al risarcimento del danno;
- che, con sentenza n. 427/2007, il Tribunale di Barcellona P.G. aveva accertato il denunziato sconfinamento e l'occupazione senza titolo della porzione intermedia di terreno di mq. 240,80 e li aveva condannati al rilascio in favore dei predetti della porzione di terreno occupata e al risarcimento dei danni;
- di aver proposto appello contro detta sentenza con atto di citazione del 15 settembre 2008, invocandone, ma senza esito, la sospensione della sua efficacia;
- di essere stati, quindi, intimati dai coniugi di dare esecuzione alla stessa Parte_3 sentenza.
Chiedevano, di conseguenza, che il Tribunale adito: dichiarasse il loro diritto alla garanzia per evizione parziale del suddetto terreno;
ritenesse, altresì, la responsabilità del convenuto per aver trasferito a essi il terreno in questione con confini e frazionamento errati;
Persona_1 per l'effetto, condannasse il medesimo al risarcimento dei danni subiti e subendi - quantificati in
€ 50.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, determinata in corso di causa.
Come mezzo al fine, chiedevano, articolandone le circostanze, l'ammissione di prova per testi e consulenza tecnica.
§
Con successivo atto di citazione del 30 maggio 2010, notificato il 1° luglio 2010 e iscritto a ruolo al n. 932/2010 R.G., e convenivano nuovamente in giudizio Parte_1 Parte_2 davanti al Tribunale di Barcellona P.G. e, in aggiunta a quanto già rappresentato Persona_1
3 con il precedente atto di citazione del 15 dicembre 2008, deducevano che, per evitare l'esecuzione e non essendoci ragioni sufficienti per impedire l'evizione, avevano concluso con i coniugi un contratto di “compravendita e transazione”, con atto in notar del 14 Parte_3 Per_4 gennaio 2010, con cui avevano acquistato la proprietà della porzione di terreno di mq. 240,80 oggetto della sentenza n. 427/2007 al prezzo di € 3.500,00, versando, altresì, la somma di €
13.500,00 a titolo di risarcimento dei danni liquidati nella stessa sentenza, comprensiva di spese, compensi e onorari, e pattuito di rinunciare alle domande reciproche proposte nel giudizio d'appello all'epoca pendente.
Concludevano, pertanto, ribadendo le richieste contro il sig. ià formulate con il Per_1 primo atto di citazione e chiedendo che lo stesso fosse condannato a rifondere agli attori le somme corrisposte da questi ultimi ai coniugi per evitare l'esecuzione della Parte_3 sentenza n. 427/2007, pari nel complesso a € 20.419,60, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
Con comparsa depositata il 20 dicembre 2010, si costituiva in detto ultimo giudizio
[...] nella qualità di procuratore speciale del padre deducendo di non avere, CP_1 Persona_1 in mancanza della sua chiamata in causa nel giudizio presupposto, alcun obbligo di apprestare garanzia in favore degli attori, nonché l'intervenuta prescrizione dei diritti dagli stessi vantati, e chiedendo il rigetto delle domande, anche istruttorie.
§
La causa, previa riunione del giudizio n. 932/2010 R.G. con quello n. 40/2009 R.G. disposta dal G.I. con ordinanza del 7 aprile 2011, veniva istruita con il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, e, successivamente, dichiarata interrotta con provvedimento dell'11 ottobre 2012, a seguito della morte di Persona_1
Riassunta nei termini dagli attori nei confronti di quale coniuge della Controparte_2 parte deceduta, e di e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_1 tutti quali figli coeredi del defunto, il 14 giugno 2013 si costituiva in giudizio Controparte_6 nella qualità di erede del padre insistendo nelle difese già esposte CP_1 Persona_1 con la prima comparsa.
Il Tribunale, senza ritenere necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, oltre quanto già documentato in atti, dopo una serie di rinvii, decideva la causa in esito all'udienza ex art. 281 sexies
c.p.c. del 30 maggio 2022, sostituita dal deposito di note scritte, emettendo la sentenza in epigrafe, 4 con la quale, definitivamente pronunciando, così statuiva:
“1) Dichiara la contumacia di , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
nella qualità di eredi di chiamati in giudizio e non costituiti;
[...] Controparte_6 Persona_1
2) Rigetta la domanda formulata da parte attrice con gli atti di citazione introduttivi dei giudizi riuniti perché infondata;
3) Rigetta nel resto;
4) Condanna gli attori in solido al pagamento delle spese e compensi di causa in favore di CP_1
n.q., che liquida in € 2.768,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge se dovuti. Nulla sulle spese con riferimento ai convenuti non costituiti”.
Il Tribunale riteneva che gli attori non avessero offerto elementi di prova sufficienti di per sé a dimostrare il loro diritto a essere tenuti indenni dal sig. per l'evizione parziale Per_1 dell'immobile da loro acquistato. Di contro, ad avviso del giudicante, “Valgono […] a supportare
l'insussistenza della causa petendi dedotta dagli attori le circostanze, riferite da quest'ultimi nella premessa dell'atto di citazione, che in epoca successiva all'acquisto del fondo oggetto di causa, gli stessi hanno realizzato un muro di recinzione e contenimento per l'intera estensione del confine del proprio fondo, quindi anche nella parte confinante con il fondo di e e di aver venduto una porzione dello stesso Controparte_7 Controparte_9 terreno a tale Detti elementi indiziari rendono verosimile la circostanza di uno sconfinamento Persona_3 nell'esecuzione di detta opera nel fondo dei terzi ovvero la redazione di errati frazionamenti”.
“In ogni caso”, proseguiva il Tribunale, “nessuna rilevanza probatoria può essere riconosciuta in questa sede alla sentenza n° 427/2007 a supporto della domanda di parte attrice, stante che l'accertamento contenuto in una sentenza, passata in cosa giudicata, fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (art. 2909
c.c.), e non già nei confronti di terzi estranei al processo, quale deve ritenersi … definito con la Persona_1 sentenza di cui sopra”.
§
e interponevano appello contro la richiamata sentenza con Parte_1 Parte_2 atto di citazione notificato, rispettivamente: al procuratore di costituito in CP_1 giudizio in primo grado, a mezzo pec il 21 dicembre 2022; a , a mezzo ufficiale Controparte_2 giudiziario il 28 dicembre 2022; a a mezzo deposito dell'ufficiale giudiziario Controparte_3 presso il comune di Barcellona P.G. il 23 dicembre 2022; a a mezzo ufficiale Controparte_4 giudiziario a mani proprie il 23 dicembre 2022; a a mezzo ufficiale giudiziario a CP_5 mani proprie il 22 dicembre 2022; a a mezzo raccomandata a/r consegnata Controparte_6
5 il 23 dicembre 2022, e iscritto a ruolo il 28 dicembre 2022, al n. 908/2022 R.G., chiedendone la riforma, sulla base di cinque motivi e rinnovando le richieste istruttorie già formulate in primo grado.
Nello specifico:
- Con il primo motivo gli appellanti, deducendo il vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata ammissione delle prove richieste. Violazione dell'art.24 e 111 Cost. e art.115,116,177,187,188 c.p.c., censuravano la sentenza impugnata nella parte in cui questa aveva ritenuto non conducenti e rilevanti
i mezzi istruttori formulati da parte attrice visto che la situazione dei luoghi è diversa da quella esistente all'epoca dell'acquisto del fondo (08.10.1991).
- Con il secondo motivo d'appello, deducendo il vizio di ed erronea applicazione del Pt_4 compendio istruttorio. Erronea ed illogica motivazione in merito all'efficacia della sentenza passata in giudicato.
Efficacia riflessa e probatoria della sentenza n. 427/07 passata in giudicato, gli appellanti contestavano la sentenza impugnata nella parte in cui aveva negato efficacia, nel presente giudizio, alla sentenza n. 427/2007 del Tribunale di Barcellona P.G., passata in giudicato.
- Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti addebitavano alla sentenza impugnata la
Errata ed erronea applicazione del compendio istruttorio. Omessa valutazione della consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'ing. nel giudizio iscritto al n. 80815/199 RG Trib. di Barcellona P.G., Persona_5 assumendo, per contro, che la stessa relazione tecnica, ove utilizzata, sarebbe stata decisiva per il corretto convincimento del primo giudice.
- Con il quarto motivo, gli appellanti, deducendo il vizio di Errata, illogica e contraddittoria motivazione -Presunta carenza di prova - Fondatezza della domanda. Insussistenza di responsabilità dei coniugi nell'invasione del terreno confinante, contestavano la statuizione di prime cure di rigetto Parte_5 delle domande da essi proposte per carenza di prova.
- Con il quinto motivo di gravame, deducendo la Violazione dell'art.91 cpc nella parte in cui il
Giudice di 1° grado ha condannato parte attrice al pagamento delle spese legali, gli appellanti censuravano il capo della sentenza impugnata che aveva statuito sulle spese del giudizio di primo grado.
Ai fini dell'istruttoria rinnovavano le richieste di prova per testi sulle circostanze già indicate in primo grado, con la memoria n. 2 ex art 183 c.p.c., comma 6, depositata il 28 luglio 2011, nonché quella di CTU al fine di accertare lo stato dei luoghi.
Il 2 maggio 2023 nella qualità di coerede del defunto si CP_1 Persona_1
6 costituiva in giudizio depositando la propria comparsa, in cui, preliminarmente eccepite l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello, concludeva per il rigetto di questo, insieme con le richieste istruttorie in esso formulate, e la conferma della sentenza impugnata. In subordine, ove ammessa la prova per testi richiesta dagli appellanti, chiedeva di essere ammesso alla prova del contrario, con la concessione dei termini per indicare i testi.
Con ordinanza del 7 luglio 2023, la Corte, rilevata la carenza dei presupposti per dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dichiarava la contumacia dei convenuti
, e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 ottobre 2024.
A tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il Collegio tratteneva la causa in decisione assegnando i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
Tuttavia, con ordinanza del 5 maggio 2025, la causa veniva rimessa sul ruolo per la necessità di modificare la composizione del collegio giudicante in seguito all'astensione autorizzata di uno dei suoi componenti, disponendo il rinvio all'udienza del 10 giugno 2025, sempre sostituita dal deposito di note scritte.
A tale ultima udienza, avendo le parti espressamente rinunziato ai termini ex art. 190 c.p.c., il Collegio tratteneva la causa in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Preliminarmente, va confermata la dichiarazione di contumacia degli appellati CP_2
e già resa
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 dal Collegio con l'ordinanza del 7 luglio 2023, non essendosi gli stessi costituiti in giudizio, seppur ritualmente evocati.
§ 2. Il Collegio ritiene che i primi quattro motivi d'appello vadano esaminati congiuntamente, stante il nesso di stretta contiguità logico-giuridica che li avvince.
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inconducenti e irrilevanti i mezzi istruttori da costoro formulati in prime cure, sul presupposto che la situazione dei luoghi doveva ritenersi diversa rispetto a quella esistente all'epoca dell'acquisto del fondo.
Gli appellanti sostengono che il primo giudice avrebbe trascurato di considerare che essi, nelle loro difese, inclusa la seconda memoria istruttoria di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., avevano
7 sempre sostenuto di aver costruito il muro sul confine del fondo acquistato, contrassegnato da alcuni paletti in cemento armato infissi nel terreno, in ottemperanza al frazionamento n.
1071/1991 redatto dall'ing. tecnico di fiducia del venditore Persona_6 Persona_1
e richiamato nell'atto di vendita stipulato dalle parti, con l'effetto che la costruzione del muro non avrebbe mutato né i confini, né lo stato dei luoghi rispetto a come essi erano stati consegnati loro all'atto della vendita.
Aggiungono, inoltre, che le istanze istruttorie da loro proposte, nonché l'acquisizione della
CTU disposta nel corso del giudizio di regolamento dei confini intentato contro di loro dai vicini
, avrebbero condotto alla conclusione che essi avevano sì costruito Parte_3 sconfinando all'interno del fondo attiguo per mq. 240,80, ma, al contempo, che lo sconfinamento non era imputabile a loro, bensì all'imperizia dell'ing. nel redigere il frazionamento nel Per_6
1991. Infatti, si era accertato che quest'ultimo, nell'eseguire il rilievo, “non ha tenuto conto che il confine non era quello visibile sui luoghi, ma era traslato verso Ovest e, di conseguenza, ha ridefinito il confine lato Est già esistente tra il fondo degli attori e quello dei convenuti, “rosicchiando” una porzione del terreno degli attori a est e lasciando libera la stessa quantità di terreno dai fondi limitrofi (attualmente partt. 1306 e 1307) a Ovest”.
In altri termini, con le richieste formulate si sarebbe potuto dimostrare “che il muro sul confine era stato realizzato secondo la planimetria ed il frazionamento richiamato nell'atto pubblico del 08.10.1991 e sui limiti in c.a. infissi al suolo del terreno come consegnato dall'alienante e, quindi, senza alcuna alterazione dei luoghi
e dei confini, tracciati in loco con paletti in c.a infissi sul terreno, rispetto a quella esistente all'epoca dell'acquisto del fondo(08.10.1991),che, ancora oggi, è rimasta inalterata e che nessuna responsabilità era da attribuire ai coniugi attuali appellanti, per l'avvenuta invasione del terreno confinante, imputabile, invece, CP_10 all'alienante che aveva loro consegnato il terreno compravenduto con i confini errati con conseguente Persona_1 condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni per l'evizione patita”.
Con il secondo motivo d'appello, deducendo il vizio di ed erronea applicazione del Pt_4 compendio istruttorio. Erronea ed illogica motivazione in merito all'efficacia della sentenza passata in giudicato.
Efficacia riflessa e probatoria della sentenza n. 427/07 passata in giudicato, gli appellanti contestavano la sentenza impugnata nella parte in cui aveva negato efficacia, nel presente giudizio, alla sentenza n. 427/2007 del Tribunale di Barcellona P.G., passata in giudicato.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti contestano l'omessa valutazione, da parte del
Tribunale, della CTU espletata nel giudizio n. 80815/1999 R.G., definito con la già richiamata sentenza n. 427/2007.
8 Come già anticipato, a loro dire la relazione tecnica appare decisiva perché in essa si conclude che: “Sicuramente, tale errore [ossia lo sconfinamento nella proprietà attigua dei coniugi
], nella definizione dei confini oggetto di causa, non può essere attribuito ai convenuti, in Parte_3 quanto la superficie del loro terreno coincide con quella acquistata a suo tempo;
piuttosto è bene precisare che l'errore
è stato commesso dal tecnico, Ing. , il quale non si è accorto che il confine da cui cominciare a misurare Per_6 il fondo dei convenuti non era quello segnato sui luoghi, bensì era traslato verso Ovest”.
Dunque, se il giudice di prime cure si fosse servito di detta CTU ai fini della decisione, sarebbe certamente giunto alla conclusione che “la parte di terreno di mq. 240,80 faceva parte del terreno compravenduto da ai coniugi che lo sconfinamento non era imputabile ai coniugi Persona_1 Parte_5 che hanno realizzato il muro sui confini tracciati con paletti in c.a. infissi al suolo del terreno come Parte_5 consegnato dall'alienante al momento dell'acquisto, che la situazione dei luoghi, con il muro Persona_1 realizzato sui confini tracciati sui luoghi, non risultava, né, ancora oggi, risulta, diversa da quella esistente al momento dell'atto pubblico dell'08.10.1991 ed, accertata la evizione, avrebbe condannato il citato Persona_1 al risarcimento dei danni, come richiesto nell'atto introduttivo”.
Con il quarto motivo gli appellanti intendono attingere la statuizione di prime cure di rigetto delle domande da essi proposte per carenza di prova.
La carente attività istruttoria cui ha fatto riferimento il Tribunale nel rigettare le domande da loro proposte sarebbe stata conseguenza dell'erronea mancata ammissione, da parte del primo giudice, della prova per testi e della CTU richieste.
Viceversa, ove il Tribunale avesse accolto queste richieste istruttorie, la sentenza impugnata non si sarebbe fondata su un ragionamento presuntivo costituito dalla circostanza secondo cui gli appellanti, dopo aver acquistato il fondo oggetto di giudizio, avevano realizzato, lungo l'intera estensione del suo confine, un muro di recinzione e contenimento, così sconfinando nel terreno limitrofo. Tale circostanza, per le sue caratteristiche, non costituisce un indizio grave, preciso e concordante, idoneo a far presumere la responsabilità degli appellanti per lo sconfinamento e, per l'effetto, a sorreggere la motivazione della sentenza di primo grado.
Se ne ricava, quale conseguenza diretta di tale ragionamento, secondo gli appellanti che la responsabilità dello sconfinamento deve essere attribuita al convenuto con conseguente Per_1 suo obbligo a risarcire il danno che gli odierni appellanti hanno sofferto in virtù dell'esecuzione della sentenza n. 427/2007, cui essi hanno sostanzialmente prestato acquiescenza con la
9 transazione stipulata il 14 gennaio 2010, nonché a risarcire la somma pagata per l'acquisto della porzione di terreno oggetto dello sconfinamento.
§ 3. Tali motivi di doglianza, pur in minima parte fondati, per quanto oltre si dirà, non consentono un diverso epilogo della domanda giudiziale proposta in primo grado.
La sentenza impugnata, respingendo le domande degli appellanti, ha statuito in particolare che “Dagli atti del processo non emerge, in assenza di alcuna attività istruttoria, la prova della circostanza di fatto addotta dagli attori a fondamento del petitum, ossia la sussistenza della responsabilità per evizione dell'alienante per aver venduto la porzione di mq 240,80 di terreno agli acquirenti-attori senza titolo, in quanto appartenentesi in proprietà ai coniugi e e quindi con confini e frazionamento Controparte_7 Controparte_9 errati”.
In merito, va premesso che gli attori, con la loro seconda memoria istruttoria, avevano chiesto l'ammissione della prova testimoniale articolando otto capitolati di prova attinenti ai fatti oggetto di causa, e ribadito l'istanza di disposizione di una CTU strumentale ad accertare lo stato dei luoghi, già proposta con il loro atto di citazione.
L'assenza di attività istruttoria cui fa riferimento il passo citato della sentenza si deve al fatto che, con ordinanza del 15 maggio 2014, il Tribunale, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8 maggio 2014 e ritenendo la causa matura per la decisione, aveva invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni alla successiva udienza del 20 dicembre 2016, poi ulteriormente rinviata al 12 gennaio 2017.
Con ciò, il Tribunale aveva implicitamente disatteso tutte le richieste istruttorie formulate dagli odierni appellanti con i propri atti difensivi e con la seconda memoria istruttoria di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., pur senza precisare le ragioni a fondamento di detta decisione.
E' noto che in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cfr. tra le tante: Cassazione civile, sez. L. sentenza n. 16499 del 15.07.2009). 10 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, inoltre, l'implicita esclusione della rilevanza del mezzo dedotto può desumersi dalla stessa “ratio decidendi” che ha risolto il merito della lite (Cfr. Cass. sez- 6-3, Ordinanza n. 1239 del 18.01.2017).
Nel caso in esame, il giudicante, sia pur con motivazione alquanto succinta, ha respinto la domanda degli attori in quanto ha ritenuto “non conducenti e rilevanti i mezzi istruttori formulati da parte attrice” (cfr. pag. 5, elencazione n. 5, della sentenza impugnata) giungendo quindi alla conclusione che fossero infondate per carenza di prova le domande degli stessi attori.
A giudizio della Corte, erra -però- il Tribunale nella misura in cui ha omesso di prendere in considerazione e valutare la CTU espletata nel giudizio n. n. 80185/1999 R.G. già menzionato, prodotta in primo grado dagli appellanti, sul cui mancato utilizzo si fonda il terzo motivo d'appello.
Infatti, nella giurisprudenza di legittimità è ormai consolidato il principio di diritto, dal quale questa Corte non ritiene di doversi discostare, secondo cui “Il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito;
ne consegue che è irrilevante l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è l'effettiva utilizzabilità della prova nella causa in cui essa viene acquisita” (tra le altre v. Cass. Civ. 31312/2021, 9843/2014).
Si tratta, infatti, di prove atipiche, che, in assenza di divieti posti dalla legge, il giudice può usare, motivando adeguatamente, per formare il suo convincimento, addirittura a prescindere dall'eventuale divergenza delle regole di ammissione e assunzione della prova proprie del procedimento nel quale essa si è formata (Cass. Civ. 10825/2016).
Tra di esse rientra certamente anche la consulenza tecnica d'ufficio, che, in quanto documento, soggiace alle regole poste per le produzioni documentali (Cass. Civ. 10599/2014); dunque, il giudice di merito può sia trarre da essa elementi di convincimento, sia attribuirle valore di prova esclusiva, ove questa, sebbene disposta e acquisita in altro giudizio, riguardi i fatti di causa (Cass. Civ. 2998/2001, 8585/1999; nella giurisprudenza di merito, v. tra le altre Corte
Appello Napoli, 4314/2019).
§
Quanto sopra esposto, tuttavia, non muta nel merito l'esito della decisione, posto che in via preliminare occorre verificare l'ammissibilità dell'azione proposta dagli appellanti, i quali, come
11 più sopra detto, invocano la garanzia per l'evizione in ragione della perdita della porzione di mq.
240,80 del terreno loro venduto da per effetto della sentenza n. 427/2007 Persona_1 pronunciata dal Tribunale di Barcellona P.G., tra e da una Controparte_7 Controparte_8 parte, e gli stessi appellanti, dall'altra, e costituente cosa giudicata tra le parti di quel processo.
Come già evidenziato in punto di fatto, i coniugi avevano proposto Parte_3 azione di regolamento dei confini nei confronti degli odierni appellanti, deducendo che questi ultimi, nel realizzare un muro di contenimento, avessero sconfinato nel fondo di loro proprietà.
Il Tribunale di Barcellona P.G., con la sentenza n. 427/2007, condividendo le risultanze emerse dalla CTU espletata nel corso di quel giudizio e facendola propria, aveva accertato lo sconfinamento a danno del fondo degli attori e condannato i convenuti – ora appellanti – al rilascio della porzione di fondo, di mq. 240,80, occupata senza titolo e al ripristino della situazione originaria dei luoghi, nonché a risarcire i danni subiti dagli attori, liquidati in via equitativa, e a pagare le spese giudiziali.
Gli appellanti, riproponendo in questa sede la domanda già svolta in primo grado, chiedono che venga dichiarato il loro diritto a essere garantiti dall'appellato er l'evizione subita Per_1 in conseguenza del passaggio in giudicato della suddetta sentenza.
Ebbene, tale domanda deve ritenersi inammissibile e, comunque, infondata.
In merito, il Collegio osserva che, in tema di compravendita, la giurisprudenza di legittimità
è pacifica nel ritenere che “la garanzia per evizione postula che, a seguito dell'esito vittorioso dell'azione di rivendica da parte di un terzo, il compratore, dopo la stipula del contratto, sia stato privato, in tutto o in parte, della proprietà del bene acquistato” e anche nell'affermare che “l'esperimento, da parte di un terzo, dell'azione di regolamento di confini, non comportando la risoluzione di un contrasto sui titoli di proprietà ma solo sulla sua estensione, non consente di far valere la garanzia per evizione (Cass. n. 8574/2005; n. 12947/1999;
n. 2622/1978)” (cfr. Cass. Civ. 7670/2019).
La Suprema Corte ha precisato che, “mentre l'azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto, il quale oppone a suo favore un titolo - anche non negoziale - diverso da quello su cui
l'attore fonda la sua istanza, nell'azione di regolamento di confini il conflitto è tra fondi, in quanto il convenuto deduce che, in forza del titolo dedotto dall'attore e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso, a nulla rilevando, in presenza di una incertezza del confine per avvenuta usurpazione di parte del terreno,
l'effetto recuperatorio di detta domanda che consegua soltanto alla eliminazione del preesistente stato di incertezza sul confine” (Cass. Civ. 7041/2024). 12 Dai principi appena richiamati si ricava, quindi, che, poiché l'effetto recuperatorio proprio dell'azione di regolamento di confini deriva dall'eliminazione dello stato di incertezza sul confine, in tale frangente non è configurabile la privazione della proprietà, richiesta quale requisito di operatività della garanzia per evizione.
Così è anche nel caso di specie, in cui si evince con chiarezza dalla sentenza n. 427/2007 del Tribunale di Barcellona P.G. come quest'ultimo abbia inteso qualificare l'azione proposta dai coniugi come azione di regolamento dei confini: “Con l'azione di regolamento di Parte_3 confini prevista dall'art. 950 c.c., non vengono posti in discussione i rispettivi diritti di proprietà, ma si tende unicamente a eliminare un'incertezza sulla demarcazione dei fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto”; aggiungendo altresì che “Come conseguenza eventuale della domanda può derivare oltre all'accertamento del tracciato della linea di demarcazione dei due fondi, anche l'accertamento dell'obbligo del rilascio della zona individuata di fondo” (Cfr. sentenza 427/2007 – all. B4 fascicolo degli appellanti, p. 3).
Ciò in totale aderenza al principio, sopra evidenziato, sancito dalla giurisprudenza di legittimità e da cui il Collegio non reputa di doversi discostare.
Va anche aggiunto che a rendere operante la garanzia non giova neppure la transazione intercorsa tra gli appellanti e i coniugi , per effetto della quale i primi hanno Parte_3 posto fine alla controversia, rinunciando all'atto di appello e acquistando la proprietà della porzione di terreno oggetto di sconfinamento, stante il principio della relatività del contratto, essendo ad esso rimasto del tutto estraneo il dante causa degli odierni appellati.
Infatti, la mancanza di un evento determinante l'evizione esclude di per sé la prova della sussistenza delle ragioni sufficienti per impedire l'evizione richiesta in caso di spontaneo riconoscimento del diritto del terzo.
Né nella fattispecie in esame può essere utilmente invocato il principio giurisprudenziale secondo cui “il compratore che ha riconosciuto mediante transazione la pretesa del terzo sulla cosa acquistata conserva la azione di rivalsa per garanzia da evizione nei confronti del venditore quando dimostri che il diritto del terzo risultava obiettivamente certo, ovvero quando il venditore non sollevi contestazioni sul buon diritto del terzo”
(Così Cass. civ. sez. 1, sentenza n. 184 del 10.01.1997; Cass. civ. n. 12834/1992, Cass. civ. sent.
n. 164/1967).
Pur prendendo in esame la CTU espletata nel separato giudizio, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra espressi, gli elementi tratti dalla stessa non conducono con sufficiente sicurezza al riconoscimento delle ragioni degli appellanti, ove si consideri che le conclusioni cui 13 lo stesso perito è giunto muovono da una ipotesi, per definizione priva dei caratteri della certezza e incontrovertibilità, come plasticamente esposto alle pagg. 8/9 della citata perizia a firma dell'Ing. (“Infatti si è ipotizzato […] che il pilastrino situato sul confine lato via Ugo Foscolo sia Per_5 posizionato in maniera esatta e che, quindi, il muro di confine in questione (costruito dal ) sia quello giusto;
Pt_1 partendo da questa ipotesi, si sono ricostruiti i confini catastali del fondo degli attori, che in loco non erano definiti
e che gli stessi attori non riuscivano ad individuare;
terminato tale rilievo (di massima) è stato effettuato un secondo rilievo, questa volta con l'ausilio di un tacheometro elettronico, per rilevare la posizione di alcuni dei punti ricavati con il picchettamento effettuato in precedenza e per confrontarlo con il precedente rilievo eseguito dal precedente
CTU. Il risultato è stato quello di trovare che i punti risultano sfalsati, per cui ne deriva che il picchetto considerato all'inizio e dal quale il rilievo era partito, non è posizionato correttamente, e di conseguenza il confine esatto tra i due fondi non è quello attuale”).
A ciò si aggiunga che secondo gli accertamenti eseguiti da tale perito, la cui utilizzazione in questo giudizio è stata invocata dagli stessi appellanti e riconosciuta dalla Corte, l'asserito errore del frazionamento eseguito dall'ing. non ha comunque inciso sulla superfice di terreno Per_6 acquistata dai coniugi (attuali appellanti), in quanto il predetto tecnico non avrebbe Parte_5
“tenuto conto che il confine non era quello visibile sui luoghi, ma era traslato verso Ovest e, di conseguenza, ha ridefinito il confine lato Est già esistente, tra il fondo degli attori e quello dei convenuti, “rosicchiando” una porzione del terreno degli attori ad est e lasciando libera la stessa quantità di terreno dal fondi limitrofi (attualmente partt.
1306 e 1307) a Ovest (vedi mappa appellata)”. Ne deriva, conclude il CTU, ing. che “da questo Per_5 errore è chiaro il motivo per cui la superficie di terreno acquistata dai convenuti coincida con quella reale;
infatti, i confini lato Est e lato Ovest dovrebbero essere traslati entrambi della stessa quantità in direzione delle partt. 1306
e 1307 (verso Ovest)” (cfr. CTU ing. espletata nel proc. n. 80185/99 R.G.) riconducendo, Per_5 quindi, la questione centrale all'errata regolamentazione dei confini.
In punto di fatto, quindi, non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento dell'invocata garanzia per evizione.
Pertanto, non può che dichiararsi l'inammissibilità della domanda esperita dagli odierni appellanti e fondata sull'istituto della garanzia per evizione, data la carenza, sulla scorta della richiamata giurisprudenza, del presupposto della stessa, consistente nella perdita della proprietà, con conseguente assorbimento del secondo motivo di appello oltre che della reiterata domanda di risarcimento del danno fondata sui medesimi presupposti.
§
14 La domanda degli appellanti (già attori in primo grado) non poteva e non può trovare accoglimento neanche sotto le diverse vesti dell'azione aquiliana, ex art. 2043 c.c.
Occorre premettere che tale domanda, già genericamente formulata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non è stata reiterata nell'odierno giudizio di appello sotto forma di motivo di appello, ma solo meramente riproposta al n. 14 delle conclusioni dell'atto di appello, sicché è da ritenersi inammissibile già in rito.
In ogni caso, tale azione è pure infondata anche nel merito. Invero, con essa gli appellanti pretendevano il riconoscimento dei danni da loro sopportati in conseguenza dell'azione di regolamento dei confini esperita dagli asseritamente riconducibili alla Parte_3 negligenza del loro dante causa che avrebbe venduto loro un terreno Persona_1 contrassegnato da confini fisici non corrispondenti con quelli individuati catastalmente, e perciò errati.
Ebbene, presupposto indefettibile per la dichiarazione di responsabilità aquiliana è la prova, da parte del danneggiato, di tutti gli elementi indicati dall'art. 2043 c.c.: fatto illecito, danno, nesso di causalità, colpa o dolo del danneggiante. Ne discende, quale logica conseguenza di quanto detto, che la mancata dimostrazione di anche uno solo dei citati elementi è tale da condurre all'infondatezza della domanda di risarcimento del danno.
Come è noto, la responsabilità extracontrattuale o aquiliana non prevede alcun vincolo o rapporto obbligatorio tra le parti ma nasce dal fatto illecito compiuto dal danneggiante nei confronti del danneggiato. Il disposto dell'art. 2043 c.c. individua il fondamento della responsabilità extracontrattuale in “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto”.
Nel caso di specie, gli appellanti nel giudizio di primo grado hanno basato il fatto causativo dell'asserito danno ingiusto sugli stessi elementi di fatto posti alla base della principale domanda contrattuale (Cfr. atto di citazione, domanda subordinata di cui al n. 7 delle conclusioni “ritenere e dichiarare che il convenuto, comunque, è tenuto, per quanto dedotto, a risarcire, ex art. 2043 c.c., agli attori tutti
i danni subiti e subendi dai coniugi istanti nella misura sopra indicata di €. 20.419,60 o in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, emettendo la relativa sentenza di condanna”; cfr., altresì, la parte narrativa del medesimo atto che espone negli stessi termini la causa petendi ed il petitum della relativa domanda) rendendo la stessa domanda come ripetitiva, sotto diverse spoglie, di quella contrattuale, derivando inevitabilmente da ciò la sua inammissibilità.
15 Si è già dimostrato che non è possibile configurare la privazione della proprietà, presupposto base per l'esercizio della garanzia per evizione, che gli appellanti lamentano di aver ingiustamente subito, posto che il giudizio definito con la sentenza n. 427/2007 ha avuto a oggetto un'azione di regolamento di confini, il cui effetto recuperatorio, come già detto, deriva dall'eliminazione dello stato di incertezza sul confine e preclude l'esercizio della garanzia per evizione.
Dunque, non può essere riconosciuta l'invocata responsabilità a carico della parte appellata in relazione al danno che gli appellanti asseriscono di aver sofferto.
Ne discende, pertanto, che neanche sotto tale profilo la domanda degli appellanti merita accoglimento.
§ 5. Spese di lite.
Alla luce delle superiori conclusioni, infondato deve ritenersi anche il quinto motivo di appello, afferente alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, avendo il giudicante operato correttamente in applicazione del principio della soccombenza, non intaccato dall'odierna decisione.
Le spese seguono la soccombenza anche in questo grado di giudizio e vengono liquidate avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile- complessità bassa), secondo parametri minimi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero, “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez.
VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata
(ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla
16 congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Ne deriva che tali spese vanno liquidate in complessivi € 4.996,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio;
€ 709,00 per la fase introduttiva;
€ 1.523,00 per la fase istruttoria/trattazione; €
1.735,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nulla sulle spese, invece, nei confronti degli altri appellati, rimasti contumaci.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002, sussistono i presupposti per il pagamento, a carico degli appellanti, soccombenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_3
e tutti
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_2 eredi di avverso la sentenza n. 740/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona Persona_1
Pozzo di Gotto il 30 maggio 2022 e pubblicata il 31 maggio 2022, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) conferma la dichiarazione di contumacia di Controparte_3 Controparte_4 [...]
CP_5 Controparte_6 Controparte_2
2) rigetta l'appello per le ragioni esposte in parte motiva;
3) condanna e , in solido, al pagamento, a favore dell'appellato Parte_1 Parte_2
costituito, delle spese di lite del presente grado del giudizio, che si liquidano CP_1
(come specificato nella motivazione) in complessivi: €. 4.996,00, oltre che al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) nulla sulle spese, per quanto riguarda le parti rimaste contumaci.
5) dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
17 stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio (svoltasi da remoto) del 14 novembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Massimo Gullino)
18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo GULLINO Presidente
2) Dott. Augusto SABATINI Consigliere
3) Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 908/2022 R.G. posta in decisione in esito all'udienza, a trattazione scritta, del 10 giugno 2025; vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ), e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata a [...] il [...] (c.f. ), entrambi ivi residenti
[...] C.F._2 in via Ugo Foscolo, 34, rappresentati e difesi come in atti dall'avv. Giorgio Vincenzo Alfano, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Messina, via Ugo Bassi 159;
- appellanti contro nella qualità di coerede di nato a [...] CP_1 Persona_1
(ME) il 28.06.1962, (c.f. ), rappresentato e difeso come in atti dall'avv. C.F._3
NI SI, ed elettivamente domiciliato in Messina, via Ghibellina 8, presso lo studio dell'avv. Augusto Saia;
- appellato
1 e nei confronti di
; Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 questi ultimi tutti quali figli coeredi di
[...] Persona_1
- appellati contumaci
Oggetto: risarcimento del danno a titolo di garanzia per evizione – appello avverso la sentenza n. 740/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 30.05.2022 e pubblicata il
31.05.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: “precisa le proprie conclusioni insistendo in tutte le domande, richieste, anche di natura istruttoria, nelle argomentazioni, nelle eccezioni, nelle conclusioni e nelle note scritte di trattazione del 03.07. 2023
e il cui contenuto, dei diversi atti sopra richiamati, qui deve intendersi interamente riportato e trascritto e che anche con il presente atto si reitera, chiedendo l'accoglimento delle domande formulata dagli attuali appellanti e delle richieste istruttorie avanzate ed il rigetto delle domande ed eccezioni proposte da parte appellata CP_1
n.q., nella propria comparsa costitutiva in quanto improcedibili, inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutto quanto dedotto nei propri atti ed, anche, nelle proprie note di trattazione scritta del 03.07.2023. -Si insta nell'accoglimento dell'appello e delle conclusioni ivi formulate in riforma della sentenza di I grado e, in particolare, nella ammissione dei mezzi istruttori indicati nell'atto di appello al punto 15 (in via istruttoria) delle conclusioni, con il rigetto di ogni avversa domanda, eccezione e difesa e con vittoria di spese e compensi”;
Per l'appellato: “1°) Dichiarare inammissibile, improcedibile e, comunque e con qualsiasi motivazione rigettare nel merito l'appello proposto dai Signori e e, per l'effetto, confermare integralmente Parte_1 Parte_2 la sentenza impugnata;
2°) Per la non temuta ipotesi di ammissione della prova per testi richiesta ex adverso, ammettere l'appellato alla prova del contrario, concedendo termine per indicare i testi;
3°) CP_1
Condannare solidalmente e a pagare spese, compensi, spese generali di studio, Parte_1 Parte_2 contributo cassa avvocati e iva del presente grado del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14 gennaio 2009 e iscritto a ruolo al n. 40/2009 R.G.,
e convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Parte_1 Parte_2 Persona_1
Barcellona P.G.
Premettevano:
- di essere proprietari di un terreno sito in agro del comune di Barcellona P.G., contrada S. 2 Anna, individuato in catasto al fg. 28 particella 1278, in virtù di atto pubblico in notar Per_2 dell'8 ottobre 1991 da essi stipulato con il venditore Persona_1
- di aver realizzato su detto terreno, dopo l'acquisto, un muro di recinzione e di contenimento per abbassare la quota del fondo a livello della via Ugo Foscolo, vendendo poi una porzione dello stesso a tale Persona_3
- che, con atto del 7 dicembre 1999, erano stati citati in giudizio, davanti al Tribunale di
Barcellona P.G., dai coniugi e , proprietari del terreno Controparte_7 Controparte_8 confinante con quello di loro proprietà e individuato in catasto al fg. 28, part. 1218, i quali avevano chiesto il regolamento dell'esatto confine tra i fondi, reso incerto dalla costruzione del muro, e la loro condanna al rilascio della zona intermedia di terreno appartenente al fondo di loro proprietà
e al risarcimento del danno;
- che, con sentenza n. 427/2007, il Tribunale di Barcellona P.G. aveva accertato il denunziato sconfinamento e l'occupazione senza titolo della porzione intermedia di terreno di mq. 240,80 e li aveva condannati al rilascio in favore dei predetti della porzione di terreno occupata e al risarcimento dei danni;
- di aver proposto appello contro detta sentenza con atto di citazione del 15 settembre 2008, invocandone, ma senza esito, la sospensione della sua efficacia;
- di essere stati, quindi, intimati dai coniugi di dare esecuzione alla stessa Parte_3 sentenza.
Chiedevano, di conseguenza, che il Tribunale adito: dichiarasse il loro diritto alla garanzia per evizione parziale del suddetto terreno;
ritenesse, altresì, la responsabilità del convenuto per aver trasferito a essi il terreno in questione con confini e frazionamento errati;
Persona_1 per l'effetto, condannasse il medesimo al risarcimento dei danni subiti e subendi - quantificati in
€ 50.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, determinata in corso di causa.
Come mezzo al fine, chiedevano, articolandone le circostanze, l'ammissione di prova per testi e consulenza tecnica.
§
Con successivo atto di citazione del 30 maggio 2010, notificato il 1° luglio 2010 e iscritto a ruolo al n. 932/2010 R.G., e convenivano nuovamente in giudizio Parte_1 Parte_2 davanti al Tribunale di Barcellona P.G. e, in aggiunta a quanto già rappresentato Persona_1
3 con il precedente atto di citazione del 15 dicembre 2008, deducevano che, per evitare l'esecuzione e non essendoci ragioni sufficienti per impedire l'evizione, avevano concluso con i coniugi un contratto di “compravendita e transazione”, con atto in notar del 14 Parte_3 Per_4 gennaio 2010, con cui avevano acquistato la proprietà della porzione di terreno di mq. 240,80 oggetto della sentenza n. 427/2007 al prezzo di € 3.500,00, versando, altresì, la somma di €
13.500,00 a titolo di risarcimento dei danni liquidati nella stessa sentenza, comprensiva di spese, compensi e onorari, e pattuito di rinunciare alle domande reciproche proposte nel giudizio d'appello all'epoca pendente.
Concludevano, pertanto, ribadendo le richieste contro il sig. ià formulate con il Per_1 primo atto di citazione e chiedendo che lo stesso fosse condannato a rifondere agli attori le somme corrisposte da questi ultimi ai coniugi per evitare l'esecuzione della Parte_3 sentenza n. 427/2007, pari nel complesso a € 20.419,60, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
Con comparsa depositata il 20 dicembre 2010, si costituiva in detto ultimo giudizio
[...] nella qualità di procuratore speciale del padre deducendo di non avere, CP_1 Persona_1 in mancanza della sua chiamata in causa nel giudizio presupposto, alcun obbligo di apprestare garanzia in favore degli attori, nonché l'intervenuta prescrizione dei diritti dagli stessi vantati, e chiedendo il rigetto delle domande, anche istruttorie.
§
La causa, previa riunione del giudizio n. 932/2010 R.G. con quello n. 40/2009 R.G. disposta dal G.I. con ordinanza del 7 aprile 2011, veniva istruita con il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, e, successivamente, dichiarata interrotta con provvedimento dell'11 ottobre 2012, a seguito della morte di Persona_1
Riassunta nei termini dagli attori nei confronti di quale coniuge della Controparte_2 parte deceduta, e di e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_1 tutti quali figli coeredi del defunto, il 14 giugno 2013 si costituiva in giudizio Controparte_6 nella qualità di erede del padre insistendo nelle difese già esposte CP_1 Persona_1 con la prima comparsa.
Il Tribunale, senza ritenere necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, oltre quanto già documentato in atti, dopo una serie di rinvii, decideva la causa in esito all'udienza ex art. 281 sexies
c.p.c. del 30 maggio 2022, sostituita dal deposito di note scritte, emettendo la sentenza in epigrafe, 4 con la quale, definitivamente pronunciando, così statuiva:
“1) Dichiara la contumacia di , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
nella qualità di eredi di chiamati in giudizio e non costituiti;
[...] Controparte_6 Persona_1
2) Rigetta la domanda formulata da parte attrice con gli atti di citazione introduttivi dei giudizi riuniti perché infondata;
3) Rigetta nel resto;
4) Condanna gli attori in solido al pagamento delle spese e compensi di causa in favore di CP_1
n.q., che liquida in € 2.768,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge se dovuti. Nulla sulle spese con riferimento ai convenuti non costituiti”.
Il Tribunale riteneva che gli attori non avessero offerto elementi di prova sufficienti di per sé a dimostrare il loro diritto a essere tenuti indenni dal sig. per l'evizione parziale Per_1 dell'immobile da loro acquistato. Di contro, ad avviso del giudicante, “Valgono […] a supportare
l'insussistenza della causa petendi dedotta dagli attori le circostanze, riferite da quest'ultimi nella premessa dell'atto di citazione, che in epoca successiva all'acquisto del fondo oggetto di causa, gli stessi hanno realizzato un muro di recinzione e contenimento per l'intera estensione del confine del proprio fondo, quindi anche nella parte confinante con il fondo di e e di aver venduto una porzione dello stesso Controparte_7 Controparte_9 terreno a tale Detti elementi indiziari rendono verosimile la circostanza di uno sconfinamento Persona_3 nell'esecuzione di detta opera nel fondo dei terzi ovvero la redazione di errati frazionamenti”.
“In ogni caso”, proseguiva il Tribunale, “nessuna rilevanza probatoria può essere riconosciuta in questa sede alla sentenza n° 427/2007 a supporto della domanda di parte attrice, stante che l'accertamento contenuto in una sentenza, passata in cosa giudicata, fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (art. 2909
c.c.), e non già nei confronti di terzi estranei al processo, quale deve ritenersi … definito con la Persona_1 sentenza di cui sopra”.
§
e interponevano appello contro la richiamata sentenza con Parte_1 Parte_2 atto di citazione notificato, rispettivamente: al procuratore di costituito in CP_1 giudizio in primo grado, a mezzo pec il 21 dicembre 2022; a , a mezzo ufficiale Controparte_2 giudiziario il 28 dicembre 2022; a a mezzo deposito dell'ufficiale giudiziario Controparte_3 presso il comune di Barcellona P.G. il 23 dicembre 2022; a a mezzo ufficiale Controparte_4 giudiziario a mani proprie il 23 dicembre 2022; a a mezzo ufficiale giudiziario a CP_5 mani proprie il 22 dicembre 2022; a a mezzo raccomandata a/r consegnata Controparte_6
5 il 23 dicembre 2022, e iscritto a ruolo il 28 dicembre 2022, al n. 908/2022 R.G., chiedendone la riforma, sulla base di cinque motivi e rinnovando le richieste istruttorie già formulate in primo grado.
Nello specifico:
- Con il primo motivo gli appellanti, deducendo il vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata ammissione delle prove richieste. Violazione dell'art.24 e 111 Cost. e art.115,116,177,187,188 c.p.c., censuravano la sentenza impugnata nella parte in cui questa aveva ritenuto non conducenti e rilevanti
i mezzi istruttori formulati da parte attrice visto che la situazione dei luoghi è diversa da quella esistente all'epoca dell'acquisto del fondo (08.10.1991).
- Con il secondo motivo d'appello, deducendo il vizio di ed erronea applicazione del Pt_4 compendio istruttorio. Erronea ed illogica motivazione in merito all'efficacia della sentenza passata in giudicato.
Efficacia riflessa e probatoria della sentenza n. 427/07 passata in giudicato, gli appellanti contestavano la sentenza impugnata nella parte in cui aveva negato efficacia, nel presente giudizio, alla sentenza n. 427/2007 del Tribunale di Barcellona P.G., passata in giudicato.
- Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti addebitavano alla sentenza impugnata la
Errata ed erronea applicazione del compendio istruttorio. Omessa valutazione della consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'ing. nel giudizio iscritto al n. 80815/199 RG Trib. di Barcellona P.G., Persona_5 assumendo, per contro, che la stessa relazione tecnica, ove utilizzata, sarebbe stata decisiva per il corretto convincimento del primo giudice.
- Con il quarto motivo, gli appellanti, deducendo il vizio di Errata, illogica e contraddittoria motivazione -Presunta carenza di prova - Fondatezza della domanda. Insussistenza di responsabilità dei coniugi nell'invasione del terreno confinante, contestavano la statuizione di prime cure di rigetto Parte_5 delle domande da essi proposte per carenza di prova.
- Con il quinto motivo di gravame, deducendo la Violazione dell'art.91 cpc nella parte in cui il
Giudice di 1° grado ha condannato parte attrice al pagamento delle spese legali, gli appellanti censuravano il capo della sentenza impugnata che aveva statuito sulle spese del giudizio di primo grado.
Ai fini dell'istruttoria rinnovavano le richieste di prova per testi sulle circostanze già indicate in primo grado, con la memoria n. 2 ex art 183 c.p.c., comma 6, depositata il 28 luglio 2011, nonché quella di CTU al fine di accertare lo stato dei luoghi.
Il 2 maggio 2023 nella qualità di coerede del defunto si CP_1 Persona_1
6 costituiva in giudizio depositando la propria comparsa, in cui, preliminarmente eccepite l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello, concludeva per il rigetto di questo, insieme con le richieste istruttorie in esso formulate, e la conferma della sentenza impugnata. In subordine, ove ammessa la prova per testi richiesta dagli appellanti, chiedeva di essere ammesso alla prova del contrario, con la concessione dei termini per indicare i testi.
Con ordinanza del 7 luglio 2023, la Corte, rilevata la carenza dei presupposti per dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dichiarava la contumacia dei convenuti
, e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 ottobre 2024.
A tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il Collegio tratteneva la causa in decisione assegnando i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
Tuttavia, con ordinanza del 5 maggio 2025, la causa veniva rimessa sul ruolo per la necessità di modificare la composizione del collegio giudicante in seguito all'astensione autorizzata di uno dei suoi componenti, disponendo il rinvio all'udienza del 10 giugno 2025, sempre sostituita dal deposito di note scritte.
A tale ultima udienza, avendo le parti espressamente rinunziato ai termini ex art. 190 c.p.c., il Collegio tratteneva la causa in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Preliminarmente, va confermata la dichiarazione di contumacia degli appellati CP_2
e già resa
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 dal Collegio con l'ordinanza del 7 luglio 2023, non essendosi gli stessi costituiti in giudizio, seppur ritualmente evocati.
§ 2. Il Collegio ritiene che i primi quattro motivi d'appello vadano esaminati congiuntamente, stante il nesso di stretta contiguità logico-giuridica che li avvince.
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inconducenti e irrilevanti i mezzi istruttori da costoro formulati in prime cure, sul presupposto che la situazione dei luoghi doveva ritenersi diversa rispetto a quella esistente all'epoca dell'acquisto del fondo.
Gli appellanti sostengono che il primo giudice avrebbe trascurato di considerare che essi, nelle loro difese, inclusa la seconda memoria istruttoria di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., avevano
7 sempre sostenuto di aver costruito il muro sul confine del fondo acquistato, contrassegnato da alcuni paletti in cemento armato infissi nel terreno, in ottemperanza al frazionamento n.
1071/1991 redatto dall'ing. tecnico di fiducia del venditore Persona_6 Persona_1
e richiamato nell'atto di vendita stipulato dalle parti, con l'effetto che la costruzione del muro non avrebbe mutato né i confini, né lo stato dei luoghi rispetto a come essi erano stati consegnati loro all'atto della vendita.
Aggiungono, inoltre, che le istanze istruttorie da loro proposte, nonché l'acquisizione della
CTU disposta nel corso del giudizio di regolamento dei confini intentato contro di loro dai vicini
, avrebbero condotto alla conclusione che essi avevano sì costruito Parte_3 sconfinando all'interno del fondo attiguo per mq. 240,80, ma, al contempo, che lo sconfinamento non era imputabile a loro, bensì all'imperizia dell'ing. nel redigere il frazionamento nel Per_6
1991. Infatti, si era accertato che quest'ultimo, nell'eseguire il rilievo, “non ha tenuto conto che il confine non era quello visibile sui luoghi, ma era traslato verso Ovest e, di conseguenza, ha ridefinito il confine lato Est già esistente tra il fondo degli attori e quello dei convenuti, “rosicchiando” una porzione del terreno degli attori a est e lasciando libera la stessa quantità di terreno dai fondi limitrofi (attualmente partt. 1306 e 1307) a Ovest”.
In altri termini, con le richieste formulate si sarebbe potuto dimostrare “che il muro sul confine era stato realizzato secondo la planimetria ed il frazionamento richiamato nell'atto pubblico del 08.10.1991 e sui limiti in c.a. infissi al suolo del terreno come consegnato dall'alienante e, quindi, senza alcuna alterazione dei luoghi
e dei confini, tracciati in loco con paletti in c.a infissi sul terreno, rispetto a quella esistente all'epoca dell'acquisto del fondo(08.10.1991),che, ancora oggi, è rimasta inalterata e che nessuna responsabilità era da attribuire ai coniugi attuali appellanti, per l'avvenuta invasione del terreno confinante, imputabile, invece, CP_10 all'alienante che aveva loro consegnato il terreno compravenduto con i confini errati con conseguente Persona_1 condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni per l'evizione patita”.
Con il secondo motivo d'appello, deducendo il vizio di ed erronea applicazione del Pt_4 compendio istruttorio. Erronea ed illogica motivazione in merito all'efficacia della sentenza passata in giudicato.
Efficacia riflessa e probatoria della sentenza n. 427/07 passata in giudicato, gli appellanti contestavano la sentenza impugnata nella parte in cui aveva negato efficacia, nel presente giudizio, alla sentenza n. 427/2007 del Tribunale di Barcellona P.G., passata in giudicato.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti contestano l'omessa valutazione, da parte del
Tribunale, della CTU espletata nel giudizio n. 80815/1999 R.G., definito con la già richiamata sentenza n. 427/2007.
8 Come già anticipato, a loro dire la relazione tecnica appare decisiva perché in essa si conclude che: “Sicuramente, tale errore [ossia lo sconfinamento nella proprietà attigua dei coniugi
], nella definizione dei confini oggetto di causa, non può essere attribuito ai convenuti, in Parte_3 quanto la superficie del loro terreno coincide con quella acquistata a suo tempo;
piuttosto è bene precisare che l'errore
è stato commesso dal tecnico, Ing. , il quale non si è accorto che il confine da cui cominciare a misurare Per_6 il fondo dei convenuti non era quello segnato sui luoghi, bensì era traslato verso Ovest”.
Dunque, se il giudice di prime cure si fosse servito di detta CTU ai fini della decisione, sarebbe certamente giunto alla conclusione che “la parte di terreno di mq. 240,80 faceva parte del terreno compravenduto da ai coniugi che lo sconfinamento non era imputabile ai coniugi Persona_1 Parte_5 che hanno realizzato il muro sui confini tracciati con paletti in c.a. infissi al suolo del terreno come Parte_5 consegnato dall'alienante al momento dell'acquisto, che la situazione dei luoghi, con il muro Persona_1 realizzato sui confini tracciati sui luoghi, non risultava, né, ancora oggi, risulta, diversa da quella esistente al momento dell'atto pubblico dell'08.10.1991 ed, accertata la evizione, avrebbe condannato il citato Persona_1 al risarcimento dei danni, come richiesto nell'atto introduttivo”.
Con il quarto motivo gli appellanti intendono attingere la statuizione di prime cure di rigetto delle domande da essi proposte per carenza di prova.
La carente attività istruttoria cui ha fatto riferimento il Tribunale nel rigettare le domande da loro proposte sarebbe stata conseguenza dell'erronea mancata ammissione, da parte del primo giudice, della prova per testi e della CTU richieste.
Viceversa, ove il Tribunale avesse accolto queste richieste istruttorie, la sentenza impugnata non si sarebbe fondata su un ragionamento presuntivo costituito dalla circostanza secondo cui gli appellanti, dopo aver acquistato il fondo oggetto di giudizio, avevano realizzato, lungo l'intera estensione del suo confine, un muro di recinzione e contenimento, così sconfinando nel terreno limitrofo. Tale circostanza, per le sue caratteristiche, non costituisce un indizio grave, preciso e concordante, idoneo a far presumere la responsabilità degli appellanti per lo sconfinamento e, per l'effetto, a sorreggere la motivazione della sentenza di primo grado.
Se ne ricava, quale conseguenza diretta di tale ragionamento, secondo gli appellanti che la responsabilità dello sconfinamento deve essere attribuita al convenuto con conseguente Per_1 suo obbligo a risarcire il danno che gli odierni appellanti hanno sofferto in virtù dell'esecuzione della sentenza n. 427/2007, cui essi hanno sostanzialmente prestato acquiescenza con la
9 transazione stipulata il 14 gennaio 2010, nonché a risarcire la somma pagata per l'acquisto della porzione di terreno oggetto dello sconfinamento.
§ 3. Tali motivi di doglianza, pur in minima parte fondati, per quanto oltre si dirà, non consentono un diverso epilogo della domanda giudiziale proposta in primo grado.
La sentenza impugnata, respingendo le domande degli appellanti, ha statuito in particolare che “Dagli atti del processo non emerge, in assenza di alcuna attività istruttoria, la prova della circostanza di fatto addotta dagli attori a fondamento del petitum, ossia la sussistenza della responsabilità per evizione dell'alienante per aver venduto la porzione di mq 240,80 di terreno agli acquirenti-attori senza titolo, in quanto appartenentesi in proprietà ai coniugi e e quindi con confini e frazionamento Controparte_7 Controparte_9 errati”.
In merito, va premesso che gli attori, con la loro seconda memoria istruttoria, avevano chiesto l'ammissione della prova testimoniale articolando otto capitolati di prova attinenti ai fatti oggetto di causa, e ribadito l'istanza di disposizione di una CTU strumentale ad accertare lo stato dei luoghi, già proposta con il loro atto di citazione.
L'assenza di attività istruttoria cui fa riferimento il passo citato della sentenza si deve al fatto che, con ordinanza del 15 maggio 2014, il Tribunale, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8 maggio 2014 e ritenendo la causa matura per la decisione, aveva invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni alla successiva udienza del 20 dicembre 2016, poi ulteriormente rinviata al 12 gennaio 2017.
Con ciò, il Tribunale aveva implicitamente disatteso tutte le richieste istruttorie formulate dagli odierni appellanti con i propri atti difensivi e con la seconda memoria istruttoria di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., pur senza precisare le ragioni a fondamento di detta decisione.
E' noto che in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cfr. tra le tante: Cassazione civile, sez. L. sentenza n. 16499 del 15.07.2009). 10 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, inoltre, l'implicita esclusione della rilevanza del mezzo dedotto può desumersi dalla stessa “ratio decidendi” che ha risolto il merito della lite (Cfr. Cass. sez- 6-3, Ordinanza n. 1239 del 18.01.2017).
Nel caso in esame, il giudicante, sia pur con motivazione alquanto succinta, ha respinto la domanda degli attori in quanto ha ritenuto “non conducenti e rilevanti i mezzi istruttori formulati da parte attrice” (cfr. pag. 5, elencazione n. 5, della sentenza impugnata) giungendo quindi alla conclusione che fossero infondate per carenza di prova le domande degli stessi attori.
A giudizio della Corte, erra -però- il Tribunale nella misura in cui ha omesso di prendere in considerazione e valutare la CTU espletata nel giudizio n. n. 80185/1999 R.G. già menzionato, prodotta in primo grado dagli appellanti, sul cui mancato utilizzo si fonda il terzo motivo d'appello.
Infatti, nella giurisprudenza di legittimità è ormai consolidato il principio di diritto, dal quale questa Corte non ritiene di doversi discostare, secondo cui “Il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito;
ne consegue che è irrilevante l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è l'effettiva utilizzabilità della prova nella causa in cui essa viene acquisita” (tra le altre v. Cass. Civ. 31312/2021, 9843/2014).
Si tratta, infatti, di prove atipiche, che, in assenza di divieti posti dalla legge, il giudice può usare, motivando adeguatamente, per formare il suo convincimento, addirittura a prescindere dall'eventuale divergenza delle regole di ammissione e assunzione della prova proprie del procedimento nel quale essa si è formata (Cass. Civ. 10825/2016).
Tra di esse rientra certamente anche la consulenza tecnica d'ufficio, che, in quanto documento, soggiace alle regole poste per le produzioni documentali (Cass. Civ. 10599/2014); dunque, il giudice di merito può sia trarre da essa elementi di convincimento, sia attribuirle valore di prova esclusiva, ove questa, sebbene disposta e acquisita in altro giudizio, riguardi i fatti di causa (Cass. Civ. 2998/2001, 8585/1999; nella giurisprudenza di merito, v. tra le altre Corte
Appello Napoli, 4314/2019).
§
Quanto sopra esposto, tuttavia, non muta nel merito l'esito della decisione, posto che in via preliminare occorre verificare l'ammissibilità dell'azione proposta dagli appellanti, i quali, come
11 più sopra detto, invocano la garanzia per l'evizione in ragione della perdita della porzione di mq.
240,80 del terreno loro venduto da per effetto della sentenza n. 427/2007 Persona_1 pronunciata dal Tribunale di Barcellona P.G., tra e da una Controparte_7 Controparte_8 parte, e gli stessi appellanti, dall'altra, e costituente cosa giudicata tra le parti di quel processo.
Come già evidenziato in punto di fatto, i coniugi avevano proposto Parte_3 azione di regolamento dei confini nei confronti degli odierni appellanti, deducendo che questi ultimi, nel realizzare un muro di contenimento, avessero sconfinato nel fondo di loro proprietà.
Il Tribunale di Barcellona P.G., con la sentenza n. 427/2007, condividendo le risultanze emerse dalla CTU espletata nel corso di quel giudizio e facendola propria, aveva accertato lo sconfinamento a danno del fondo degli attori e condannato i convenuti – ora appellanti – al rilascio della porzione di fondo, di mq. 240,80, occupata senza titolo e al ripristino della situazione originaria dei luoghi, nonché a risarcire i danni subiti dagli attori, liquidati in via equitativa, e a pagare le spese giudiziali.
Gli appellanti, riproponendo in questa sede la domanda già svolta in primo grado, chiedono che venga dichiarato il loro diritto a essere garantiti dall'appellato er l'evizione subita Per_1 in conseguenza del passaggio in giudicato della suddetta sentenza.
Ebbene, tale domanda deve ritenersi inammissibile e, comunque, infondata.
In merito, il Collegio osserva che, in tema di compravendita, la giurisprudenza di legittimità
è pacifica nel ritenere che “la garanzia per evizione postula che, a seguito dell'esito vittorioso dell'azione di rivendica da parte di un terzo, il compratore, dopo la stipula del contratto, sia stato privato, in tutto o in parte, della proprietà del bene acquistato” e anche nell'affermare che “l'esperimento, da parte di un terzo, dell'azione di regolamento di confini, non comportando la risoluzione di un contrasto sui titoli di proprietà ma solo sulla sua estensione, non consente di far valere la garanzia per evizione (Cass. n. 8574/2005; n. 12947/1999;
n. 2622/1978)” (cfr. Cass. Civ. 7670/2019).
La Suprema Corte ha precisato che, “mentre l'azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto, il quale oppone a suo favore un titolo - anche non negoziale - diverso da quello su cui
l'attore fonda la sua istanza, nell'azione di regolamento di confini il conflitto è tra fondi, in quanto il convenuto deduce che, in forza del titolo dedotto dall'attore e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso, a nulla rilevando, in presenza di una incertezza del confine per avvenuta usurpazione di parte del terreno,
l'effetto recuperatorio di detta domanda che consegua soltanto alla eliminazione del preesistente stato di incertezza sul confine” (Cass. Civ. 7041/2024). 12 Dai principi appena richiamati si ricava, quindi, che, poiché l'effetto recuperatorio proprio dell'azione di regolamento di confini deriva dall'eliminazione dello stato di incertezza sul confine, in tale frangente non è configurabile la privazione della proprietà, richiesta quale requisito di operatività della garanzia per evizione.
Così è anche nel caso di specie, in cui si evince con chiarezza dalla sentenza n. 427/2007 del Tribunale di Barcellona P.G. come quest'ultimo abbia inteso qualificare l'azione proposta dai coniugi come azione di regolamento dei confini: “Con l'azione di regolamento di Parte_3 confini prevista dall'art. 950 c.c., non vengono posti in discussione i rispettivi diritti di proprietà, ma si tende unicamente a eliminare un'incertezza sulla demarcazione dei fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto”; aggiungendo altresì che “Come conseguenza eventuale della domanda può derivare oltre all'accertamento del tracciato della linea di demarcazione dei due fondi, anche l'accertamento dell'obbligo del rilascio della zona individuata di fondo” (Cfr. sentenza 427/2007 – all. B4 fascicolo degli appellanti, p. 3).
Ciò in totale aderenza al principio, sopra evidenziato, sancito dalla giurisprudenza di legittimità e da cui il Collegio non reputa di doversi discostare.
Va anche aggiunto che a rendere operante la garanzia non giova neppure la transazione intercorsa tra gli appellanti e i coniugi , per effetto della quale i primi hanno Parte_3 posto fine alla controversia, rinunciando all'atto di appello e acquistando la proprietà della porzione di terreno oggetto di sconfinamento, stante il principio della relatività del contratto, essendo ad esso rimasto del tutto estraneo il dante causa degli odierni appellati.
Infatti, la mancanza di un evento determinante l'evizione esclude di per sé la prova della sussistenza delle ragioni sufficienti per impedire l'evizione richiesta in caso di spontaneo riconoscimento del diritto del terzo.
Né nella fattispecie in esame può essere utilmente invocato il principio giurisprudenziale secondo cui “il compratore che ha riconosciuto mediante transazione la pretesa del terzo sulla cosa acquistata conserva la azione di rivalsa per garanzia da evizione nei confronti del venditore quando dimostri che il diritto del terzo risultava obiettivamente certo, ovvero quando il venditore non sollevi contestazioni sul buon diritto del terzo”
(Così Cass. civ. sez. 1, sentenza n. 184 del 10.01.1997; Cass. civ. n. 12834/1992, Cass. civ. sent.
n. 164/1967).
Pur prendendo in esame la CTU espletata nel separato giudizio, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra espressi, gli elementi tratti dalla stessa non conducono con sufficiente sicurezza al riconoscimento delle ragioni degli appellanti, ove si consideri che le conclusioni cui 13 lo stesso perito è giunto muovono da una ipotesi, per definizione priva dei caratteri della certezza e incontrovertibilità, come plasticamente esposto alle pagg. 8/9 della citata perizia a firma dell'Ing. (“Infatti si è ipotizzato […] che il pilastrino situato sul confine lato via Ugo Foscolo sia Per_5 posizionato in maniera esatta e che, quindi, il muro di confine in questione (costruito dal ) sia quello giusto;
Pt_1 partendo da questa ipotesi, si sono ricostruiti i confini catastali del fondo degli attori, che in loco non erano definiti
e che gli stessi attori non riuscivano ad individuare;
terminato tale rilievo (di massima) è stato effettuato un secondo rilievo, questa volta con l'ausilio di un tacheometro elettronico, per rilevare la posizione di alcuni dei punti ricavati con il picchettamento effettuato in precedenza e per confrontarlo con il precedente rilievo eseguito dal precedente
CTU. Il risultato è stato quello di trovare che i punti risultano sfalsati, per cui ne deriva che il picchetto considerato all'inizio e dal quale il rilievo era partito, non è posizionato correttamente, e di conseguenza il confine esatto tra i due fondi non è quello attuale”).
A ciò si aggiunga che secondo gli accertamenti eseguiti da tale perito, la cui utilizzazione in questo giudizio è stata invocata dagli stessi appellanti e riconosciuta dalla Corte, l'asserito errore del frazionamento eseguito dall'ing. non ha comunque inciso sulla superfice di terreno Per_6 acquistata dai coniugi (attuali appellanti), in quanto il predetto tecnico non avrebbe Parte_5
“tenuto conto che il confine non era quello visibile sui luoghi, ma era traslato verso Ovest e, di conseguenza, ha ridefinito il confine lato Est già esistente, tra il fondo degli attori e quello dei convenuti, “rosicchiando” una porzione del terreno degli attori ad est e lasciando libera la stessa quantità di terreno dal fondi limitrofi (attualmente partt.
1306 e 1307) a Ovest (vedi mappa appellata)”. Ne deriva, conclude il CTU, ing. che “da questo Per_5 errore è chiaro il motivo per cui la superficie di terreno acquistata dai convenuti coincida con quella reale;
infatti, i confini lato Est e lato Ovest dovrebbero essere traslati entrambi della stessa quantità in direzione delle partt. 1306
e 1307 (verso Ovest)” (cfr. CTU ing. espletata nel proc. n. 80185/99 R.G.) riconducendo, Per_5 quindi, la questione centrale all'errata regolamentazione dei confini.
In punto di fatto, quindi, non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento dell'invocata garanzia per evizione.
Pertanto, non può che dichiararsi l'inammissibilità della domanda esperita dagli odierni appellanti e fondata sull'istituto della garanzia per evizione, data la carenza, sulla scorta della richiamata giurisprudenza, del presupposto della stessa, consistente nella perdita della proprietà, con conseguente assorbimento del secondo motivo di appello oltre che della reiterata domanda di risarcimento del danno fondata sui medesimi presupposti.
§
14 La domanda degli appellanti (già attori in primo grado) non poteva e non può trovare accoglimento neanche sotto le diverse vesti dell'azione aquiliana, ex art. 2043 c.c.
Occorre premettere che tale domanda, già genericamente formulata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non è stata reiterata nell'odierno giudizio di appello sotto forma di motivo di appello, ma solo meramente riproposta al n. 14 delle conclusioni dell'atto di appello, sicché è da ritenersi inammissibile già in rito.
In ogni caso, tale azione è pure infondata anche nel merito. Invero, con essa gli appellanti pretendevano il riconoscimento dei danni da loro sopportati in conseguenza dell'azione di regolamento dei confini esperita dagli asseritamente riconducibili alla Parte_3 negligenza del loro dante causa che avrebbe venduto loro un terreno Persona_1 contrassegnato da confini fisici non corrispondenti con quelli individuati catastalmente, e perciò errati.
Ebbene, presupposto indefettibile per la dichiarazione di responsabilità aquiliana è la prova, da parte del danneggiato, di tutti gli elementi indicati dall'art. 2043 c.c.: fatto illecito, danno, nesso di causalità, colpa o dolo del danneggiante. Ne discende, quale logica conseguenza di quanto detto, che la mancata dimostrazione di anche uno solo dei citati elementi è tale da condurre all'infondatezza della domanda di risarcimento del danno.
Come è noto, la responsabilità extracontrattuale o aquiliana non prevede alcun vincolo o rapporto obbligatorio tra le parti ma nasce dal fatto illecito compiuto dal danneggiante nei confronti del danneggiato. Il disposto dell'art. 2043 c.c. individua il fondamento della responsabilità extracontrattuale in “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto”.
Nel caso di specie, gli appellanti nel giudizio di primo grado hanno basato il fatto causativo dell'asserito danno ingiusto sugli stessi elementi di fatto posti alla base della principale domanda contrattuale (Cfr. atto di citazione, domanda subordinata di cui al n. 7 delle conclusioni “ritenere e dichiarare che il convenuto, comunque, è tenuto, per quanto dedotto, a risarcire, ex art. 2043 c.c., agli attori tutti
i danni subiti e subendi dai coniugi istanti nella misura sopra indicata di €. 20.419,60 o in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, emettendo la relativa sentenza di condanna”; cfr., altresì, la parte narrativa del medesimo atto che espone negli stessi termini la causa petendi ed il petitum della relativa domanda) rendendo la stessa domanda come ripetitiva, sotto diverse spoglie, di quella contrattuale, derivando inevitabilmente da ciò la sua inammissibilità.
15 Si è già dimostrato che non è possibile configurare la privazione della proprietà, presupposto base per l'esercizio della garanzia per evizione, che gli appellanti lamentano di aver ingiustamente subito, posto che il giudizio definito con la sentenza n. 427/2007 ha avuto a oggetto un'azione di regolamento di confini, il cui effetto recuperatorio, come già detto, deriva dall'eliminazione dello stato di incertezza sul confine e preclude l'esercizio della garanzia per evizione.
Dunque, non può essere riconosciuta l'invocata responsabilità a carico della parte appellata in relazione al danno che gli appellanti asseriscono di aver sofferto.
Ne discende, pertanto, che neanche sotto tale profilo la domanda degli appellanti merita accoglimento.
§ 5. Spese di lite.
Alla luce delle superiori conclusioni, infondato deve ritenersi anche il quinto motivo di appello, afferente alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, avendo il giudicante operato correttamente in applicazione del principio della soccombenza, non intaccato dall'odierna decisione.
Le spese seguono la soccombenza anche in questo grado di giudizio e vengono liquidate avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile- complessità bassa), secondo parametri minimi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero, “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez.
VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata
(ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla
16 congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Ne deriva che tali spese vanno liquidate in complessivi € 4.996,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio;
€ 709,00 per la fase introduttiva;
€ 1.523,00 per la fase istruttoria/trattazione; €
1.735,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nulla sulle spese, invece, nei confronti degli altri appellati, rimasti contumaci.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002, sussistono i presupposti per il pagamento, a carico degli appellanti, soccombenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_3
e tutti
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_2 eredi di avverso la sentenza n. 740/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona Persona_1
Pozzo di Gotto il 30 maggio 2022 e pubblicata il 31 maggio 2022, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) conferma la dichiarazione di contumacia di Controparte_3 Controparte_4 [...]
CP_5 Controparte_6 Controparte_2
2) rigetta l'appello per le ragioni esposte in parte motiva;
3) condanna e , in solido, al pagamento, a favore dell'appellato Parte_1 Parte_2
costituito, delle spese di lite del presente grado del giudizio, che si liquidano CP_1
(come specificato nella motivazione) in complessivi: €. 4.996,00, oltre che al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) nulla sulle spese, per quanto riguarda le parti rimaste contumaci.
5) dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
17 stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio (svoltasi da remoto) del 14 novembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Massimo Gullino)
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